IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 9, 41, 76, 87 e 117 della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri, e in particolare l'articolo 14;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali
sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea, e in
particolare l'articolo 31;
Vista la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante delega al Governo per
il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti
dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020 e, in
particolare, l'articolo 14, comma 2, lettere a), b), n), o), p) e q);
Visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle
altre attivita' ufficiali effettuati per garantire l'applicazione
della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla
salute e sul benessere degli animali, sulla sanita' delle piante
nonche' sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti
(CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n.
1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE)
2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti
(CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive
98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del
Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n.
882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive
89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e
97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio
(regolamento sui controlli ufficiali);
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati);
Visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali
trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di
sanita' animale («normativa in materia di sanita' animale»), e in
particolare gli articoli 268 e 269;
Visto il regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a
prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie
esotiche invasive;
Visto il regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre
2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le
operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE
e il regolamento (CE) n. 1255/97;
Visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in
materia di igiene per gli alimenti di origine animale;
Visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i
requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce
l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel
campo della sicurezza alimentare e, in particolare, l'articolo 18,
che prevede, in tutte le fasi della produzione, della trasformazione
e della distribuzione, la rintracciabilita' degli alimenti, dei
mangimi, degli animali destinati alla produzione alimentare e di
qualsiasi altra sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un
alimento o di un mangime;
Visto il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre
1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna
selvatiche mediante il controllo del loro commercio;
Visto il regolamento delegato (UE) 2020/691 della Commissione, del
30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme
relative agli stabilimenti di acquacoltura e ai trasportatori di
animali acquatici;
Visto il regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del
30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per
l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo
l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e
prodotti di origine animale;
Visto il regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione, del
28 giugno 2019, che integra il Regolamento (UE) 2016/429 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme
relative agli stabilimenti che detengono animali terrestri e agli
incubatoi nonche' alla tracciabilita' di determinati animali
terrestri detenuti e delle uova da cova;
Visto il regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione, del
17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme
relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo
status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed
emergenti;
Visto il regolamento delegato (UE) 2020/686 della Commissione, del
17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il
riconoscimento degli stabilimenti di materiale germinale e le
prescrizioni in materia di tracciabilita' e di sanita' animale per i
movimenti all'interno dell'Unione di materiale germinale di
determinati animali terrestri detenuti;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2021/520 della Commissione,
del 24 marzo 2021, recante modalita' di applicazione del regolamento
(UE) 2016/429 del Parlamento e del Consiglio, per quanto riguarda la
rintracciabilita' di alcuni animali terrestri detenuti;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2037 della
Commissione, del 22 novembre 2021, recante modalita' di applicazione
del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio,
per quanto riguarda gli esoneri dagli obblighi di registrazione degli
stabilimenti di acquacoltura e conservazione della documentazione per
gli operatori;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione,
del 15 marzo 2019, che stabilisce modalita' pratiche uniformi per
l'esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale
destinati al consumo umano in conformita' al regolamento (UE)
2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il
regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione per quanto riguarda i
controlli ufficiali;
Vista la legge 8 ottobre 1997, n. 344, recante disposizioni per lo
sviluppo e la qualificazione degli interventi e dell'occupazione in
campo ambientale;
Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la
protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo
venatorio, e in particolare l'articolo 17 relativo alla
regolamentazione degli allevamenti di fauna selvatica;
Vista la legge 7 febbraio 1992, n. 150, recante la disciplina dei
reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul
commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di
estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge
19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e
successive modificazioni, nonche' norme per la commercializzazione e
la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono
costituire pericolo per la salute e l'incolumita' pubblica;
Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante legge quadro sulle
aree protette;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al
sistema penale;
Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, recante misure
urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza
alimentare;
Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, recante
disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, ai sensi dell'articolo
12, lettere a), b), c), d) ed e), della legge del 4 ottobre 2019, n.
117;
Visto il decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230, recante
adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del
regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire
l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive;
Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, recante
attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali
utilizzati a fini scientifici;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il
Codice dell'ordinamento militare, e in particolare l'articolo 182
laddove attribuisce alla Sanita' militare l'applicazione delle leggi
concernenti la tutela dell'igiene e della sanita' pubblica, nonche'
la responsabilita' in materia di ordinanze, di accertamenti
preventivi, di istruttoria o di esecuzione dei relativi
provvedimenti, relativamente alle funzioni di igiene, sanita'
pubblica e polizia veterinaria, di cui all' articolo 32 della legge
23 dicembre 1978, n. 833;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante
attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti
giuridici dei servizi della societa' dell'informazione nel mercato
interno, con particolare riferimento al commercio elettronico;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa, e in
particolare l'articolo 38, che prevede la possibilita' di
trasmissione di dichiarazioni per via telematiche se conformi
all'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e
l'articolo 76, inerente alle norme penali per chi rilascia
dichiarazioni mendaci;
Visto il decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73, recante
attuazione della direttiva 1999/22/CE relativa alla custodia degli
animali selvatici nei giardini zoologici;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.
