Il Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far
data dal 24 agosto 2016
Il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei
territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, on. avv. Giovanni
Legnini nominato, ai sensi dell'art. 38 del decreto-legge n. 109 del
28 settembre 2018, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri in data 14 febbraio 2020, e successivamente prorogato con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 29 dicembre
2020, registrato dalla Corte dei conti in data 28 gennaio 2021, al n.
201 e successivamente prorogato per l'anno 2022 con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri in data 10 gennaio 2022,
registrato dalla Corte dei conti al n. 182/2022;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 25 agosto
2016, del 27 e 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017, con le quali e'
stato dichiarato e successivamente esteso lo stato di emergenza in
conseguenza degli eccezionali eventi sismici che tra il 24 agosto
2016 ed il 17 gennaio 2017 hanno colpito il territorio delle Regioni
Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto
2016», convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n.
229;
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021», pubblicata sul S.O. n. 62
della Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2018, con la quale il
termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, e' stato prorogato al 31
dicembre 2020 e ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2021 dall'art.
57, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in
legge 13 ottobre 2020, n. 126 e ulteriormente prorogato al 31
dicembre 2022 dall'art. 1, commi 449 e 450 della legge di bilancio 30
dicembre 2021, n. 234;
Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il
quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il
Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze,
nell'esercizio di poteri di deroga, nel rispetto della Costituzione,
dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme
dell'ordinamento europeo;
Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure
urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito
con modificazioni con la legge 11 settembre 2020, n. 120, in
particolare l'art. 11, comma 2, il quale attribuisce al Commissario
straordinario il compito di individuare con propria ordinanza gli
interventi e le opere urgenti e di particolare criticita', anche
relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni
maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui
attribuiti dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016,
sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da
quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice
delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al
decreto legislativo n. 159 del 2011, delle disposizioni del Codice
dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n.
42 del 2004, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti
dall'appartenenza all'Unione europea;
Visto l'art. 6 del citato decreto-legge n. 76 del 2020, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 120 del 2020;
Vista l'ordinanza commissariale 7 settembre 2021, n. 118,
contenente «Disposizioni relative alle attivita' delle imprese
operanti nella ricostruzione e integrazioni delle ordinanze vigenti
in materia di ripresa delle attivita' produttive danneggiate dal
sisma»;
Vista l'ordinanza commissariale 22 ottobre 2021, n. 121 ed in
particolare gli articoli 3, 4 e 6 modificativi degli articoli 6 e 7
dell'ordinanza n. 118, in materia di revisione prezzi, aumento del
costo parametrico e applicabilita' dei prezzari regionali;
Vista l'ordinanza commissariale 31 dicembre 2021, n. 123 ed in
particolare gli articoli 3 e 4 integrativi e modificativi delle
ordinanze n. 118 e 121 in materia di revisione prezzi, aumento del
costo parametrico e applicabilita' dei prezzari regionali;
Visto il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, contenente misure
urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori
economici, anche per il contenimento degli effetti degli aumenti dei
