IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto l'art. 9 della  Costituzione,  cosi'  come  modificato  dalla
legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1, in cui si stabilisce che
«La legge dello Stato disciplina i modi e le forme  di  tutela  degli
animali»; 
  Visto il Testo unico delle  leggi  sanitarie  approvato  con  regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni; 
  Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato  con  decreto
del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 e  successive
modificazioni; 
  Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833  e  successive
modificazioni; 
  Vista la legge 11 febbraio 1992, n.  157,  recante  «Norme  per  la
protezione  della  fauna  selvatica  omeoterma  e  per  il   prelievo
venatorio», in particolare l'art. 21, comma 1, lettera u); 
  Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n.
392, concernente «Regolamento recante norme  per  la  semplificazione
dei procedimenti di autorizzazione alla produzione  e  all'immissione
in commercio di presidi  medico-chirurgici,  a  norma  dell'art.  20,
comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto il decreto legislativo  2  novembre  2021,  n.  179,  recante
«Disciplina sanzionatoria per la violazione  delle  disposizioni  del
regolamento (UE) n. 528/2012 relativo alla messa a  disposizione  sul
mercato e all'uso dei biocidi»; 
  Visto gli articoli 440, 544-bis, 544-ter, 638, 650 e 674 del codice
penale; 
  Visto il  regolamento  (CE)  n.  1107/2009  del  Parlamento  e  del
Consiglio del 21 ottobre 2009, relativo  all'immissione  sul  mercato
dei prodotti fitosanitari e che abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE; 
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  528/2012  del  Parlamento  e  del
Consiglio del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione  sul
mercato e all'uso dei biocidi; 
  Visto il decreto  legislativo  19  agosto  2016,  n.  177,  recante
«Disposizioni in  materia  di  razionalizzazione  delle  funzioni  di
polizia e assorbimento del Corpo  forestale  dello  Stato,  ai  sensi
dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n.  124,
in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»; 
  Vista l'ordinanza del  Ministro  della  salute  10  febbraio  2012,
recante «Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o  di
bocconi  avvelenati»,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana - Serie generale - n. 58 del 9 marzo  2012,  come
prorogata dall'ordinanza ministeriale  14  gennaio  2014,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale -
n. 51 del 3 marzo 2014, e  dall'ordinanza  ministeriale  10  febbraio
2015, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -
Serie generale - n. 50 del 2 marzo 2015; 
  Vista l'ordinanza 13 giugno 2016, recante  «Norme  sul  divieto  di
utilizzo  e  di  detenzione  di  esche  o  di  bocconi   avvelenati»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 165  del  16  luglio  2016,  da  ultimo  prorogata  con
ordinanza 25 giugno 2018, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - Serie generale - n. 161 del 13 luglio 2018; 
  Vista l'ordinanza 12 luglio 2019, recante  «Norme  sul  divieto  di
utilizzo  e  di  detenzione  di  esche  o  di  bocconi   avvelenati»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 196  del  22  agosto  2019,  da  ultimo  prorogata  con
ordinanza 27 luglio 2021, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - Serie generale - n. 201 del 23 agosto 2021; 
  Considerato  che  la  presenza  di  veleni  o   sostanze   tossiche
abbandonati  nell'ambiente  rappresenta  un  serio  rischio  per   la
popolazione umana, in particolare per i bambini, ed e' anche causa di
contaminazione ambientale; 
  Considerato  che  la  presenza  di  veleni  o   sostanze   tossiche
abbandonati nell'ambiente e' causa di danni al patrimonio faunistico,
ivi comprese le specie in via d'estinzione; 
  Rilevato  che  l'adozione  delle  precedenti  ordinanze   ha   reso
possibile  un  maggior  controllo  del  fenomeno  con   significativa
riduzione  dell'incidenza  degli  episodi  di  avvelenamento  e   con
individuazione dei responsabili che sono stati  perseguiti  ai  sensi
delle norme penali vigenti, rappresentando quindi un  deterrente  per
il perpetrarsi di ulteriori atti criminosi; 
  Considerato  il  persistere  di  numerosi  episodi,  accertati   da
approfondimenti diagnostici eseguiti dagli  istituti  zooprofilattici
sperimentali territorialmente competenti, relativi ad avvelenamenti e
uccisioni di animali domestici e selvatici a causa di esche o bocconi
avvelenati,   accidentalmente    o    intenzionalmente    disseminati
nell'ambiente; 
  Considerato, pertanto, che continuano a sussistere la necessita'  e
l'urgenza di confermare le misure di salvaguardia  e  prevenzione  ai
fini del controllo e del monitoraggio del predetto fenomeno; 
 
                               Ordina: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il termine di validita' dell'ordinanza del Ministro della salute
12 luglio 2019, prorogata, da ultimo, con l'ordinanza 27 luglio 2021,
e' prorogata di dodici mesi a decorrere  dalla  data  del  24  agosto
2022. 
  La presente ordinanza e' trasmessa alla  Corte  dei  conti  per  la
registrazione e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 8 agosto 2022 
 
                                                Il Ministro: Speranza 

Registrato alla Corte dei conti il 25 agosto 2022 
Ufficio di controllo sugli atti del  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche  sociali,  del  Ministero  dell'istruzione,  del  Ministero
dell'universita' e della ricerca, del Ministero  della  cultura,  del
Ministero della salute, reg. n. 2194