Il Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 Il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, on. avv. Giovanni Legnini nominato, ai sensi dell'art. 38 del decreto-legge n. 109 del 28 settembre 2018, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 14 febbraio 2020, e successivamente prorogato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 29 dicembre 2020, registrato dalla Corte dei conti in data 28 gennaio 2021, al n. 201 e successivamente prorogato per l'anno 2022 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 10 gennaio 2022, registrato dalla Corte dei conti al n. 182/2022; Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, del 27 e 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017, con le quali e' stato dichiarato e successivamente esteso lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che tra il 24 agosto 2016 ed il 17 gennaio 2017 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016», convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229; Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», pubblicata sul S.O. n. 62 della Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2018, con la quale il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, e' stato prorogato al 31 dicembre 2020 e ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2021 dall'art. 57, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126 e ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2022 dall'art. 1, commi 449 e 450 della legge di bilancio 30 dicembre 2021, n. 234; Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nell'esercizio di poteri di deroga, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo; Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito con modificazioni con la legge 11 settembre 2020, n. 120, in particolare l'art. 11, comma 2, il quale attribuisce al Commissario straordinario il compito di individuare con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticita', anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea; Visto l'art. 6 del citato decreto-legge n. 76 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120 del 2020; Vista l'ordinanza commissariale 7 settembre 2021, n. 118, contenente «Disposizioni relative alle attivita' delle imprese operanti nella ricostruzione e integrazioni delle ordinanze vigenti in materia di ripresa delle attivita' produttive danneggiate dal sisma»; Vista l'ordinanza commissariale 22 ottobre 2021, n. 121 ed in particolare gli articoli 3, 4 e 6 modificativi degli articoli 6 e 7 dell'ordinanza n. 118, in materia di revisione prezzi, aumento del costo parametrico e applicabilita' dei prezzari regionali; Vista l'ordinanza commissariale 31 dicembre 2021, n. 123 ed in particolare gli articoli 3 e 4 integrativi e modificativi delle ordinanze n. 118 e 121 in materia di revisione prezzi, aumento del costo parametrico e applicabilita' dei prezzari regionali; Visto il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, contenente misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, anche per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi; Preso atto che l'evento pandemico e la congiuntura economica hanno determinato una grave crisi di disponibilita' e reperimento di materie prime nel settore delle costruzioni, che ha provocato aumenti straordinari di alcuni materiali e prodotti da costruzione e che tale situazione si e' aggravata a seguito dei recenti eventi bellici; Considerato che lo straordinario aumento e carenza delle materie prime hanno comportato gravi difficolta' nell'esecuzione di contratti di lavori gia' affidati per la ricostruzione sia pubblici che privati, con conseguente dilazione dei termini contrattuali e rischio di iscrizione di riserve per gli appalti progettati sulla base di prezzi non piu' attuali, con possibile interruzione dei lavori per gli appalti o di mancata aggiudicazione di appalti progettati sulla base di prezzi non piu' adeguati e che tale situazione si riflette anche nel futuro stante la difficolta' di reperire operatori economici disposti a partecipare alle procedure sulla base di prezzi non aggiornati; Considerato che lo straordinario e imprevedibile aumento dei prezzi delle materie prime e dei materiali da costruzione ha determinato altresi' una grave alterazione delle previsioni contrattuali e delle valutazioni contenute nei computi metrici estimativi relative sia alla ricostruzione pubblica che alla ricostruzione privata, con finanziamento pubblico, tali da provocare una rilevante stasi del mercato e anche il blocco delle procedure e delle attivita' da parte di molte imprese; Ritenuta la necessita' e l'urgenza di disporre misure, anche attraverso l'esercizio di poteri in deroga, idonee a superare le gravi criticita' registrate al fine di garantire la ripresa dei lavori della ricostruzione nei territori colpiti dal sisma 2016, disponendo una speciale disciplina per quegli interventi che oggettivamente dimostrano di non poter essere eseguiti a causa dell'eccezionale, straordinario e imprevedibile aumento dei costi determinatosi in particolare a far data dal 1º luglio 2021, ossia nel periodo di massimo innalzamento dei prezzi; Considerato che dopo approfondita istruttoria le misure piu' idonee risultano essere la revisione aggiornata del prezziario unico del centro Italia e il contestuale