90, recante il testo unico delle disposizioni regolamentari in
materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge
28 novembre 2005, n. 246, e in particolare l'articolo 533 laddove
prevede che gli organi del servizio veterinario militare provvedono,
tra l'altro, alla medicina legale, alla sanita' pubblica e polizia
veterinaria;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio 28 febbraio 2003
recante il Recepimento dell'accordo recante disposizioni in materia
di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 52 del 4 marzo 2003;
Visto l'accordo 10 luglio 2014 recante: «Accordo sullo schema di
linee guida per il recupero, soccorso, affidamento e gestione delle
tartarughe marine ai fini della riabilitazione e per la manipolazione
a scopi scientifici (Repertorio atti n. 83/CSR del 10 luglio 2014)»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 settembre 2014, n. 206;
Sentite le Associazioni di categoria;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 5 maggio 2022;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le Province autonome e di Trento e di Bolzano
nella seduta dell'8 giugno 2022;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 28 luglio 2022;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro della salute, di concerto con i Ministri delle politiche
agricole alimentari e forestali, della transizione ecologica,
dell'interno, della giustizia, degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze, dello
sviluppo economico e della difesa;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Ambito di applicazione e definizioni
1. Il presente decreto detta disposizioni in materia di commercio,
importazione, conservazione di animali della fauna selvatica ed
esotica e di formazione per operatori e professionisti degli animali,
anche al fine della prevenzione e del controllo delle malattie degli
animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo e della
riduzione del rischio di focolai di zoonosi. Introduce altresi' norme
penali volte a punire il commercio illegale di specie protette.
2. Ai fini del presente decreto, si applicano le seguenti
definizioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357:
a) specie: insieme di individui (o di popolazioni) attualmente o
potenzialmente interfecondi, illimitatamente ed in natura, isolato
riproduttivamente da altre specie;
b) popolazione: insieme di individui di una stessa specie che
vivono in una determinata area geografica;
c) ibrido: individuo risultante dall'incrocio di genitori
appartenenti a specie diverse. Il termine viene correntemente usato
anche per gli individui risultanti da incroci tra diverse sottospecie
(razze geografiche) della stessa specie o di specie selvatiche con le
razze domestiche da esse originate;
d) reintroduzione: traslocazione finalizzata a ristabilire una
popolazione di una determinata entita' animale o vegetale in una
parte del suo areale di documentata presenza naturale in tempi
storici nella quale risulti estinta;
e) introduzione: immissione di un esemplare animale o vegetale in
un territorio posto al di fuori della sua area di distribuzione
naturale;
f) immissione: qualsiasi azione di introduzione, reintroduzione e
ripopolamento di esemplari di specie e di popolazioni non autoctone.
3. Si applicano inoltre le seguenti definizioni:
a) specie selvatiche ed esotiche: specie di fauna di cui alla
lettera c);
b) specie autoctona o indigena: specie naturalmente presente in
una determinata area geografica nella quale si e' originata o e'
giunta senza l'intervento diretto intenzionale o accidentale
dell'uomo;
c) specie alloctona o esotica o aliena: specie che non appartiene
alla fauna o alla flora originaria di una determinata area
geografica, ma che vi e' giunta per l'intervento diretto intenzionale
o accidentale dell'uomo;
d) animale da compagnia: animale appartenente ad una delle specie
di cui all'Allegato I, Parte A e Parte B, del regolamento (UE)
2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio ed elencate nel
decreto di cui all'articolo 5;
e) stabilimento: i locali e le strutture di qualsiasi tipo o, nel
caso dell'allevamento all'aria aperta, qualsiasi ambiente o luogo in
cui sono detenuti animali o materiale germinale, su base temporanea o
permanente, escluse le abitazioni in cui sono detenuti animali da
compagnia, gli ambulatori o le cliniche veterinarie, di cui
all'articolo 4, punto 27), del regolamento (UE) 2016/429;
f) rifugi per animali: stabilimenti di cui all'articolo 2,
paragrafo 1, punto 8, del regolamento delegato (UE) 2019/2035 della
Commissione;
g) BDN: la base dati informatizzata nazionale di cui all'articolo
109, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429, gia' istituita con
l'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 22 maggio 1999, n.
196, presso il Ministero della salute e gestita dal Centro Servizi
Nazionale, e accessibile tramite il portale internet dei sistemi
informativi veterinari;
h) ambiente naturale: ambiente non antropizzato di provenienza o
di nascita dell'animale.
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea (GUUE).
Note alle premesse:
- L'art. 9 della Costituzione prevede che la Repubblica
promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica
e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e
artistico della Nazione.
- L'art. 41 della Costituzione dispone che l'iniziativa
economica privata e' libera. Non puo' svolgersi in
contrasto con l'utilita' sociale o in modo da recare danno
alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla liberta',
alla dignita' umana.
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- L'art. 117 della Costituzione dispone che la potesta'
legislativa e' esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel
rispetto della Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti
dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi
internazionali ed elenca le materie di legislazione
esclusiva e concorrente prevedendo altresi' che spetta alle
Regioni la potesta' legislativa in riferimento ad ogni
materia non espressamente riservata alla legislazione dello
Stato.
- Si riporta l'art. 14 della legge 23 agosto 1988 n.
400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei ministri):
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2 L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.».
- Si riporta l'art. 31 della legge 24 dicembre 2012, n.
234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla
formazione e all'attuazione della normativa e delle
politiche dell'Unione europea), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 4 gennaio 2013, n. 3:
«Art. 31 (Procedure per l'esercizio delle deleghe
legislative conferite al Governo con la legge di
delegazione europea). - 1. In relazione alle deleghe
legislative conferite con la legge di delegazione europea
per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i
decreti legislativi entro il termine di quattro mesi
antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna
delle direttive; per le direttive il cui termine cosi'
determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore
della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre
mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di
recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della medesima legge; per le direttive che non prevedono un
termine di recepimento, il Governo adotta i relativi
decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della legge di delegazione europea.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro per gli affari europei e del Ministro con
competenza prevalente nella materia, di concerto con i
Ministri degli affari esteri, della giustizia,
dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri
interessati in relazione all'oggetto della direttiva. I
decreti legislativi sono accompagnati da una tabella di
concordanza tra le disposizioni in essi previste e quelle
della direttiva da recepire, predisposta
dall'amministrazione con competenza istituzionale
prevalente nella materia.
