IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Visto il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 luglio 2009, sui requisiti dell'omologazione per la
sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi,
componenti ed entita' tecniche ad essi destinati;
Visto il regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo all'omologazione e alla
vigilanza del mercato dei veicoli a motore a due e tre ruote e dei
quadricicli;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 901/2014 della
Commissione, del 18 luglio 2014, che applica il regolamento (UE) n.
168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle
prescrizioni amministrative per l'omologazione e la vigilanza del
mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 3/2014 della Commissione, del
24 ottobre 2013, che completa il regolamento (UE) n. 168/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio in merito ai requisiti di
sicurezza funzionale del veicolo per l'omologazione dei veicoli a
motore a due o tre ruote e dei quadricicli e, in particolare,
l'allegato IV, per la parte concernente i requisiti per
l'omologazione di un tipo di veicolo riguardo alla sicurezza
elettrica;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 44/2014 della Commissione,
del 21 novembre 2013, che integra il regolamento (UE) n. 168/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la costruzione
dei veicoli e i requisiti generali di omologazione dei veicoli a due
o tre ruote e dei quadricicli e, in particolare, l'allegato VII
relativo ai requisiti applicabili alla compatibilita'
elettromagnetica (CEM);
Visto il regolamento delegato (UE) n. 134/2014 della Commissione,
del 16 dicembre 2013, che integra il regolamento (UE) n. 168/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le
prescrizioni relative alle prestazioni ambientali e delle unita' di
propulsione e che ne modifica l'allegato V e, in particolare,
l'allegato VII, per la parte riguardante il consumo di energia
elettrica e l'autonomia elettrica dei veicoli;
Visto il regolamento (UE) n. 540/2014 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo al livello sonoro dei veicoli
a motore e i dispositivi silenziatori di sostituzione, che modifica
la direttiva 2007/46/CE e che abroga la direttiva 70/157/CEE;
Visto il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 30 maggio 2018, relativo all'omologazione e alla
vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi,
nonche' dei sistemi, dei componenti e delle entita' tecniche
indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti
(CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE;
Visto il regolamento (UE) 2019/2144 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 novembre 2019, relativo ai requisiti di omologazione
dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonche' di sistemi,
componenti ed entita' tecniche destinati a tali veicoli, per quanto
riguarda la loro sicurezza generale e la protezione degli occupanti
dei veicoli e degli altri utenti vulnerabili della strada, che
modifica il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del
Consiglio e abroga i regolamenti (CE) n. 78/2009, (CE) n. 79/2009 e
(CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e i
regolamenti (CE) n. 631/2009, (UE) n. 406/2010, (UE) n. 672/2010,
(UE) n. 1003/2010,(UE) n. 1005/2010, (UE) n. 1008/2010, (UE) n.
1009/2010, (UE) n. 19/2011,(UE) n. 109/2011, (UE) n. 458/2011, (UE)
n. 65/2012, (UE) n. 130/2012,(UE) n. 347/2012, (UE) n. 351/2012, (UE)
n. 1230/2012 e (UE) n. 2015/166 della Commissione;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2021/535 della Commissione
del 31 marzo 2021, recante modalita' di applicazione del regolamento
(UE) 2019/2144 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda le procedure e le specifiche tecniche uniformi per
l'omologazione di veicoli e di sistemi, componenti ed entita'
tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, relativamente alle
caratteristiche costruttive generali e alla sicurezza;
Visto il regolamento n. 10 della Commissione economica per l'Europa
delle Nazioni Unite (UNECE), recante: «Disposizioni uniformi relative
all'omologazione di veicoli relativamente alla loro compatibilita'
elettromagnetica»;
Visto il regolamento n. 83 della Commissione economica per l'Europa
delle Nazioni Unite (UNECE), recante: «Disposizioni uniformi relative
all'omologazione dei veicoli per quanto riguarda le emissioni
inquinanti in base al carburante utilizzato dal motore»;
Visto il regolamento n. 85 della Commissione economica per l'Europa
delle Nazioni Unite (UNECE), recante: «Disposizioni uniformi relative
all'omologazione dei motori a combustione interna o dei gruppi
motopropulsori elettrici destinati alla propulsione di veicoli a
motore delle categorie M ed N, per quanto riguarda la misurazione
della potenza netta e della potenza massima su 30 minuti dei gruppi
motopropulsori elettrici»;
Visto il regolamento n. 100 della Commissione economica per
l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE), recante: «Disposizioni uniformi
