IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 9, 41, 76, 87 e 117 della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri e, in particolare, l'articolo 14;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali
sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea, e in
particolare l'articolo 31;
Vista la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante delega al Governo per
il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti
dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2019-2020, e in
particolare l'articolo 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p);
Visto il regolamento (UE) n. 2017/625 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle
altre attivita' ufficiali effettuati per garantire l'applicazione
della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla
salute e sul benessere degli animali, sulla sanita' delle piante
nonche' sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti
(CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n.
1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE)
2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti
(CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive
98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del
Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n.
882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive
89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e
97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio
(regolamento sui controlli ufficiali);
Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati);
Visto il regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali
trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di
sanita' animale («normativa in materia di sanita' animale»), e in
particolare gli articoli 268 e 269;
Visto il regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai
sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati
al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002;
Visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in
materia di igiene per gli alimenti di origine animale;
Visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i
requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce
l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel
campo della sicurezza alimentare, e in particolare l'articolo 18 che
prevede, in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e
della distribuzione, la rintracciabilita' degli alimenti, dei
mangimi, degli animali destinati alla produzione alimentare e di
qualsiasi altra sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un
alimento o di un mangime;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/627 della
Commissione, del 15 marzo 2019, che stabilisce modalita' pratiche
uniformi per l'esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di
origine animale destinati al consumo umano in conformita' al
regolamento (UE) n. 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e
che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione per
quanto riguarda i controlli ufficiali;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 2019/2035 della Commissione,
del 28 giugno 2019, che integra il regolamento (UE) n. 2016/429 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme
relative agli stabilimenti che detengono animali terrestri e agli
incubatoi nonche' alla tracciabilita' di determinati animali
terrestri detenuti e delle uova da cova;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 2020/686 della Commissione,
del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) n. 2016/429 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il
riconoscimento degli stabilimenti di materiale germinale e le
prescrizioni in materia di tracciabilita' e di sanita' animale per i
movimenti all'interno dell'Unione di materiale germinale di
determinati animali terrestri detenuti;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 2020/688 della Commissione,
del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) n. 2016/429 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le
prescrizioni in materia di sanita' animale per i movimenti
all'interno dell'Unione di animali terrestri e di uova da cova;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 2020/689 della Commissione,
del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) n. 2016/429 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme
relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo
status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed
emergenti;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 2020/691 della Commissione,
del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) n. 2016/429 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme
relative agli stabilimenti di acquacoltura e ai trasportatori di
animali acquatici;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 2020/692 della Commissione,
del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) n. 2016/429 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per
l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo
l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e
prodotti di origine animale;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/520 della
Commissione, del 24 marzo 2021, recante modalita' di applicazione del
regolamento (UE) n. 2016/429 per quanto riguarda la rintracciabilita'
di determinati animali terrestri detenuti;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/963 della
Commissione, del 10 giugno 2021, recante modalita' di applicazione
dei regolamenti (UE) n. 2016/429, (UE) 2016/1012 e (UE) 2019/6 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda
l'identificazione e la registrazione degli equini e che istituisce
modelli di documenti di identificazione per tali animali;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/2037 della
Commissione, del 22 novembre 2021 recante modalita' di applicazione
del regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda gli esoneri dagli obblighi di
registrazione degli stabilimenti di acquacoltura e conservazione
della documentazione per gli operatori;
Vista la legge 20 novembre 2017, n. 167, recante disposizioni per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
all'Unione europea - legge europea 2017, e in particolare l'articolo
13, comma 3;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al
sistema penale;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi;
Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 407, recante disposizioni
diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993,
e in particolare l'articolo 5, comma 12;
Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la
protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo
venatorio, e in particolare l'articolo 17;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante Codice
dell'ordinamento militare, e in particolare l'articolo 182;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni
urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e in particolare
l'articolo 1;
Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, recante
disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e
l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e
universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il
contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonche' per
la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa
europea;
Visto il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, recante
attuazione della direttiva 97/12/CE che modifica e aggiorna la
direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in
materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e
suina, che istituisce presso il Ministero della salute una banca dati
informatizzata collegata in rete per l'identificazione e la
tracciabilita' degli animali di specie bovina e suina, e in
particolare l'articolo 12;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, recante testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa, e in
particolare gli articoli 38, comma 2, e 76;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, recante
depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema
sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1999,
n. 205;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante
attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti
giuridici dei servizi della societa' dell'informazione nel mercato
interno, con particolare riferimento al commercio elettronico;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante Codice
in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per
l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n.
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di
tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice
dell'amministrazione digitale (CAD);
Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, recante
attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali
utilizzati a fini scientifici;
Visto il decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7, recante
disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di
illeciti con sanzioni pecuniarie civili, a norma dell'articolo 2,
comma 3, della legge 28 aprile 2014, n. 67, che modifica l'articolo
491-bis del codice penale;
Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante
disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/CE;
Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, recante
disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) n. 2017/625, ai sensi dell'articolo
12, lettere a), b), c), d) ed e), della legge del 4 ottobre 2019, n.
117;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.