3. La legge di delegazione europea indica le
direttive in relazione alle quali sugli schemi dei decreti
legislativi di recepimento e' acquisito il parere delle
competenti Commissioni parlamentari della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica. In tal caso gli
schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo
l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge,
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
affinche' su di essi sia espresso il parere delle
competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta
giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati
anche in mancanza del parere. Qualora il termine per
l'espressione del parere parlamentare di cui al presente
comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9
scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei
termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o
successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
recepimento delle direttive che comportino conseguenze
finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui
all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.
196. Su di essi e' richiesto anche il parere delle
Commissioni parlamentari competenti per i profili
finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle
condizioni formulate con riferimento all'esigenza di
garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della
Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati
dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i
pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti
per i profili finanziari, che devono essere espressi entro
venti giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma
1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati
dalla legge di delegazione europea, il Governo puo'
adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4,
disposizioni integrative e correttive dei decreti
legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto
salvo il diverso termine previsto dal comma 6.
6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il
Governo puo' adottare disposizioni integrative e correttive
di decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, al
fine di recepire atti delegati dell'Unione europea di cui
all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, che modificano o integrano direttive recepite con
tali decreti legislativi. Le disposizioni integrative e
correttive di cui al primo periodo sono adottate nel
termine di cui al comma 5 o nel diverso termine fissato
dalla legge di delegazione europea. Resta ferma la
disciplina di cui all'articolo 36 per il recepimento degli
atti delegati dell'Unione europea che recano meri
adeguamenti tecnici. (18)
7. I decreti legislativi di recepimento delle
direttive previste dalla legge di delegazione europea,
adottati, ai sensi dell'articolo 117, quinto comma, della
Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle
regioni e delle province autonome, si applicano alle
condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 41,
comma 1.
8. I decreti legislativi adottati ai sensi
dell'articolo 33 e attinenti a materie di competenza
legislativa delle regioni e delle province autonome sono
emanati alle condizioni e secondo le procedure di cui
all'articolo 41, comma 1.
9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai
pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni
penali contenute negli schemi di decreti legislativi
recanti attuazione delle direttive, ritrasmette i testi,
con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, alla
Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi
venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono
emanati anche in mancanza di nuovo parere.».
- Si riporta l'art. 14 della legge 22 aprile 2021, n.
53 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive
europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea -
Legge di delegazione europea 2019-2020.) Pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 23 aprile 2021, n. 97:
«Art. 14 (Principi e criteri direttivi per
l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni
del regolamento (UE) 2016/429, relativo alle malattie
animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti
in materia di sanita' animale («normativa in materia di
sanita' animale»)). - 1. Il Governo adotta, entro dodici
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
uno o piu' decreti legislativi per l'adeguamento della
normativa nazionale al regolamento (UE) 2016/429 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il
Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi
generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del
2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi
specifici:
a) adeguare e coordinare le disposizioni nazionali
vigenti in materia di sanita' e benessere animale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 e relativi
regolamenti delegati e di esecuzione, incluse quelle
riguardanti le malattie animali non elencate nell'articolo
5 del medesimo regolamento, con abrogazione espressa delle
norme nazionali incompatibili;
b) individuare, ai sensi dell'articolo 4, punto
55), del regolamento (UE) 2016/429, il Ministero della
salute quale autorita' competente veterinaria centrale
responsabile del coordinamento delle autorita' competenti
regionali e locali in materia di programmazione ed
esecuzione dei controlli ufficiali e delle altre attivita'
ufficiali previste dal medesimo regolamento;
c) prevedere un esplicito divieto della
commercializzazione di tutti i pesci appartenenti alla
famiglia dei ciprinidi pescati nelle acque interne, ad
esclusione delle acque salse e salmastre e dei laghi;
d) prevedere l'obbligatorieta' della reimmissione
del pesce appartenente alla famiglia dei ciprinidi, se
catturato, al termine dell'attivita' piscatoria in acque
interne, ad esclusione delle acque salse e salmastre e dei
laghi;
e) individuare, previo accordo in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le
modalita', uniformi sul territorio nazionale, per porre in
essere le misure di emergenza in attuazione degli articoli
257 e 258 del regolamento (UE) 2016/429 attraverso:
1) la ridefinizione della composizione e delle
funzioni del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro
le malattie animali;
2) la definizione di una rete tra i responsabili
dei servizi veterinari individuati dalle regioni e dalle
province autonome, coordinata dal Capo dei servizi
veterinari nazionali, diretta a organizzare e
razionalizzare le misure di emergenza in materia di sanita'
animale;
3) la predisposizione di un piano di emergenza
nazionale di eradicazione in caso di focolaio di una
malattia elencata nel regolamento (UE) 2016/429 o di una
malattia emergente o di insorgenza di un pericolo che puo'
probabilmente comportare un grave rischio per la sanita'
pubblica o animale;
f) individuare criteri, regole e condizioni,
nonche' livello di responsabilita', per delegare, in
conformita' all'articolo 14 del regolamento (UE) 2016/429,
specifiche attivita' ufficiali ai veterinari non ufficiali;
g) adeguare e coordinare le disposizioni nazionali
vigenti in materia di registrazione e riconoscimento degli