relative all'omologazione di veicoli riguardo ai requisiti specifici
del motopropulsore elettrico»;
Visto il regolamento n. 101 della Commissione economica per
l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE), recante: «Disposizioni uniformi
relative all'omologazione delle autovetture con solo motore a
combustione interna o con motopropulsore ibrido elettrico per quanto
riguarda la misurazione dell'emissione di biossido di carbonio e del
consumo di carburante e/o la misurazione del consumo di energia
elettrica e dell'autonomia elettrica, e dei veicoli delle categorie
M1 e N1 con solo motopropulsore elettrico per quanto riguarda la
misurazione del consumo di energia elettrica e dell'autonomia
elettrica»;
Visto il regolamento n. 136 della Commissione economica per
l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE), recante: «Disposizioni uniformi
relative all'omologazione di veicoli della categoria L riguardo a
requisiti specifici per il motopropulsore elettrico»;
Visto il regolamento n. 138 della Commissione economica per
l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE), recante: «Disposizioni uniformi
relative all'omologazione dei veicoli silenziosi adibiti al trasporto
su strada (QRTV) in relazione alla loro ridotta udibilita'»;
Visto il regolamento n. 107 della Commissione economica per
l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE), recante: «Disposizioni uniformi
relative all'omologazione di veicoli di categoria M2 o M3 con
riguardo alla loro costruzione generale»;
Vista la legge 21 giugno 1986, n. 317, recante: «Disposizioni di
attuazione di disciplina europea in materia di normazione europea e
procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche
e delle regole relative ai servizi della societa' dell'informazione»;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 122, recante: «Disposizioni in
materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina
dell'attivita' di autoriparazione»;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, recante: «Nuovo
codice della strada», e, in particolare, l'articolo 75, comma 3-bis,
primo periodo, il quale prevede che «Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti stabilisce con propri decreti norme specifiche per
l'approvazione nazionale dei sistemi, componenti ed entita' tecniche,
nonche' le idonee procedure per la loro installazione quali elementi
di sostituzione o di integrazione di parti dei veicoli, su tipi di
autovetture e motocicli nuovi o in circolazione.»;
Visto il decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, recante:
«Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori
e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE»;
Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante: «Misure
urgenti per la crescita del Paese», e, in particolare, l'articolo
17-terdecies, comma 1, il quale stabilisce che «Per le modifiche
delle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli in
circolazione delle categorie internazionali L, M e N1, consistenti
nella trasformazione degli stessi in veicoli il cui motore sia ad
esclusiva trazione elettrica, ovvero a trazione ibrida con
l'installazione di motori elettrici, si applica l'articolo 75, comma
3-bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285.»;
Visto il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 119, recante:
«Attuazione dell'articolo 1 della direttiva (UE) 2018/849, che
modifica la direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,
n. 495, recante: «Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo
codice della strada», e, in particolare, l'articolo 236, comma 2, che
individua gli elementi del veicolo la cui modifica e' subordinata al
rilascio di apposito nulla osta da parte della casa costruttrice;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 2
maggio 2001, n. 277, recante: «Disposizioni concernenti le procedure
di omologazione dei veicoli a motore, dei rimorchi, delle macchine
agricole, delle macchine operatrici e dei loro sistemi, componenti ed
entita' tecniche», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 160 del 12 luglio 2001;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
1° dicembre 2015, n. 219, recante: «Regolamento recante sistema di
riqualificazione elettrica destinato ad equipaggiare autovetture M e
N1», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.
7 dell'11 gennaio 2016;
Visto il decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la
navigazione e i sistemi informativi e statistici del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti 21 aprile 2009, recante: «Procedure di
verifica del sistema di controllo di conformita' del processo
produttivo e della conformita' del prodotto al tipo omologato per
veicoli, sistemi, componenti ed entita' tecniche», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 107 dell'11 maggio
2009;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 13 aprile 2021;
Espletata la procedura d'informazione in materia di norme e
regolamentazioni tecniche prevista dalla legge 21 giugno 1986, n.
