IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                    E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI 
 
  Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285  e  successive
modificazioni ed integrazioni «Nuovo codice della strada»; 
  Visto il decreto-legge 21 ottobre 2021,  n.  146,  recante  «Misure
urgenti in materia economica e fiscale, a tutela  del  lavoro  e  per
esigenze indifferibili», convertito, con modificazioni,  dalla  legge
17 dicembre 2021, n. 215; 
  Visto l'art. 7-bis del succitato decreto-legge 21 ottobre 2021,  n.
146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021,  n.
215,  recante  «Disposizioni  urgenti  in  materia  di  trasporti  in
condizioni di  eccezionalita'»,  di  modifica  all'art.  10  «Veicoli
eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalita'»  del  codice
della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; 
  Visto in particolare il comma 2 dell'art. 7-bis  del  decreto-legge
21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
17  dicembre  2021,  n.  215,  modificato  dall'art.  54,  comma   2,
decreto-legge 17 maggio 2022, n.  50,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, che recita:  «Fino  alla  data  di
entrata in vigore del decreto di cui all'art. 10, comma  10-bis,  del
codice di cui al decreto legislativo 30 aprile  1992,  n.  285,  come
introdotto dal comma 1 del presente articolo, e comunque non oltre il
31 luglio 2022, continua ad applicarsi, ai trasporti in condizioni di
eccezionalita' per massa complessiva fino a 108 tonnellate effettuati
mediante complessi di veicoli a otto assi, la disciplina  di  cui  al
citato art. 10  vigente  al  9  novembre  2021.  Conservano  altresi'
efficacia fino alla loro scadenza le autorizzazioni alla circolazione
gia' rilasciate alla data di entrata in vigore del decreto di cui  al
citato art. 10, comma 10-bis, e  comunque  non  oltre  il  31  luglio
2022.»; 
  Visto l'art. 10, comma 10-bis del  decreto  legislativo  30  aprile
1992, n. 285, nuovo codice della strada, il quale prevede  che:  «con
decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture   e   della   mobilita'
sostenibili, da adottare entro il 31 luglio 2022, previo  parere  del
Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentita l'Agenzia  nazionale
per la sicurezza delle ferrovie e  delle  infrastrutture  stradali  e
autostradali e previa intesa in sede di Conferenza unificata  di  cui
all'art. 8 del decreto legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  sono
adottate apposite linee guida finalizzate ad assicurare l'omogeneita'
della  classificazione  e  gestione  del   rischio,   nonche'   della
valutazione della  compatibilita'  dei  trasporti  in  condizioni  di
eccezionalita' con la conservazione  delle  sovrastrutture  stradali,
con  la  stabilita'  dei  manufatti  e   con   la   sicurezza   della
circolazione.»; 
  Vista la nota prot. n. 44515 del 3 febbraio 2021, con la  quale  il
Capo di Gabinetto del Ministero ha costituito un gruppo di lavoro per
la redazione di linee guida in materia di «Trasporti in condizioni di
eccezionalita'», al fine di dare attuazione al disposto  del  vigente
comma 10-bis dell'art. 10 del codice della strada; 
  Visto il decreto-legge  1°  marzo  2021,  n.  22,  convertito,  con
modificazioni, con legge 22 aprile 2021, n. 55, recante «Disposizioni
urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»,  ed
in particolare  l'art.  5,  secondo  il  quale  il  «Ministero  delle
infrastrutture e dei  trasporti»  e'  ridenominato  «Ministero  delle
infrastrutture e della  mobilita'  sostenibili»  e  le  denominazioni
«Ministro delle  infrastrutture  e  della  mobilita'  sostenibili»  e
«Ministero  delle  infrastrutture  e  della  mobilita'   sostenibili»
sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, rispettivamente, le
denominazioni «Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti»  e
«Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2  marzo  2021  di
nomina del prof. Enrico Giovannini a Ministro delle infrastrutture  e
della  mobilita'  sostenibili,  ai  sensi  dell'art.  5  del   citato
decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22; 
  Vista la nota prot. n. 4191 del 22 aprile  2022  con  la  quale  il
Consiglio superiore dei lavori pubblici ha trasmesso, unitamente alle
«Linee guida sui  trasporti  in  condizioni  di  eccezionalita'»,  il
parere prot. n. 23/2022 dell'assemblea  generale  reso  nell'adunanza
dell'8 aprile 2022 con cui e' stato espresso  avviso  favorevole  nei
confronti del testo delle linee guida; 
  Vista la nota prot. n. 14154 del 22 aprile 2022 con  cui  e'  stata
richiesta  l'iscrizione  all'ordine  del  giorno   della   Conferenza
unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28  agosto  1997,
n.  281,  e  successive  modificazioni  decreto  del  Ministro  delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili di adozione delle «Linee
guida sui trasporti in condizioni di eccezionalita'»; 
  Vista la nota prot. n. 7920 del 17 maggio 2022 della Presidenza del
Consiglio dei ministri Dipartimento per gli  affari  regionali  e  le
autonomie,  ufficio  per  il  coordinamento  delle  attivita'   della
segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,
le regioni e le Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,  servizio
attivita' produttive, infrastrutture e innovazione  tecnologica,  con
la quale, gli enti territoriali hanno trasmesso le proprie  richieste
di modifica e criticita' sul testo proposto; 
  Vista la nota prot. n. 6300 del 30 giugno  2022  con  la  quale  il
Consiglio superiore dei lavori pubblici ha trasmesso, il parere prot.