stabilimenti e degli operatori e in materia di
identificazione e tracciabilita' degli animali terrestri
detenuti alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 e
relativi regolamenti delegati e di esecuzione, con
abrogazione espressa delle norme nazionali incompatibili;
h) individuare le modalita' per adempiere agli
obblighi informativi verso l'Unione europea e le
organizzazioni internazionali di settore attraverso il
riordino e la connessione tra la Banca dati nazionale delle
anagrafi zootecniche, i sistemi informativi del Ministero
della salute e i sistemi informativi delle regioni e delle
province autonome;
i) individuare, in attuazione dell'articolo 26,
paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429, strumenti e
modalita' operative per consentire alle autorita'
competenti, nell'ambito delle attivita' di sorveglianza
delle malattie animali, di acquisire i dati e le
informazioni risultanti dall'attivita' di sorveglianza
svolta dagli operatori e dagli esiti delle visite di
sanita' animale effettuate dai veterinari aziendali, di cui
al decreto del Ministro della salute 7 dicembre 2017,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio
2018, ai sensi degli articoli 24 e 25 del menzionato
regolamento;
l) individuare, in attuazione del capo 2 della
parte II del regolamento (UE) 2016/429, nell'applicativo
REV (ricetta elettronica veterinaria) lo strumento per
consentire alle autorita' competenti, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nell'ambito
delle attivita' di sorveglianza delle malattie animali e
dei residui dei medicinali veterinari nei prodotti e
sottoprodotti di origine animale, di acquisire dati e
informazioni risultanti dalla somministrazione di ogni tipo
di medicinale veterinario all'animale, compresi i
medicinali veterinari ad azione stupefacente e psicotropa
soggetti alla disciplina recata dal testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309, appartenenti alla tabella dei medicinali, sezioni B,
C, D ed E;
m) prevedere, nel rispetto della normativa
dell'Unione europea sugli aiutide minimis, misure di
incentivazione finanziaria per gli operatori e i
professionisti degli animali che sviluppano buone prassi di
allevamento non intensivo delle specie animali di cui si
occupano;
n) prevedere per gli operatori e i professionisti
degli animali la formazione periodica finalizzata
all'acquisizione di conoscenze adeguate in materia di
malattie degli animali, comprese quelle trasmissibili
all'uomo, principi di biosicurezza, interazione tra sanita'
animale, benessere degli animali e salute umana, buone
prassi di allevamento delle specie animali di cui si
occupano e resistenza ai trattamenti, compresa la
resistenza antimicrobica, estendendo la formazione
periodica anche agli operatori che vendono o trasferiscono
in altro modo la titolarita' di futuri animali da
compagnia. A tal fine, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo
2, del regolamento (UE) 2016/429, predisporre specifici
programmi di formazione nei settori agricolo o
dell'acquacoltura anche tramite l'istruzione formale;
o) conformare la normativa ai principi della
chiarezza e della semplificazione e semplicita'
applicativa, per non appesantire sul piano documentale e
formale l'attivita' dei soggetti chiamati alla sua
applicazione;
p) introdurre sanzioni amministrative efficaci,
dissuasive e proporzionate per la violazione delle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/429;
q) prevedere ulteriori misure restrittive al
commercio di animali, affiancate da un sistema
sanzionatorio adeguato ed efficace, tra cui uno specifico
divieto di importazione, conservazione e commercio di fauna
selvatica ed esotica, anche al fine di ridurre il rischio
di focolai di zoonosi, nonche' l'introduzione di norme
penali volte a punire il commercio di specie protette.».
-- Il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo,
del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle
altre attivita' ufficiali effettuati per garantire
l'applicazione della legislazione sugli alimenti delle
norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla
sanita' delle piante nonche' sui prodotti fitosanitari,
recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n.
396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n.
1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031
del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti
(CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle
direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e
2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE)
n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE,
91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e
la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui
controlli ufficiali) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea, 7 aprile 2017, n. L 95/1.
- Il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga
la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla
protezione dei dati) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea, 4 maggio 2016, n. L 119/1.
- Il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo,
del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali
trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in
materia di sanita' animale («normativa in materia di
sanita' animale») e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea, 31 marzo 2016, n. L 84/1.
- Il regolamento (UE) 1143/2014 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante disposizioni
volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione
delle specie esotiche invasive e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea, 3 dicembre 2014, n. L
317/35.
- Il regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22
dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il
trasporto e le operazioni correlate che modifica le
direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n.
1255/97 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione
europea, 5 gennaio 2005, n 3/2.
- Il regolamento (CE) 853/2004 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme
specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine
animale, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione
europea 30 aprile 2004, n. L 139/55.
- Il regolamento (CE) 178/2002 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i
principi e i requisiti generali della legislazione
alimentare, istituisce l'Autorita' europea per la sicurezza
alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza
alimentare e, in particolare, l'articolo 18, che prevede,
in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e
della distribuzione, la rintracciabilita' degli alimenti,
dei mangimi, degli animali destinati alla produzione
alimentare e di qualsiasi altra sostanza destinata o atta a
entrare a far parte di un alimento o di un mangime, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 1
febbraio 2002, n. L 31/1.
- Il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9
dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della
flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del
loro commercio e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea 3 marzo 1997, n. L 61.
