IL DIRETTORE GENERALE 
              per la regolazione dei contratti pubblici 
                  e la vigilanza sulle grandi opere 
 
  Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163  e  successive
modifiche e integrazioni,  recante  «Codice  dei  contratti  pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle  direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE» ed, in particolare, l'art. 133, commi 3 e 6,
che prevedono che per i lavori di cui lavori pubblici affidati  dalle
stazioni appaltanti «si applica il  prezzo  chiuso,  consistente  nel
prezzo dei lavori al netto  del  ribasso  d'asta,  aumentato  di  una
percentuale da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso
di inflazione reale e il tasso di  inflazione  programmato  nell'anno
precedente sia superiore al  2  per  cento,  all'importo  dei  lavori
ancora da eseguire per ogni anno intero  previsto  per  l'ultimazione
dei lavori stessi. Tale  percentuale  e'  fissata,  con  decreto  del
Ministro delle infrastrutture da emanare entro il 31  marzo  di  ogni
anno, nella misura eccedente la predetta percentuale del 2 per cento»
e che «il Ministero delle infrastrutture, entro il 31 marzo  di  ogni
anno, rileva con proprio decreto le  variazioni  percentuali  annuali
dei singoli prezzi dei materiali da costruzione piu' significativi»; 
  Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante  «Codice
dei contratti pubblici» in  attuazione  delle  direttive  2014/23/UE,
2014/24/UE  e  2014/25/UE  sull'aggiudicazione   dei   contratti   di
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli
enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti  e
dei servizi postali e, in  particolare,  l'art.  216,  comma  27-ter,
secondo cui: «ai contratti di lavori affidati prima  dell'entrata  in
vigore del presente codice e in corso di  esecuzione  si  applica  la
disciplina gia' contenuta nell'art. 133, commi 3  e  6,  del  decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163»; 
  Visto il decreto-legge  25  maggio  2021,  n.  73  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021,  n.  106  recante  «Misure
urgenti connesse  all'emergenza  da  COVID-19,  per  le  imprese,  il
lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali»; 
  Visto il decreto-legge 27  gennaio  2022,  n.  4,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 marzo  2022,  n.  25,  recante  «Misure
urgenti  in  materia  di  sostegno  alle  imprese  e  agli  operatori
economici,  di  lavoro,  salute  e  servizi  territoriali,   connesse
all'emergenza da COVID-19, nonche' per il contenimento degli  effetti
degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico»  e,  in  particolare,
l'art. 29, comma 13; 
  Considerato che il citato decreto-legge n.  73  del  2021  dispone,
all'art. 1-septies, commi 1 e 2, che con decreto ministeriale vengono
rilevate, per i contratti in corso di esecuzione alla data di entrata
in vigore, le variazioni percentuali, in aumento  o  in  diminuzione,
superiori all'8 per cento, verificatesi nel primo semestre  dell'anno
2021,  dei  singoli  prezzi  dei  materiali   da   costruzione   piu'
significativi e che per detti materiali si fa luogo a  compensazioni,
in aumento o in diminuzione, nei limiti di cui ai commi 3, 4, 5  e  6
del medesimo art. 1-septies; 
  Visto il decreto ministeriale 11 novembre  2021,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 279 del  23  novembre
2021, recante «Rilevazione delle variazioni percentuali, in aumento o
in diminuzione, superiori all'8 per  cento,  verificatesi  nel  primo
semestre  dell'anno  2021,  dei  singoli  prezzi  dei  materiali   da
costruzione piu' significativi»; 
  Visto il decreto ministeriale 7  dicembre  2021,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 294 dell'11  dicembre
2021 recante «Rettifica dell'allegato 1 e dell'allegato 2 del decreto
11 novembre 2021, recante: "Rilevazione delle variazioni percentuali,
in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento,  verificatesi
nel primo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi  dei  materiali
da costruzione piu' significativi" ai fini del corretto calcolo della
compensazione da parte del direttore dei  lavori,  per  il  materiale
"Tubazioni in ghisa sferoidale per acquedotti"»; 
  Considerato che il citato decreto-legge n. 73 del 2021  stabilisce,
all'art. 1-septies, comma 4, che le istanze di compensazione relative
alle variazioni in aumento sono  presentate,  a  pena  di  decadenza,
dall'appaltatore alla stazione appaltante entro quindici giorni dalla
data di  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana del decreto ministeriale, di cui al  comma  1  del  medesimo
art. 1-septies, relativo al semestre di riferimento; 
  Considerato che il citato decreto-legge n. 73 del 2021  stabilisce,