n. 57/2022 dell'assemblea generale reso nell'adunanza del  23  giugno
2022 sul testo delle «Misure tecnico gestionali  di  mitigazione  del
rischio da adottare fino al termine di entrata in vigore delle  linee
guida»; 
  Visto l'art. 54 del decreto-legge 17 maggio 2022,  n.  50,  recante
«Misure  urgenti  in  materia  di  politiche  energetiche  nazionali,
produttivita' delle imprese e attrazione degli investimenti,  nonche'
in materia di politiche sociali e di crisi ucraina»,  che  ha fissato
al 31 luglio 2022 il termine per l'adozione da  parte  del  Ministero
delle infrastrutture  e  la  mobilita'  sostenibili  del  decreto  di
adozione  delle  linee  guida  sui   trasporti   in   condizioni   di
eccezionalita'; 
  Vista la nota prot. n. 11725 del 20 luglio  2022  della  Presidenza
del Consiglio dei ministri Dipartimento per gli affari regionali e le
autonomie,  ufficio  per  il  coordinamento  delle  attivita'   della
segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,
le regioni e le Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,  servizio
attivita' produttive, infrastrutture e innovazione  tecnologica,  con
la quale, sono state trasmesse le richieste emendative  dell'allegato
2  allo  schema  di  provvedimento  «Misure   tecnico-gestionali   di
mitigazione del rischio da adottare fino al  termine  di  entrata  in
vigore delle linee  guida»  approvate  dal  Consiglio  superiore  dei
lavori pubblici con parere n. 57/2022 del 23 giugno 2022; 
  Vista la nota prot. n. 7332 del 26 luglio  2022  con  la  quale  il
Consiglio superiore dei  lavori  pubblici  ha  trasmesso,  una  nuova
formulazione dell'allegato 2 allo  schema  di  provvedimento  «Misure
tecnico gestionali di mitigazione del rischio  da  adottare  fino  al
termine di entrata in vigore delle linee guida»; 
  Vista la nota prot. n. 26123 del 26 luglio 2022 con  cui  e'  stato
trasmesso per la trattazione nel corso della  prossima  seduta  della
Conferenza unificata di cui all'art. 8  del  decreto  legislativo  28
agosto 1997, n.  281,  e  successive  modificazioni  il  decreto  del
Ministro  delle  infrastrutture  e  della  mobilita'  sostenibili  di
adozione  delle  «Linee  guida  sui  trasporti   in   condizioni   di
eccezionalita'»; 
  Sentita l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle
infrastrutture stradali e  autostradali,  la  quale  ha  espresso  il
proprio avviso favorevole con nota prot. n. 32968 del 28 luglio 2022; 
  Acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui  all'art.
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, resa  nella  seduta
del 27 luglio 2022; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
              Adozione delle linee guida sui trasporti 
                   in condizioni di eccezionalita' 
 
  1. Sono adottate le linee guida  sui  trasporti  in  condizioni  di
eccezionalita'  di  cui  all'allegato  1  al  presente  decreto,   in
attuazione di quanto previsto dall'art. 10, comma 10-bis, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285,  come  modificato  dall'art.  54,
comma 1, del decreto-legge 17 maggio  2022,  n.  50,  convertito  con
modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.