- Il regolamento delegato (UE) 2020/691 della
Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il
regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda le norme relative agli
stabilimenti di acquacoltura e ai trasportatori di animali
acquatici e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea 3 giugno 2020, n L 174/345.
- Il regolamento delegato (UE) 2020/692 della
Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il
regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'
Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo
l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale
germinale e prodotti di origine animale e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 3 giugno 2020, n. L
174/379.
- Il regolamento delegato (UE) 2019/2035 della
Commissione, del 28 giugno 2019, che integra il Regolamento
(UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda le norme relative agli stabilimenti che
detengono animali terrestri e agli incubatoi nonche' alla
tracciabilita' di determinati animali terrestri detenuti e
delle uova da cova e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea 5 dicembre 2019, n. L 314/115.
- Il regolamento delegato (UE) 2020/689 della
Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il
regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla
sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di
indenne da malattia per determinate malattie elencate ed
emergenti e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea 3 giugno 2020, n. L 174/1.
- Il regolamento delegato (UE) 2020/686 della
Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il
regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli
stabilimenti di materiale germinale e le prescrizioni in
materia di tracciabilita' e di sanita' animale per i
movimenti all'interno dell'Unione di materiale germinale di
determinati animali terrestri detenuti e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 3 giugno 2020, n. L
174/1.
- Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/520 della
Commissione, del 24 marzo 2021, recante modalita' di
applicazione del regolamento (UE) 2016/429 per quanto
riguarda la rintracciabilita' di alcuni animali terrestri
detenuti e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione
europea 25 marzo 2021, n. 104/39.
- Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2037 della
Commissione, del 22 novembre 2021, recante modalita' di
applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento
europeo e del Consiglio, per quanto riguarda gli esoneri
dagli obblighi di registrazione degli stabilimenti di
acquacoltura e conservazione della documentazione per gli
operatori e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea 23 novembre 2021, n. L 416/80.
- Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della
Commissione, del 15 marzo 2019, che stabilisce modalita'
pratiche uniformi per l'esecuzione dei controlli ufficiali
sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano
in conformita' al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento
europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (CE)
n. 2074/2005 della Commissione per quanto riguarda i
controlli ufficiali e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea 17 maggio 2019, L 131/151.
- La legge 8 ottobre 1997, n. 344, recante disposizioni
per lo sviluppo e la qualificazione degli interventi e
dell'occupazione in campo ambientale, e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4 ottobre
1997, n. 232.
- Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 11
febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione
della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo
venatorio, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana 25 febbraio 1992, n. 46:
«Art. 17 (Allevamenti). - 1. Le regioni autorizzano,
regolamentandolo, l'allevamento di fauna selvatica a scopo
alimentare, di ripopolamento, ornamentale ed amatoriale.
2. Le regioni, ferme restando le competenze dell'Ente
nazionale per la cinofilia italiana, dettano altresi' norme
per gli allevamenti dei cani da caccia.
3. Nel caso in cui l'allevamento di cui al comma 1
sia esercitato dal titolare di un'impresa agricola, questi
e' tenuto a dare semplice comunicazione alla competente
autorita' provinciale nel rispetto delle norme regionali.
4. Le regioni, ai fini dell'esercizio
dell'allevamento a scopo di ripopolamento, organizzato in
forma di azienda agricola singola, consortile o
cooperativa, possono consentire al titolare, nel rispetto
delle norme della presente legge, il prelievo di mammiferi
ed uccelli in stato di cattivita' con i mezzi di cui
all'art. 13.».
- La legge 7 febbraio 1992, n. 150, recante la
disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia
della convenzione sul commercio internazionale delle specie
animali e vegetali in via di estinzione, firmata a
Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre
1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e
successive modificazioni, nonche' norme per la
commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di
mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la
salute e l'incolumita' pubblica, e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 22 febbraio,
n. 44.
- La legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante legge
quadro sulle aree protette e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, 13 dicembre 1991, n.
292, S. O.
- La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 18 agosto
1990, n. 192.
- La legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche
al sistema penale e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, 30 novembre 1981, S.O.
- Il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116,
recante misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in
materia di sicurezza alimentare e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 24 giugno
2014, n. 144.
- Il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27,
recante disposizioni per l'adeguamento della normativa
nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625,
ai sensi dell'articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e),
della legge del 4 ottobre 2019, n. 117 e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 11 marzo 2021,
n. 60.
- Il decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230,
recante adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014,
recante disposizioni volte a prevenire e gestire
l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche
invasive, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana 30 gennaio 2018, n. 24.
- Il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, recante
attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione
degli animali utilizzati a fini scientifici, e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 14 marzo
2014, n. 61.
- Si riporta il testo dell'articolo 182 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il Codice
dell'ordinamento militare, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 8 maggio 2010, n. 106,
S.O.:
«Art. 182 (Rapporti con la legislazione in materia
sanitaria e di igiene pubblica). - 1. Sono di competenza
della Sanita' militare le funzioni amministrative
concernenti:
a) l'organizzazione sanitaria militare;
b) le attivita' indicate nell' articolo 181;
c) le attivita' di cui all' articolo 2, comma 1,
del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193.
2. Relativamente alle funzioni di igiene, sanita'
pubblica e polizia veterinaria, di cui all' articolo 32
della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono fatte salve in
materia di ordinanze, di accertamenti preventivi, di
istruttoria o di esecuzione dei relativi provvedimenti, le
attivita' di istituto delle Forze armate che, nel quadro
delle suddette misure sanitarie, ricadono sotto la
responsabilita' delle competenti autorita'.
