IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023» e, in particolare, le
disposizioni di cui all'art. 1, commi da 1037 a 1050, concernenti
l'istituzione del Fondo di rotazione recante le risorse finanziarie
per l'attuazione dell'iniziativa della Commissione europea «Next
generation UE» e, in particolare, del Piano nazionale per la ripresa
e la resilienza - PNRR;
Visto il comma 1042 del citato art. 1 della legge n. 178/2020 che
prevede quanto segue: «con uno o piu' decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze sono stabilite le procedure
amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai
commi da 1037 a 1050, nonche' le modalita' di rendicontazione della
gestione del Fondo di cui al comma 1037»;
Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024» e, in particolare, l'art. 1,
comma 628, che modifica il comma 1037 della suddetta legge n.
178/2020;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11
ottobre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 279 del 23 novembre 2021, recante «Procedure relative
alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR
di cui all'art. 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178»;
Visto il regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre
2020 che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa,
a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;
Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la
ripresa e la resilienza;
Visto Il Piano nazionale di ripresa e resilienza presentato
dall'Italia alla Commissione europea in data 30 aprile 2021 ed
approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021
notificata all'Italia, dal Segretariato generale del Consiglio, con
nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
Visto il regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 23 dicembre 2020 che modifica il regolamento (UE) n.
1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le modalita' di
attuazione per fornire assistenza allo scopo di promuovere il
superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di
COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa
verde, digitale e resiliente dell'economia (REACT-EU);
Visto il regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni
transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di
garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti
(UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto
riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il
regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la
distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di
contabilita' e finanza pubblica», come modificata dalla legge 7
aprile 2011, n. 39, recante «Modifiche alla legge 31 dicembre 2009,
n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in
materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati
membri»;
Visto il decreto-legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante
«Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.
42»;
Visto il decreto-legislativo 30 giugno 2011, n. 123, concernente
«Riforma dei controlli di regolarita' amministrativa e contabile e
potenziamento dell'attivita' di analisi e valutazione della spesa, a
norma dell'art. 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26
giugno 2019, n. 103, come modificato dal decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 161, con cui e' stata
definita la nuova struttura del Ministero dell'economia e delle
finanze, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero
dell'economia e delle finanze»;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, concernente
«Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime
misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di
accelerazione e snellimento delle procedure», convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 108/2021;
Visto in particolare, l'art. 15, comma 2, del predetto
decreto-legge n. 77/2021, ai sensi del quale «Le procedure relative
alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR
sono stabilite in sede di emanazione dei decreti del Ministero
dell'economia e delle finanze di cui all'art. 1, comma 1042, della
legge 30 dicembre 2020, n. 178, sentita la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento
e Bolzano, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281»;
Visto altresi', l'art. 6, del suddetto decreto n. 77/2021, che
prevede l'istituzione presso il Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, un
ufficio centrale di livello dirigenziale generale, denominato
Servizio centrale per il PNRR, con compiti di coordinamento
operativo, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR;
Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante «Misure
urgenti relative al Fondo complementare al Piano di ripresa e
resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti», convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 101/2021;
Visto il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, in materia di
investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della
circolazione stradale, che all'art. 10 stabilisce le «Procedure di
attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e modalita' di
accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante
«Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa
e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni
mafiose»;
Visto il decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17 convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, recante «Misure
urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del
gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il
rilancio delle politiche industriali»;
Visto il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, recante «Misure
urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi
ucraina»;
Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante «Ulteriori
misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR)»;
Visto il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante «Misure
urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttivita'
delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia di
politiche sociali e di crisi ucraina»;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
Ritenuto necessario adeguare le procedure finanziarie riguardanti
la gestione delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza
di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11
ottobre 2021;
Decreta:
Articolo unico
Modifiche al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11
ottobre 2021
1. Al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 ottobre
2021 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 2, comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo:
«Al fine di consentire il tempestivo completamento delle
attivita' del PNRR e il raggiungimento dei relativi obiettivi entro
le scadenze previste, su motivata richiesta delle amministrazioni
centrali titolari di interventi PNRR, a valere sulle disponibilita'
del fondo Next Generation EU-Italia, di cui all'art. 1, comma 1,
possono essere disposte anticipazioni delle risorse dovute sulla
quota di saldo del contributo».
b) dopo l'art. 2 e' inserito il seguente:
«Articolo 2-bis (Erogazione delle risorse in favore di
interventi che prevedono aiuti ovvero operazioni finanziarie) - 1. Le
risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza assegnate in
favore degli interventi che prevedono erogazione di aiuti, operazioni
di locazione finanziaria, erogazione di prestiti, costituzione di
fondi di investimento, di equity o di fondi per la concessione di
garanzie, gestiti anche attraverso «fondi di fondi», ovvero in
combinazione con altri sostegni elargiti sotto forma di sovvenzioni,
sono erogate per quote successive anche oltre i limiti
dell'anticipazione di cui all'art. 2, comma 2, sulla base delle
richieste inoltrate dall'amministrazione titolare, in base alle
esigenze specifiche di raggiungimento dei relativi target e
milestone, nonche' alle clausole previste nei contratti stipulati tra
l'amministrazione titolare dell'intervento ed i soggetti gestori
dell'operazione finanziaria.
2. Nei casi in cui le risorse di cui al comma 1 vanno a
costituire la dotazione dello strumento finanziario di riferimento
possono essere erogate in unica soluzione, fino alla concorrenza
dell'importo totale dell'intervento medesimo, coerentemente con
quanto previsto dai corrispondenti milestone e target.
3. L'amministrazione titolare, in ogni caso, assicura la
rilevazione dell'avanzamento fisico e procedurale dell'intervento,
l'avanzamento finanziario in termini di impieghi delle risorse,
nonche' la rilevazione delle rendicontazioni di spesa effettuate
dalle imprese beneficiarie dell'aiuto ovvero dai soggetti gestori
dell'operazione finanziaria, sul sistema informativo di cui all'art.
1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di
controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 5 agosto 2022
Il Ministro: Franco
Registrato alla Corte dei conti il 24 agosto 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle
finanze, n. 1330