prezzi;
Preso atto che l'evento pandemico e la congiuntura economica hanno
determinato una grave crisi di disponibilita' e reperimento di
materie prime nel settore delle costruzioni, che ha provocato aumenti
straordinari di alcuni materiali e prodotti da costruzione e che tale
situazione si e' aggravata a seguito dei recenti eventi bellici;
Considerato che lo straordinario aumento e carenza delle materie
prime hanno comportato gravi difficolta' nell'esecuzione di contratti
di lavori gia' affidati per la ricostruzione sia pubblici che
privati, con conseguente dilazione dei termini contrattuali e rischio
di iscrizione di riserve per gli appalti progettati sulla base di
prezzi non piu' attuali, con possibile interruzione dei lavori per
gli appalti o di mancata aggiudicazione di appalti progettati sulla
base di prezzi non piu' adeguati e che tale situazione si riflette
anche nel futuro stante la difficolta' di reperire operatori
economici disposti a partecipare alle procedure sulla base di prezzi
non aggiornati;
Considerato che lo straordinario e imprevedibile aumento dei prezzi
delle materie prime e dei materiali da costruzione ha determinato
altresi' una grave alterazione delle previsioni contrattuali e delle
valutazioni contenute nei computi metrici estimativi relative sia
alla ricostruzione pubblica che alla ricostruzione privata, con
finanziamento pubblico, tali da provocare una rilevante stasi del
mercato e anche il blocco delle procedure e delle attivita' da parte
di molte imprese;
Ritenuta la necessita' e l'urgenza di disporre misure, anche
attraverso l'esercizio di poteri in deroga, idonee a superare le
gravi criticita' registrate al fine di garantire la ripresa dei
lavori della ricostruzione nei territori colpiti dal sisma 2016,
disponendo una speciale disciplina per quegli interventi che
oggettivamente dimostrano di non poter essere eseguiti a causa
dell'eccezionale, straordinario e imprevedibile aumento dei costi
determinatosi in particolare a far data dal 1º luglio 2021, ossia nel
periodo di massimo innalzamento dei prezzi;
Considerato che dopo approfondita istruttoria le misure piu' idonee
risultano essere la revisione aggiornata del prezziario unico del
centro Italia e il contestuale innalzamento dei costi parametrici,
sia per quanto concerne la ricostruzione pubblica che quella privata;
Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con
modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, recante
«Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi
sismici del 2016» e, in particolare: l'art. 6, comma 7, che statuisce
che «Con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2, e'
individuata una metodologia di calcolo del contributo basata sul
confronto tra il costo convenzionale al metro quadrato per le
superfici degli alloggi, delle attivita' produttive e delle parti
comuni di ciascun edificio e i computi metrici estimativi redatti
sulla base del prezzario unico interregionale, predisposto dal
Commissario straordinario d'intesa con i vice commissari nell'ambito
della Cabina di coordinamento di cui all'art. 1, comma 5, tenendo
conto sia del livello di danno che della vulnerabilita'»;
Richiamate le seguenti ordinanze:
l'ordinanza commissariale n. 7 del 14 dicembre 2016, e relativo
allegato, recante «Approvazione del prezzario unico cratere centro
Italia 2016»;
l'ordinanza commissariale n. 41 del 2 novembre 2017 recante, tra
l'altro «Misure dirette ad assicurare la regolarita' contributiva
delle imprese operanti nella ricostruzione pubblica e privata (...)»;
l'ordinanza commissariale n. 78 del 23 maggio 2019, adottata in
revoca dell'ordinanza n. 58/2018 e recante «Attuazione dell'art. 1,
comma 2, dell'ordinanza n. 41 del 2 novembre 2017: misure dirette ad
assicurare la regolarita' contributiva delle imprese operanti nella
ricostruzione pubblica e privata»;
l'ordinanza commissariale n. 118 del 7 settembre 2021 che, «nelle
more di una revisione piu' puntuale del prezzario del cratere,
dell'esigenza di aggiornare su base ISTAT gli importi delle
lavorazioni e dei materiali utilizzati nell'ambito della
ricostruzione privata (elenco prezzi ex O.C.n. 78/2019) a valori
