IL DIRETTORE GENERALE 
                  per la promozione della qualita' 
                    agroalimentare e dell'ippica 
 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165  e  successive
modifiche ed integrazioni, recante «Norme  generali  sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle  pubbliche  amministrazioni»  ed  in
particolare l'art. 4, comma 2 e gli articoli 14, 16 e 17; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di  qualita'  dei  prodotti
agricoli e alimentari; 
  Considerato che, con regolamento di esecuzione (UE) 2022/1416 della
Commissione del 16 agosto 2022  il  nome  «Finocchio  di  Isola  Capo
Rizzuto» riferito alla classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali,  freschi
o trasformati dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE)  n.
668/2014 della Commissione  e'  stato  registrato  quale  indicazione
geografica protetta (IGP); 
  Ritenuto che  sussista  l'esigenza  di  pubblicare  nella  Gazzetta
Ufficiale della  Repubblica  italiana  il  relativo  disciplinare  di
produzione affinche' le disposizioni contenute nel predetto documento
siano  accessibili  per  informazione  erga  omnes   sul   territorio
nazionale; 
 
                              Provvede: 
 
  Alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di  produzione  della
indicazione geografica protetta «Finocchio  di  Isola  Capo  Rizzuto»
(IGP)  nella  stesura  risultante  a  seguito   dell'emanazione   del
Regolamento di Esecuzione (UE) 2022/1416  della  Commissione  del  16
agosto 2022 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea -
serie L 218 del 23 agosto 2022. 
  I  produttori  che  intendono  porre  in  commercio   l'indicazione
geografica protetta «Finocchio di Isola  Capo  Rizzuto»  (IGP),  sono
tenuti al rispetto dell'allegato  disciplinare  di  produzione  e  di
tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia. 
    Roma, 30 agosto 2022 
 
                                        Il direttore generale: Gerini