IL DIRETTORE GENERALE 
per la regolazione dei contratti pubblici e la vigilanza sulle grandi
                                opere 
 
  Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163  e  successive
modifiche e integrazioni,  recante  «Codice  dei  contratti  pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle  direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE» ed, in particolare, l'art. 133, commi 3 e 6,
che prevedono che per  i  lavori  pubblici  affidati  dalle  stazioni
appaltanti «si applica il prezzo chiuso, consistente nel  prezzo  dei
lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una  percentuale  da
applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di  inflazione
reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno  precedente  sia
superiore al 2 per cento, all'importo dei lavori ancora  da  eseguire
per ogni anno intero previsto per l'ultimazione  dei  lavori  stessi.
Tale  percentuale  e'  fissata,  con  decreto  del   Ministro   delle
infrastrutture da emanare entro il  31  marzo  di  ogni  anno,  nella
misura eccedente la predetta percentuale del 2 per cento» e  che  «il
Ministero delle infrastrutture, entro  il  31  marzo  di  ogni  anno,
rileva con proprio decreto  le  variazioni  percentuali  annuali  dei
singoli prezzi dei materiali da costruzione piu' significativi»; 
  Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante  «Codice
dei contratti pubblici» in  attuazione  delle  direttive  2014/23/UE,
2014/24/UE  e  2014/25/UE  sull'aggiudicazione   dei   contratti   di
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli
enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti  e
dei servizi postali e, in  particolare,  l'art.  216,  comma  27-ter,
secondo cui: «ai contratti di lavori affidati prima  dell'entrata  in
vigore del presente codice e in corso di  esecuzione  si  applica  la
disciplina gia' contenuta nell'art. 133, commi 3  e  6,  del  decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163»; 
  Visto il decreto-legge  25  maggio  2021,  n.  73  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021,  n.  106  recante  «Misure
urgenti connesse  all'emergenza  da  COVID-19,  per  le  imprese,  il
lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali»; 
  Visto il decreto-legge 27  gennaio  2022,  n.  4,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 marzo  2022,  n.  25,  recante  «Misure
urgenti  in  materia  di  sostegno  alle  imprese  e  agli  operatori
economici,  di  lavoro,  salute  e  servizi  territoriali,   connesse
all'emergenza da COVID-19, nonche' per il contenimento degli  effetti
degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico»  e,  in  particolare,
l'art. 29, comma 13; 
  Considerato che il citato decreto-legge n.  73  del  2021  dispone,
all'art. 1-septies, commi 1 e 2, che con decreto ministeriale vengono
rilevate, per i contratti  in  corso  di  esecuzione,  le  variazioni
percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per  cento,
verificatesi nel primo semestre dell'anno 2021,  dei  singoli  prezzi
dei materiali da costruzione  piu'  significativi  e  che  per  detti
materiali si fa luogo a compensazioni, in aumento o  in  diminuzione,
nei limiti di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 del medesimo art. 1-septies; 
  Visto il decreto ministeriale 11 novembre  2021,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 279 del  23  novembre
2021, recante «Rilevazione delle variazioni percentuali, in aumento o
in diminuzione, superiori all'8 per  cento,  verificatesi  nel  primo
semestre  dell'anno  2021,  dei  singoli  prezzi  dei  materiali   da
costruzione piu' significativi»; 
  Visto il decreto ministeriale 7  dicembre  2021,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 294 dell'11  dicembre
2021 recante «Rettifica dell'allegato 1 e dell'allegato 2 del decreto
11 novembre 2021, recante: "Rilevazione delle variazioni percentuali,
in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento,  verificatesi
