IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009 recante  norme  sanitarie  relative  ai
sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati
al consumo umano e  che  abroga  il  regolamento  (CE)  n.  1774/2002
(regolamento sui sottoprodotti di origine animale); 
  Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre  2013,  recante  «Disposizioni  comuni  sul
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale  europeo,  sul
Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo  rurale
e  sul  Fondo  europeo  per  gli  affari  marittimi  e  la  pesca   e
disposizioni generali sul Fondo europeo di  sviluppo  regionale,  sul
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo  per
gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE)  n.
1083/2006 del Consiglio»; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale  da
parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR); 
  Visto, in particolare, l'art. 36 del  citato  regolamento  (UE)  n.
1305/2013 che prevede, tra l'altro, un sostegno  finanziario  per  il
pagamento di premi di assicurazione del  raccolto,  degli  animali  e
delle piante a fronte del  rischio  di  perdite  economiche  per  gli
agricoltori  causate  da  avversita'  atmosferiche,  da  epizoozie  o
fitopatie,  da  infestazioni  parassitarie  o  dal   verificarsi   di
un'emergenza ambientale e  per  gli  importi  versati  dai  fondi  di
mutualizzazione per il pagamento di  compensazioni  finanziarie  agli
agricoltori in caso  di  perdite  economiche  causate  da  avversita'
atmosferiche o dall'insorgenza di focolai di epizoozie o fitopatie  o
da  infestazioni  parassitarie  o  dal  verificarsi  di  un'emergenza
ambientale; 
  Visto il regolamento (UE) n.  702/2014  della  Commissione  del  25
giugno 2014, ed in particolare l'art. 27  concernente,  tra  l'altro,
gli aiuti per i capi animali morti  negli  allevamenti  zootecnici  e
l'art.  28  concernente  gli  aiuti  per  il  pagamento   dei   premi
assicurativi; 
  Visti gli orientamenti dell'Unione europea per gli Aiuti  di  Stato
nel settore agricolo  e  forestale  e  nelle  zone  rurali  2014-2020
(G.U.C.E. C 204/01 del 1° luglio 2014), ed in  particolare  il  punto
1.2 relativo alla gestione dei rischi e delle crisi; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2220/2020 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 23 dicembre 2020  che  stabilisce  alcune  disposizioni
transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo  agricolo
per lo sviluppo rurale  (FEASR)  e  del  Fondo  europeo  agricolo  di
garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i  regolamenti
(UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013  per  quanto
riguarda le risorse e l'applicazione negli anni  2021  e  2022  e  il
regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda  le  risorse  e  la
distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022; 
  Visto il Programma  di  sviluppo  rurale  nazionale  2014-2022  (di
seguito PSRN)  approvato  dalla  Commissione  europea  con  decisione
C(2015) 8312 del 20 novembre 2015, modificato da ultimo con decisione
C(2021) 6136 del 16 agosto 2021; 
  Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388 recante  «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2001)» ed in particolare l'art. 127, comma  3,  ai  sensi
del  quale  i  valori  delle  produzioni  assicurabili  con   polizze
agevolate sono stabiliti con decreto  del  Ministro  delle  politiche
agricole alimentari e forestali sulla base di rilevazioni  effettuate
annualmente dall'ISMEA (Istituto di servizi per il  mercato  agricolo
alimentare); 
  Vista la legge 7 marzo 2003, n. 38, recante disposizioni in materia
di agricoltura; 
  Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente  la
normativa del Fondo di solidarieta' nazionale che prevede  interventi
finanziari a sostegno delle imprese  agricole  colpite  da  calamita'
naturali e da eventi climatici avversi, ed in particolare il  Capo  I
che disciplina gli aiuti sulla  spesa  per  il  pagamento  dei  premi
assicurativi; 
  Visto, in particolare, l'art. 2, comma 5-ter,  del  citato  decreto
legislativo 29 marzo 2004, recante modalita'  di  individuazione  dei