90, recante testo unico delle disposizioni regolamentari in materia
di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28
novembre 2005, n. 246, e in particolare l'articolo 533;
Visto il decreto del Ministro della salute 30 settembre 2021,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 302
del 21 dicembre 2021, concernente gestione e funzionamento
dell'anagrafe degli equini;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 2 marzo 2001,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 104
del 7 maggio 2001, recante istituzione del Centro servizi nazionale
per l'identificazione e la registrazione dei bovini;
Visto l'accordo tra il Governo, le regioni e le Province autonome
di Trento e Bolzano avente ad oggetto il documento recante
indicazioni operative in materia di rafforzamento della sorveglianza
e riduzione del rischio per talune malattie animali, sancito, ai
sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella
seduta del 25 luglio 2019 (Rep. atti n. 125/CSR);
Sentite le associazioni di categoria;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 5 maggio 2022;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le Province autonome e di Trento e Bolzano
nella seduta dell'8 giugno 2022;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 28 luglio 2022;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro della salute, di concerto con i Ministri delle politiche
agricole alimentari e forestali, della transizione ecologica, della
giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale,
dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e della
difesa;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Oggetto e finalita'
1. Il presente decreto legislativo detta disposizioni in materia di
riorganizzazione del sistema di identificazione e registrazione, di
seguito denominato «sistema I&R», in attuazione della parte IV
«Registrazione, riconoscimento, tracciabilita' e movimenti» del
regolamento (UE) n. 2016/429, di seguito denominato «regolamento»,
nonche' misure supplementari rispetto a quelle stabilite dal
regolamento, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 269,
paragrafo 1, lettere d) ed e), del regolamento.
2. Le disposizioni contenute nel presente decreto legislativo
riguardano i seguenti ambiti:
a) registrazione e riconoscimento degli stabilimenti in cui sono
detenuti animali o materiale germinale; registrazione dei
trasportatori di animali e degli operatori che, indipendentemente da
uno stabilimento, procedono alle operazioni di raccolta di animali;
b) identificazione e registrazione degli animali detenuti delle
specie bovina, equina, ovina, caprina, suina, dei camelidi e dei
cervidi, come definiti dal regolamento delegato (UE) n. 2019/2035;
c) identificazione, registrazione nella Banca dati nazionale, di
seguito denominata «BDN», e tracciabilita' degli animali detenuti,
diversi da quelli di cui alla lettera b).
3. La riorganizzazione nazionale del sistema I&R ha la finalita'
di:
a) assicurare la registrazione e il riconoscimento degli
stabilimenti e degli operatori;
b) garantire, con le modalita' previste per le varie specie e
tipologie di animali, la tracciabilita' degli animali, del materiale
germinale e dei prodotti di origine animale, anche ai fini della
trasmissione delle relative informazioni al consumatore finale e ai
fini della trasparenza di mercato;
c) garantire il supporto per l'applicazione efficace delle misure
di prevenzione e controllo delle malattie di cui al regolamento;
d) contribuire alla tutela della salute pubblica e del patrimonio
zootecnico;
e) assicurare la disponibilita' delle informazioni alle Autorita'
competenti e alle amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di
compiti istituzionali se direttamente connessi al sistema I&R;
f) definire le azioni correttive e le sanzioni che le Autorita'
competenti devono adottare in caso di violazione delle disposizioni
del sistema I&R;
g) garantire il supporto dei dati nella BDN, per la
programmazione e l'esecuzione dei controlli di sanita' pubblica
veterinaria e di quelli previsti dalla regolamentazione vigente in
materia di erogazione dei premi comunitari.
N O T E
Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea (GUUE).
Note alle premesse:
- L'art. 9 della Costituzione prevede che la Repubblica
promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica
e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e
artistico della Nazione.
- L'art. 41 della Costituzione dispone che l'iniziativa
economica privata e' libera. Non puo' svolgersi in
contrasto con l'utilita' sociale o in modo da recare danno
alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla liberta',
alla dignita' umana.
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- L'art. 117 della Costituzione dispone che la potesta'
legislativa e' esercitata dallo Stato e dalle regioni nel
rispetto della Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti
dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi
internazionali ed elenca le materie di legislazione
esclusiva e concorrente prevedendo altresi' che spetta alle
regioni la potesta' legislativa in riferimento ad ogni
materia non espressamente riservata alla legislazione dello
Stato.
- Si riporta l'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n.
400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei ministri):
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.».
- Si riporta l'articolo 31 della legge 24 dicembre
2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione
dell'Italia alla formazione e all'attuazione della
normativa e delle politiche dell'Unione europea),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3:
«Art. 31 (Procedure per l'esercizio delle deleghe
legislative conferite al Governo con la legge di
delegazione europea). - 1. In relazione alle deleghe
legislative conferite con la legge di delegazione europea
per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i
decreti legislativi entro il termine di quattro mesi
antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna
delle direttive; per le direttive il cui termine cosi'
determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore
della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre
mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di
recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della medesima legge; per le direttive che non prevedono un
termine di recepimento, il Governo adotta i relativi
decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della legge di delegazione europea.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del
Ministro per gli affari europei e del Ministro con
competenza prevalente nella materia, di concerto con i
Ministri degli affari esteri, della giustizia,
dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri
interessati in relazione all'oggetto della direttiva. I
decreti legislativi sono accompagnati da una tabella di
concordanza tra le disposizioni in essi previste e quelle
della direttiva da recepire, predisposta
dall'amministrazione con competenza istituzionale
prevalente nella materia.
