IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Vista la legge 30 dicembre  2020,  n.  178,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021  e  bilancio
pluriennale  per  il  triennio  2021-2023»  e,  in  particolare,   le
disposizioni di cui all'art. 1, commi da  1037  a  1050,  concernenti
l'istituzione del Fondo di rotazione recante le  risorse  finanziarie
per l'attuazione  dell'iniziativa  della  Commissione  europea  «Next
generation UE» e, in particolare, del Piano nazionale per la  ripresa
e la resilienza - PNRR; 
  Visto il comma 1042 del citato art. 1 della legge n.  178/2020  che
prevede  quanto  segue:  «con  uno  o  piu'  decreti   del   Ministro
dell'economia  e  delle   finanze   sono   stabilite   le   procedure
amministrativo-contabili per la gestione  delle  risorse  di  cui  ai
commi da 1037 a 1050, nonche' le modalita' di  rendicontazione  della
gestione del Fondo di cui al comma 1037»; 
  Vista la legge 30 dicembre  2021,  n.  234,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2022  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024» e, in particolare,  l'art.  1,
comma 628, che  modifica  il  comma  1037  della  suddetta  legge  n.
178/2020; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  11
ottobre 2021, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 279 del 23 novembre  2021,  recante  «Procedure  relative
alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR
di cui all'art. 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178»; 
  Visto il regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del  14  dicembre
2020 che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa,
a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19; 
  Visto il regolamento (UE) 2021/241 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo  per  la
ripresa e la resilienza; 
  Visto  Il  Piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza  presentato
dall'Italia alla Commissione  europea  in  data  30  aprile  2021  ed
approvato con decisione del  Consiglio  ECOFIN  del  13  luglio  2021
notificata all'Italia, dal Segretariato generale del  Consiglio,  con
nota LT161/21 del 14 luglio 2021; 
  Visto il regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 23 dicembre 2020 che modifica il  regolamento  (UE)  n.
1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le modalita' di
attuazione  per  fornire  assistenza  allo  scopo  di  promuovere  il
superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia  di
COVID-19 e delle sue conseguenze  sociali  e  preparare  una  ripresa
verde, digitale e resiliente dell'economia (REACT-EU); 
  Visto il regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 23 dicembre 2020  che  stabilisce  alcune  disposizioni
transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo  agricolo
per lo sviluppo rurale  (FEASR)  e  del  Fondo  europeo  agricolo  di
garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i  regolamenti
(UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013  per  quanto
riguarda le risorse e l'applicazione negli anni  2021  e  2022  e  il
regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda  le  risorse  e  la
distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022; 
  Vista la  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  recante  «Legge  di
contabilita' e finanza  pubblica»,  come  modificata  dalla  legge  7
aprile 2011, n. 39, recante «Modifiche alla legge 31  dicembre  2009,
n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in
materia di  coordinamento  delle  politiche  economiche  degli  Stati
membri»; 
  Visto  il  decreto-legislativo  23  giugno  2011,  n.  118  recante
«Disposizioni in materia di armonizzazione dei  sistemi  contabili  e
degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei  loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.
42»; 
  Visto il decreto-legislativo 30 giugno 2011,  n.  123,  concernente
«Riforma dei controlli di regolarita' amministrativa  e  contabile  e
potenziamento dell'attivita' di analisi e valutazione della spesa,  a
norma dell'art. 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  26
giugno 2019, n. 103, come modificato dal decreto del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 161, con  cui  e'  stata
definita la nuova  struttura  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze,  recante  «Regolamento  di  organizzazione   del   Ministero
dell'economia e delle finanze»; 
  Visto  il  decreto-legge  31  maggio  2021   n.   77,   concernente
«Governance del Piano nazionale di  rilancio  e  resilienza  e  prime
misure  di  rafforzamento  delle  strutture   amministrative   e   di
accelerazione  e  snellimento  delle  procedure»,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge n. 108/2021; 
  Visto  in  particolare,  l'art.   15,   comma   2,   del   predetto
decreto-legge n. 77/2021, ai sensi del quale «Le  procedure  relative
alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR
sono stabilite in  sede  di  emanazione  dei  decreti  del  Ministero
dell'economia e delle finanze di cui all'art. 1,  comma  1042,  della
legge 30 dicembre 2020, n. 178, sentita la Conferenza permanente  per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di  Trento
e Bolzano, ai sensi dell'art. 3 del  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281»; 
  Visto altresi', l'art. 6, del  suddetto  decreto  n.  77/2021,  che
prevede l'istituzione  presso  il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze - Dipartimento della  Ragioneria  generale  dello  Stato,  un
ufficio  centrale  di  livello  dirigenziale   generale,   denominato
Servizio  centrale  per  il  PNRR,  con  compiti   di   coordinamento
operativo, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR; 
  Visto il decreto-legge  6  maggio  2021,  n.  59,  recante  «Misure
urgenti relative  al  Fondo  complementare  al  Piano  di  ripresa  e
resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti»,  convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 101/2021; 
  Visto il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n.  156,  in  materia  di
investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e  della
circolazione stradale, che all'art. 10 stabilisce  le  «Procedure  di
attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e modalita' di
accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni»; 
  Visto il decreto-legge 6 novembre 2021,  n.  152,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  29  dicembre  2021,  n.  233,   recante
«Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa
e  resilienza  (PNRR)  e  per  la  prevenzione  delle   infiltrazioni
mafiose»; 
  Visto il  decreto-legge  1°  marzo  2022,  n.  17  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022,  n.  34,  recante  «Misure
urgenti per il contenimento dei costi dell'energia  elettrica  e  del
gas naturale, per lo sviluppo delle  energie  rinnovabili  e  per  il
rilancio delle politiche industriali»; 
  Visto il  decreto-legge  21  marzo  2022,  n.  21  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022,  n.  51,  recante  «Misure
urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi
ucraina»; 
  Visto il decreto-legge 30  aprile  2022,  n.  36,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante  «Ulteriori
misure urgenti per l'attuazione del  Piano  nazionale  di  ripresa  e
resilienza (PNRR)»; 
  Visto il decreto-legge 17  maggio  2022,  n.  50,  recante  «Misure
urgenti in materia di politiche energetiche nazionali,  produttivita'
delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia  di
politiche sociali e di crisi ucraina»; 
  Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le
regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano; 
  Ritenuto necessario adeguare le procedure  finanziarie  riguardanti
la gestione delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza
di cui al decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  11
ottobre 2021; 
 