prezzi unitari per la  determinazione  dei  valori  assicurabili  con
polizze agevolate; 
  Considerato  il  decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali 29 dicembre 2014, n. 30151,  con  il  quale  a
partire dal 1° gennaio 2015 si applicano le disposizioni  di  cui  al
citato decreto legislativo  29  marzo  2004,  entro  i  limiti  delle
intensita' di aiuto, delle tipologie di interventi e delle condizioni
stabilite dagli orientamenti dell'Unione europea  per  gli  aiuti  di
Stato al settore agricolo e forestale nelle zone rurali  2014-2020  e
dal regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014
e  le  relative  disposizioni  applicative  stabilite   con   decreto
direttoriale 24 luglio 2015, n. 15757; 
  Considerato  il  decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali 12 gennaio 2015, relativo alla semplificazione
della gestione della PAC 2014-2020, ed in  particolare  il  Capo  III
riguardante la gestione del rischio; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Norme in materia  di
procedimento amministrativo e del diritto  di  accesso  ai  documenti
amministrativi»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche»; 
  Visto il decreto-legge 16  maggio  2008,  n.  85,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  14  luglio  2008,   n.   121,   recante
«Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in
applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della  legge  24  dicembre
2007, n. 244»; 
  Visto il decreto legislativo  27  ottobre  2009,  n.  150,  recante
«Attuazione  della  legge  4  marzo  2009,  n.  15,  in  materia   di
ottimizzazione  della  produttivita'  del  lavoro   pubblico   e   di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,   come
modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018,  n.  101,  recante
«Codice in materia di protezione di dati personali,  in  merito  alle
disposizioni  per   l'adeguamento   dell'ordinamento   nazionale   al
regolamento (UE) n. 2016/679 relativo alla protezione  delle  persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  5
dicembre 2019, n. 179, «Regolamento di riorganizzazione del Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1,
comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 novembre  2019,  n.  132»,  cosi'  come
modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  24
marzo 2020, n. 53; 
  Visto il decreto ministeriale 4 dicembre 2020, n. 9361300  che,  da
ultimo e in attuazione del decreto del Presidente del  Consiglio  dei
ministri 5 dicembre  2019,  adegua  la  struttura  organizzativa  del
Ministero con l'individuazione degli uffici dirigenziali non generali
e delle relative competenze; 
  Visto il decreto dell'Autorita' di gestione del PSRN 23 marzo 2021,
n. 137391, con il quale stata  definita  la  procedura  di  controllo
degli Standard Value; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali  9  aprile  2021,  n.  162946,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 28 maggio 2021, n.  126,  con
il quale sono stati stabiliti, tra l'altro, i costi  unitari  massimi
di ripristino  delle  strutture  aziendali  e  di  smaltimento  delle
carcasse  animali  applicabili  per  la  determinazione  dei   valori
assicurabili al mercato agevolato nell'anno 2021; 
  Vista la direttiva del Ministro delle politiche agricole alimentari
e  forestali  del   24   febbraio   2022,   n.   90017,   sull'azione
amministrativa e sulla gestione per l'anno 2022; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 31 marzo 2022, n. 148418,  di  approvazione  del  Piano  di
gestione dei rischi in agricoltura 2022 (di seguito PGRA),  in  corso
di registrazione; 
  Viste le comunicazioni del 7 aprile e del 14  aprile  2022  assunte
rispettivamente in pari data al protocollo, n. 160210  e  n.  172714,
con le quali ISMEA ha trasmesso l'elenco di  Standard  Value  per  le
produzioni  zootecniche  e  vegetali,  calcolati  conformemente  alle
procedure di cui all'allegato M17.1-3 del PSRN e all'allegato  5  del
PGRA 2022; 
  Viste le comunicazioni dell'8 aprile 2022, assunta al protocollo n.
162150 di pari data, e del 14 aprile 2022, assunta al  protocollo  n.
