IL DIRETTORE GENERALE 
              della pesca marittima e dell'acquacoltura 
 
  Visto il  regolamento  (CE)  n.  1967/2006  del  Consiglio  del  21
dicembre 2006 relativo alle misure di gestione  per  lo  sfruttamento
sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e  recante
modifica  del  regolamento  (CEE)  n.  2847/1993  e  che  abroga   il
regolamento (CE) n. 1626/1994; 
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  1224/2009  del   Consiglio,   che
istituisce un  regime  di  controllo  comunitario  per  garantire  il
rispetto delle norme della politica comune della pesca, che  modifica
i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002,  (CE)  n.  811/2004,
(CE) n. 768/2005, (CE) n.  2115/2005,  (CE)  n.  2166/2005,  (CE)  n.
388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE)
n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti  (CEE)  n.
2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.   404/2011   della
Commissione dell'8 aprile 2011 recante modalita' di applicazione  del
regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un  regime
di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme  delle
politiche comune della pesca; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune  della
pesca, che modifica  i  regolamenti  (CE)  n.  1954/2003  e  (CE)  n.
1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n.  2371/2002
e n. 639/2004 del Consiglio, nonche'  la  decisione  2004/585/Ce  del
Consiglio; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1241/2019 del Parlamento europeo e del
Consiglio del  20  giugno  2019  relativo  alla  conservazione  delle
risorse  della  pesca  e  alla  protezione  degli  ecosistemi  marini
attraverso misure  tecniche,  che  modifica  i  regolamenti  (CE)  n.
2019/2006, (CE) n. 1224/2009 e i regolamenti (UE) n. 1380/2013,  (UE)
2016/1139,  (UE)  2018/973,  (UE)  2019/472  e  (UE)  2019/1022   del
Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i  regolamenti  (CE)
n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002,  (CE)
n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio; 
  Vista la legge 9 agosto 2018, n. 97 di conversione  in  legge,  con
modificazioni, del decreto-legge  12  luglio  2018,  n.  86,  recante
disposizioni urgenti in materia di riordino  delle  attribuzioni  dei
Ministeri dei beni e delle attivita' culturali e del  turismo,  delle
politiche agricole alimentari e forestali  e  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare, nonche' in materia  di  famiglia  e
disabilita'; 
  Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004,  n.  154,  recante  la
modernizzazione  del  settore  pesca  e  dell'acquacoltura,  a  norma
dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38; 
  Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4,  recante  misure
per il riassetto della normativa in materia di pesca e  acquacoltura,
a norma dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96; 
  Visto il decreto del Presidente della  Repubblica  n.  1639  del  2
ottobre 1968, recante «regolamento per l'esecuzione  della  legge  14
luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima»
e successive modificazioni ed integrazioni; 
  Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante «Disposizioni
urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei  Ministeri  dei
beni e delle attivita'  culturali  e  del  turismo,  delle  politiche
agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e  della  tutela  del
territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e  disabilita',
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97»; 
  Visto il decreto-legge n. 104 del 21 settembre 2019, convertito con
modificazioni  dalla  legge  18  novembre  2019,  n.   132,   recante
«Trasferimento di funzioni e per la  riorganizzazione  dei  Ministeri
per i  beni  e  le  attivita'  culturali,  delle  politiche  agricole
alimentari, forestali e del turismo»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  n.  25
dell'8 febbraio 2019, recante «Regolamento concernente organizzazione
del Ministero delle politiche agricole alimentari,  forestali  e  del
turismo, a norma dell'art. 1, comma 9, del  decreto-legge  12  luglio
2018, n. 86, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9  agosto
2018, n. 97»; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  5
dicembre 2019, n. 179, recante «Regolamento di  riorganizzazione  del
Ministero delle politiche agricole alimentari e  forestali,  a  norma
dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre  2019,  n.  86»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n.  132,
ammesso a visto e registrazione della Corte dei conti  al  n.  89  in
data 17 febbraio 2020,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 55 del 4 marzo 2020; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  20
luglio 2020, registrato alla Corte dei conti il 18 agosto 2020, al n.