innalzamento dei costi parametrici, sia per quanto concerne la ricostruzione pubblica che quella privata; Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016» e, in particolare: l'art. 6, comma 7, che statuisce che «Con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2, e' individuata una metodologia di calcolo del contributo basata sul confronto tra il costo convenzionale al metro quadrato per le superfici degli alloggi, delle attivita' produttive e delle parti comuni di ciascun edificio e i computi metrici estimativi redatti sulla base del prezzario unico interregionale, predisposto dal Commissario straordinario d'intesa con i vice commissari nell'ambito della Cabina di coordinamento di cui all'art. 1, comma 5, tenendo conto sia del livello di danno che della vulnerabilita'»; Richiamate le seguenti ordinanze: l'ordinanza commissariale n. 7 del 14 dicembre 2016, e relativo allegato, recante «Approvazione del prezzario unico cratere centro Italia 2016»; l'ordinanza commissariale n. 41 del 2 novembre 2017 recante, tra l'altro «Misure dirette ad assicurare la regolarita' contributiva delle imprese operanti nella ricostruzione pubblica e privata (...)»; l'ordinanza commissariale n. 78 del 23 maggio 2019, adottata in revoca dell'ordinanza n. 58/2018 e recante «Attuazione dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 41 del 2 novembre 2017: misure dirette ad assicurare la regolarita' contributiva delle imprese operanti nella ricostruzione pubblica e privata»; l'ordinanza commissariale n. 118 del 7 settembre 2021 che, «nelle more di una revisione piu' puntuale del prezzario del cratere, dell'esigenza di aggiornare su base ISTAT gli importi delle lavorazioni e dei materiali utilizzati nell'ambito della ricostruzione privata (elenco prezzi ex O.C.n. 78/2019) a valori maggiormente coerenti con quelli di mercato» e registrata l'esigenza «di adeguare i costi parametrici operando, al riguardo, un'opportuna distinzione tra quelli relativi agli interventi sull'edilizia abitativa rispetto a quelli relativi alle strutture produttive in considerazione della maggiore variazione inflattiva subita da quest'ultime», dispone all'art. 6 la «applicazione transitoria dei prezzari regionali e rivalutazione dei costi parametrici»; Tenuto conto dell'attivita' di aggiornamento, gia' posta in essere dalle Regioni Lazio, Marche e Umbria con la pubblicazione delle relative edizioni 2021 dei rispettivi aggiornamenti dei prezzari regionali, e di quella in itinere da parte della Regione Abruzzo, eseguite sulla base delle rilevazioni condotte nel mercato regionale e condivise con le commissioni regionali dei prezzi istituite presso le amministrazioni medesime; Ritenuto urgente mettere in atto ogni ulteriore misura, oltre quelle gia' adottate, utile ad arginare le difficolta' derivanti dal rincaro dei prezzi dei materiali per l'edilizia che rappresenta un rischio di stasi e un fattore di rallentamento della ricostruzione post sisma; Considerato che: con decreto commissariale n. 48 del 7 febbraio 2022, e' stato affidato il servizio di consulenza, collazionamento, redazione, composizione ai fini dell'aggiornamento del Prezzario unico interregionale del cratere del centro Italia - Edizione 2022; con decreto commissariale n. 77 del 16 febbraio 2022 e' stato costituito un Gruppo di lavoro, composto da un rappresentante per ciascuna regione, referente del rispettivo prezzario regionale, un componente per la societa' affidataria del servizio di aggiornamento del prezzario unico interregionale del cratere centro Italia, un componente per la Struttura commissariale, per lo svolgimento delle attivita' necessarie alla revisione del prezzario unico interregionale (Prezzario del cratere) in vigore, la cui ultima edizione risale al 2018, con il compito di procedere all'analisi dei prezzari regionali in uso, ad incontri periodici per la condivisione dei lavori e alla validazione dei contenuti aggiornati in coerenza con le determinazioni gia' assunte a livello regionale sulle rispettive edizioni aggiornate dei relativi prezzari; Visto il verbale del Gruppo di lavoro acquisito al prot. CGRTS n. 6931 del 18 marzo 2022 con cui, esaminato il lavoro di aggiornamento dei capitoli del prezzario interregionale unico del cratere ed effettuata la verifica di coerenza con i range dei prezzi elementari utilizzati per le lavorazioni maggiormente significative di cui alla elaborazione della Conferenza delle regioni e delle province autonome del 2 febbraio 2022 avente ad oggetto «Prime indicazioni relative alle misure operative da adottare per coordinare l'aggiornamento dei prezzari delle regioni e delle province autonome in considerazione dell'estrema fluttuazione del mercato delle materie prime e dei prodotti da costruzione», e' stata rilasciata la conformita' dai componenti del GdL ai fini degli adempimenti conseguenti di competenza della struttura commissariale; Viste, al riguardo, le ulteriori note tecniche di aggiornamento trasmesse in data 13 e 28 aprile 2022, allo scopo di precisare, anche attraverso un confronto tra metodologie diverse, gli esatti incrementi dei prezzi e dei costi parametrici; Ritenuto altresi' opportuno, introdurre alcune modifiche alle ordinanze vigenti che, in coerenza con le misure in precedenza esposte siano finalizzate a superare le criticita' connesse alle