3. La legge di delegazione europea indica le
direttive in relazione alle quali sugli schemi dei decreti
legislativi di recepimento e' acquisito il parere delle
competenti Commissioni parlamentari della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica. In tal caso gli
schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo
l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge,
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
affinche' su di essi sia espresso il parere delle
competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta
giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati
anche in mancanza del parere. Qualora il termine per
l'espressione del parere parlamentare di cui al presente
comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9
scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei
termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o
successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
recepimento delle direttive che comportino conseguenze
finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui
all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.
196. Su di essi e' richiesto anche il parere delle
Commissioni parlamentari competenti per i profili
finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle
condizioni formulate con riferimento all'esigenza di
garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della
Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati
dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i
pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti
per i profili finanziari, che devono essere espressi entro
venti giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma
1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati
dalla legge di delegazione europea, il Governo puo'
adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4,
disposizioni integrative e correttive dei decreti
legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto
salvo il diverso termine previsto dal comma 6.
6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il
Governo puo' adottare disposizioni integrative e correttive
di decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, al
fine di recepire atti delegati dell'Unione europea di cui
all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, che modificano o integrano direttive recepite con
tali decreti legislativi. Le disposizioni integrative e
correttive di cui al primo periodo sono adottate nel
termine di cui al comma 5 o nel diverso termine fissato
dalla legge di delegazione europea. Resta ferma la
disciplina di cui all'articolo 36 per il recepimento degli
atti delegati dell'Unione europea che recano meri
adeguamenti tecnici. (18)
7. I decreti legislativi di recepimento delle
direttive previste dalla legge di delegazione europea,
adottati, ai sensi dell'articolo 117, quinto comma, della
Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle
regioni e delle province autonome, si applicano alle
condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 41,
comma 1.
8. I decreti legislativi adottati ai sensi
dell'articolo 33 e attinenti a materie di competenza
legislativa delle regioni e delle province autonome sono
emanati alle condizioni e secondo le procedure di cui
all'articolo 41, comma 1.
9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai
pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni
penali contenute negli schemi di decreti legislativi
recanti attuazione delle direttive, ritrasmette i testi,
con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, alla
Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi
venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono
emanati anche in mancanza di nuovo parere.».
- Si riporta il testo dell'articolo 14 della legge 22
aprile 2021, n. 53, recante Delega al Governo per il
recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri
atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea
2019-2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 aprile
2021, n. 97:
«Art. 14 (Principi e criteri direttivi per
l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni
del regolamento (UE) n. 2016/429, relativo alle malattie
animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti
in materia di sanita' animale («normativa in materia di
sanita' animale»)).
Omissis.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il
Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi
generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del
2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi
specifici:
a) adeguare e coordinare le disposizioni nazionali
vigenti in materia di sanita' e benessere animale alle
disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/429 e relativi
regolamenti delegati e di esecuzione, incluse quelle
riguardanti le malattie animali non elencate nell'articolo
5 del medesimo regolamento, con abrogazione espressa delle
norme nazionali incompatibili;
b) individuare, ai sensi dell'articolo 4, punto
55), del regolamento (UE) 2016/429, il Ministero della
salute quale autorita' competente veterinaria centrale
responsabile del coordinamento delle autorita' competenti
regionali e locali in materia di programmazione ed
esecuzione dei controlli ufficiali e delle altre attivita'
ufficiali previste dal medesimo regolamento;
c) prevedere un esplicito divieto della
commercializzazione di tutti i pesci appartenenti alla
famiglia dei ciprinidi pescati nelle acque interne, ad
esclusione delle acque salse e salmastre e dei laghi;
d) prevedere l'obbligatorieta' della reimmissione del
pesce appartenente alla famiglia dei ciprinidi, se
catturato, al termine dell'attivita' piscatoria in acque
interne, ad esclusione delle acque salse e salmastre e dei
laghi;
e) individuare, previo accordo in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le
modalita', uniformi sul territorio nazionale, per porre in
essere le misure di emergenza in attuazione degli articoli
257 e 258 del regolamento (UE) n. 2016/429 attraverso:
1) la ridefinizione della composizione e delle
funzioni del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro
le malattie animali;
2) la definizione di una rete tra i responsabili
dei servizi veterinari individuati dalle regioni e dalle
province autonome, coordinata dal Capo dei servizi
veterinari nazionali, diretta a organizzare e
razionalizzare le misure di emergenza in materia di sanita'
animale;
3) la predisposizione di un piano di emergenza
nazionale di eradicazione in caso di focolaio di una
malattia elencata nel regolamento (UE) 2016/429 o di una
malattia emergente o di insorgenza di un pericolo che puo'
probabilmente comportare un grave rischio per la sanita'
pubblica o animale;
f) individuare criteri, regole e condizioni,
nonche' livello di responsabilita', per delegare, in
conformita' all'articolo 14 del regolamento (UE) n.