nel primo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi  dei  materiali
da costruzione piu' significativi" ai fini del corretto calcolo della
compensazione da parte del direttore dei  lavori,  per  il  materiale
"Tubazioni in ghisa sferoidale per acquedotti"»; 
  Considerato che il citato decreto-legge n. 73 del 2021  stabilisce,
all'art. 1-septies, comma 4, che le istanze di compensazione relative
alle variazioni in aumento sono  presentate,  a  pena  di  decadenza,
dall'appaltatore alla stazione appaltante entro quindici giorni dalla
data  di  pubblicazione  nella   Gazzetta   Ufficiale   del   decreto
ministeriale, di cui al comma 1 del medesimo art. 1-septies, relativo
al semestre di riferimento; 
  Considerato che il citato decreto-legge n. 73 del 2021  stabilisce,
al comma 6 dell'art. 1-septies, che  si  possa  far  fronte  a  dette
compensazioni nei limiti del 50 per cento delle risorse appositamente
accantonate per imprevisti nel quadro economico di  ogni  intervento,
fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali gia' assunti,
nonche' le eventuali ulteriori somme a  disposizione  della  stazione
appaltante per lo stesso intervento e  stanziate  annualmente  e  che
possono, altresi', essere utilizzate le somme  derivanti  da  ribassi
d'asta, qualora non ne sia prevista una  diversa  destinazione  sulla
base delle norme vigenti, nonche' le somme  disponibili  relative  ad
altri interventi  ultimati  di  competenza  della  medesima  stazione
appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi  ed
emanati i certificati  di  regolare  esecuzione  nel  rispetto  delle
procedure contabili della  spesa,  nei  limiti  della  residua  spesa
autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del medesimo decreto; 
  Considerato che il decreto-legge n.  73  del  2021  stabilisce,  al
comma 7 dell'art. 1-septies,  che  in  caso  di  insufficienza  delle
risorse di cui al  comma  6  del  medesimo  articolo,  per  i  lavori
realizzati ovvero affidati dai soggetti indicati nel  medesimo  comma
7, si provvede alla copertura  degli  oneri,  fino  alla  concorrenza
dell'importo di 100 milioni di euro che costituisce limite massimo di
spesa, attraverso il Fondo per l'adeguamento dei  prezzi  di  cui  al
successivo comma 8 (di seguito, Fondo); 
  Considerato, che, il decreto-legge n. 73 del  2021  stabilisce,  al
comma 8 dell'art. 1-septies, che ai fini  dell'accesso  al  Fondo,  i
giustificativi da allegare alle istanze di  compensazione  consistono
unicamente  nelle  analisi  sull'incidenza  dei  materiali   presenti
all'interno di lavorazioni complesse, da richiedere agli  appaltatori
ove la stazione appaltante non ne disponga; 
  Vista la circolare  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  della
mobilita' sostenibili prot. n. 43362 del  25  novembre  2021  recante
«Modalita'  operative  per  il   calcolo   e   il   pagamento   della
compensazione  dei  prezzi  dei   materiali   da   costruzione   piu'
significativi ai  sensi  dell'art.  1-septies  del  decreto-legge  n.
73/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 106/2021»; 
  Visto l'art. 1-septies, comma 8, del citato decreto-legge n. 73 del
2021, che, nell'istituire, per le finalita' di cui al suddetto  comma
7, il Fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021,
dispone che, con decreto adottato dal Ministro delle infrastrutture e
della mobilita' sostenibili, sono stabilite le modalita' di  utilizzo
del Fondo stesso, garantendo la parita' di accesso  per  le  piccole,
medie e grandi imprese di costruzione e la proporzionalita'  per  gli
aventi diritto nell'assegnazione delle risorse; 
  Considerato che, per i fini di cui al comma 8 del decreto-legge  n.
73 del 2021, il Ministero dell'economia e delle finanze ha  istituito
apposito capitolo di spesa  (7006)  nello  stato  di  previsione  del
Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili - CDR  2
- assegnato alla Direzione generale per la regolazione dei  contratti
pubblici e la vigilanza sulle grandi opere, a seguito della  nota  n.
