IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee;
Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183 istitutiva del Fondo di
rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie;
Preso atto delle conseguenti sanzioni imposte dall'Unione europea
alla Russia e dalle successive contromisure adottate dalla stessa,
che hanno creato notevoli incertezze economiche, perturbato i flussi
commerciali, le catene di approvvigionamento e provocato aumenti di
prezzo eccezionalmente elevati e imprevisti, in particolare per
quanto riguarda il gas naturale e l'energia elettrica, ma anche per
molte altre materie prime fondamentali in alcuni processi produttivi
(ad esempio i fertilizzanti) e beni primari appartenenti a settori
gia' provati da un aumento dei prezzi nel 2020 e da una ulteriore
maggiorazione nel 2021, compresi i settori agricoli e della
trasformazione alimentare, determinando cosi' un marcato incremento
dei prezzi degli alimenti per animali;
Preso atto del report statistico redatto periodicamente da ISMEA,
relativo allo scenario del mercato agricolo mondiale e nazionale e
delle sue potenziali criticita' e che evidenzia come i prezzi
rilevati nel 1° quadrimestre del 2022 delle materie prime agricole
(mangimi) e dei prodotti energetici siano cresciuti rispettivamente
del 22,3% e del 65,5% rispetto al medesimo periodo dell'anno 2021,
impattando pesantemente sulle economie delle aziende zootecniche;
Considerato che dall'analisi di mercato risulta che alcuni prodotti
agricoli destinati prioritariamente all'alimentazione animale, come
il mais, la farina di soia e l'orzo, hanno fatto registrare nel mese
di maggio 2022 incrementi di prezzi rispettivamente del 42%, del 13%
e del 91% rispetto allo stesso periodo del 2021 dovuto
prevalentemente alla dipendenza dell'Italia nell'importare questi
prodotti agricoli da territori attualmente oggetto di eventi bellici
come l'Ucraina e dalla Russia, quest'ultimo paese sottoposto a
sanzioni economiche internazionali;
Rilevato che fra i settori zootecnici piu' colpiti dall'incremento
dei prezzi degli input produttivi nel primo quadrimestre 2022
risultano i bovini da latte (comprendendo per attitudine produttiva
anche la specie bufalina), con +19,5% e i bovini da carne con +13,2%
rispetto al medesimo periodo del 2021 e che tra l'altro questi ultimi
risentono di maggiori costi dovuti anche all'aumento dei prezzi dei
ristalli e dei relativi costi di trasporto;
Considerato che ad incidere in misura significativa, sulla dinamica
della gestione economica aziendale, sono soprattutto i rialzi dei
prodotti che compongono la razione alimentare e che possono
rappresentare circa il 60-65% dei costi totali di produzione,
determinando cosi' un'ulteriore contrazione della redditivita' degli
allevamenti;
Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n.
922/1972, (CEE) n. 234/1979, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007
del Consiglio, in particolare l'art. 219, paragrafo 1, in combinato
disposto con l'art. 228;
Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e
sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i
regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n.