2016/429, specifiche attivita' ufficiali ai veterinari non
ufficiali;
g) adeguare e coordinare le disposizioni nazionali
vigenti in materia di registrazione e riconoscimento degli
stabilimenti e degli operatori e in materia di
identificazione e tracciabilita' degli animali terrestri
detenuti alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/429
e relativi regolamenti delegati e di esecuzione, con
abrogazione espressa delle norme nazionali incompatibili;
h) individuare le modalita' per adempiere agli
obblighi informativi verso l'Unione europea e le
organizzazioni internazionali di settore attraverso il
riordino e la connessione tra la Banca dati nazionale delle
anagrafi zootecniche, i sistemi informativi del Ministero
della salute e i sistemi informativi delle regioni e delle
province autonome;
i) individuare, in attuazione dell'articolo 26,
paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 2016/429, strumenti e
modalita' operative per consentire alle autorita'
competenti, nell'ambito delle attivita' di sorveglianza
delle malattie animali, di acquisire i dati e le
informazioni risultanti dall'attivita' di sorveglianza
svolta dagli operatori e dagli esiti delle visite di
sanita' animale effettuate dai veterinari aziendali, di cui
al decreto del Ministro della salute 7 dicembre 2017,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio
2018, ai sensi degli articoli 24 e 25 del menzionato
regolamento;
l) individuare, in attuazione del capo 2 della
parte II del regolamento (UE) n. 2016/429, nell'applicativo
REV (ricetta elettronica veterinaria) lo strumento per
consentire alle autorita' competenti, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nell'ambito
delle attivita' di sorveglianza delle malattie animali e
dei residui dei medicinali veterinari nei prodotti e
sottoprodotti di origine animale, di acquisire dati e
informazioni risultanti dalla somministrazione di ogni tipo
di medicinale veterinario all'animale, compresi i
medicinali veterinari ad azione stupefacente e psicotropa
soggetti alla disciplina recata dal testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309, appartenenti alla tabella dei medicinali, sezioni B,
C, D ed E;
m) prevedere, nel rispetto della normativa
dell'Unione europea sugli aiuti de minimis, misure di
incentivazione finanziaria per gli operatori e i
professionisti degli animali che sviluppano buone prassi di
allevamento non intensivo delle specie animali di cui si
occupano;
n) prevedere per gli operatori e i professionisti
degli animali la formazione periodica finalizzata
all'acquisizione di conoscenze adeguate in materia di
malattie degli animali, comprese quelle trasmissibili
all'uomo, principi di biosicurezza, interazione tra sanita'
animale, benessere degli animali e salute umana, buone
prassi di allevamento delle specie animali di cui si
occupano e resistenza ai trattamenti, compresa la
resistenza antimicrobica, estendendo la formazione
periodica anche agli operatori che vendono o trasferiscono
in altro modo la titolarita' di futuri animali da
compagnia. A tal fine, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo
2, del regolamento (UE) n. 2016/429, predisporre specifici
programmi di formazione nei settori agricolo o
dell'acquacoltura anche tramite l'istruzione formale;
o) conformare la normativa ai principi della
chiarezza e della semplificazione e semplicita'
applicativa, per non appesantire sul piano documentale e
formale l'attivita' dei soggetti chiamati alla sua
applicazione;
p) introdurre sanzioni amministrative efficaci,
dissuasive e proporzionate per la violazione delle
disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/429;
q) prevedere ulteriori misure restrittive al
commercio di animali, affiancate da un sistema
sanzionatorio adeguato ed efficace, tra cui uno specifico
divieto di importazione, conservazione e commercio di fauna
selvatica ed esotica, anche al fine di ridurre il rischio
di focolai di zoonosi, nonche' l'introduzione di norme
penali volte a punire il commercio di specie protette.».
- Il regolamento (CE) 15 marzo 2017, n. 2017/625/UE,
regolamento del Parlamento europeo relativo ai controlli
ufficiali e alle altre attivita' ufficiali effettuati per
garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti
e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere
degli animali, sulla sanita' delle piante nonche' sui
prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti
(CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE)
n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE)
2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n.
1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE,
1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del
Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e
(CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le
direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE,
96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione
92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli
ufficiali), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea 7 aprile 2017, n. L 95.
- Il regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE,
recante regolamento del Parlamento Europeo relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonche' alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati),
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea
4 maggio 2016, n. L 119.
- La direttiva 24 ottobre 1995, n. 95/46/CE, del
Parlamento europeo del Consiglio relativa alla tutela delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati,
e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea
23 novembre 1995, n. L 281.
- Il regolamento (CE) 9 marzo 2016, n. 2016/429, del
Parlamento europeo relativo alle malattie animali
trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in
materia di sanita' animale («normativa in materia di
sanita' animale»), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea 31 marzo 2016, n. L 84.
- Il regolamento (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069/2009/CE,
del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme
sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai
prodotti derivati non destinati al consumo umano e che
abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui
sottoprodotti di origine animale), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 14 novembre 2009, n.
L 300.
- Il regolamento (CE) 29 aprile 2004, n. 853/2004/CE,
del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme
specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine
animale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione
europea 30 aprile 2004, n. L 139.