780, con il quale  e'  stato  conferito  al  dott.  Riccardo  Rigillo
l'incarico di direttore generale della Direzione generale della pesca
marittima e dell'acquacoltura; 
  Vista la direttiva  generale  sull'azione  amministrativa  e  sulla
gestione  per  l'anno  2022  emanata  dal  Ministro  delle  politiche
agricole alimentari e forestali il 24 febbraio 2022, prot. n. 90017; 
  Visto il decreto  direttoriale  del  31  gennaio  2019,  registrato
all'Ufficio centrale del bilancio il 21 febbraio 2019, n. 78, con  il
quale, a decorrere dal 24 gennaio 2019, il dott. Riccardo Rigillo  e'
stato inquadrato dirigente di prima fascia del ruolo dei dirigenti  -
Sezione A, della pesca marittima e  dell'acquacoltura  del  Ministero
delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo; 
  Visto il decreto ministeriale 26 gennaio 2012, recante «Adeguamento
alle disposizioni comunitarie in materia di licenze  di  pesca»,  che
recepisce le disposizioni dell'art.  3,  punto  3,  allegato  II  del
regolamento di esecuzione (UE) della Commissione dell'8 aprile  2011,
n. 404, con riferimento in particolare alla necessita' di indicare in
licenza di pesca non piu' i «sistemi di pesca», ma «gli  attrezzi  di
pesca»   classificati   secondo    la    statistica    internazionale
standardizzata (ISSCFGG - FAO del 29 luglio 1980); 
  Visto il  decreto  ministeriale  28  luglio  2016,  recante  misure
tecniche per prevenire, scoraggiare ed eliminare la  pesca  illegale,
non dichiarata e non regolamentata; 
  Visto il Piano  di  gestione  locale  Co.Ge.Pa.  di  Portorosa  che
stabilisce misure di gestione nelle zone  costiere  comprese  tra  la
foce del torrente Naso e la foce del torrente Gallo; 
  Considerato, che nel Piano  di  gestione  locale  viene  rispettato
l'impegno assunto dall'Unione europea ai  fini  dell'applicazione  di
una  strategia  precauzionale  nell'adozione  di   misure   volte   a
proteggere e conservare le risorse acquatiche vive e  gli  ecosistemi
marini e a garantire uno sfruttamento sostenibile; 
  Ritenuto opportuno  adottare  le  misure  contenute  nel  Piano  di
gestione locale; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Sono adottate misure tecniche e spazio-temporali che  si  applicano
nelle zone costiere comprese tra la foce del torrente Naso e la  foce
del torrente Gallo. 
1.1 Misure tecniche 
  Pesca della lampuga (Coryphaena hippurus) 
    divieto di posizionare FAD (cannizzi) all'interno  del  Golfo  di
Patti (congiungente tra Capo Calava' e Capo Milazzo) durante tutto il
periodo di validita' del Piano; 
    i FAD per la pesca con l'attrezzo «reti a circuizione a  chiusura
meccanica» devono essere posizionati in mare a partire dal 30  agosto
di ogni anno; 
    l'attivita' di pesca con i FAD e' consentita dal 15 settembre  al
31 dicembre di ogni anno; 
    nell'area interessata il numero massimo di FAD da posizionare  in
mare e' stabilito in n. 20 unita' per imbarcazione. 
  Utilizzo reti da posta 
    la dimensione minima della maglia per l'attrezzo «reti  da  posta
calate (ancorate)» nell'area interessata e' fissata a maglia  10  (25
mm per lato); 
    esclusivamente per la pesca della triglia con le  reti  da  posta
potra' essere utilizzata la maglia 12 (20,8 mm per lato), nel periodo
compreso tra aprile ed agosto di ogni anno; 
    la lunghezza massima delle reti da posta e' fissata  in  2.500  m
per le unita' da pesca con una sola persona imbarcata.  E'  possibile
aggiungere altri 1.000 m di rete in presenza di un secondo  pescatore
ed altri 1.000 in presenza di un terzo pescatore imbarcato; 
    e'  vietato  calare  piu'  di  4.500  m  di  reti  da  posta  per
imbarcazione con 3 o piu' persone imbarcate. 
  Pesca del totano 
    per le imbarcazioni con un solo marittimo imbarcato e  che  hanno
in licenza gli attrezzi «lenze a mano e a canna (manovrate  a  mano),
lenze  a  mano  e  a  canna  (meccanizzate)  e  lenze  trainate»,  e'
consentito l'uso di un numero massimo di 5 richiami luminosi; 
    e' consentito un numero massimo di 10 richiami  luminosi  per  le
imbarcazioni con due  o  piu'  marittimi  imbarcati  e  che  hanno  i
predetti attrezzi in licenza. 
1.2 Misure spazio-temporali 
    nell'area di Oliveri-Marinello e'  fatto  divieto  di  esercitare
qualsiasi attivita' di pesca, come  da  ordinanza  n.  40/2013  della
Capitaneria di Porto di Milazzo. 
    e' fatto divieto totale di pesca nella secca di Tindari nei  mesi
di maggio e di settembre. 
    e' fatto divieto totale di pesca ai sistemi di pesca a  strascico
nel tratto di mare compreso entro la congiungente tra Capo Milazzo  e
Capo Calava', come stabilito da d.d. n. 9045689 del 6 agosto 2020.