3. La Sanita' militare applica le disposizioni delle
leggi concernenti la tutela dell'igiene e della sanita'
pubblica, ivi comprese quelle relative alla manipolazione,
preparazione e distribuzione di alimenti e bevande, nonche'
della sanita' pubblica veterinaria, compatibilmente con le
particolari esigenze connesse all'utilizzo dello strumento
militare.».
- Il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante
attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni
aspetti giuridici dei servizi della societa'
dell'informazione nel mercato interno, con particolare
riferimento al commercio elettronico, e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 14 aprile
2003, n. 87, S.O.
- Si riporta l'articolo 47 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 20 febbraio
2001, n. 42, S.O.:
«Art. 47 (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di
notorieta'). - 1. L'atto di notorieta' concernente stati,
qualita' personali o fatti che siano a diretta conoscenza
dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e
sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
di cui all'articolo 38.
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del
dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia
diretta conoscenza.
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste
per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e
con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati,
le qualita' personali e i fatti non espressamente indicati
nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante
la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'.
4. Salvo il caso in cui la legge preveda
espressamente che la denuncia all'Autorita' di Polizia
Giudiziaria e' presupposto necessario per attivare il
procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di
documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e
qualita' personali dell'interessato, lo smarrimento dei
documenti medesimi e' comprovato da chi ne richiede il
duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.».
-- Il decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73, recante
attuazione della direttiva 1999/22/CE relativa alla
custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana 2 maggio 2005, n. 100.
- Si riporta l'art. 533 del decreto del Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante il testo
unico delle disposizioni regolamentari in materia di
ordinamento militare, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana 18 giugno 2010, n. 140, S.O.:
«Art. 533 (Profilassi, polizia e assistenza
veterinaria). - 1. Gli organi del servizio veterinario
militare presenti nell'organismo o destinati a tale
incarico ovvero i veterinari civili convenzionati, curano
gli animali dell'Amministrazione e l'igiene degli
allevamenti, dei ricoveri e dell'alimentazione, e
provvedono:
a) alla prevenzione, diagnosi, ricovero, cura e
riabilitazione dalle malattie;
b) alla medicina legale, alla sanita' pubblica e
polizia veterinaria.
2. Nelle convenzioni con i veterinari civili e'
stabilito l'importo della retribuzione mensile o della
visita. Il veterinario civile convenzionato,
nell'adempimento delle proprie mansioni tecniche, si
attiene alle disposizioni degli organi del servizio
veterinario militare.
3. Agli ufficiali veterinari o, in mancanza, ai
veterinari civili convenzionati e' affidata la direzione
sanitaria delle strutture veterinarie per la cura di
animali, istituita presso gli organismi.
4. In casi di estrema urgenza, previo nulla osta
dell'autorita' logistica centrale competente, e' consentito
il ricorso a strutture veterinarie civili anche non
convenzionate. In tal caso le prestazioni sono retribuite
secondo le tariffe vigenti.
5. I materiali in dotazione e quelli destinati al
consumo, ivi compresi i medicinali, necessari per il
funzionamento delle strutture veterinarie di cui al comma
2, sono consegnati all'ufficiale veterinario competente,
ovvero al veterinario civile convenzionato. I medicinali e
il materiale per medicare gli animali, non forniti dalla
farmacia militare, sono acquistati in economia. A tal fine
al direttore sanitario delle strutture veterinarie puo'
essere attribuito un adeguato fondo permanente.».
-- Il decreto del Presidente del Consiglio 28 febbraio
2003, «Recepimento dell'accordo recante disposizioni in
materia di benessere degli animali da compagnia e
pet-therapy», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana 4 marzo 2003, n. 52.
- L'accordo 10 luglio 2014, recante «Accordo sullo
schema di linee guida per il recupero, soccorso,
affidamento e gestione delle tartarughe marine ai fini
della riabilitazione e per la manipolazione a scopi
scientifici (Repertorio atti n. 83/CSR del 10 luglio
2014)», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
repubblica italiana 5 settembre 2014, n. 206.