11198 in data 15 settembre 2021 del Capo Dipartimento  per  le  opere
pubbliche, le politiche abitative e urbane, le infrastrutture idriche
e le risorse umane e strumentali, con  integrazione  della  direttiva
del medesimo Capo Dipartimento n. 74 del 30 giugno 2021; 
  Visto il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 recante «Misure urgenti
per  contrastare  gli  effetti  economici  e  umanitari  della  crisi
ucraina», ed in particolare l'art. 23, comma 1, che prevede, al  fine
di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali
dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, che il Ministero delle
infrastrutture e  della  mobilita'  sostenibili,  in  relazione  alle
domande di accesso al Fondo  per  l'adeguamento  dei  prezzi  di  cui
all'art. 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio  2021,  n.  106,
puo' riconoscere, nel limite  complessivo  del  50  per  cento  delle
risorse  del  medesimo  Fondo  e   nelle   more   dello   svolgimento
dell'attivita' istruttoria relativa alle  istanze  di  compensazione,
un'anticipazione pari al  50  per  cento  dell'importo  richiesto  in
favore dei soggetti di cui al comma 7 del medesimo art. 1-septies; 
  Visto il  decreto  ministeriale  n.  371  del  30  settembre  2021,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  258
del 28  ottobre  2021,  recante  la  disciplina,  relativa  al  primo
semestre  2021,  delle  «Modalita'  di   utilizzo   del   Fondo   per
l'adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione di cui  all'art.
1-septies,  comma  8,  del  decreto-legge  25  maggio  2021,  n.  73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106»; 
  Considerato che, al fine di garantire la parita' di accesso per  la
piccola, media e grande impresa di costruzione e la  proporzionalita'
per gli aventi  diritto  nell'assegnazione  delle  risorse,  indicati
all'art. 1-septies, comma 7, del medesimo  decreto-legge  n.  73  del
2021, l'art. 1 del  citato  decreto  ministeriale  n.  371  del  2021
definisce le predette categorie di impresa assegnando a  ciascuna  di
esse quota parte della dotazione del Fondo, istituito dal comma 8 del
medesimo art. 1-septies, pari a euro 100.000.000,00 come  di  seguito
specificata: 
    a) per «piccola impresa», per gli effetti del  presente  decreto,
deve intendersi l'impresa in possesso dei requisiti di  cui  all'art.
90 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010 ovvero  in
possesso della qualificazione nella prima o seconda classifica di cui
all'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica n.  207/2010.
A  detta  categoria  e'  assegnata  una  dotazione   pari   ad   euro
34.000.000,00; 
    b) per «media impresa», per gli  effetti  del  presente  decreto,
deve intendersi l'impresa  in  possesso  della  qualificazione  dalla
terza alla sesta classifica  di  cui  all'art.  61  del  decreto  del
Presidente della  Repubblica  n.  207/2010.  A  detta  categoria,  e'
assegnata una dotazione pari ad euro 33.000.000,00; 
    c) per «grande impresa», per gli effetti  del  presente  decreto,
deve intendersi l'impresa  in  possesso  della  qualificazione  nella
settima o ottava classifica  di  cui  all'art.  61  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  n.  207/2010.  A  detta  categoria  e'
assegnata una dotazione pari ad euro 33.000.000,00; 
  Considerato altresi', che l'art. 2, comma  2,  del  citato  decreto
ministeriale n. 371 del 2021 fissa in sessanta giorni dalla  data  di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  del
decreto relativo al primo semestre 2021 previsto dall'art. 1-septies,
comma 1, decreto-legge n. 73 del 2021 i termini per la  presentazione
delle istanze da parte di ciascuno dei soggetti  indicati  al  citato
art. 1-septies, comma 7, al Ministero delle  infrastrutture  e  della
mobilita' sostenibili - Direzione generale  per  la  regolazione  dei
contratti pubblici e la vigilanza sulle grandi opere; 
  Considerate le indicazioni impartite dal Ministro e rese note anche
sul sito istituzionale tese a semplificare e accelerare le  procedure
per l'erogazione delle risorse, secondo cui le  stazioni  appaltanti,
sulla base di una scheda informativa con autocertificazioni,  firmata
digitalmente, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n.