al comma 6 dell'art. 1-septies, che  si  possa  far  fronte  a  dette
compensazioni nei limiti del 50 per cento delle risorse appositamente
accantonate per imprevisti nel quadro economico di  ogni  intervento,
fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali gia' assunti,
nonche' le eventuali ulteriori somme a  disposizione  della  stazione
appaltante per lo stesso intervento e  stanziate  annualmente  e  che
possono, altresi', essere utilizzate le somme  derivanti  da  ribassi
d'asta, qualora non ne sia prevista una  diversa  destinazione  sulla
base delle norme vigenti, nonche' le somme  disponibili  relative  ad
altri interventi  ultimati  di  competenza  della  medesima  stazione
appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi  ed
emanati i certificati  di  regolare  esecuzione  nel  rispetto  delle
procedure contabili della  spesa,  nei  limiti  della  residua  spesa
autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del medesimo decreto; 
  Considerato che il decreto-legge n.  73  del  2021  stabilisce,  al
comma 7, dell'art. 1-septies, che  in  caso  di  insufficienza  delle
risorse di cui al  comma  6  del  medesimo  articolo,  per  i  lavori
realizzati ovvero affidati dai soggetti indicati nel  medesimo  comma
7, si provvede alla copertura  degli  oneri,  fino  alla  concorrenza
dell'importo di 100 milioni di euro che costituisce limite massimo di
spesa, attraverso il Fondo per l'adeguamento dei  prezzi  di  cui  al
successivo comma 8 (di seguito, Fondo); 
  Considerato, che, il decreto-legge n. 73 del  2021  stabilisce,  al
comma 8, dell'art. 1-septies, che  ai  fini  dell'accesso  al  Fondo,
istituito i giustificativi da allegare alle istanze di  compensazione
consistono unicamente  nelle  analisi  sull'incidenza  dei  materiali
presenti all'interno di lavorazioni  complesse,  da  richiedere  agli
appaltatori ove la stazione appaltante non ne disponga; 
  Vista la circolare  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  della
mobilita' sostenibili prot. n. 43362 del  25  novembre  2021  recante
«Modalita'  operative  per  il   calcolo   e   il   pagamento   della
compensazione  dei  prezzi  dei   materiali   da   costruzione   piu'
significativi ai  sensi  dell'art.  1-septies  del  decreto-legge  n.
73/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 106/2021»; 
  Visto l'art. 1-septies, comma 8, del citato  decreto-legge  73  del
2021, che, nell'istituire, per le finalita' di cui al suddetto  comma
7, il Fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021,
dispone che, con decreto adottato dal Ministro delle infrastrutture e
della mobilita' sostenibili, sono stabilite le modalita' di  utilizzo
del Fondo stesso, garantendo la parita' di accesso  per  le  piccole,
medie e grandi imprese di costruzione e la proporzionalita'  per  gli
aventi diritto nell'assegnazione delle risorse; 
  Considerato che, per i fini di cui al comma 8 del decreto-legge  n.
73 del 2021, il Ministero dell'economia e delle finanze ha  istituito
apposito capitolo di spesa  (7006)  nello  stato  di  previsione  del
Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili - CDR 2-
assegnato alla Direzione generale per la  regolazione  dei  contratti
pubblici e la vigilanza sulle grandi opere, a seguito della  nota  n.
11198 in data 15 settembre 2021 del Capo Dipartimento  per  le  opere
pubbliche, le politiche abitative e urbane, le infrastrutture idriche
e le risorse umane e strumentali, con  integrazione  della  direttiva
del medesimo Capo Dipartimento n. 74 del 30 giugno 2021; 
  Visto il decreto-legge 21 marzo 2022 n. 21 recante «Misure  urgenti
per  contrastare  gli  effetti  economici  e  umanitari  della  crisi
ucraina», ed in particolare l'art. 23, comma 1, che prevede, al  fine
di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali
dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, che il Ministero delle
infrastrutture e  della  mobilita'  sostenibili,  in  relazione  alle
domande di accesso al Fondo  per  l'adeguamento  dei  prezzi  di  cui
all'art. 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio  2021,  n.  106,
puo' riconoscere, nel limite  complessivo  del  50  per  cento  delle
risorse  del  medesimo  Fondo  e   nelle   more   dello   svolgimento
dell'attivita' istruttoria relativa alle  istanze  di  compensazione,
un'anticipazione pari al  50  per  cento  dell'importo  richiesto  in
favore dei soggetti di cui al comma 7 del medesimo art. 1-septies; 
  Visto il  decreto  ministeriale  n.  371  del  30  settembre  2021,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  258
del 28 ottobre  2021),  recante  la  disciplina,  relativa  al  primo
semestre  2021,  delle  «Modalita'  di   utilizzo   del   Fondo   per
l'adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione di cui  all'art.
