IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
di concerto con
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visti gli articoli 47, 54, 82 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, recante «Nuovo codice della
strada»;
Visto il regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 aprile 2009, che definisce i livelli di prestazione
in materia di emissioni delle autovetture nuove nell'ambito
dell'approccio europeo integrato finalizzato a ridurre le emissioni
di CO2 dei veicoli leggeri, come modificato dal regolamento (UE) n.
333/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni, recante «Codice dell'amministrazione digitale» e, in
particolare, l'art. 15, che prevede che le pubbliche amministrazioni
provvedono a razionalizzare e semplificare i procedimenti
amministrativi, le attivita' gestionali, i documenti, la modulistica,
le modalita' di accesso e di presentazione delle istanze da parte dei
cittadini e delle imprese;
Visto l'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78,
recante «Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che
prevede che «Le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per
legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la
gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali
conferenti, a societa' a capitale interamente pubblico su cui le
predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello
esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attivita'
quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato.
Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi
relativi ai fondi sono a carico delle risorse finanziarie dei fondi
stessi»;
Visto il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, recante
«Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualita'
dell'aria ambiente e per un'aria piu' pulita in Europa», e successive
modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021»;
Visto l'art. 1 della suddetta legge n. 145 del 2018 ed, in
particolare, il comma 1031 che riconosce ai soggetti che acquistano,
anche in locazione finanziaria, ed immatricolano in Italia dal 1°
marzo 2019 al 31 dicembre 2021 un veicolo di categoria M1 nuovo di
fabbrica un contributo, parametrato al numero dei grammi di biossido
di carbonio emessi per chilometro (CO2 g/km) e il comma 1041 che
aveva istituito, nello stato di previsione del Ministero dello
sviluppo economico, un fondo con una dotazione di 60 milioni per il
2019 e di 70 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021;
Visto il comma 1 dell'art. 74-bis del decreto-legge 14 agosto 2020,
n. 104, convertito con modifiche dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126
che ha aggiunto la lettera b-bis) al predetto comma 1031 dell'art. 1
della citata legge 145 del 2018, disponendo che, in via sperimentale,
a chi omologa in Italia entro il 31 dicembre 2021 un veicolo
attraverso l'istallazione di sistemi di riqualificazione elettrica su
veicoli delle categorie internazionali M1, M1G, M2, M2G, M3, M3G, N1
e N1G, immatricolati originariamente con motore termico, ai sensi del
regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 1° dicembre 2015, n. 219, e' riconosciuto un contributo
pari al 60 per cento del costo di riqualificazione, fino ad un
massimo di euro 3.500, oltre ad un contributo pari al 60 per cento
delle spese relative all'imposta di bollo per l'iscrizione al
pubblico registro automobilistico (PRA), all'imposta di bollo e
all'imposta provinciale di trascrizione;
Visto il comma 3 dell'art. 74-bis del decreto-legge n. 104 del
2020, convertito dalla legge n. 126 del 2020, che prevede che «agli
oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, nel limite
di tre milioni di euro per l'anno 2020 e di dodici milioni di euro
per l'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse di cui all'art.
1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145»;
Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023»;
Visto il comma 1-bis dell'art. 8 del decreto-legge 10 settembre
2021, n. 121, convertito con modifiche dalla legge 9 novembre 2021,
n. 156 che ha disposto, invece, che il contributo sia riconosciuto
non piu' a chi omologa il sistema, ma direttamente ai proprietari dei
veicoli oggetto di riqualificazione;
Visto il comma 2-bis dell'art. 7 del decreto-legge 21 ottobre 2021,
n. 146, convertito con modifiche dalla legge 17 dicembre 2021, n.
215, che stabilisce che, per la concessione dei contributi, di cui al
sopra citato comma 1031, lettera b-bis), dell'art. 1, della legge n.
145 del 2018, la competenza sia attribuita al Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, invece che al Ministero
dello sviluppo economico, prevedendo che le risorse iscritte nello
stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, siano
trasferite, su apposito capitolo dello stato di previsione, al
Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili;
Visti i commi 809 e 810 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2021,
n. 234, che hanno previsto, rispettivamente, che il termine di cui
all'art. 1, comma 1031, lettera b-bis), della legge n. 145 del 2018,
sia prorogato al 31 dicembre 2022 e che, per l'anno 2022, il limite
di spesa sia pari a 2 milioni di euro;
Visto il capitolo 7118 dello stato di previsione della spesa del
Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili,
incardinato nell'ambito della Missione 13 «Diritto alla mobilita' e
sviluppo dei sistemi di trasporto», Programma 1 «Sviluppo e sicurezza
della mobilita' stradale», Azione 2 «Regolamentazione della
circolazione stradale e servizi di motorizzazione», sul quale sono
iscritte risorse pari a euro dodici milioni in termini di residui di
stanziamento EPR 2021 ed euro due milioni in conto competenza 2022;
Visto il regolamento di cui al decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 1° dicembre 2015, n. 219, recante
sistema di riqualificazione elettrica destinato ad equipaggiare
autovetture M e N1;
Considerata altresi' l'esigenza di prevedere modalita' per la
gestione dei contributi di cui all'art 74-bis della legge n. 126 del
2020 e successive modificazioni ed integrazioni;
Decreta:
Art. 1
Oggetto e gestione del contributo
1. Il presente decreto disciplina i criteri e le modalita' di
concessione ed erogazione del contributo, ai sensi del comma 1
dell'art. 74-bis del decreto-legge n. 104 del 14 agosto 2020,
convertito con modifiche dalla legge n. 126 del 13 ottobre 2020,
destinato ai proprietari dei veicoli per l'installazione di sistemi
di riqualificazione elettrica in sostituzione del motore termico.
2. Le risorse destinate all'erogazione dei contributi, stanziate
sul capitolo 7118 dello stato di previsione della spesa del Ministero
delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, sono pari a
dodici milioni in conto residui di stanziamento di provenienza 2021 e
due milioni di euro in conto competenza 2022.
3. Per l'assegnazione dei contributi, il Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili si avvale di una
specifica piattaforma informatica la cui gestione e' affidata, sulla
base di apposita convenzione, alla societa' Consap S.p.a. quale
soggetto responsabile dell'attivita' istruttoria della misura di cui
al presente decreto, ai sensi dell'art. 19, comma 5, del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009.
4. L'erogazione delle risorse finanziarie di cui al comma 2 fa
salvo quanto dovuto alla Societa' Consap S.p.a., quale soggetto
gestore dell'attivita' istruttoria della misura di cui al presente
decreto, ai sensi del successivo art. 4.