IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
                           di concerto con 
 
                    IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' 
                           E DELLA RICERCA 
 
  Visto l'art. 3 del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 512, convertito
dalla legge 28 dicembre 1996, n. 609, recante  «Disposizioni  urgenti
concernenti l'incremento e il ripianamento di organico dei ruoli  del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco e  misure  di  razionalizzazione
per l'impiego del personale nei servizi d'istituto»; 
  Visto il decreto legislativo dell'8  marzo  2006,  n.  139  recante
«Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni  ed  ai  compiti
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11  della
legge 29 luglio 2003, n. 229» e successive modificazioni; 
  Visto  il  decreto  legislativo  9  aprile  2008,  n.  81   recante
«Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro»; 
  Visto l'art. 4, comma 2-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n.
244, introdotto  dall'art.  6,  comma  3-bis,  del  decreto-legge  30
dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge  25
febbraio 2022, n. 15, che proroga  il  termine  di  adeguamento  alla
normativa antincendio per i locali e le strutture delle universita' e
delle  istituzioni  dell'alta  formazione   artistica,   musicale   e
coreutica al 31 dicembre 2024; 
  Visto l'art. 4-bis, comma 3-bis, del decreto-legge 28 giugno  2019,
n. 59, introdotto dall'art. 6,  comma  3-ter,  del  decreto-legge  30
dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge  25
febbraio 2022 , n. 15, che  prevede  che  con  decreto  del  Ministro
dell'interno di concerto con il  Ministro  dell'universita'  e  della
ricerca sono definite idonee misure  gestionali  di  mitigazione  del
rischio, da osservare fino al completamento dei lavori di adeguamento
per i quali sono, altresi', stabilite scadenze differenziate  a  fasi
successive; 
  Visto l'art. 1 del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, che istituisce il
Ministero dell'istruzione e il  Ministero  dell'universita'  e  della
ricerca; 
  Visto il decreto del Presidente  della  Repubblica  del  1°  agosto
2011, n. 151 concernente «Regolamento recante  semplificazione  della
disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli  incendi,
a norma dell'art. 49, comma 4-quater,  del  decreto-legge  31  maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122»; 
  Visto il decreto del Ministro per i lavori pubblici del 18 dicembre
1975,  recante  «Norme  tecniche  aggiornate  relative   all'edilizia
scolastica, ivi  compresi  gli  indici  di  funzionalita'  didattica,
edilizia ed urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di  opere  di
edilizia scolastica»,  pubblicato  nel  Supplemento  ordinario  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - n. 29 del  2  febbraio
1976; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'interno  del  26  agosto  1992,
recante «Norme di  prevenzione  incendi  per  l'edilizia  scolastica»
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  -  n.
218 del 16 settembre 1992; 
  Visto il decreto del  Ministro  dell'interno  e  del  Ministro  del
lavoro e della previdenza sociale del 10 marzo 1998, recante «Criteri
generali di sicurezza antincendio e per  la  gestione  dell'emergenza
nei luoghi di lavoro» pubblicato nel Supplemento ordinario  -  n.  64
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  -  n.  81  del  7
aprile 1998; 
  Visto il decreto del  Ministro  dell'interno  del  7  agosto  2012,
recante «Disposizioni relative alle modalita' di presentazione  delle
istanze concernenti i procedimenti  di  prevenzione  incendi  e  alla
documentazione da allegare,  ai  sensi  dell'art.  2,  comma  7,  del
decreto del Presidente della  Repubblica  1°  agosto  2011,  n.  151»
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  -  n.
201 del 19 agosto 2012; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 3  agosto  2015  recante
«Approvazione di norme tecniche  di  prevenzione  incendi,  ai  sensi
dell'art.  15  del  decreto  legislativo  8  marzo  2006,  n.   139»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  -  n.
192 del 20 agosto 2015, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 7  agosto  2017  recante
«Approvazione  di  norme  tecniche  di  prevenzione  incendi  per  le
attivita' scolastiche, ai sensi dell'art. 15 del decreto  legislativo
8 marzo 2006  n.  139»  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - n. 197 del 24 agosto 2017; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 21 marzo  2018  recante:
«Applicazione della normativa antincendio agli edifici  e  ai  locali
adibiti a scuole di qualsiasi tipo,  ordine  e  grado,  nonche'  agli
edifici e ai locali adibiti ad asili nido» pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - n. 74 del 29 agosto 2018; 
  Visto il decreto del  Ministro  dell'interno  e  del  Ministro  del
lavoro e delle  politiche  sociali  del  3  settembre  2021  recante:
«Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio  della
sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai  sensi  dell'art.  46,
comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto  legislativo  9  aprile
2008, n. 81» pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana - n. 259 del 29 ottobre 2021; 
  Visto il concerto espresso dal Ministero dell'universita'  e  della
ricerca con nota n. 1104 del 4 agosto 2022; 
  Ritenuto di dover dare attuazione a quanto previsto dal  richiamato
art. 4-bis, comma 3-bis, del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Attuazione,  con  scadenze  differenziate,  delle   disposizioni   di
  prevenzione incendi per i locali e le strutture delle universita' e
  delle  istituzioni  dell'alta  formazione  artistica,  musicale   e
  coreutica 
 