1-septies,  comma  8,  del  decreto-legge  25  maggio  2021,  n.  73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106»; 
  Considerato che, al fine di garantire la parita' di accesso per  la
piccola, media e grande impresa di costruzione e la  proporzionalita'
per gli aventi  diritto  nell'assegnazione  delle  risorse,  indicati
all'art. 1-septies, comma 7, del medesimo decreto-legge 73 del  2021,
l'art. 1 del citato decreto ministeriale n. 371 del 2021 definisce le
predette categorie di impresa assegnando a  ciascuna  di  esse  quota
parte della dotazione del Fondo, istituito dal comma 8  del  medesimo
art.  1-septies,  pari  a  euro  100.000.000,00   come   di   seguito
specificata: 
    a) per «piccola impresa», per gli effetti del  presente  decreto,
deve intendersi l'impresa in possesso dei requisiti di  cui  all'art.
90 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010 ovvero  in
possesso della qualificazione nella prima o seconda classifica di cui
all'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica n.  207/2010.
A  detta  categoria  e'  assegnata   una   dotazione   pari   ad euro
34.000.000,00; 
    b) per «media impresa», per gli  effetti  del  presente  decreto,
deve intendersi l'impresa  in  possesso  della  qualificazione  dalla
terza alla sesta classifica  di  cui  all'art.  61  del  decreto  del
Presidente della  Repubblica  n.  207/2010.  A  detta  categoria,  e'
assegnata una dotazione pari ad euro 33.000.000,00; 
    c) per «grande impresa», per gli effetti  del  presente  decreto,
deve intendersi l'impresa  in  possesso  della  qualificazione  nella
settima o ottava classifica  di  cui  all'art.  61  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  n.  207/2010.  A  detta  categoria  e'
assegnata una dotazione pari ad euro 33.000.000,00; 
  Considerato altresi', che l'art. 2, comma  2,  del  citato  decreto
ministeriale n. 371 del 2021 fissa in sessanta giorni dalla  data  di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  del
decreto relativo al primo semestre 2021 previsto dall'art. 1-septies,
comma 1, decreto-legge n. 73 del 2021 i termini per la  presentazione
delle istanze da parte di ciascuno dei soggetti  indicati  al  citato
art. 1-septies, comma 7, al Ministero delle  infrastrutture  e  della
mobilita' sostenibili - Direzione generale  per  la  regolazione  dei
contratti pubblici e la vigilanza sulle grandi opere; 
  Considerate le indicazioni impartite dal Ministro e rese note anche
sul sito istituzionale tese a semplificare e accelerare le  procedure
per l'erogazione delle risorse, secondo cui le  stazioni  appaltanti,
sulla base di una scheda informativa con autocertificazioni,  firmata
digitalmente, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n.
445/2000, consapevoli delle responsabilita' penali e della  decadenza
dei  benefici  eventualmente  conseguiti  in  caso  di  dichiarazioni
mendaci, hanno certificato la sussistenza delle condizioni e  i  dati
necessari per l'accesso al Fondo relativo al primo semestre ai  sensi
dell'art.  1-septies  del  decreto-legge  n.  73/2021  e   successive
modifiche e integrazioni; 
  Visto il decreto ministeriale n. 84 del 5 aprile  2022,  pubblicato
nella Gazzetta ufficiale della Repubblica  italiana  n.  100  del  30
aprile 2022, recante la  disciplina,  relativa  al  secondo  semestre
2021, delle «Modalita' di utilizzo del Fondo  per  l'adeguamento  dei
prezzi di materiali da costruzione»  e,  in  particolare,  l'art.  7,
comma 1, che, al fine  di  ridurre  i  tempi  di  assegnazione  delle
risorse del Fondo per l'adeguamento  dei  prezzi  relative  al  primo
semestre dell'anno 2021, stabilisce che l'esistenza dei  requisiti  e
dei presupposti per l'accesso a detto Fondo possa  essere  dimostrata
anche  mediante  apposita  dichiarazione  rilasciata   dai   soggetti
indicati all'art. 1-septies, comma 7, del  decreto-legge  n.  73  del
2021, ai sensi e  per  gli  effetti  dell'art.  47  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; 
  Vista  la  nota  dell'Agenzia  delle  entrate   -   Interpello   n.
