IL DIRIGENTE 
                dell'Ufficio procedure centralizzate 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48 del decreto legislativo 30 settembre 2003, n.  269,
convertito nella legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che  istituisce
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive  modificazioni
con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera c); 
  Visto il decreto del  Ministro  della  salute  di  concerto  con  i
Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20
settembre 2004,  n.  245  recante  norme  sull'organizzazione  ed  il
funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13
dell'art. 48 sopra citato, cosi' come modificato dal  decreto  n.  53
del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica
amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze,
del 29 marzo 2012 recante: «Modifica al regolamento  e  funzionamento
dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) in attuazione dell'art. 17 ,
comma 10 del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.  98,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 
  Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per
l'autorizzazione e la  vigilanza  dei  medicinali  per  uso  umano  e
veterinario e che  istituisce  l'Agenzia  europea  per  i  medicinali
(EMA); 
  Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 12 dicembre 2006 sui  medicinali  per  uso  pediatrico,
recante modifica del regolamento (CEE) n.  1768/92,  della  direttiva
2001/20/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  142  del  21
giugno 2001, concernente l'attuazione della  direttiva  2001/83/CE  e
successive  modificazioni,  relativa   ad   un   codice   comunitario
concernente i medicinali  per  uso  umano,  nonche'  della  direttiva
2003/94/CE; 
  Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158,  convertito,  con
modificazioni  dalla  legge  8  novembre   2012   n.   189,   recante
«Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del  Paese  mediante
un piu' alto livello di  tutela  della  salute»  e,  in  particolare,
l'art. 12, comma 5; 
  Visto  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione  dell'AIFA,
rispettivamente, con deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12,  e  con
deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22
del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della  salute  di
concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  sul  proprio
sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n.  140  del  17  giugno
2016; 
  Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale  della  sanita'
dell'11 marzo 2020 con la  quale  l'epidemia  da  COVID-19  e'  stata
definita  come  «pandemia»   in   considerazione   dei   livelli   di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale; 
  Visto il documento EMA/213341/2020 del 4 maggio 2020 con  il  quale
sono state stabilite tutte le iniziative per accelerare lo sviluppo e
la valutazione dei vaccini per il trattamento del COVID-19; 
  Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020  e
del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021, con  le
quali e' stato  dichiarato  lo  stato  di  emergenza  sul  territorio
nazionale relativo al rischio sanitario  connesso  all'insorgenza  di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 
  Viste le delibere del Consiglio dei ministri con le quali e'  stato
prorogato predetto stato di emergenza e da ultimo il  n.  30  del  22
luglio 2021, fino al 31 dicembre 2021; 
  Visto il decreto-legge del 24 dicembre 2021, n. 221 con il quale e'
stato prorogato lo stato di emergenza nazionale  e  ulteriori  misure
per il  contenimento  della  diffusione  dell'epidemia  da  COVID-19,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 305 del 24 dicembre 2021, fino al 31 marzo 2022; 
  Visto il  Piano  strategico  nazionale  per  la  prevenzione  delle
infezioni da SARS-COV2 redatto a  cura  del  Ministero  della  salute
dell'Istituto superiore di  sanita',  Commissario  straordinario  per
l'emergenza   e   dell'AIFA:   «Elementi   di   preparazione   e   di
implementazione della strategia vaccinale» approvato con decreto  del
Ministero della salute del 12 marzo 2021; 
  Visto il decreto-legge del  24  marzo  2022,  n.  24  «Disposizioni
urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla  diffusione
dell'epidemia da COVID-19,  in  conseguenza  della  cessazione  dello
stato  di  emergenza»  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana - Serie generale - n. 70 del 24 marzo 2022; 
  Vista la determina del direttore generale del 12  agosto  2021,  n.
960, con la quale e' stato conferito alla dott.ssa Adriana  Ammassari
l'incarico  dirigenziale  di  livello   non   generale   dell'Ufficio
procedure centralizzate, di durata triennale; 
  Vista la determina STDG del 18 agosto 2021 n. 973  di  conferimento
alla dott.ssa Adriana Ammassari della delega ai sensi  dell'art.  16,
comma 1, lettera d)  del  decreto  legislativo  n.  165  del  2001  e
dell'art. 10,  comma  2,  lettera  e)  del  decreto  ministeriale  n.
245/2004 citati, all'adozione dei  provvedimenti  di  classificazione
dei medicinali per uso umano, approvati con procedura  centralizzata,
ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre  2012,
n. 158, per il periodo di durata dell'incarico conferitole  ai  sensi
della determina n. 960/2021; 
  Visto il parere positivo del  CHMP  (EMA/CHMP/715907/2022)  del  1°
settembre 2022, relativo alla approvazione della nuova  presentazione
del vaccino anti COVID-19 a mRNA «Spikevax» bivalent Original/Omicron
BA.1 (25  microgrammi  elasomeran/25  microgrammi  imelasomeran/dose)
(variazione EMEA/H/C/005791/II/0075/G); 
  Vista la decisione della Commissione europea n. 6458(C)2022 del  1°
settembre 2022, che autorizza l'immissione in commercio  della  nuova
presentazione del vaccino anti COVID-19 a  mRNA  «Spikevax»  bivalent
Original/Omicron  BA.1  (25  microgrammi  elasomeran/25   microgrammi
imelasomeran/dose); 
  Vista la domanda presentata dalla societa' titolare Moderna Biotech
Spain, S.L. del 2 settembre 2022, con la quale e' stata richiesta  la
autorizzazione della nuova presentazione del vaccino anti COVID-19  a
mRNA  «Spikevax»  bivalent  Original/Omicron  BA.1  (25   microgrammi
elasomeran/25 microgrammi imelasomeran/dose)  aggiungendo  due  nuove
confezioni EU/1/20/1507/004-005; 
  Visto il parere favorevole  della  Commissione  tecnico-scientifica
(CTS) di AIFA rilasciato nella seduta del 7, 8  e  9  settembre  2022
relativo alla classificazione ai fini della  fornitura,  su  proposta
dell'Ufficio procedure centralizzate, del  vaccino  anti  COVID-19  a
mRNA  «Spikevax»  bivalent  Original/Omicron  BA.1  (25   microgrammi
elasomeran/25 microgrammi imelasomeran/dose); 
  Visti gli atti d'ufficio; 
 
