IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Visto l'art. 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea ed in particolare il comma 3, lettera c); Visto il regolamento (UE) 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, in particolare l'art. 220; Visto il regolamento (UE) 1407/2013 relativo ai contributi in regime «de minimis» concessi dallo Stato; Visto il regolamento (UE) 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 e successive modifiche, in particolare l'art 26 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 193/2014); Visti gli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 2014/C 204/01); Visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, «normativa in materia di sanita' animale», come integrato dal regolamento di esecuzione 2018/1882/UE della Commissione, in particolare l'art. 9 in cui la peste suina africana e' categorizzata come una malattia di categoria A e che quindi, non si manifesta normalmente nell'Unione; Visto il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate; Vista la decisione di esecuzione (UE) 2022/62 della Commissione, del 14 gennaio 2022, relativa ad alcune misure di emergenza contro la peste suina africana in Italia; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017, inerente il «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» e, in particolare, l'art. 6 «Aiuti nei settori agricoltura e pesca» e l'art. 9 «registrazione degli aiuti individuali»; Visto il decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, cosi' come modificato e integrato dal decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 116, recante «Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'art. 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154»; Vista l'ordinanza del Ministro della salute, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, del 13 gennaio 2022 recante «Misure urgenti per il controllo della diffusione della peste suina africana a seguito della conferma della presenza del virus nei selvatici», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 gennaio 2022, n. 10; Visto il dispositivo dirigenziale del Ministero della salute DGSAF prot. n. 1195, del 18 gennaio 2022, recante «Misure di controllo e prevenzione della diffusione della peste suina africana»; Visto il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, recante: «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonche' per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico», ed in particolare l'art. 26, comma 1 e comma 3, con cui, tra l'altro, si istituisce nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il «Fondo di parte corrente per il sostegno della filiera suinicola» con una dotazione di 35 milioni di euro per l'anno 2022, al fine di indennizzare gli operatori della filiera colpiti dalle restrizioni sulla movimentazione degli animali e sulla commercializzazione dei prodotti derivati; Visto il decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2022, n. 29, il quale all'art. 2, comma 2-quinquies, riduce la dotazione del «Fondo di parte corrente per il sostegno della filiera suinicola», di cui all'art. 26, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, da 35 milioni di euro a 25 milioni di euro per l'anno 2022 per finanziare, per l'importo di 10 milioni di euro per il 2022, le misure disposte dal Commissario straordinario per la prevenzione, il contenimento e l'eradicazione della peste suina africana; Visto il Piano di sorveglianza e prevenzione in Italia per la peste suina africana per il 2022 inviato alla Commissione europea per l'approvazione ai sensi dell'art. 33 del regolamento (UE) 2016/429 e successivi regolamenti derivati, ed il Manuale delle emergenze da peste suina africana in popolazioni di suini selvatici del 21 aprile 2021; Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione, del 7 aprile 2021, che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana; Vista l'ordinanza 17 maggio 2022 Misure di controllo e prevenzione della peste suina africana nella Regione Lazio - ordinanza n. 3/2022 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 118 del 21 maggio 2022) ed il successivo dispositivo congiunto del Ministero della salute e il Commissario straordinario alla peste suina africana del 1° giugno 2022 nel quale vengono indicati i comuni della Provincia di Rieti e dell'Aquila sottoposti a restrizione sanitaria, ovvero in «zona infetta»; Considerato che la filiera suinicola, ha subito dei danni dall'applicazione delle misure sanitarie di contenimento dell'epidemia di PSA e che pertanto e' necessario sostenere gli imprenditori coinvolti e far fronte alla crisi derivante dall'abbattimento degli animali, dal fermo di impresa, dalla impossibilita' di commercializzare il prodotto secondo i normali canali commerciali, dal blocco delle esportazioni e da altre tipologie di danno indiretto; Ritenuto che occorre definire un livello massimo del finanziamento, erogabile a titolo di parziale sostegno dei danni indiretti da correlare all'attivita' d'impresa; Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sancita nella seduta del 27 luglio 2022; Decreta: Art. 1 Ambito di applicazione 1. Si dispone un intervento finalizzato al sostegno delle imprese della filiera suinicola che hanno subito danni indiretti dall'applicazione dei provvedimenti sanitari attivati per l'adozione di misure di prevenzione, eradicazione e contenimento dell'epidemia di peste suina africana (PSA) e dal blocco delle esportazioni dei prodotti trasformati, a partire dal 13 gennaio 2022 sino al 30 giugno 2022 e che siano ubicate in comuni assoggettati a restrizioni sanitarie come da allegato 1. 2. La presente misura di sostegno non attiene alla concessione di terreni agricoli e zootecnici demaniali e non e' inerente ne' e' calcolata in base a terreni agricoli. 3. Per gli interventi di cui al presente decreto si provvede nei limiti delle risorse stanziate nel «Fondo di parte corrente per il sostegno della filiera suinicola» pari a euro 25.000.000 per l'anno 2022 cosi' come quantificati dall'art. 26 comma 1 del decreto-legge n. 4/2022 e rideterminati dall'art. 2, comma 2-quinquies del decreto-legge n. 9/2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 29/2022. 4. Le risorse di cui al comma 3 sono ripartite come segue: a. Il 60 per cento e' destinato alle PMI del settore della produzione agricola primaria; b. Il 40 per cento e' destinato al settore della macellazione e della trasformazione.