- Il regolamento (CE) 28 gennaio 2002, n. 178/2002/CE,
del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i
principi e i requisiti generali della legislazione
alimentare, istituisce l'Autorita' europea per la sicurezza
alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza
alimentare, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea 1° febbraio 2002, n. L 31.
- Il regolamento (CE) 15 marzo 2019, n. 2019/627/UE di
esecuzione della Commissione che stabilisce modalita'
pratiche uniformi per l'esecuzione dei controlli ufficiali
sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano
in conformita' al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento
europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (CE)
n. 2074/2005 della Commissione per quanto riguarda i
controlli ufficiali, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea 17 maggio 2019, n. L 131.
- Il regolamento (CE) 28 giugno 2019, n. 2019/2035/UE,
regolamento delegato della Commissione che integra il
regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda le norme relative agli
stabilimenti che detengono animali terrestri e agli
incubatoi nonche' alla tracciabilita' di determinati
animali terrestri detenuti e delle uova da cova, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 5
dicembre 2019, n. L 314.
- Il regolamento (CE) 17 dicembre 2019, n. 2020/686/UE,
regolamento delegato della Commissione che integra il
regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli
stabilimenti di materiale germinale e le prescrizioni in
materia di tracciabilita' e di sanita' animale per i
movimenti all'interno dell'Unione di materiale germinale di
determinati animali terrestri detenuti, e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea 3 giugno 2020, n. L
174.
- Il regolamento (CE) 17 dicembre 2019, n. 2020/688/UE,
regolamento delegato della Commissione che integra il
regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di
sanita' animale per i movimenti all'interno dell'Unione di
animali terrestri e di uova da cova, e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 3 giugno 2020, n. L
174.
- Il regolamento (CE) 17 dicembre 2019, n. 2020/689/UE,
regolamento delegato della Commissione che integra il
regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla
sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di
indenne da malattia per determinate malattie elencate ed
emergenti, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea 3 giugno 2020, n. L 174.
- Il regolamento (CE) 30 gennaio 2020, n. 2020/691/UE,
regolamento delegato della Commissione che integra il
regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda le norme relative agli
stabilimenti di acquacoltura e ai trasportatori di animali
acquatici, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea 3 giugno 2020, n. L 174.
- Il regolamento (CE) 30 gennaio 2020, n. 2020/692/UE,
regolamento delegato della Commissione che integra il
regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso
nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo
l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale
germinale e prodotti di origine animale, e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 3 giugno 2020,
n. L 174.
- Il regolamento (CE) 24 marzo 2021, n. 2021/520/UE,
regolamento di esecuzione della Commissione recante
modalita' di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la
tracciabilita' di determinati animali terrestri detenuti,
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea
25 marzo 2021, n. L 104.
- Il regolamento (CE) 10 giugno 2021, n. 2021/963/UE,
regolamento di esecuzione della Commissione recante
modalita' di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429,
(UE) 2016/1012 e (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda l'identificazione e la
registrazione degli equini e che istituisce modelli di
documenti di identificazione per tali animali, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 16
giugno 2021, n. L 213.
- Il regolamento (CE) 22 novembre 2021, n. 2021/2037,
regolamento di esecuzione della Commissione recante
modalita' di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli
esoneri dagli obblighi di registrazione degli stabilimenti
di acquacoltura e conservazione della documentazione per
gli operatori, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea 23 novembre 2021, n. L 416.
- Si riporta il testo dell'articolo 13 della legge 20
novembre 2017, n. 167, recante disposizioni per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 novembre 2017, n.
277:
«Art. 13 (Disposizioni in materia di anagrafe equina
per l'adeguamento al regolamento (UE) 2016/429 e al
regolamento (UE) 2015/262)).
Omissis.
3. Alla data di entrata in vigore del decreto di cui
al comma 2 del presente articolo e' abrogato il comma 15
dell'articolo 8 del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003,
n. 200. Conseguentemente, a decorrere dall'anno 2018 le
risorse di cui al capitolo 7762, iscritto nello stato di
previsione della spesa del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali nell'ambito della missione
«Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca», programma
«Politiche competitive, della qualita' agroalimentare,
della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione»,
pari a euro 43.404 annui, sono trasferite in apposito
capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero
della salute.».
- La legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche
al sistema penale, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
30 novembre 1981, n. 329, S.O.
- La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi, e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192.
- Si riporta il testo dell'articolo 5, comma 12, della
legge 29 dicembre 1990, n. 407, recante disposizioni
diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica
1991-1993, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre
1990, n. 303:
«Art. 5 (Norme relative al settore sanitario).
Omissis.
12. Con decreto del Ministro della sanita', da
emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono fissati le tariffe e i
diritti spettanti al Ministero della sanita', all'Istituto
superiore di sanita' e all'Istituto superiore per la
prevenzione e la sicurezza del lavoro, per prestazioni rese
a richiesta e ad utilita' di soggetti interessati, tenendo
conto del costo reale dei servizi resi e del valore
economico delle operazioni di riferimento; le relative
entrate sono utilizzate per le attivita' di controllo, di
programmazione, di informazione e di educazione sanitaria
del Ministero della sanita' e degli Istituti superiori
predetti.».