Note all'art. 1:
- Si riporta l'art. 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 «Regolamento recante
attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla
conservazione degli habitat naturali e seminaturali,
nonche' della flora e della fauna selvatiche», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 23 ottobre 1997, n. 248 S.O.:
«Art. 2. (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
regolamento sono adottate le seguenti definizioni:
a) conservazione: un complesso di misure necessarie
per mantenere o ripristinare gli habitat naturali e le
popolazioni di specie di fauna e flora selvatiche in uno
stato soddisfacente come indicato nelle lettere e) ed i)
del presente articolo;
b) habitat naturali: le zone terrestri o acquatiche
che si distinguono in base alle loro caratteristiche
geografiche, abiotiche e biotiche, interamente naturali o
seminaturali;
c) habitat naturali di interesse comunitario: gli
habitat naturali, indicati nell'allegato A, che, nel
territorio dell'Unione europea, alternativamente:
1) rischiano di scomparire nella loro area di
distribuzione naturale;
2) hanno un'area di distribuzione naturale
ridotta a seguito della loro regressione o per il fatto che
la loro area e' intrinsecamente ridotta;
3) costituiscono esempi notevoli di
caratteristiche tipiche di una o piu' delle cinque regioni
biogeografiche seguenti: alpina, atlantica, continentale,
macaronesica e mediterranea;
d) tipi di habitat naturali prioritari: i tipi di
habitat naturali che rischiano di scomparire per la cui
conservazione l'Unione europea ha una responsabilita'
particolare a causa dell'importanza della loro area di
distribuzione naturale e che sono evidenziati nell'allegato
A al presente regolamento con un asterisco (*);
e) stato di conservazione di un habitat naturale:
l'effetto della somma dei fattori che influiscono
sull'habitat naturale nonche' sulle specie tipiche che in
esso si trovano, che possono alterarne, a lunga scadenza,
la distribuzione naturale, la struttura e le funzioni,
nonche' la sopravvivenza delle sue specie tipiche. Lo stato
di conservazione di un habitat naturale e' definito
«soddisfacente» quando:
1) la sua area di distribuzione naturale e la
superficie che comprende sono stabili o in estensione;
2) la struttura e le funzioni specifiche
necessarie al suo mantenimento a lungo termine esistono e
possono continuare ad esistere in un futuro prevedibile;
3) lo stato di conservazione delle specie tipiche
e' soddisfacente e corrisponde a quanto indicato nella
lettera i) del presente articolo;
f) habitat di una specie: ambiente definito da
fattori abiotici e biotici specifici in cui vive la specie
in una delle fasi del suo ciclo biologico;
g) specie di interesse comunitario: le specie,
indicate negli allegati B, D ed E, che, nel territorio
dell'Unione europea, alternativamente:
1) sono in pericolo con l'esclusione di quelle la
cui area di distribuzione naturale si estende in modo
marginale sul territorio dell'Unione europea e che non sono
in pericolo ne' vulnerabili nell'area del paleartico
occidentale;
2) sono vulnerabili, quando il loro passaggio
nella categoria delle specie in pericolo e' ritenuto
probabile in un prossimo futuro, qualora persistano i
fattori alla base di tale rischio;
3) sono rare, quando le popolazioni sono di
piccole dimensioni e, pur non essendo attualmente ne' in
pericolo ne' vulnerabili, rischiano di diventarlo a
prescindere dalla loro distribuzione territoriale;
4) endemiche e richiedono particolare attenzione,
a causa della specificita' del loro habitat o delle
incidenze potenziali del loro sfruttamento sul loro stato
di conservazione;
h) specie prioritarie: le specie di cui alla
lettera g) del presente articolo per la cui conservazione
l'Unione europea ha una responsabilita' particolare a causa
dell'importanza della loro area di distribuzione naturale e
che sono evidenziate nell'allegato B al presente
regolamento con un asterisco (*);
i) stato di conservazione di una specie: l'effetto
della somma dei fattori che, influendo sulle specie,
possono alterarne a lungo termine la distribuzione e
l'importanza delle popolazioni nel territorio dell'Unione
europea. Lo stato di conservazione e' considerato
«soddisfacente» quando:
1) i dati relativi all'andamento delle
popolazioni della specie indicano che essa continua e puo'
continuare a lungo termine ad essere un elemento vitale
degli habitat naturali cui appartiene;
2) l'area di distribuzione naturale delle specie
non e' in declino ne' rischia di declinare in un futuro
prevedibile;
3) esiste e continuera' probabilmente ad esistere
un habitat sufficiente affinche' le sue popolazioni si
mantengano a lungo termine;
l) sito: un'area geograficamente definita, la cui
superficie sia chiaramente delimitata;
m) sito di importanza comunitaria: un sito che e'
stato inserito nella lista dei siti selezionati dalla
Commissione europea e che, nella o nelle regioni
biogeografiche cui appartiene, contribuisce in modo
significativo a mantenere o a ripristinare un tipo di
habitat naturale di cui all'allegato A o di una specie di
cui all'allegato B in uno stato di conservazione
soddisfacente e che puo', inoltre, contribuire in modo
significativo alla coerenza della rete ecologica «Natura
2000» di cui all'articolo 3, al fine di mantenere la
diversita' biologica nella regione biogeografica o nelle
regioni biogeografiche in questione. Per le specie animali
che occupano ampi territori, i siti di importanza
comunitaria corrispondono ai luoghi, all'interno della loro
area di distribuzione naturale, che presentano gli elementi
fisici o biologici essenziali alla loro vita e
riproduzione;
m-bis) proposto sito di importanza comunitaria
(pSic): un sito individuato dalle regioni e province
autonome, trasmesso dal Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio alla Commissione europea, ma non
ancora inserito negli elenchi definitivi dei siti
selezionati dalla Commissione europea;
n) zona speciale di conservazione: un sito di
importanza comunitaria designato in base all'articolo 3,
comma 2, in cui sono applicate le misure di conservazione
necessarie al mantenimento o al ripristino, in uno stato di
conservazione soddisfacente, degli habitat naturali o delle
popolazioni delle specie per cui il sito e' designato;
o) esemplare: qualsiasi animale o pianta, vivi o
morti, delle specie elencate nell'allegato D e
nell'allegato E e qualsiasi bene, parte o prodotto che
risultano essere ottenuti dall'animale o dalla pianta di
tali specie, in base ad un documento di accompagnamento,
all'imballaggio, al marchio impresso, all'etichettatura o
ad un altro elemento di identificazione;
o-bis) specie: insieme di individui (o di
popolazioni) attualmente o potenzialmente interfecondi,
illimitatamente ed in natura, isolato riproduttivamente da
altre specie;
o-ter) popolazione: insieme di individui di una
stessa specie che vivono in una determinata area
geografica;
o-quater) ibrido: individuo risultante
dall'incrocio di genitori appartenenti a specie diverse. Il
termine viene correntemente usato anche per gli individui
risultanti da incroci tra diverse sottospecie (razze
geografiche) della stessa specie o di specie selvatiche con
le razze domestiche da esse originate;
o-quinquies) autoctona: popolazione o specie che
per motivi storico-ecologici e' indigena del territorio
italiano;
o-sexies) non autoctona: popolazione o specie non
facente parte originariamente della fauna indigena
italiana;
p) aree di collegamento ecologico funzionale: le
aree che, per la loro struttura lineare e continua (come i
corsi d'acqua con le relative sponde, o i sistemi
tradizionali di delimitazione dei campi) o il loro ruolo di
collegamento (come le zone umide e le aree forestali) sono
essenziali per la migrazione, la distribuzione geografica e
lo scambio genetico di specie selvatiche;
q) reintroduzione: traslocazione finalizzata a
ristabilire una popolazione di una determinata entita'
animale o vegetale in una parte del suo areale di
documentata presenza naturale in tempi storici nella quale
risulti estinta;
r) introduzione: immissione di un esemplare animale
o vegetale in un territorio posto al di fuori della sua
area di distribuzione naturale;
r-bis) immissione: qualsiasi azione di
introduzione, reintroduzione e ripopolamento di esemplari
di specie e di popolazioni non autoctone.».