956-83/2022 - acquisita al prot. n. 2395  del  12  marzo  2022  della
Direzione generale per la regolazione dei  contratti  pubblici  e  la
vigilanza sulle grandi opere, in risposta alla  nota  della  medesima
Direzione generale prot. n. 147 del 12  gennaio  2022  concernente  i
chiarimenti riguardo all'applicazione dell'IVA, ai sensi del  decreto
del Presidente della Repubblica n. 633/1972, secondo cui, in mancanza
di qualsiasi rapporto di natura sinallagmatica, le somme  dovute  per
la compensazione a seguito della variazione dei prezzi dei  materiali
da costruzione sono da configurarsi quali «"mere"  movimentazioni  di
denaro e, come tali, escluse  dall'ambito  applicativo  dell'IVA,  ai
sensi del citato art. 2, terzo comma, lettera  a),  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 633  del  1972,  che  prevede  la  non
rilevanza all'IVA delle "cessioni che  hanno  per  oggetto  denaro  o
crediti in denaro"»; 
  Considerato che, a seguito della ricezione delle  istanze  e  della
suddetta  scheda  informativa  sono  pervenute,  entro   i   termini,
quattrocentosettantuno richieste di stazioni appaltanti,  relative  a
ottocentotredici  istanze  di  imprese  per  un   importo   di   euro
46.132.404,21,  e  che  l'importo   complessivo   ammissibile   delle
richieste ammonta a  euro  42.047.510,18  per  quattrocentoquarantuno
stazioni appaltanti ammesse suddiviso per categoria di imprese,  come
di seguito specificato: 
 
 
=====================================================================
|                  | STAZIONI APPALTANTI  |                         |
|    CATEGORIA     |     RICHIEDENTI      |   AMMONTARE RICHIESTE   |
+==================+======================+=========================+
| Piccola impresa  |        n. 130        |    Euro 3.844.511,96    |
+------------------+----------------------+-------------------------+
|  Media impresa   |        n. 205        |   Euro 10.735.701,61    |
+------------------+----------------------+-------------------------+
|  Grande impresa  |        n. 106        |   Euro 27.467.296,61    |
+------------------+----------------------+-------------------------+
 
  Considerato che con il decreto ministeriale del 30 settembre  2021,
e' stata assegnata a ciascuna delle tre categorie, piccola,  media  e
grande impresa, una quota delle risorse del Fondo pari a  complessive
euro 100.000.000,00; 
  Considerato che l'art. 4, comma 1, del citato decreto  ministeriale
30 settembre 2021 prevede  che  nell'ambito  della  ripartizione  del
Fondo, qualora l'ammontare delle richieste di accesso di cui all'art.
2, comma 2, del medesimo decreto superi la quota del Fondo  assegnata
a ciascuna categoria di impresa, i soggetti indicati all'art.  1  del
predetto decreto ministeriale  partecipano  in  misura  proporzionale
alla distribuzione delle risorse disponibili; 
  Considerato che l'importo delle richieste ammissibili, pari a  euro
42.047.510,18, rientra nella  disponibilita'  complessiva  del  Fondo
pari a euro 100.000.000,00; 
  Ritenuto pertanto di procedere alla ripartizione delle risorse  del
Fondo nella misura di euro 42.047.510,18; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
              Approvazione della ripartizione del Fondo 
 
  In relazione alle istanze di compensazione relative alle variazioni
in aumento dei prezzi dei materiali da costruzione  verificatisi  nel
primo semestre dell'anno 2021, e'  approvata  la  ripartizione  delle
risorse del Fondo, per l'adeguamento  dei  prezzi  dei  materiali  da
costruzione, di cui all'art. 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25
maggio 2021, n. 73 convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  23
luglio 2021,  n.  106,  nella  misura  di  euro  42.047.510,18,  come
indicato  nell'allegato  1,  che  costituisce  parte  integrante  del
presente decreto.