IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
di concerto con
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
e
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 30 dicembre 2020, n. 322;
Visto, in particolare, l'art. 1, comma 117, della citata legge,
come modificato dall'art. 18-quater del decreto-legge 30 dicembre
2021, n. 228, recante «Disposizioni urgenti in materia di termini
legislativi», convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio
2022, n. 15, che, al fine di sostenere il settore della ristorazione,
anche in considerazione delle misure restrittive adottate a causa del
COVID-19, riconosce, a favore dei soggetti esercenti l'attivita' di
cuoco professionista presso alberghi e ristoranti, sia come
lavoratore dipendente sia come lavoratore autonomo in possesso di
partita IVA, anche nei casi in cui non siano in possesso del codice
ATECO 5.2.2.1.0, un credito d'imposta fino al 40% (quaranta per
cento) del costo per le spese per l'acquisto di beni strumentali
durevoli ovvero per la partecipazione a corsi di aggiornamento
professionale, strettamente funzionali all'esercizio dell'attivita',
sostenute tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022;
Visti i successivi commi 118, 119, 120 e 121 del medesimo articolo,
che definiscono le caratteristiche del predetto credito d'imposta,
stabilendo, in particolare:
a) al comma 118, la tipologia di spese ammissibili al credito
d'imposta;
b) al comma 119, che il credito d'imposta spetta fino a un
massimo di euro 6.000 (seimila/00), nel limite massimo di spesa
complessivo di euro 1.000.000,00 (un milione/00) per ciascuno degli
anni 2021, 2022 e 2023;
c) al comma 120, che il credito d'imposta e' utilizzabile
esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e non concorre alla formazione del
reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della
produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive,
ne' rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma
5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
d) al comma 121, che il medesimo credito d'imposta puo' essere
ceduto ad altri soggetti, compresi gli istituti di crdito e gli altri
intermediari finanziari;
Visto, altresi', l'art. 1, comma 122, della citata legge, che
dispone che, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con
il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e
le modalita' di attuazione dell'intervento agevolativo, con
particolare riguardo alle procedure di concessione al fine del
rispetto del limite di spesa, alla documentazione richiesta, alle
condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli;
Visto, inoltre, l'art. 1, comma 123 della legge n. 178 del 2020,
come modificato dal richiamato art. 18-quater del decreto-legge n.
228 del 2021, ai sensi del quale le disposizioni dei commi da 117 a
122 si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti
dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre
2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato
sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;
Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18
dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de
minimis» e successive modifiche e integrazioni;
Visto l'art. 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, che
istituisce, presso il Ministero dello sviluppo economico, la
piattaforma telematica denominata «Incentivi.gov.it»;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante «Norme
di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di
dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche'
di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni» e, in
particolare, l'art. 17, che prevede la compensabilita' di crediti e
debiti tributari e previdenziali;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 30 aprile
1998, n. 99 e successive modificazioni ed integrazioni, recante
«Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno
pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c),
della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto l'art. 19, comma 5, del decreto-legge l° luglio 2009, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, il
quale dispone che le Amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti
per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente
la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali
conferenti, a societa' a capitale interamente pubblico su cui le
predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello
esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attivita'
quasi esclusivamente nei confronti dell'Amministrazione dello Stato.
Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi
relativi ai fondi sono a carico delle risorse finanziarie dei fondi
stessi;
Visto il testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 31 dicembre
1986, n. 302, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, e successive modificazioni, ed in particolare gli articoli
46, 47 e 71 concernenti dichiarazioni sostitutive di certificazione e
dell'atto di notorieta';
Visto l'art. 37, comma 49-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.
223, come modificato dall'art. 3 del decreto-legge 24 aprile 2017, n.
50, il quale prevede che i soggetti titolari di partita IVA che
intendono effettuare la compensazione prevista dall'art. 17 del
suddetto decreto legislativo n. 241 del 1997, tra l'altro, dei
crediti d'imposta da indicare nel quadro «RU» della dichiarazione dei
redditi, sono tenuti a utilizzare esclusivamente i servizi telematici
messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, recante
«Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie di potenziamento e
razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento
alla normativa comunitaria, ed in particolare l'art. 1, comma 6, in
materia di procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei
crediti d'imposta»;
Visti gli articoli 1, comma 1, 5-bis, comma 1, e 6 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice
dell'amministrazione digitale»;
Visto l'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che ha
istituito il Registro nazionale degli aiuti di Stato;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio
2017, n. 115, recante «Regolamento recante la disciplina per il
funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi
dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e
successive modifiche ed integrazioni»;
Visto l'art. 1, commi 125 e seguenti, della legge 4 agosto 2017, n.
124, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza»;
Visto l'art. 7, commi 1 e 2, della legge 11 novembre 2011, n. 180,
rubricato «Riduzione e trasparenza degli adempimenti amministrativi a
carico di cittadini e imprese»;
Considerata, pertanto, la necessita' di dare attuazione a quanto
disposto dall'art. 1, comma 122, della legge 30 dicembre 2020, n.
178, adottando il presente decreto;
Decreta:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti
definizioni:
a) «legge di bilancio 2021»: la legge 30 dicembre 2020, n. 178,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 30
dicembre 2020, n. 322;
b) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico;
c) «Registro nazionale degli aiuti»: il registro, istituito ai
sensi dell'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, cosi' come
modificato e integrato dalla legge 29 luglio 2015, n. 115,
finalizzato a raccogliere dati e informazioni e a effettuare
controlli relativamente agli aiuti di Stato, notificati e in
esenzione, agli aiuti «de minimis» e a quelli concessi a
compensazione per servizi di interesse economico generale;
d) «regolamento de minimis»: il regolamento (UE) n. 1407/2013
della Commissione del 18 dicembre 2013 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013, e
successive modifiche ed integrazioni, relativo all'applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis»;
e) «TUIR»: il testo unico delle imposte sui redditi approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e
successive modifiche e integrazioni;
f) «alberghi e ristoranti»: i soggetti la cui attivita'
prevalente, come comunicata con il modello AA7/AA9 all'Agenzia delle
entrate ai sensi dell'art. 35 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 ottobre 1972, n. 633, e' individuata da uno dei
seguenti codici ATECO 2007: «55.10.00 - Alberghi»; «56.10.11 -
Ristorazione con somministrazione»; «56.10.12 - Attivita' di
ristorazione connesse alle aziende agricole».