IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto l'art. 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
ed in particolare il comma 3, lettera c); 
  Visto il regolamento (UE) 1308/2013 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante  organizzazione  comune  dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga  i  regolamenti  (CEE)  n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE)  n.  1234/2007  del
Consiglio, in particolare l'art. 220; 
  Visto il regolamento  (UE)  1407/2013  relativo  ai  contributi  in
regime «de minimis» concessi dallo Stato; 
  Visto il regolamento (UE) 702/2014 della Commissione, del 25 giugno
2014,  che  dichiara  compatibili  con   il   mercato   interno,   in
applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul  funzionamento
dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e
forestale e nelle zone rurali  e  che  abroga  il  regolamento  della
Commissione (CE) n. 1857/2006 e successive modifiche, in  particolare
l'art 26 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea  L
193/2014); 
  Visti gli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti  di  Stato
nei settori agricolo  e  forestale  e  nelle  zone  rurali  2014-2020
(pubblicati  nella  Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione  europea  2014/C
204/01); 
  Visto il regolamento (UE) 2016/429 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del  9  marzo  2016,  «normativa  in  materia  di  sanita'
animale», come integrato dal regolamento di  esecuzione  2018/1882/UE
della Commissione, in particolare l'art. 9  in  cui  la  peste  suina
africana e' categorizzata come una malattia  di  categoria  A  e  che
quindi, non si manifesta normalmente nell'Unione; 
  Visto il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione,  del
17 dicembre  2019  che  integra  il  regolamento  (UE)  2016/429  del
Parlamento europeo e del  Consiglio  per  quanto  riguarda  le  norme
relative alla prevenzione e  al  controllo  di  determinate  malattie
elencate; 
  Vista la decisione di esecuzione (UE)  2022/62  della  Commissione,
del 14 gennaio 2022, relativa ad alcune misure di emergenza contro la
peste suina africana in Italia; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo  economico  31  maggio
2017, n. 115, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana - Serie generale - n. 175 del 28 luglio  2017,  inerente  il
«Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del  registro
nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della
legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni»
e, in particolare, l'art. 6 «Aiuti nei settori agricoltura e pesca» e
l'art. 9 «registrazione degli aiuti individuali»; 
  Visto il decreto legislativo 21 maggio  2018,  n.  74,  cosi'  come
modificato e integrato dal decreto legislativo  4  ottobre  2019,  n.
116, recante «Riorganizzazione  dell'Agenzia  per  le  erogazioni  in
agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema  dei  controlli  nel
settore agroalimentare, in attuazione dell'art.  15  della  legge  28
luglio 2016, n. 154»; 
  Vista l'ordinanza  del  Ministro  della  salute,  d'intesa  con  il
Ministro delle politiche agricole  alimentari  e  forestali,  del  13
gennaio  2022  recante  «Misure  urgenti  per  il   controllo   della
diffusione della peste suina africana a seguito della conferma  della
presenza  del  virus  nei  selvatici»,  pubblicata   nella   Gazzetta
Ufficiale 14 gennaio 2022, n. 10; 
  Visto il dispositivo dirigenziale del Ministero della salute  DGSAF
prot. n. 1195, del 18 gennaio 2022, recante «Misure  di  controllo  e
prevenzione della diffusione della peste suina africana»; 
  Visto il  decreto-legge  27  gennaio  2022,  n.  4  convertito  con
modificazioni dalla legge 28 marzo  2022,  n.  25,  recante:  «Misure
urgenti  in  materia  di  sostegno  alle  imprese  e  agli  operatori
economici,  di  lavoro,  salute  e  servizi  territoriali,   connesse
all'emergenza da COVID-19, nonche' per il contenimento degli  effetti
degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico»,  ed  in  particolare
l'art. 26, comma 1 e comma 3, con cui,  tra  l'altro,  si  istituisce