173178  del  15  aprile  2022,  con  le  quali  ISMEA   fornisce   le
informazioni e gli elementi  a  supporto  delle  elaborazioni  su  un
campione di Standard Value, come previsto dal sopracitato decreto  23
marzo 2021; 
  Preso  atto  dell'esito  positivo  dei  controlli  effettuati   dal
funzionario istruttore ai sensi del citato  decreto  23  marzo  2021,
rispettivamente reso per le produzioni zootecniche in data 11  aprile
2022, prot. n. 164312 e per le produzioni vegetali in data 19  aprile
2022, prot. n. 174673; 
  Ritenuto  necessario  individuare  gli  Standard   Value   per   le
produzioni vegetali e zootecniche, applicabili per la  determinazione
del  valore  della  produzione  media  annua  e  dei  valori  massimi
assicurabili al mercato agevolato nell'anno 2022; 
  Vista la nota ministeriale del 3 febbraio 2022, n.  51517,  con  la
quale stata trasmessa, per  osservazioni,  alle  regioni  e  province
autonome, la proposta  di  confermare  i  costi  unitari  massimi  di
ripristino delle strutture aziendali per la determinazione dei valori
assicurabili al mercato agevolato adottati per l'anno 2021 anche  per
l'anno 2022; 
  Considerati gli unici riscontri  pervenuti  dalle  Regioni  Veneto,
Lombardia e Trentino-Alto Adige, rispettivamente in data 9  febbraio,
11 febbraio  e  15  marzo  2022,  con  i  quali  stato  richiesto  un
incremento dei costi unitari massimi, anche in riferimento alle  reti
antigrandine,  e,  solo  per   la   Regione   Veneto,   l'inserimento
dell'actinidia tra le colture ad alta intensita'; 
  Tenuto conto della dinamica dei costi dei materiali di  costruzione
delle strutture aziendali, che  conferma  l'effettiva  necessita'  di
incrementare i costi unitari massimi di  ripristino  delle  strutture
aziendali per l'anno 2022; 
  Ritenuto, per l'anno 2022,  di  parametrare  gli  importi  massimi,
entro  cui  devono  essere  contenuti  i  prezzi   unitari   per   la
determinazione dei valori delle produzioni agricole assicurabili,  ai
costi per lo smaltimento delle carcasse animali  individuati  con  il
sopracitato  decreto  9  aprile  2021,   compresi   i   listini,   le
scontistiche, le classi di eta' e di  peso,  gia'  applicate  per  la
medesima annualita', nonche' di considerare la maggiorazione  montana
per le specie bovini,  bufalini,  ovicaprini,  equidi  e  camelidi  -
Categoria 1 - ai sensi del citato regolamento (CE) n. 1069/2009; 
  Ritenuto pertanto necessario approvare l'elenco dei  costi  unitari
massimi di ripristino delle  strutture  aziendali  e  di  smaltimento
delle carcasse animali per l'anno 2022; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Individuazione degli Standard Value per le produzioni vegetali - anno
                                2022 
 
  1.  Gli  Standard  Value   relativi   alle   produzioni   vegetali,
utilizzabili per la determinazione del valore della produzione  media
annua e dei valori massimi assicurabili al mercato  agevolato  e  per
l'adesione ai fondi di mutualizzazione nell'anno 2022, sono riportati
nell'allegato 1 al presente decreto. 
  2. Gli Standard  Value  relativi  alle  uve  da  vino  DOP  e  IGP,
utilizzabili per la determinazione del valore della produzione  media
annua e dei valori massimi assicurabili al mercato  agevolato  e  per
l'adesione ai fondi di mutualizzazione nell'anno 2022, sono riportati
nell'allegato 2 al presente decreto. 
  3. I coefficienti di maggiorazione per le produzioni biologiche, da
applicare agli Standard  Value  di  cui  ai  commi  precedenti,  sono
riportati nell'allegato 3 al presente decreto. 
  4. La tabella di corrispondenza tra codice prodotto afferente  agli
Standard  Value  di  cui  ai  commi  1  e  2  e  relativo  gruppo  di
appartenenza riportata nell'allegato 4 al presente decreto. 
  5. Le tabelle di corrispondenza  tra  ID  varieta'  afferenti  agli
Standard  Value  di  cui  ai  commi  1  e  2  e  relativo  gruppo  di
appartenenza sono riportate negli allegati  5.a  e  5.b  al  presente
decreto.