- Si riporta l'articolo 17 della legge 11 febbraio
1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna
selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 25 febbraio 1992, n. 46:
«Art. 17 (Allevamenti). - 1. Le regioni autorizzano,
regolamentandolo, l'allevamento di fauna selvatica a scopo
alimentare, di ripopolamento, ornamentale ed amatoriale.
2. Le regioni, ferme restando le competenze dell'Ente
nazionale per la cinofilia italiana, dettano altresi' norme
per gli allevamenti dei cani da caccia.
3. Nel caso in cui l'allevamento di cui al comma 1
sia esercitato dal titolare di un'impresa agricola, questi
e' tenuto a dare semplice comunicazione alla competente
autorita' provinciale nel rispetto delle norme regionali.
4. Le regioni, ai fini dell'esercizio
dell'allevamento a scopo di ripopolamento, organizzato in
forma di azienda agricola singola, consortile o
cooperativa, possono consentire al titolare, nel rispetto
delle norme della presente legge, il prelievo di mammiferi
ed uccelli in stato di cattivita' con i mezzi di cui
all'art. 13.».
- Si riporta l'articolo 182 del decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66, recante il codice dell'ordinamento
militare, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 maggio
2010, n. 106, S.O.:
«Art. 182 (Rapporti con la legislazione in materia
sanitaria e di igiene pubblica). - 1. Sono di competenza
della Sanita' militare le funzioni amministrative
concernenti:
a) l'organizzazione sanitaria militare;
b) le attivita' indicate nell' articolo 181;
c) le attivita' di cui all' articolo 2, comma 1,
del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193.
2. Relativamente alle funzioni di igiene, sanita'
pubblica e polizia veterinaria, di cui all' articolo 32
della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono fatte salve in
materia di ordinanze, di accertamenti preventivi, di
istruttoria o di esecuzione dei relativi provvedimenti, le
attivita' di istituto delle Forze armate che, nel quadro
delle suddette misure sanitarie, ricadono sotto la
responsabilita' delle competenti autorita'.
3. La Sanita' militare applica le disposizioni delle
leggi concernenti la tutela dell'igiene e della sanita'
pubblica, ivi comprese quelle relative alla manipolazione,
preparazione e distribuzione di alimenti e bevande, nonche'
della sanita' pubblica veterinaria, compatibilmente con le
particolari esigenze connesse all'utilizzo dello strumento
militare.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge
9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in
materia di semplificazione e di sviluppo, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 9 febbraio 2012, n. 33, S.O.:
«Art. 1 (Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241
in materia di conclusione del procedimento e poteri
sostitutivi). - 1. All'articolo 2 della legge 7 agosto
1990, n. 241, i commi 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:
«8. La tutela in materia di silenzio
dell'amministrazione e' disciplinata dal codice del
processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2
luglio 2010, n. 104. Le sentenze passate in giudicato che
accolgono il ricorso proposto avverso il silenzio
inadempimento dell'amministrazione sono trasmesse, in via
telematica, alla Corte dei conti.
9. La mancata o tardiva emanazione del
provvedimento costituisce elemento di valutazione della
performance individuale, nonche' di responsabilita'
disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del
funzionario inadempiente.
9-bis. L'organo di governo individua, nell'ambito
delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui
attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia.
Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo
si considera attribuito al dirigente generale o, in
mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza
al funzionario di piu' elevato livello presente
nell'amministrazione.
9-ter. Decorso inutilmente il termine per la
conclusione del procedimento o quello superiore di cui al
comma 7, il privato puo' rivolgersi al responsabile di cui
al comma 9-bis perche', entro un termine pari alla meta' di
quello originariamente previsto, concluda il procedimento
attraverso le strutture competenti o con la nomina di un
commissario.
9-quater. Il responsabile individuato ai sensi del
comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica
all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per
tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali
non e' stato rispettato il termine di conclusione previsto
dalla legge o dai regolamenti. Le Amministrazioni
provvedono all'attuazione del presente comma, con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.
9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in
ritardo su istanza di parte sono espressamente indicati il
termine previsto dalla legge o dai regolamenti e quello
effettivamente impiegato.».
2. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano nei procedimenti tributari e in materia di giochi
pubblici, per i quali restano ferme le particolari norme
che li disciplinano.».
- Il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante
disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela
ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia
scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle
imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe
elettriche, nonche' per la definizione immediata di
adempimenti derivanti dalla normativa europea, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 giugno 2014, n. 144.
- Si riporta il testo dell'articolo 12 del decreto
legislativo 22 maggio 1999, n. 196, recante attuazione
della direttiva 97/12/CE che modifica e aggiorna la
direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia
sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali
delle specie bovina e suina, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 24 giugno 1999, n. 146, S.O.:
«Art. 12. - 1. Presso il Ministero della sanita', le
regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e le
aziende unita' sanitarie locali e' istituita, nei limiti
della spesa autorizzata da appositi provvedimenti
legislativi, una banca dati informatizzata collegata in
rete che contiene almeno le informazioni di cui ai commi 2,
3 e 4; tali informazioni sono trasmesse dalle aziende
unita' sanitarie locali, per via informatica, alle regioni,
alle province autonome e al Ministero della sanita'; il
Ministero perle politiche agricole e' interconnesso,
attraverso il proprio sistema informativo, alla banca dati,
ai fini dell'espletamento delle funzioni di propria
competenza.