2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
Visto il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti
agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla
politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008
del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali del 7 giugno 2018, n. 5465 recante «Disposizioni nazionali
di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013»;
Preso atto che la Commissione europea in data 23 marzo 2022, ha
adottato il regolamento delegato (UE) n. 467/2022, mettendo a
disposizione degli Stati membri un importo totale di euro
500.000.000,00, per la concessione di un aiuto eccezionale di
adattamento ai produttori;
Considerato che i produttori che beneficiano di questo sostegno
economico, sono quelli dei settori elencati all'art. 1, paragrafo 2,
del regolamento (UE) n. 1308/2013, alle condizioni stabilite proprio
dal regolamento delegato (UE) n. 467/2022, che hanno beneficiato del
sostegno accoppiato zootecnico di cui all'art. 52 del regolamento
(UE) n. 1307/2013 richiesto nell'ambito della domanda unica 2021;
Considerato che gli Stati membri possono concedere un aiuto
supplementare nazionale per le misure adottate in applicazione
dell'art. 1 fino a un massimo del 200% dell'importo corrispondente
stabilito per ciascuno Stato membro e che l'importo stabilito per
l'Italia e' di euro 48.116.688,00;
Considerato che il cofinanziamento nazionale previsto dal citato
regolamento delegato (UE) 467/2022, ammontante a euro 96.233.376,
trova copertura nelle disponibilita' del citato Fondo di rotazione;
Visto che lo stanziamento totale dei fondi destinati come aiuto
eccezionale di adattamento per i produttori dei settori agricoli, ai
sensi dell'art. 2 del regolamento (UE) n. 467/2022, aumentato del
200%, e' pari ad euro 144.350.064,00 e che le misure di intervento
saranno adottate sulla base di criteri oggettivi, in modo tale che i
pagamenti risultanti non provochino comunque distorsioni della
concorrenza e che tengano comunque conto, di uno o piu' obiettivi
quali: 1) economia circolare, 2) gestione dei nutrienti, 3) uso
efficiente delle risorse, 4) metodi di produzione rispettosi
dell'ambiente e del clima;
Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione della
Repubblica italiana;
Visto il decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, cosi' come
modificato e integrato dal decreto legislativo 4 ottobre 2019, n.
116, recante «Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in
agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel
settore agroalimentare, in attuazione dell'art. 15 della legge 28
luglio 2016, n. 154»;
Ritenuto prioritario concedere aiuti agli allevatori di bovini da
latte, di bufale e di bovini da carne che perseguono metodi di
produzione rispettosi dell'ambiente e del clima, specificatamente per
l'aspetto del benessere animale (c.d. criterio di gestione
obbligatoria - CGO) e che nel contempo custodiscono e valorizzano
anche territori ed ambienti eco-sistemici apparentemente marginali,
ma fondamentali nella conservazione di tradizioni produttive
agri-zootecniche tipiche del Made in Italy;
Considerato altresi' che le specie zootecniche allevate in Italia e
non comprese nel presente provvedimento, saranno comunque oggetto,
con apposito decreto da emanarsi da parte del Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali, di ristoro economico
mediante misure di aiuto di Stato in «Regime TF Ucraina», cosi' come
disposto da comunicazione della Commissione (UE) 2022/C 131 1/01);
Considerato che l'Anagrafe nazionale bovina registra ogni non
conformita' dovute al mancato rispetto del benessere animale e che,
pertanto, la sua consultazione consente di individuare ed escludere
dagli aiuti gli agricoltori che non perseguono metodi di produzione
rispettosi dell'ambiente e del clima, specificatamente per l'aspetto
del benessere animale;
Vista la comunicazione in data 27 giugno 2022 (prot. n. 287854),
con la quale lo schema del presente provvedimento e' stato trasmesso,
a titolo di opportuna informativa, alla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano;
Decreta:
Art. 1
Ambito di applicazione e finalita'
1. Si dispone un intervento finalizzato alla concessione di un
aiuto eccezionale di adattamento ai produttori dei settori elencati
nell'art. 1, comma 2 del regolamento (UE) n. 1308/2013.
2. Il sostegno e' finalizzato a compensare gli imprenditori dei
danni subiti a causa dell'incremento dei costi e dalla riduzione
delle scorte dell'alimentazione animale generati dal conflitto in
corso in Ucraina ed e' destinato a sostenere gli agricoltori che
perseguono l'obiettivo di adottare metodi di produzione rispettosi
dell'ambiente e del clima, con particolare riferimento al benessere
animale.
3. Il danno di cui al comma 2 del presente articolo e' parametrato
sulla base dell'entita' degli animali alimentati ed e'
conseguentemente determinato in ragione del numero dei capi allevati.
4. Per l'intervento di cui al comma 1, con il regolamento delegato
UE n. 467/2022 del 23 marzo 2022, e' stata messa a disposizione
dell'Italia una somma pari ad euro 48.116.688,00.
5. Ai sensi dell'art. 2 del regolamento (UE) n. 467/2022, la misura
di sostegno di cui al comma 2 e' aumentata del 200%, che determina
una disponibilita' complessiva di euro 144.350.064,00.