L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI
Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni;
Visto l'art. 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito
con legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente disposizioni urgenti per
la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai
cittadini e recante l'istituzione dell'IVASS;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 303 del 31 dicembre 2012, che ha approvato lo statuto
dell'IVASS, entrato in vigore il 1° gennaio 2013;
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 recante il
codice delle assicurazioni private;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, recante
l'attuazione della direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e
consolidati delle imprese di assicurazione;
Visto il regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008, concernente le
disposizioni e gli schemi per la redazione del bilancio di esercizio
e della relazione semestrale delle imprese di assicurazione e di
riassicurazione;
Visto il decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, recante misure
urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla
osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni
finanziarie e sociali convertito con modificazioni con legge 4 agosto
2022, n. 122, e, in particolare, l'art. 45, comma 3-octies che,
considerata l'eccezionale situazione di turbolenza nei mercati
finanziari, introduce la facolta' per i soggetti che non adottano i
principi contabili internazionali, nell'esercizio in corso alla data
di entrata in vigore del decreto, di valutare i titoli non destinati
a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore
di iscrizione come risultante dall'ultimo bilancio annuale
regolarmente approvato anziche' al valore di realizzazione desumibile
dall'andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di
carattere durevole, nonche' comma 3-novies, che attribuisce all'IVASS
il compito di disciplinare con regolamento le modalita' attuative e
applicative di tale facolta', per le imprese del settore assicurativo
di cui all'art. 91, comma 2, del codice delle assicurazioni private;
Visto il regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013 sull'attuazione
delle disposizioni di cui all'art. 23 della legge 28 dicembre 2005,
n. 262, in materia di procedimenti per l'adozione di atti
regolamentari e generali dell'Istituto;
Adotta
il seguente regolamento:
Indice
Titolo I - Disposizioni di carattere generale
Art. 1 (Fonti normative)
Art. 2 (Definizioni)
Art. 3 (Ambito di applicazione)
Titolo II - Disposizioni relative all'esercizio della facolta'
Art. 4 (Modalita' di esercizio della facolta')
Art. 5 (Riserva indisponibile)
Art. 6 (Comunicazioni all'IVASS)
Titolo III - Disposizioni finali
Art. 7 (Abrogazioni)
Art. 8 (Pubblicazione)
Art. 9 (Entrata in vigore)
Art. 1
Fonti normative
1. Il regolamento e' adottato ai sensi dell'art. 45, commi
3-octies, 3-novies e 3-decies del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73
recante misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di
rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori
disposizioni finanziarie e sociali, convertito con modificazioni con
legge 4 agosto 2022, n. 122.