445/2000, consapevoli delle responsabilita' penali e della  decadenza
dei  benefici  eventualmente  conseguiti  in  caso  di  dichiarazioni
mendaci, hanno certificato la sussistenza delle condizioni e  i  dati
necessari per l'accesso al Fondo relativo al primo semestre ai  sensi
dell'art.  1  septies  del  decreto-legge  n.  73/2021  e  successive
modificazioni ed integrazioni; 
  Visto il decreto ministeriale n. 84 del 5 aprile  2022,  pubblicato
nella Gazzetta ufficiale n.  100  del  30  aprile  2022,  recante  la
disciplina, relativa al secondo semestre 2021,  delle  «Modalita'  di
utilizzo del Fondo per  l'adeguamento  dei  prezzi  di  materiali  da
costruzione» e, in particolare, l'art. 7, comma 1, che,  al  fine  di
ridurre  i  tempi  di  assegnazione  delle  risorse  del  Fondo   per
l'adeguamento dei prezzi relative al primo semestre  dell'anno  2021,
stabilisce che  l'esistenza  dei  requisiti  e  dei  presupposti  per
l'accesso a  detto  Fondo  possa  essere  dimostrata  anche  mediante
apposita dichiarazione  rilasciata  dai  soggetti  indicati  all'art.
1-septies, comma 7, del decreto-legge n. 73 del 2021, ai sensi e  per
gli effetti dell'art. 47 del decreto del Presidente della  Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445; 
  Vista  la  nota  dell'Agenzia  delle  entrate   -   Interpello   n.
956-83/2022 - acquisita al prot. n. 2395  del  12  marzo  2022  della
Direzione generale per la regolazione dei  contratti  pubblici  e  la
vigilanza sulle grandi opere, in risposta alla  nota  della  medesima
direzione generale prot. n. 147 del 12  gennaio  2022  concernente  i
chiarimenti riguardo all'applicazione dell'IVA, ai sensi del  decreto
del Presidente della Repubblica n. 633/1972, secondo cui, in mancanza
di qualsiasi rapporto di natura sinallagmatica, le somme  dovute  per
la compensazione a seguito della variazione dei prezzi dei  materiali
da costruzione sono da configurarsi quali «"mere"  movimentazioni  di
denaro e, come tali, escluse  dall'ambito  applicativo  dell'IVA,  ai
sensi del citato art. 2, terzo comma, lettera  a),  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 633  del  1972,  che  prevede  la  non
rilevanza all'IVA delle "cessioni che  hanno  per  oggetto  denaro  o
crediti in denaro"»; 
  Visto  il  decreto  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  della
mobilita' sostenibili - di seguito Ministero - n. 377  del  9  giugno
2022 e annesso allegato, ammesso al visto della Corte  dei  conti  n.
2007 del 1° luglio  2022,  recante  ripartizione  delle  risorse  del
Fondo, relativo al primo semestre 2021, per l'adeguamento dei  prezzi
dei materiali da costruzione, di cui all'art. 1-septies, comma 8, del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 23 luglio 2021, n. 106; 
  Considerato  che  il  Ministero  aveva   proceduto   all'esclusione
dell'accesso al Fondo di alcune stazioni appaltanti per  carenza  dei
requisiti dichiarati dalle stesse con  riferimento,  in  particolare,
alla data di presentazione da parte degli operatori  economici  delle
istanze di compensazione alla stazione appaltante; 
  Considerato  che,  successivamente  alla  registrazione  da   parte
dell'organo di controllo del citato decreto n. 377 del 9 giugno 2022,
sono pervenuti chiarimenti al Ministero da parte di  alcune  stazioni
appaltanti escluse che hanno dimostrato la sussistenza  dei  suddetti
requisiti; 
  Ritenuto, pertanto, necessario, all'esito della verifica effettuata
dal Ministero in merito all'effettiva sussistenza dei  requisiti  per
l'ammissibilita'  delle  istanze,  procedere  alla   rideterminazione
dell'importo complessivo ammesso a compensazione e  all'aggiornamento
dell'allegato   1   al   suddetto   decreto   del   Ministero   delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili  n.  377  del  9  giugno