- Per il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento
europeo e del Consiglio, vedasi le note alle premesse.
- Per il regolamento delegato (UE) 2019/2035 della
Commissione, vedasi le note alle premesse.
- Si riporta l'articolo 12 del decreto legislativo 22
maggio 1999, n. 196, recante «Attuazione della direttiva
97/12/CE che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE
relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di
scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e
suina», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 giugno 1999,
n. 146, S.O.:
«Art. 12. - 1. Presso il Ministero della sanita', le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le
aziende unita' sanitarie locali e' istituita, nei limiti
della spesa autorizzata da appositi provvedimenti
legislativi, una banca dati informatizzata collegata in
rete che contiene almeno le informazioni di cui ai commi 2,
3 e 4; tali informazioni sono trasmesse dalle aziende
unita' sanitarie locali, per via informatica, alle regioni,
alle province autonome e al Ministero della sanita'; il
Ministero perle politiche agricole e' interconnesso,
attraverso il proprio sistema informativo, alla banca dati,
ai fini dell'espletamento delle funzioni di propria
competenza.
2. Per ciascun animale appartenente alla specie
bovina sono indicati:
a) il codice o i codici di identificazione unici
per i casi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, all'articolo
4-ter, all'articolo 4-quater, paragrafo 1, e all'articolo
4-quinquies del regolamento (CE) n. 1760/2000 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, e
successive modificazioni;
b) la data di nascita;
c) il sesso;
d) la razza o il mantello;
e) il codice di identificazione della madre o, nel
caso di un animale importato da un Paese terzo, il codice
unico di identificazione del mezzo di identificazione
individuale assegnato all'animale dallo Stato membro di
destinazione a norma del citato regolamento (CE) n.
1760/2000;
f) il numero di identificazione dell'azienda di
nascita;
g) i numeri di identificazione di tutte le aziende
in cui l'animale e' stato custodito e le date di ciascun
cambiamento di azienda;
h) la data del decesso o della macellazione;
i) il tipo di mezzo di identificazione elettronica,
se applicato all'animale.
3. In relazione agli animali della specie suina sono
indicati:
a) il numero di registrazione dell'azienda
d'origine o dell'allevamento d'origine, nonche' il numero
del certificato sanitario, quando prescritto;
b) il numero di registrazione dell'ultima azienda o
dell'ultimo allevamento e, per gli animali importati da
Paesi terzi, dell'azienda di importazione.
4. In relazione a ciascuna azienda sono indicati:
a) il numero di identificazione che deve contenere,
oltre la sigla IT che individua lo Stato italiano, un
codice che non superi i dodici caratteri;
b) il nome e l'indirizzo del proprietario, della
persona fisica o giuridica responsabile.
4-bis. Le informazioni di cui al comma 4,
limitatamente agli animali della specie suina, sono fornite
a decorrere dal 31 dicembre 2000.
5. La banca dati di cui al comma 1 e' aggiornata in
modo tale da fornire a chiunque vi abbia interesse ai sensi
della legge 7 agosto 1990, n. 241, le seguenti
informazioni:
a) il numero di identificazione degli animali della
specie bovina presenti in una azienda o, in caso di animali
della specie suina, le informazioni di cui al comma 3,
lettera a);
b) un elenco dei movimenti di ciascun animale della
specie bovina a partire dall'azienda di nascita o, per gli
animali importati da paesi terzi, dall'azienda di
importazione; per gli animali della specie suina le
informazioni di cui al comma 3, lettera b).
5-bis. Le informazioni di cui al comma 5, lettera b),
limitatamente agli animali della specie suina, sono
fornite:
a) per gli animali in partenza dall'azienda di
nascita, entro il 31 dicembre 2001;
b) per gli animali in partenza da tutte le altre
aziende, entro il 31 dicembre 2002.
6. Le informazioni di cui al comma 5 sono conservate
nella banca dati per almeno i tre anni successivi al
decesso dell'animale, se di specie bovina, o successivi
all'immissione delle informazioni nella banca dati nel caso
di animali della specie suina.
6-bis. Limitatamente alla movimentazione degli
animali della specie suina, la registrazione nella banca
dati di cui al comma 1 deve comprendere almeno: il numero
dei suini spostati, il numero di identificazione
dell'azienda o dell'allevamento di partenza, il numero di
identificazione dell'azienda o dell'allevamento di arrivo,
la data di partenza o la data di arrivo.».