maggiormente coerenti con quelli di mercato» e registrata l'esigenza
«di adeguare i costi parametrici operando, al riguardo, un'opportuna
distinzione tra quelli relativi agli interventi sull'edilizia
abitativa rispetto a quelli relativi alle strutture produttive in
considerazione della maggiore variazione inflattiva subita da
quest'ultime», dispone all'art. 6 la «applicazione transitoria dei
prezzari regionali e rivalutazione dei costi parametrici»;
Tenuto conto dell'attivita' di aggiornamento, gia' posta in essere
dalle Regioni Lazio, Marche e Umbria con la pubblicazione delle
relative edizioni 2021 dei rispettivi aggiornamenti dei prezzari
regionali, e di quella in itinere da parte della Regione Abruzzo,
eseguite sulla base delle rilevazioni condotte nel mercato regionale
e condivise con le commissioni regionali dei prezzi istituite presso
le amministrazioni medesime;
Ritenuto urgente mettere in atto ogni ulteriore misura, oltre
quelle gia' adottate, utile ad arginare le difficolta' derivanti dal
rincaro dei prezzi dei materiali per l'edilizia che rappresenta un
rischio di stasi e un fattore di rallentamento della ricostruzione
post sisma;
Considerato che:
con decreto commissariale n. 48 del 7 febbraio 2022, e' stato
affidato il servizio di consulenza, collazionamento, redazione,
composizione ai fini dell'aggiornamento del Prezzario unico
interregionale del cratere del centro Italia - Edizione 2022;
con decreto commissariale n. 77 del 16 febbraio 2022 e' stato
costituito un Gruppo di lavoro, composto da un rappresentante per
ciascuna regione, referente del rispettivo prezzario regionale, un
componente per la societa' affidataria del servizio di aggiornamento
del prezzario unico interregionale del cratere centro Italia, un
componente per la Struttura commissariale, per lo svolgimento delle
attivita' necessarie alla revisione del prezzario unico
interregionale (Prezzario del cratere) in vigore, la cui ultima
edizione risale al 2018, con il compito di procedere all'analisi dei
prezzari regionali in uso, ad incontri periodici per la condivisione
dei lavori e alla validazione dei contenuti aggiornati in coerenza
con le determinazioni gia' assunte a livello regionale sulle
rispettive edizioni aggiornate dei relativi prezzari;
Visto il verbale del Gruppo di lavoro acquisito al prot. CGRTS n.
6931 del 18 marzo 2022 con cui, esaminato il lavoro di aggiornamento
dei capitoli del prezzario interregionale unico del cratere ed
effettuata la verifica di coerenza con i range dei prezzi elementari
utilizzati per le lavorazioni maggiormente significative di cui alla
elaborazione della Conferenza delle regioni e delle province autonome
del 2 febbraio 2022 avente ad oggetto «Prime indicazioni relative
alle misure operative da adottare per coordinare l'aggiornamento dei
prezzari delle regioni e delle province autonome in considerazione
dell'estrema fluttuazione del mercato delle materie prime e dei
prodotti da costruzione», e' stata rilasciata la conformita' dai
componenti del GdL ai fini degli adempimenti conseguenti di
competenza della struttura commissariale;
Viste, al riguardo, le ulteriori note tecniche di aggiornamento
trasmesse in data 13 e 28 aprile 2022, allo scopo di precisare, anche
attraverso un confronto tra metodologie diverse, gli esatti
incrementi dei prezzi e dei costi parametrici;
Ritenuto altresi' opportuno, introdurre alcune modifiche alle
ordinanze vigenti che, in coerenza con le misure in precedenza
esposte siano finalizzate a superare le criticita' connesse alle
difficolta' riscontrate nell'esecuzione dei lavori nella
ricostruzione privata;
Ritenuto necessario al riguardo, fornire un riferimento temporale
certo rispetto alla rivalutazione operata con l'indice ISTAT che si
ritiene possa individuarsi in quello rinvenibile da dati ufficiali
relativi al mese precedente alla data di presentazione della domanda
di contributo;
Visti gli articoli 22 dell'ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017 e
14-bis dell'ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017, l'art. 5
dell'ordinanza n. 11 del 23 dicembre 2020, l'art. 3 dell'ordinanza n.