2022; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  Il  nono  «Considerato»  del  decreto   del   Ministero   delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili n. 377 del 9 giugno 2022
concernente i dati relativi  al  numero  complessivo  delle  stazioni
appaltanti richiedenti l'accesso al Fondo,  all'importo  richiesto  e
all'importo  ammesso  a  compensazione  e  la   conseguente   tabella
ripartizione concernente  la  categoria  d'impresa  (piccola,  media,
grande) sono sostituiti dai seguenti: 
    Considerato che, a seguito della ricezione delle istanze e  della
suddetta scheda informativa sono pervenute, entro i termini,  n.  471
richieste di stazioni  appaltanti,  relative  a  n.  813  istanze  di
imprese  per  un  importo  di  euro  46.132.404,21  e  che  l'importo
complessivo ammissibile delle richieste ammonta a euro  42.549.562,01
per n. 446 stazioni appaltanti ammesse  suddiviso  per  categoria  di
imprese, come di seguito specificato: 
 
 
=====================================================================
|                  |  Stazioni appaltanti   |                       |
|    Categoria     |      richiedenti       |  Ammontare richieste  |
+==================+========================+=======================+
|Piccola impresa   |         n. 130         |   euro 3.844.511,96   |
+------------------+------------------------+-----------------------+
|Media impresa     |         n. 209         |  euro 10.763.187,56   |
+------------------+------------------------+-----------------------+
|Grande impresa    |         n. 107         |  euro 27.941.862,49   |
+------------------+------------------------+-----------------------+
 
  2. Il  dodicesimo  Considerato  del  decreto  del  Ministero  delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili n. 377 del 9 giugno 2022
e' sostituito dal seguente: 
    Considerato che l'importo delle  richieste  ammissibili,  pari  a
euro 42.549.562,01,  rientra  nella  disponibilita'  complessiva  del
Fondo pari a euro 100.000.000,00. 
  3. Il Ritenuto del decreto del  Ministero  delle  infrastrutture  e
della mobilita' sostenibili n. 377 del 9 giugno  2022  e'  sostituito
dal seguente: 
    Ritenuto pertanto di procedere alla  ripartizione  delle  risorse
del Fondo nella misura di euro 42.549.562,01. 
  4. L'art. 1 del decreto n. 377 del 9 giugno 2022 e' sostituito  dal
seguente: 
    Art.  1  (Approvazione  della  ripartizione  del  Fondo).  -   In
relazione alle istanze di compensazione relative alle  variazioni  in
aumento dei prezzi dei  materiali  da  costruzione  verificatisi  nel
primo semestre dell'anno 2021, e'  approvata  la  ripartizione  delle
risorse del Fondo, per l'adeguamento  dei  prezzi  dei  materiali  da
costruzione, di cui all'art. 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25
maggio 2021, n. 73 convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  23
luglio 2021,  n.  106,  nella  misura  di  euro  42.549.562,01,  come
indicato  nell'allegato  1,  che  costituisce  parte  integrante  del
presente decreto. 
  5. L'allegato 1 al decreto del  Ministero  delle  infrastrutture  e
della mobilita' sostenibili n. 377 del 9 giugno  2022  e'  sostituito
dall'allegato 1 al presente decreto che ne forma parte integrante. 
  6. Resta fermo quanto previsto agli articoli 2 e 3 del decreto  del
Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili  n.  377
del 9 giugno 2022 che disciplinano le modalita' di assegnazione delle
risorse e il controllo e le procedure di recupero. 
  Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana e sul  sito  istituzionale  del  Ministero  delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili. 
    Roma, 9 agosto 2022 
 
                                    Il direttore generale: Cappelloni 

Registrato alla Corte dei conti il 5 settembre 2022 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture  e
della  mobilita'  sostenibili  e  del  Ministero  della   transizione
ecologica, n. 2404