IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e, in particolare, l'art. 12 che prevede la determinazione dei criteri e della modalita' per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio; Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione del 28 novembre 2019 che stabilisce condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attivita' ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanita' delle piante nonche' sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/ 2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/ CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali); Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attivita' culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuita' delle funzioni dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, inerente al «Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132» e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, recante «Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'art. 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625»; Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024; Visto in particolare l'art. 1, commi da 846 a 854, inerenti l'individuazione di misure di intervento finalizzate a ridurre gli effetti degli attacchi dell'insetto Ips typographus (Bostrico tipografo) nelle regioni alpine, tra cui quelle colpite dagli effetti della tempesta Vaia, e preservare i boschi da attacchi letali; Visto in particolare l'art. 1, comma 855, concernente l'istituzione di un fondo nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con una dotazione di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, per le finalita' di cui ai commi da 846 a 854 indirizzate a misure di tutela del territorio e prevenzione delle infestazioni fitosanitarie per le zone interessate dall'epidemia dell'insetto Ips typographus, nelle Regioni Lombardia, Veneto e Friuli-Venezia Giulia e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano; Vista la nota n. 0602977 del 17 novembre 2021 con la quale e' stato istituito il tavolo tecnico-scientifico sul Bostrico tipografo nell'ambito del Comitato fitosanitario nazionale di cui all'art. 7 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19; Visto il sistema informativo del Servizio fitosanitario nazionale denominato «Monitoraggio di ORGAnismi Nocivi in Agricoltura - MORGANA» finalizzato alla raccolta ed elaborazione dei dati di indagine e monitoraggio degli organismi nocivi delle piante regolamentati a livello europeo; Visto il «Piano delle attivita' strategiche» per l'annualita' 2022, adottato con decreto ministeriale 4 gennaio 2022, n. 0001837 in applicazione dell'art. 3, comma 2, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 19 novembre 2021, n. 0607484, che attribuisce al Centro difesa e certificazione del CREA (CREA DC), Istituto nazionale di riferimento per la protezione delle piante, l'adeguamento e l'implementazione del sistema informativo di monitoraggio degli organismi nocivi denominato «MORGANA»; Considerato necessario utilizzare le risorse del Fondo, di cui all'art. 1, comma 855, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per attuare le misure di tutela del territorio e la prevenzione dalle infestazioni fitosanitarie nelle zone interessate dall'epidemia dell'insetto Ips typographus di cui ai commi da 846 a 854 del medesimo art. 1; Considerata la necessita' espressa dalle regioni e province autonome interessate di dotarsi di un sistema informatico unico per la raccolta di dati di monitoraggio dell'insetto Ips typographus; Considerato che i criteri di riparto identificati dal presente provvedimento sono stati condivisi in sede di tavolo tecnico-scientifico sul Bostrico tipografo nella seduta del 30 marzo 2022; Ritenuto necessario definire i criteri di riparto del Fondo di cui al comma 855, dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234; Ritenuto necessario, altresi', ampliare il sistema informativo del Servizio fitosanitario nazionale «MORGANA» ai fini dell'acquisizione dei dati di monitoraggio dell'organismo nocivo europeo Ips typographus, non incluso nel regolamento (UE) 2019/2072 e successive modificazioni ed integrazioni; Acquisito il parere del Comitato fitosanitario nazionale, di cui all'art. 7 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, nella seduta del 25 maggio 2022; Decreta: Art. 1 Ambito di applicazione 1. Il presente decreto definisce i criteri di riparto e di gestione del Fondo per la realizzazione di misure di tutela del territorio e di prevenzione dalle infestazioni fitosanitarie causate dall'insetto Ips typographus, nelle Regioni Lombardia, Veneto e Friuli-Venezia Giulia e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano, in applicazione dell'art. 1, commi da 846 a 855, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.