IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Vista la legge 7 agosto 1990,  n.  241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi» e, in particolare, l'art. 12 che prevede la
determinazione dei criteri e della modalita' per  la  concessione  di
sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  di  riforma
dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11  della  legge  15
marzo 1997, n. 59; 
  Visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 26 ottobre 2016  relativo  alle  misure  di  protezione
contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti
(UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento
europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE,
93/85/CEE,  98/57/CE,  2000/29/CE,  2006/91/CE   e   2007/33/CE   del
Consiglio; 
  Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione
del  28  novembre  2019  che  stabilisce  condizioni   uniformi   per
l'attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo  e
del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro  gli
organismi nocivi per le piante e che abroga il  regolamento  (CE)  n.
690/2008 della Commissione e modifica il  regolamento  di  esecuzione
(UE)  2018/2019  della  Commissione  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni; 
  Visto il regolamento (UE) 2017/625 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli  ufficiali  e  alle
altre attivita' ufficiali  effettuati  per  garantire  l'applicazione
della legislazione sugli alimenti e sui mangimi,  delle  norme  sulla
salute e sul benessere degli  animali,  sulla  sanita'  delle  piante
nonche' sui prodotti fitosanitari, recante modifica  dei  regolamenti
(CE) n. 999/ 2001, (CE) n.  396/2005,  (CE)  n.  1069/2009,  (CE)  n.
1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e  (UE)
2016/2031 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  dei  regolamenti
(CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio  e  delle  direttive
98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE,  2008/119/  CE  e  2008/120/CE  del
Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE)  n.  854/2004  e  (CE)  n.
882/2004  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  le  direttive
89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE  e
97/78/CE del  Consiglio  e  la  decisione  92/438/CEE  del  Consiglio
(regolamento sui controlli ufficiali); 
  Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n.  104,  convertito  con
modificazioni  dalla  legge  18  novembre  2019,  n.   132,   recante
«Disposizioni urgenti per il  trasferimento  di  funzioni  e  per  la
riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le  attivita'  culturali,
delle politiche agricole alimentari, forestali e del  turismo,  dello
sviluppo  economico,  degli  affari  esteri  e   della   cooperazione
internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e  dell'ambiente
e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare,   nonche'   per   la
rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli  e  delle
carriere e per i compensi per lavoro  straordinario  delle  Forze  di
polizia e delle Forze armate e  per  la  continuita'  delle  funzioni
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni»; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  5
dicembre 2019, n. 179, inerente al «Regolamento  di  riorganizzazione
del Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e  forestali,  a
norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre  2019,  n.
104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019,  n.
132» e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, recante «Norme
per la protezione delle piante dagli organismi nocivi  in  attuazione
dell'art. 11 della legge 4 ottobre 2019, n.  117,  per  l'adeguamento
della normativa nazionale  alle  disposizioni  del  regolamento  (UE)
2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625»; 
  Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, relativa  al  bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2022  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024; 
  Visto in particolare  l'art.  1,  commi  da  846  a  854,  inerenti
l'individuazione di misure di intervento finalizzate  a  ridurre  gli
effetti  degli  attacchi  dell'insetto  Ips   typographus   (Bostrico
tipografo) nelle regioni alpine, tra cui quelle colpite dagli effetti
della tempesta Vaia, e preservare i boschi da attacchi letali; 
  Visto in particolare l'art. 1, comma 855, concernente l'istituzione
di un fondo nello stato di previsione del Ministero  delle  politiche
agricole alimentari e forestali, con una dotazione di  3  milioni  di
euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, per le finalita' di cui  ai
commi da 846 a 854 indirizzate a misure di tutela  del  territorio  e
prevenzione delle infestazioni fitosanitarie per le zone  interessate
dall'epidemia dell'insetto Ips typographus, nelle Regioni  Lombardia,
Veneto e Friuli-Venezia Giulia e nelle Province autonome di Trento  e
di Bolzano; 
  Vista la nota n. 0602977 del 17 novembre 2021 con la quale e' stato
istituito  il  tavolo  tecnico-scientifico  sul  Bostrico   tipografo
nell'ambito del Comitato fitosanitario nazionale di  cui  all'art.  7
del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19; 
  Visto il sistema informativo del Servizio  fitosanitario  nazionale
denominato  «Monitoraggio  di  ORGAnismi  Nocivi  in  Agricoltura   -
MORGANA» finalizzato  alla  raccolta  ed  elaborazione  dei  dati  di
indagine  e  monitoraggio  degli  organismi   nocivi   delle   piante
regolamentati a livello europeo; 
  Visto il «Piano delle attivita' strategiche» per l'annualita' 2022,
adottato con decreto ministeriale  4  gennaio  2022,  n.  0001837  in
applicazione dell'art. 3, comma 2, del  decreto  del  Ministro  delle
politiche agricole  alimentari  e  forestali  19  novembre  2021,  n.
0607484, che attribuisce al Centro difesa e certificazione  del  CREA
(CREA DC), Istituto nazionale di riferimento per la protezione  delle
piante, l'adeguamento e l'implementazione del sistema informativo  di
monitoraggio degli organismi nocivi denominato «MORGANA»; 
  Considerato necessario utilizzare le  risorse  del  Fondo,  di  cui
all'art. 1, comma 855, della legge 30  dicembre  2021,  n.  234,  per
attuare le misure di tutela del territorio  e  la  prevenzione  dalle
infestazioni  fitosanitarie  nelle  zone  interessate   dall'epidemia
dell'insetto Ips typographus di  cui  ai  commi  da  846  a  854  del
medesimo art. 1; 
  Considerata  la  necessita'  espressa  dalle  regioni  e   province
autonome interessate di dotarsi di un sistema informatico  unico  per
la raccolta di dati di monitoraggio dell'insetto Ips typographus; 
  Considerato che i criteri  di  riparto  identificati  dal  presente
provvedimento   sono   stati   condivisi   in    sede    di    tavolo
tecnico-scientifico sul Bostrico tipografo nella seduta del 30  marzo
2022; 
  Ritenuto necessario definire i criteri di riparto del Fondo di  cui
al comma 855, dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234; 
  Ritenuto necessario, altresi', ampliare il sistema informativo  del
Servizio fitosanitario nazionale «MORGANA» ai fini  dell'acquisizione
dei  dati  di  monitoraggio   dell'organismo   nocivo   europeo   Ips
typographus, non incluso nel regolamento (UE) 2019/2072 e  successive
modificazioni ed integrazioni; 
  Acquisito il parere del Comitato fitosanitario  nazionale,  di  cui
all'art. 7 del decreto legislativo 2  febbraio  2021,  n.  19,  nella
seduta del 25 maggio 2022; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto definisce i criteri di riparto e di gestione
del Fondo per la realizzazione di misure di tutela del  territorio  e
di prevenzione dalle infestazioni fitosanitarie causate  dall'insetto
Ips typographus, nelle Regioni  Lombardia,  Veneto  e  Friuli-Venezia
Giulia  e  nelle  Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  in
applicazione dell'art. 1, commi da 846 a 855, della legge 30 dicembre
2021, n. 234.