                              Decreta: 
 
                           Articolo unico 
 
Modifiche al decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze  11
                            ottobre 2021 
 
  1. Al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 ottobre
2021 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'art. 2,  comma  2,  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
periodo: 
      «Al  fine  di  consentire  il  tempestivo  completamento  delle
attivita' del PNRR e il raggiungimento dei relativi  obiettivi  entro
le scadenze previste, su  motivata  richiesta  delle  amministrazioni
centrali titolari di interventi PNRR, a valere  sulle  disponibilita'
del fondo Next Generation EU-Italia, di  cui  all'art.  1,  comma  1,
possono essere disposte  anticipazioni  delle  risorse  dovute  sulla
quota di saldo del contributo». 
    b) dopo l'art. 2 e' inserito il seguente: 
      «Articolo  2-bis  (Erogazione  delle  risorse  in   favore   di
interventi che prevedono aiuti ovvero operazioni finanziarie) - 1. Le
risorse del Piano nazionale di  ripresa  e  resilienza  assegnate  in
favore degli interventi che prevedono erogazione di aiuti, operazioni
di locazione finanziaria, erogazione  di  prestiti,  costituzione  di
fondi di investimento, di equity o di fondi  per  la  concessione  di
garanzie, gestiti  anche  attraverso  «fondi  di  fondi»,  ovvero  in
combinazione con altri sostegni elargiti sotto forma di  sovvenzioni,
sono  erogate   per   quote   successive   anche   oltre   i   limiti
dell'anticipazione di cui all'art.  2,  comma  2,  sulla  base  delle
richieste  inoltrate  dall'amministrazione  titolare,  in  base  alle
esigenze  specifiche  di  raggiungimento  dei   relativi   target   e
milestone, nonche' alle clausole previste nei contratti stipulati tra
l'amministrazione titolare  dell'intervento  ed  i  soggetti  gestori
dell'operazione finanziaria. 
      2. Nei casi in cui le  risorse  di  cui  al  comma  1  vanno  a
costituire la dotazione dello strumento  finanziario  di  riferimento
possono essere erogate in  unica  soluzione,  fino  alla  concorrenza
dell'importo  totale  dell'intervento  medesimo,  coerentemente   con
quanto previsto dai corrispondenti milestone e target. 
      3.  L'amministrazione  titolare,  in  ogni  caso,  assicura  la
rilevazione dell'avanzamento fisico  e  procedurale  dell'intervento,
l'avanzamento finanziario  in  termini  di  impieghi  delle  risorse,
nonche' la rilevazione  delle  rendicontazioni  di  spesa  effettuate
dalle imprese beneficiarie dell'aiuto  ovvero  dai  soggetti  gestori
dell'operazione finanziaria, sul sistema informativo di cui  all'art.
1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. 
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
 
    Roma, 5 agosto 2022 
 
                                                  Il Ministro: Franco 

Registrato alla Corte dei conti il 24 agosto 2022 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia  e  delle
finanze, n. 1330