il commissario straordinario del governo ai fini della  ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi  sismici  verificatisi  a  far
data del 24 agosto 2016 
 
  Viste le deliberazioni del Consiglio dei  ministri  del  25  agosto
2016, del 27 e 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017, con le quali e'
stato dichiarato e successivamente esteso lo stato  di  emergenza  in
conseguenza degli eccezionali eventi sismici che  tra  il  24  agosto
2016 ed il 17 gennaio 2017 hanno colpito il territorio delle  Regioni
Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; 
  Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del  24  agosto
2016», convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016,  n.
9; 
  Vista la legge 30 dicembre  2018,  n.  145,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021», pubblicata  sul  S.O.  n.  62
della Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2018, con la quale il
termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4,  del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189,  e'  stato  prorogato  al  31
dicembre 2020 e ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2021 dall'art.
57, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito  in
legge 13 ottobre  2020,  n.  126  e  ulteriormente  prorogato  al  31
dicembre 2022 dall'art. 1, commi 449 e 450 della legge di bilancio 30
dicembre 2021, n. 234; 
  Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge  n.  189  del  2016,  il
quale prevede  che  per  l'esercizio  delle  funzioni  attribuite  il
Commissario straordinario provvede anche a mezzo  di  ordinanze,  nel
rispetto della Costituzione, dei principi  generali  dell'ordinamento
giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo; 
  Visto, il protocollo d'intesa sottoscritto in data 31 dicembre  dal
Commissario straordinario per la ricostruzione  con  il  Dipartimento
della  protezione  civile,  avente  ad   oggetto   «il   raccordo   e
l'armonizzazione delle misure emergenziali  di  assistenza  abitativa
con le misure di ricostruzione» finalizzato, tra l'altro,  a  fornire
un concreto impulso al processo di riparazione o ricostruzione  degli
edifici danneggiati; 
  Acquisita l'intesa dei presidenti  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,
Marche ed Umbria nel corso  della  cabina  di  coordinamento  del  19
maggio 2022,  in  ordine  alla  necessita'  di  prorogare  i  termini
previsti nel suddetto protocollo in ragione delle  recenti  decisioni
in materia di adeguamento prezzi e costi parametri che non consentono
la presentazione  dei  progetti  e  delle  relative  istanze  per  la
riparazione e  ricostruzione  degli  edifici  danneggiati  nei  tempi
previsti dal medesimo documento; 
  Atteso  che,  in  ragione  del  lasso  di  tempo   intercorso   per
l'acquisizione  dell'intesa  di  tutte  le  regioni  interessate  sul
precedente schema  di  ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento  della
protezione civile attuativo del predetto protocollo, si  e'  ritenuto
opportuno prevedere  nuove  scadenze  per  le  dichiarazioni  per  il
mantenimento dei benefici assistenziali e per le correlate domande di
contributo per la ricostruzione; 
  Ritenuto  necessario,  pertanto,  dare  concreta  attuazione   alla
suddetta intesa prevedendo la proroga delle  disposizioni,  contenute
nell'art. 2 dell'ordinanza n. 123 del 31 dicembre  2021,  concernenti
il termine entro il quale la mancata presentazione della  domanda  di
contributo, da parte dei proprietari  o  titolari  di  diritti  reali
degli edifici danneggiati, comporti la  sospensione  dalla  fruizione
dalle misure emergenziali di assistenza abitativa, ovvero della  loro
gratuita'; 
  Ritenuto, altresi',  in  conseguenza  delle  difficolta'  operative
nella realizzazione degli interventi di riparazione  e  ricostruzione
continuate anche nel primo semestre 2022 a causa del forte incremento
del costo delle materie prime, prorogare ulteriormente il  termine  i
cui al comma 5-bis inserito nell'art. 13 dell'ordinanza n. 116 del  6
maggio 2021, dall'art. 14 dell'ordinanza 120  del  2021  sino  al  31
dicembre 2022; 
  Visto l'art. 15 dell'ordinanza n. 118 del 7 settembre 2021  con  il
quale, sono state sospese le disposizioni di cui al comma 2 dell'art.
5 dell'ordinanza n. 5 del 28 novembre 2016 nonche' quelle al comma 14
dell'art.  5  dell'ordinanza  n.  9  del  2016,  che  imponevano   le
demolizioni  delle  strutture  temporanee  una  volta   conclusa   la
riparazione o ricostruzione delle  strutture  originarie  danneggiate
dal sisma; 
  Ritenuto nelle more di una revisione complessiva  della  disciplina
afferente la delocalizzazione delle strutture destinate all'esercizio
delle attivita'  produttive  anche  nell'ambito  delle  attivita'  di
coordinamento  delle  scadenze  previste  per   l'intera   disciplina
nell'ambito del redigendo testo unico della ricostruzione privata, di
prorogare ulteriormente le previsioni di cui al sopra citato art.  15
dell'ordinanza n. 118, sino alla data del 31 dicembre 2022; 
  Vista l'ordinanza 120 del 13 agosto 2021, in particolare  l'art.  6
che al comma 1 determina i costi ammissibili  a  contributo  per  gli
interventi dei soggetti privati in seguito  agli  eccezionali  eventi
metereologici   verificatisi    nel    gennaio    2017,    prevedendo
l'applicazione dei  costi  parametrici  stabiliti  con  le  ordinanze
commissariali in materia di danni lievi e gravi per edifici e  unita'
immobiliari ad uso abitativo  e  produttivo  facendo  riferimento  al
minore importo tra essi e la somma dichiarata ai sensi  dell'art.  12
dell'ordinanza n. 111/2020; 
  Ritenuto opportuno mantenere il medesimo criterio di determinazione
del  contributo,  come  mutuato  dalle  ordinanze   commissariali   e
consentire anche l'aggiornamento del costo dei progetti applicando le
misure  adottate  in  materia  di  aggiornamento   dei   prezzi   con
l'ordinanza n. 126/2022; 
  Raggiunta l'intesa nella cabina di coordinamento del 30 maggio 2022
con le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria; 
  Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e
27, comma 1, della legge  24  novembre  2000,  n.  340  e  successive
modificazioni,  in  base  ai  quali  i  provvedimenti   commissariali
divengono  efficaci  decorso  il  termine  di   trenta   giorni   per
l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da  parte  della
Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci
con motivazione espressa dell'organo emanante; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
             Proroga della scadenza prevista dall'art. 2 
             dell'ordinanza n. 123 del 31 dicembre 2021 
 
  1. Al primo comma dell'art. 2 dell'ordinanza n. 123 del 31 dicembre
2021 le parole «30 giugno 2022»  sono  sostituite  dalle  parole  «15
ottobre 2022»;