  1. Fatti salvi gli obblighi stabiliti  nella  vigente  legislazione
tecnica in  materia  di  sicurezza  nei  luoghi  di  lavoro  e  degli
impianti,  i  locali  e  le  strutture  delle  universita'  e   delle
istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e  coreutica  di
cui  al  presente  decreto,  non  ancora  adeguati   alla   normativa
antincendio, si adeguano ai requisiti di sicurezza, entro  i  termini
temporali e con le modalita' di seguito indicati: 
    a) entro il 31 dicembre 2023, i responsabili delle  attivita'  di
cui al presente comma individuate nelle categorie B e C ai sensi  del
decreto del Presidente della  Repubblica  1°  agosto  2011,  n.  151,
richiedono al Comando dei vigili del fuoco competente per territorio,
qualora non avessero gia' provveduto, la valutazione del progetto  di
cui all'art. 3 del medesimo decreto, relativo al completo adeguamento
dell'attivita', fatta salva, se del caso, l'acquisizione  del  parere
in caso di deroga di cui all'art. 7 del decreto del Presidente  della
Repubblica 1° agosto 2011, n. 151; 
    b) entro il 30 giugno 2024, e' presentata al  competente  Comando
dei vigili del fuoco la segnalazione certificata di inizio  attivita'
di cui all'art. 4 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  1°
agosto  2011,  n.   151,   attestante   l'attuazione   almeno   delle
disposizioni previste ai seguenti  punti  del  decreto  del  Ministro
dell'interno  del   26   agosto   1992:   7.0   (generalita'),   7.1,
limitatamente al secondo comma, lettere a)  e  b)  (illuminazione  di
sicurezza e impianto di diffusione sonora e/o impianto di allarme); 8
(sistemi di allarme); 9.2 (estintori); 10 (segnaletica di sicurezza);
12 (norme di esercizio); 
    c) entro il 31 dicembre 2024,  devono  essere  attuate  tutte  le
disposizioni previste ai restanti  punti  del  decreto  del  Ministro
dell'interno del 26 agosto 1992. Entro lo stesso termine, deve essere
presentata al competente Comando dei vigili del fuoco la segnalazione
certificata di inizio attivita' di cui all'art.  4  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 1° agosto 2011,  n.  151,  attestante  il
completo adeguamento  alle  disposizioni  previste  dal  decreto  del
Ministro dell'interno del 26 agosto 1992. 
  2. Le attivita' di adeguamento di cui al presente  decreto  possono
essere effettuate,  in  alternativa,  con  l'osservanza  delle  norme
tecniche di cui al decreto del Ministro dell'interno  3  agosto  2015
cosi' come integrato dal decreto del Ministro dell'interno  7  agosto
2017, ovvero del progetto eventualmente approvato a seguito di deroga
di cui all'art. 7 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  1°
agosto 2011, n. 151.  In  tali  casi,  le  attivita'  di  adeguamento
potranno essere articolate secondo modalita'  attuative  che  tengano
conto delle indicazioni di cui al comma 1. 
  3. Anche per le attivita' che  abbiano  fatto  ricorso  alle  norme
tecniche di cui al decreto del Ministro dell'interno  3  agosto  2015
cosi' come integrato dal decreto del Ministro dell'interno  7  agosto
2017, resta fermo l'obbligo di presentare al competente  Comando  dei
vigili  del  fuoco,  entro  il  30  giugno  2024,   la   segnalazione
certificata di inizio attivita' di cui all'art.  4  del  decreto  del
Presidente della  Repubblica  1°  agosto  2011,  n.  151,  attestante
l'attuazione  almeno  delle  misure  relative  a:  S.10.4  (soluzioni
progettuali), S.10.6.1 (impianti per la  produzione,  trasformazione,
trasporto, distribuzione  e  utilizzazione  dell'energia  elettrica),
S.4.5.9 (segnaletica d'esodo ed orientamento), livello di prestazione
II di  S.6  (misura  di  controllo  dell'incendio),  S.5  (misure  di
gestione della  sicurezza  antincendio)  e  V.7.4.4  (gestione  della
sicurezza  antincendio),  segnaletica  di  sicurezza  ove   prevista,
livello di prestazione II di S.7 (misura di rilevazione ed  allarme),
ove previsto.