2. Per ciascun animale appartenente alla specie
bovina sono indicati:
a) il codice o i codici di identificazione unici
per i casi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, all'articolo
4-ter, all'articolo 4-quater, paragrafo 1, e all'articolo
4-quinquies del regolamento (CE) n. 1760/2000 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, e
successive modificazioni;
b) la data di nascita;
c) il sesso;
d) la razza o il mantello;
e) il codice di identificazione della madre o, nel
caso di un animale importato da un Paese terzo, il codice
unico di identificazione del mezzo di identificazione
individuale assegnato all'animale dallo Stato membro di
destinazione a norma del citato regolamento (CE) n.
1760/2000;
f) il numero di identificazione dell'azienda di
nascita;
g) i numeri di identificazione di tutte le aziende
in cui l'animale e' stato custodito e le date di ciascun
cambiamento di azienda;
h) la data del decesso o della macellazione;
i) il tipo di mezzo di identificazione elettronica,
se applicato all'animale.
3. In relazione agli animali della specie suina sono
indicati:
a) il numero di registrazione dell'azienda
d'origine o dell'allevamento d'origine, nonche' il numero
del certificato sanitario, quando prescritto;
b) il numero di registrazione dell'ultima azienda o
dell'ultimo allevamento e, per gli animali importati da
Paesi terzi, dell'azienda di importazione.
4. In relazione a ciascuna azienda sono indicati:
a) il numero di identificazione che deve contenere,
oltre la sigla IT che individua lo Stato italiano, un
codice che non superi i dodici caratteri;
b) il nome e l'indirizzo del proprietario, della
persona fisica o giuridica responsabile.
4-bis. Le informazioni di cui al comma 4,
limitatamente agli animali della specie suina, sono fornite
a decorrere dal 31 dicembre 2000.
5. La banca dati di cui al comma 1 e' aggiornata in
modo tale da fornire a chiunque vi abbia interesse ai sensi
della legge 7 agosto 1990, n. 241, le seguenti
informazioni:
a) il numero di identificazione degli animali della
specie bovina presenti in una azienda o, in caso di animali
della specie suina, le informazioni di cui al comma 3,
lettera a);
b) un elenco dei movimenti di ciascun animale della
specie bovina a partire dall'azienda di nascita o, per gli
animali importati da paesi terzi, dall'azienda di
importazione; per gli animali della specie suina le
informazioni di cui al comma 3, lettera b).
5-bis. Le informazioni di cui al comma 5, lettera b),
limitatamente agli animali della specie suina, sono
fornite:
a) per gli animali in partenza dall'azienda di
nascita, entro il 31 dicembre 2001;
b) per gli animali in partenza da tutte le altre
aziende, entro il 31 dicembre 2002.
6. Le informazioni di cui al comma 5 sono conservate
nella banca dati per almeno i tre anni successivi al
decesso dell'animale, se di specie bovina, o successivi
all'immissione delle informazioni nella banca dati nel caso
di animali della specie suina.
6-bis. Limitatamente alla movimentazione degli
animali della specie suina, la registrazione nella banca
dati di cui al comma 1 deve comprendere almeno: il numero
dei suini spostati, il numero di identificazione
dell'azienda o dell'allevamento di partenza, il numero di
identificazione dell'azienda o dell'allevamento di arrivo,
la data di partenza o la data di arrivo.».
- Si riporta il testo degli articoli 38 e 76 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, recante il Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa (Testo A), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 20 febbraio 2001, n. 42, S.O.:
«Art. 38 (L-R) (Modalita' di invio e sottoscrizione
delle istanze). - 1. Tutte le istanze e le dichiarazioni da
presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o
esercenti di pubblici servizi possono essere inviate anche
per fax e via telematica.
2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via
telematica, vi comprese le domande per la partecipazione a
selezioni e concorsi per l'assunzione, a qualsiasi titolo,
in tutte le pubbliche amministrazioni, o per l'iscrizione
in albi, registri o elenchi tenuti presso le pubbliche
amministrazioni, sono valide se effettuate secondo quanto
previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82.
3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto
di notorieta' da produrre agli organi della amministrazione
pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono
sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente
addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia
fotostatica non autenticata di un documento di identita'
del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento e'
inserita nel fascicolo. La copia dell'istanza sottoscritta
dall'interessato e la copia del documento di identita'
possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti
di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facolta' e'
consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui
all'articolo 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
3-bis. Il potere di rappresentanza per la formazione
e la presentazione di istanze, progetti, dichiarazioni e
altre attestazioni nonche' per il ritiro di atti e
documenti presso le pubbliche amministrazioni e i gestori o
esercenti di pubblici servizi puo' essere validamente
conferito ad altro soggetto con le modalita' di cui al
presente articolo.»
«Art. 76 (L) (Norme penali). - 1. Chiunque rilascia
dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei
casi previsti dal presente testo unico e' punito ai sensi
del codice penale e delle leggi speciali in materia. La
sanzione ordinariamente prevista dal codice penale e'
aumentata da un terzo alla meta'.
2. L'esibizione di un atto contenente dati non piu'
rispondenti a verita' equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli
articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle
persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate
come fatte a pubblico ufficiale.