difficolta' riscontrate nell'esecuzione dei lavori nella ricostruzione privata; Ritenuto necessario al riguardo, fornire un riferimento temporale certo rispetto alla rivalutazione operata con l'indice ISTAT che si ritiene possa individuarsi in quello rinvenibile da dati ufficiali relativi al mese precedente alla data di presentazione della domanda di contributo; Visti gli articoli 22 dell'ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017 e 14-bis dell'ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017, l'art. 5 dell'ordinanza n. 11 del 23 dicembre 2020, l'art. 3 dell'ordinanza n. 116 del 6 maggio 2021, l'art. 1 dell'ordinanza n. 121 del 22 ottobre 2021; Ritenuta le necessita' di introdurre modifiche ai suddetti articoli che ne rendano piu' agevole l'interpretazione e la portata in ordine al contributo concedibile, nonche' ai tempi di integrazione, da parte dei professionisti incaricati, delle istanze rigettate per incompletezza documentale; Ritenuta la necessita', inoltre, di integrare il fondo relativo agli interventi sugli edifici di proprieta' mista di cui all'art. 21 dell'ordinanza n. 19 del 2017, ricadente nell'ambito della contabilita' speciale, che ad oggi risulta incapiente rispetto ai futuri interventi edilizi rientranti nella tipologia disciplinata dal medesimo articolo; Vista l'attestazione della Direzione generale della Struttura commissariale circa la disponibilita' delle risorse finanziarie nella contabilita' speciale n. 6035 di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016; Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante; Preso atto dell'intesa raggiunta nella seduta della Cabina di coordinamento del 22 aprile 2022 con i presidenti delle Regioni Abruzzo, Umbria e Lazio; Preso atto altresi' che la Regione Marche nella suddetta seduta si e' riservata di effettuare un approfondimento in relazione al contenuto dell'ordinanza esaminata nel corso della Cabina, al fine di formalizzare la propria posizione in merito; Dato atto che la Regione Marche, con nota CGRTS-10623-A-27 aprile 2022, ha trasmesso una proposta emendativa al testo esaminato in Cabina, subordinando il rilascio dell'intesa all'accoglimento della stessa e che su tale proposta emendativa e' stato formalmente richiesto agli altri presidenti delle regioni di esprimere l'intesa; Viste le note CGRTS-0010660-A-28 aprile 2022, CGRTS-0010677-A-28 aprile 2022 e CGRTS 0010675-A-28 aprile 2022 con cui, rispettivamente, la Regione Abruzzo, la Regione Umbria e la Regione Lazio hanno espresso l'intesa sullo schema di ordinanza come integrato dalla proposta emendativa della Regione Marche, che risulta pertanto condiviso dalla Cabina di coordinamento; Dispone: Art. 1 Approvazione ed ambito di operativita' del Prezzario unico del cratere del Centro Italia 1. Con la presente ordinanza e' approvato il «Prezzario unico del cratere del Centro Italia - Edizione 2022», allegato alla presente ordinanza di cui e' parte integrante, che costituisce il prezzario unico interregionale delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria ai sensi dell'art. 6, comma 7 del decreto-legge n. 189 del 2016. 2. Il prezzario unico, di cui al comma precedente, puo' applicarsi: a) per la ricostruzione privata, alle nuove domande di contributo e a quelle pendenti alla data di entrata in vigore della presente ordinanza. Puo' inoltre essere applicato, su richiesta dell'interessato, alle domande: a.1) decretate fino al 31 dicembre 2020, per le lavorazioni eseguite dal 1º luglio 2021, ferma l'applicazione dell'art. 7 dell'ordinanza n. 118/2021 per il primo semestre 2021; a.2) per le quali sia stato decretato il contributo a far data dal 1º gennaio 2021, ai sensi del successivo art. 2. 3. Per la ricostruzione pubblica, ai contratti di appalto stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della presente ordinanza, ai progetti in corso di elaborazione e approvazione alla data di entrata in vigore della presente ordinanza nonche' ai lavori eseguiti a far data dal giorno 1º luglio 2021. 4. Nella ricostruzione pubblica e nella ricostruzione privata il direttore dei lavori accerta le quantita' dei lavori realizzati e i materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate a far data dal giorno 1º luglio 2021 e ridetermina, sulla base del Prezzario unico 2022, i maggiori importi dovuti da corrispondere nella liquidazione dei SAL. 5. Nella ricostruzione privata gli USR competenti accertano, entro il termine di trenta giorni, la congruita' e la regolarita' dell'asseverazione del direttore dei lavori, in ordine alla determinazione dei maggiori oneri di cui al comma precedente, secondo quanto previsto dall'art. 7 dell'ordinanza n. 118/2021. 6. Per gli interventi di cui ai commi precedenti, fino al 31 dicembre 2022, le stazioni appaltanti, nei bandi e nelle procedure di affidamento dei lavori della ricostruzione pubblica, e i beneficiari dei contributi, nei progetti di riparazione, ricostruzione e demolizione dei lavori della ricostruzione privata, possono applicare, ai sensi e per gli effetti di cui ai commi precedenti, alternativamente il Prezzario unico del cratere 2022 ovvero, anche rispetto alle singole voci, il prezzario regionale di riferimento vigente e, limitatamente alle voci non contemplate dallo stesso, anche i prezzari delle altre regioni interessate dal sisma 2016.