nello stato di previsione  del  Ministero  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali il «Fondo di parte corrente  per  il  sostegno
della filiera suinicola» con una dotazione di 35 milioni di euro  per
l'anno 2022, al fine di  indennizzare  gli  operatori  della  filiera
colpiti dalle restrizioni sulla movimentazione degli animali e  sulla
commercializzazione dei prodotti derivati; 
  Visto il decreto-legge 17  febbraio  2022,  n.  9,  convertito  con
modificazioni dalla legge 7 aprile 2022, n. 29, il quale all'art.  2,
comma 2-quinquies, riduce la dotazione del «Fondo di  parte  corrente
per il sostegno della filiera suinicola», di cui all'art.  26,  comma
1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, da 35 milioni di  euro  a
25 milioni di euro per l'anno 2022 per finanziare, per  l'importo  di
10 milioni di euro per il 2022, le misure  disposte  dal  Commissario
straordinario per la prevenzione, il  contenimento  e  l'eradicazione
della peste suina africana; 
  Visto il Piano di sorveglianza e prevenzione in Italia per la peste
suina africana per il  2022  inviato  alla  Commissione  europea  per
l'approvazione ai sensi dell'art. 33 del regolamento (UE) 2016/429  e
successivi regolamenti derivati, ed il  Manuale  delle  emergenze  da
peste suina africana in popolazioni di suini selvatici del 21  aprile
2021; 
  Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione,
del 7 aprile 2021, che stabilisce misure speciali di controllo  della
peste suina africana; 
  Vista l'ordinanza 17 maggio 2022 Misure di controllo e  prevenzione
della peste suina africana nella Regione Lazio - ordinanza n.  3/2022
(Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale  -  n.
118 del 21 maggio 2022) ed il successivo  dispositivo  congiunto  del
Ministero della salute e  il  Commissario  straordinario  alla  peste
suina africana del 1° giugno 2022 nel quale vengono indicati i comuni
della Provincia di  Rieti  e  dell'Aquila  sottoposti  a  restrizione
sanitaria, ovvero in «zona infetta»; 
  Considerato  che  la  filiera  suinicola,  ha  subito   dei   danni
dall'applicazione   delle   misure    sanitarie    di    contenimento
dell'epidemia di PSA e  che  pertanto  e'  necessario  sostenere  gli
imprenditori  coinvolti   e   far   fronte   alla   crisi   derivante
dall'abbattimento  degli  animali,  dal  fermo  di   impresa,   dalla
impossibilita' di commercializzare  il  prodotto  secondo  i  normali
canali  commerciali,  dal  blocco  delle  esportazioni  e  da   altre
tipologie di danno indiretto; 
  Ritenuto che occorre definire un livello massimo del finanziamento,
erogabile a titolo  di  parziale  sostegno  dei  danni  indiretti  da
correlare all'attivita' d'impresa; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,
sancita nella seduta del 27 luglio 2022; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Si dispone un intervento finalizzato al sostegno  delle  imprese
della  filiera   suinicola   che   hanno   subito   danni   indiretti
dall'applicazione dei provvedimenti sanitari attivati per  l'adozione
di misure di prevenzione, eradicazione e  contenimento  dell'epidemia
di peste suina africana (PSA) e dal  blocco  delle  esportazioni  dei
prodotti trasformati, a partire dal 13 gennaio 2022 sino al 30 giugno
2022 e  che  siano  ubicate  in  comuni  assoggettati  a  restrizioni
sanitarie come da allegato 1. 
  2. La presente misura di sostegno non attiene alla  concessione  di
terreni agricoli e zootecnici demaniali e  non  e'  inerente  ne'  e'
calcolata in base a terreni agricoli. 
  3. Per gli interventi di cui al presente decreto  si  provvede  nei
limiti delle risorse stanziate nel «Fondo di parte  corrente  per  il
sostegno della filiera suinicola» pari a euro 25.000.000  per  l'anno
2022 cosi' come quantificati dall'art. 26 comma 1  del  decreto-legge
n.  4/2022  e  rideterminati  dall'art.  2,  comma  2-quinquies   del
decreto-legge n. 9/2022, convertito con modificazioni dalla legge  n.
29/2022. 
  4. Le risorse di cui al comma 3 sono ripartite come segue: 
    a. Il 60 per cento  e'  destinato  alle  PMI  del  settore  della
produzione agricola primaria; 
    b. Il 40 per cento e' destinato al settore della  macellazione  e
della trasformazione.