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono
commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o
l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte,
il giudice, nei casi piu' gravi, puo' applicare
l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla
professione e arte.
4-bis. Le disposizioni del presente articolo si
applicano anche alle attestazioni previste dall'articolo
840-septies, secondo comma, lettera g), del codice di
procedura civile.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre
1998, n. 507, regolamento recante norme concernenti il
procedimento per la certificazione di omologazione degli
apparati e dei sistemi da impiegare nelle reti pubbliche
nazionali di telecomunicazioni, e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 5 febbraio 1999, n. 29.
- Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge 25
giugno 1999, n. 205, recante delega al Governo per la
depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema
penale e tributario, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28
giugno 1999, n. 149:
«Art. 1 (Delega). - 1. Il Governo e' delegato ad
adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, un decreto legislativo per la
trasformazione da illecito penale in illecito
amministrativo e per la riforma della disciplina
sanzionatoria nelle materie indicate negli articoli 3, 4,
5, 6, 7 e 8, e per attribuire al giudice di pace, nel
rispetto dei principi e criteri direttivi previsti
dall'articolo 2, la competenza in materia di opposizione
all'ordinanza-ingiunzione, di cui agli articoli 22, 23 e 24
della legge 24 novembre 1981, n. 689.».
- Il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante
attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni
aspetti giuridici dei servizi della societa'
dell'informazione nel mercato interno, con particolare
riferimento al commercio elettronico, e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2003, n. 87, S.O.
- Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
recante il codice in materia di protezione dei dati
personali, recante disposizioni per l'adeguamento
dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio
2003, n. 174, S.O.
- Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante
il codice dell'amministrazione digitale, e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, S.O.
- Il decreto legislativo 4 aprile 2014, n. 26, recante
attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione
degli animali utilizzati a fini scientifici, e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 14 marzo 2014, n. 61.
- Il decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7, recante
disposizioni in materia di abrogazione di reati e
introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili, a
norma dell'articolo 2, comma 3, della legge 28 aprile 2014,
n. 67, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 gennaio
2016, n. 17.
- Il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101,
recante disposizioni per l'adeguamento della normativa
nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati),
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 settembre 2018, n.
205.
- Il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27,
recante disposizioni per l'adeguamento della normativa
nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625
ai sensi dell'articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e)
della legge 4 ottobre 2019, n. 117, e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 11 marzo 2021, n. 60.
- Si riporta il testo dell'articolo 533 del decreto del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante
il Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia
di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della
legge 28 novembre 2005, n. 246, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 18 giugno 2010, n. 140, S.O.:
«Art. 533 (Profilassi, polizia e assistenza
veterinaria). - 1. Gli organi del servizio veterinario
militare presenti nell'organismo o destinati a tale
incarico ovvero i veterinari civili convenzionati, curano
gli animali dell'Amministrazione e l'igiene degli
allevamenti, dei ricoveri e dell'alimentazione, e
provvedono:
a) alla prevenzione, diagnosi, ricovero, cura e
riabilitazione dalle malattie;
b) alla medicina legale, alla sanita' pubblica e
polizia veterinaria.
2. Nelle convenzioni con i veterinari civili e'
stabilito l'importo della retribuzione mensile o della
visita. Il veterinario civile convenzionato,
nell'adempimento delle proprie mansioni tecniche, si
attiene alle disposizioni degli organi del servizio
veterinario militare.
3. Agli ufficiali veterinari o, in mancanza, ai
veterinari civili convenzionati e' affidata la direzione
sanitaria delle strutture veterinarie per la cura di
animali, istituita presso gli organismi.
4. In casi di estrema urgenza, previo nulla osta
dell'autorita' logistica centrale competente, e' consentito
il ricorso a strutture veterinarie civili anche non
convenzionate. In tal caso le prestazioni sono retribuite
secondo le tariffe vigenti.
5. I materiali in dotazione e quelli destinati al
consumo, ivi compresi i medicinali, necessari per il
funzionamento delle strutture veterinarie di cui al comma
2, sono consegnati all'ufficiale veterinario competente,
ovvero al veterinario civile convenzionato. I medicinali e
il materiale per medicare gli animali, non forniti dalla
farmacia militare, sono acquistati in economia. A tal fine
al direttore sanitario delle strutture veterinarie puo'
essere attribuito un adeguato fondo permanente.».
- Il decreto del Ministro della salute 30 settembre
2021, recante gestione e funzionamento dell'anagrafe degli
equini, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 dicembre
2021, n. 302.
- Il decreto del Ministero della sanita' 2 marzo 2001,
recante istituzione del Centro servizi nazionale per
l'identificazione e la registrazione dei bovini, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 maggio 2001, n. 104.
Note all'art. 1:
- Per il regolamento (UE) 9 marzo 2016, n. 2016/429, si
veda nelle note alle premesse.
- Il regolamento (CE) 28 giugno 2019, n. 2019/2035/UE,
regolamento delegato della commissione che integra il
regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda le norme relative agli
stabilimenti che detengono animali terrestri e agli
incubatoi nonche' alla tracciabilita' di determinati
animali terrestri detenuti e delle uova da cova", e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea 5
dicembre 2019, n. L 314.