                             Determina:  
 
  1. Nelle more della pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana della decisione della Commissione n. 6458 del  1°
settembre 2022, le confezioni del seguente medicinale per  uso  umano
di  nuova  autorizzazione,  corredate   di   numero   di   A.I.C.   e
classificazione ai fini della fornitura: 
    SPIKEVAX, 
  descritte in dettaglio nell'allegato, che fa parte  integrante  del
presente provvedimento, sono  collocate  in  apposita  sezione  della
classe di cui all'art. 12, comma 5, del  decreto-legge  13  settembre
2012, n.  158,  convertito  dalla  legge  8  novembre  2012  n.  189,
denominata Classe C (nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati  ai
fini della rimborsabilita'. 
  2.   Il   titolare    dell'A.I.C.,    prima    dell'inizio    della
commercializzazione  deve  avere  ottemperato,  ove  previsto,   alle
condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace
del medicinale e deve comunicare all'AIFA - Settore HTA  ed  economia
del farmaco - il prezzo ex factory, il prezzo al pubblico e  la  data
di inizio della commercializzazione del medicinale. 
  3.  Per  i  medicinali  di  cui  al  comma  3  dell'art.   12   del
decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla  legge  n.  189/2012,  la
collocazione nella classe C (nn) di cui alla presente determina viene
meno automaticamente in caso di mancata presentazione  della  domanda
di classificazione in fascia di rimborsabilita' entro il  termine  di
trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA ai sensi dell'art.  12,
comma  5-ter,  dello  stesso  decreto,  con  la  conseguenza  che  il
medicinale non potra' essere ulteriormente commercializzato. 
  4. La presente determina entra in vigore dal giorno successivo alla
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 9 settembre 2022 
 
                                              Il dirigente: Ammassari