L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI
Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed
integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle
assicurazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed
integrazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto l'art. 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito
con modifiche nella legge n. 135 del 7 agosto 2012, concernente
disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con
invarianza dei servizi ai cittadini e recante l'istituzione
dell'IVASS;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2012
che ha approvato lo statuto dell'IVASS, entrato in vigore il 1°
gennaio 2013;
Visto il regolamento di organizzazione dell'IVASS e il relativo
organigramma, approvati dal consiglio dell'Istituto con delibere n.
46 del 24 aprile 2013, n. 63 del 5 giugno 2013 e n. 68 del 10 giugno
2013, recanti il piano di riassetto organizzativo dell'IVASS, emanato
ai sensi dell'art. 13, comma 34, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95 e ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera a), dello statuto
dell'IVASS;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa;
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 recante il
codice delle assicurazioni private e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto il regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione, del
10 ottobre 2014, che integra la direttiva n. 2009/138/CE in materia
di accesso ed esercizio delle attivita' di assicurazione e
riassicurazione;
Visto il regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 12 dicembre 2017, sulla cooperazione tra le autorita'
nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i
consumatori e che abroga il regolamento (CE) n. 2006/2004 (c.d.
regolamento CPC) e, in particolare, l'art. 9, paragrafo 3, lettera
d), laddove prevede in capo alle autorita' competenti il potere di
acquistare beni o servizi anche a campione, ove necessario in forma
anonima;
Vista la legge 23 dicembre 2021, n. 238 (legge europea 2019/2020),
recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al
regolamento CPC, che ha modificato, tra l'altro, il decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni ed
integrazioni, recante il codice del consumo e, in particolare, l'art.
32 della suddetta legge;
Visto il codice del consumo e, in particolare, il secondo comma
dell'art. 144-bis - come modificato dall'art. 32, comma 1, lettera d)
della summenzionata legge europea 2019/2020 - ai sensi del quale:
«Con riferimento alle infrazioni lesive degli interessi collettivi
dei consumatori in ambito nazionale, escluse dall'applicazione del
citato regolamento (UE) 2017/2394, le autorita' di cui al primo
periodo del presente comma, fermi restando gli ulteriori e piu' ampi
poteri loro attribuiti dalla normativa vigente, esercitano i medesimi
poteri di indagine e di esecuzione di cui all'art. 9 del citato
regolamento, in conformita' all'art. 10 del medesimo regolamento, con
facolta' di avvalersi anche di soggetti appositamente incaricati, che
acquisiscono i dati, le notizie e le informazioni secondo le
competenze e le modalita' stabilite dai rispettivi regolamenti»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive
modificazioni ed integrazioni, recante il codice in materia di
protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento
dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga
la direttiva 95/46/CE;
Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva n.
95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
Visto l'art. 14 del regolamento IVASS in materia di pubblicita' e
trasparenza dei dati e delle informazioni concernenti
l'organizzazione e l'attivita' dell'IVASS, come modificato ed
integrato dal provvedimento IVASS n. 73 del 26 aprile 2018;
Visto il regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013, concernente
l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 23 della legge 28
dicembre 2005, n. 262, in materia di procedimenti per l'adozione di
atti regolamentari e generali dell'Istituto;
Considerata la necessita' di dare attuazione alla normativa
nazionale e dell'Unione europea;
Adotta
il seguente regolamento:
Indice
Capo I - Disposizioni di carattere generale
Art. 1 (Fonti normative)
Art. 2 (Definizioni)
Art. 3 (Ambito di applicazione)
Capo II - Attivita' di mystery shopping
Art. 4 (Modalita' di svolgimento delle attivita' di mystery
shopping)
Art. 5 (Requisiti dell'incaricato esterno)
Art. 6 (Compiti dell'incaricato esterno)
Art. 7 (Corrispettivo dell'incaricato esterno)
Capo III - Disposizioni finali
Art. 8 (Pubblicazione ed entrata in vigore)
Art. 1
Fonti normative
1. Il presente regolamento e' adottato ai sensi degli articoli 3,
3-bis, 5, commi 2 e 3, 10, 189, 190, 191, comma 1, lettere b), numero
1), o), q), 205, 205-bis, 210 e 213 del decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni ed integrazioni,
nonche' ai sensi dell'art. 144-bis, comma 2 del decreto legislativo 6
settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni.