IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto l'art. 9 della Costituzione, cosi' come modificato dalla
legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1, in cui si stabilisce che
«La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli
animali»;
Visto il Testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni;
Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 e successive
modificazioni;
Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive
modificazioni;
Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante «Norme per la
protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo
venatorio», in particolare l'art. 21, comma 1, lettera u);
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n.
392, concernente «Regolamento recante norme per la semplificazione
dei procedimenti di autorizzazione alla produzione e all'immissione
in commercio di presidi medico-chirurgici, a norma dell'art. 20,
comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 2 novembre 2021, n. 179, recante
«Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del
regolamento (UE) n. 528/2012 relativo alla messa a disposizione sul
mercato e all'uso dei biocidi»;
Visto gli articoli 440, 544-bis, 544-ter, 638, 650 e 674 del codice
penale;
Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento e del
Consiglio del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato
dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE;
Visto il regolamento (CE) n. 528/2012 del Parlamento e del
Consiglio del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul
mercato e all'uso dei biocidi;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, recante
«Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di
polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi
dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124,
in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 10 febbraio 2012,
recante «Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di
bocconi avvelenati», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - Serie generale - n. 58 del 9 marzo 2012, come
prorogata dall'ordinanza ministeriale 14 gennaio 2014, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale -
n. 51 del 3 marzo 2014, e dall'ordinanza ministeriale 10 febbraio
2015, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -
Serie generale - n. 50 del 2 marzo 2015;
Vista l'ordinanza 13 giugno 2016, recante «Norme sul divieto di
utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 165 del 16 luglio 2016, da ultimo prorogata con
ordinanza 25 giugno 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - Serie generale - n. 161 del 13 luglio 2018;
Vista l'ordinanza 12 luglio 2019, recante «Norme sul divieto di
utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 196 del 22 agosto 2019, da ultimo prorogata con
ordinanza 27 luglio 2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - Serie generale - n. 201 del 23 agosto 2021;
Considerato che la presenza di veleni o sostanze tossiche
abbandonati nell'ambiente rappresenta un serio rischio per la
popolazione umana, in particolare per i bambini, ed e' anche causa di
contaminazione ambientale;
Considerato che la presenza di veleni o sostanze tossiche
abbandonati nell'ambiente e' causa di danni al patrimonio faunistico,
ivi comprese le specie in via d'estinzione;
Rilevato che l'adozione delle precedenti ordinanze ha reso
possibile un maggior controllo del fenomeno con significativa
riduzione dell'incidenza degli episodi di avvelenamento e con
individuazione dei responsabili che sono stati perseguiti ai sensi
delle norme penali vigenti, rappresentando quindi un deterrente per
il perpetrarsi di ulteriori atti criminosi;
Considerato il persistere di numerosi episodi, accertati da
approfondimenti diagnostici eseguiti dagli istituti zooprofilattici
sperimentali territorialmente competenti, relativi ad avvelenamenti e
uccisioni di animali domestici e selvatici a causa di esche o bocconi
avvelenati, accidentalmente o intenzionalmente disseminati
nell'ambiente;
Considerato, pertanto, che continuano a sussistere la necessita' e
l'urgenza di confermare le misure di salvaguardia e prevenzione ai
fini del controllo e del monitoraggio del predetto fenomeno;
Ordina:
Art. 1
1. Il termine di validita' dell'ordinanza del Ministro della salute
12 luglio 2019, prorogata, da ultimo, con l'ordinanza 27 luglio 2021,
e' prorogata di dodici mesi a decorrere dalla data del 24 agosto
2022.
La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per la
registrazione e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 8 agosto 2022
Il Ministro: Speranza
Registrato alla Corte dei conti il 25 agosto 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero
dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del
Ministero della salute, reg. n. 2194