116 del 6 maggio 2021, l'art. 1 dell'ordinanza n. 121 del 22 ottobre
2021;
Ritenuta le necessita' di introdurre modifiche ai suddetti articoli
che ne rendano piu' agevole l'interpretazione e la portata in ordine
al contributo concedibile, nonche' ai tempi di integrazione, da parte
dei professionisti incaricati, delle istanze rigettate per
incompletezza documentale;
Ritenuta la necessita', inoltre, di integrare il fondo relativo
agli interventi sugli edifici di proprieta' mista di cui all'art. 21
dell'ordinanza n. 19 del 2017, ricadente nell'ambito della
contabilita' speciale, che ad oggi risulta incapiente rispetto ai
futuri interventi edilizi rientranti nella tipologia disciplinata dal
medesimo articolo;
Vista l'attestazione della Direzione generale della Struttura
commissariale circa la disponibilita' delle risorse finanziarie nella
contabilita' speciale n. 6035 di cui all'art. 4, comma 3, del
decreto-legge n. 189 del 2016;
Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e
27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive
modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali
divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per
l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da parte della
Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci
con motivazione espressa dell'organo emanante;
Preso atto dell'intesa raggiunta nella seduta della Cabina di
coordinamento del 22 aprile 2022 con i presidenti delle Regioni
Abruzzo, Umbria e Lazio;
Preso atto altresi' che la Regione Marche nella suddetta seduta si
e' riservata di effettuare un approfondimento in relazione al
contenuto dell'ordinanza esaminata nel corso della Cabina, al fine di
formalizzare la propria posizione in merito;
Dato atto che la Regione Marche, con nota CGRTS-10623-A-27 aprile
2022, ha trasmesso una proposta emendativa al testo esaminato in
Cabina, subordinando il rilascio dell'intesa all'accoglimento della
stessa e che su tale proposta emendativa e' stato formalmente
richiesto agli altri presidenti delle regioni di esprimere l'intesa;
Viste le note CGRTS-0010660-A-28 aprile 2022, CGRTS-0010677-A-28
aprile 2022 e CGRTS 0010675-A-28 aprile 2022 con cui,
rispettivamente, la Regione Abruzzo, la Regione Umbria e la Regione
Lazio hanno espresso l'intesa sullo schema di ordinanza come
integrato dalla proposta emendativa della Regione Marche, che risulta
pertanto condiviso dalla Cabina di coordinamento;
Dispone:
Art. 1
Approvazione ed ambito di operativita' del Prezzario
unico del cratere del Centro Italia
1. Con la presente ordinanza e' approvato il «Prezzario unico del
cratere del Centro Italia - Edizione 2022», allegato alla presente
ordinanza di cui e' parte integrante, che costituisce il prezzario
unico interregionale delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria
ai sensi dell'art. 6, comma 7 del decreto-legge n. 189 del 2016.
2. Il prezzario unico, di cui al comma precedente, puo' applicarsi:
a) per la ricostruzione privata, alle nuove domande di contributo
e a quelle pendenti alla data di entrata in vigore della presente
ordinanza. Puo' inoltre essere applicato, su richiesta
dell'interessato, alle domande:
a.1) decretate fino al 31 dicembre 2020, per le lavorazioni
eseguite dal 1º luglio 2021, ferma l'applicazione dell'art. 7
dell'ordinanza n. 118/2021 per il primo semestre 2021;
a.2) per le quali sia stato decretato il contributo a far data
dal 1º gennaio 2021, ai sensi del successivo art. 2.
3. Per la ricostruzione pubblica, ai contratti di appalto stipulati
successivamente alla data di entrata in vigore della presente
ordinanza, ai progetti in corso di elaborazione e approvazione alla
data di entrata in vigore della presente ordinanza nonche' ai lavori
eseguiti a far data dal giorno 1º luglio 2021.
4. Nella ricostruzione pubblica e nella ricostruzione privata il
direttore dei lavori accerta le quantita' dei lavori realizzati e i
materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate a
far data dal giorno 1º luglio 2021 e ridetermina, sulla base del
Prezzario unico 2022, i maggiori importi dovuti da corrispondere
nella liquidazione dei SAL.
5. Nella ricostruzione privata gli USR competenti accertano, entro
il termine di trenta giorni, la congruita' e la regolarita'
dell'asseverazione del direttore dei lavori, in ordine alla
determinazione dei maggiori oneri di cui al comma precedente, secondo
quanto previsto dall'art. 7 dell'ordinanza n. 118/2021.
6. Per gli interventi di cui ai commi precedenti, fino al 31
dicembre 2022, le stazioni appaltanti, nei bandi e nelle procedure di
affidamento dei lavori della ricostruzione pubblica, e i beneficiari
dei contributi, nei progetti di riparazione, ricostruzione e
demolizione dei lavori della ricostruzione privata, possono
applicare, ai sensi e per gli effetti di cui ai commi precedenti,
alternativamente il Prezzario unico del cratere 2022 ovvero, anche
rispetto alle singole voci, il prezzario regionale di riferimento
vigente e, limitatamente alle voci non contemplate dallo stesso,
anche i prezzari delle altre regioni interessate dal sisma 2016.