317;
Considerata l'esigenza di regolamentare, ai sensi del citato
articolo 75, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, le procedure di approvazione nazionale di sistemi per la
riqualificazione elettrica dei veicoli in circolazione delle
categorie L, M ed N1;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri a
norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988,
effettuata con nota n. 19323 del 1° giugno 2022;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina le procedure per
l'approvazione nazionale, ai fini dell'omologazione, nonche' le
procedure di installazione di sistemi di riqualificazione elettrica
su veicoli delle categorie internazionali L, M1, M1G, M2, M2G, M3,
M3G, N1 e N1G, originariamente immatricolati con motore termico.
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle
quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUUE).
Note alle premesse:
- Si riporta l'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri):
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».
- Il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sui requisiti
dell'omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a
motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entita'
tecniche ad essi destinati, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea 31 luglio 2009, n. L 200.
- Il regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo
all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a
motore a due e tre ruote e dei quadricicli (Testo rilevante
ai fini del SEE), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea 2 marzo 2013, n. L 60.
- Il regolamento di esecuzione (UE) n. 901/2014 della
Commissione, del 18 luglio 2014, che applica il regolamento
(UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in
relazione alle prescrizioni amministrative per
l'omologazione e la vigilanza del mercato dei veicoli a
motore a due o tre ruote e dei quadricicli (Testo rilevante
ai fini del SEE), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea 22 agosto 2014, n. L 249.
- Il regolamento delegato (UE) n. 3/2014 della
Commissione, del 24 ottobre 2013, che completa il
regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio in merito ai requisiti di sicurezza funzionale
del veicolo per l'omologazione dei veicoli a motore a due o
tre ruote e dei quadricicli (Testo rilevante ai fini del
SEE), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione
europea 10 gennaio 2014, n. L 7.
- Il regolamento delegato (UE) n. 44/2014 della
Commissione, del 21 novembre 2013, che integra il
regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto concerne la costruzione dei veicoli e
i requisiti generali di omologazione dei veicoli a due o
tre ruote e dei quadricicli (Testo rilevante ai fini del
SEE), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione
europea 28 gennaio 2014, n. L 25.
- Il regolamento delegato (UE) n. 134/2014 della
Commissione, del 16 dicembre 2013, che integra il
regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni relative alle
prestazioni ambientali e delle unita' di propulsione e che
ne modifica l'allegato V (Testo rilevante ai fini del SEE),
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea
21 febbraio 2014, n. L 53.
- Il regolamento (UE) n. 540/2014 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo al
livello sonoro dei veicoli a motore e i dispositivi
silenziatori di sostituzione, che modifica la direttiva
2007/46/CE e che abroga la direttiva 70/157/CEE (Testo
rilevante ai fini del SEE), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea 27 maggio 2014, n. L 158.
- Il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 30 maggio 2018, relativo all'omologazione
e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei
loro rimorchi, nonche' dei sistemi, dei componenti e delle
entita' tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che
modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009
e abroga la direttiva 2007/46/CE (Testo rilevante ai fini
del SEE), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea 14 giugno 2018, n. L 151.
- Il regolamento (UE) 2019/2144 del Parlamento europeo
e del Consiglio del 27 novembre 2019, relativo ai requisiti
di omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi,
nonche' di sistemi, componenti ed entita' tecniche
destinati a tali veicoli, per quanto riguarda la loro
sicurezza generale e la protezione degli occupanti dei
veicoli e degli altri utenti vulnerabili della strada, che
modifica il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento
europeo e del Consiglio e abroga i regolamenti (CE) n.
78/2009, (CE) n. 79/2009 e (CE) n. 661/2009 del Parlamento
europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 631/2009,
(UE) n. 406/2010, (UE) n. 672/2010, (UE) n. 1003/2010,(UE)
n. 1005/2010, (UE) n. 1008/2010, (UE) n. 1009/2010, (UE) n.
19/2011,(UE) n. 109/2011, (UE) n. 458/2011, (UE) n.
65/2012, (UE) n. 130/2012,(UE) n. 347/2012, (UE) n.
351/2012, (UE) n. 1230/2012 e (UE) n. 2015/166 della
Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 16
dicembre 2019, n. L 325.
- Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/535 della
Commissione del 31 marzo 2021, recante modalita' di
applicazione del regolamento (UE) 2019/2144 del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda le procedure e
le specifiche tecniche uniformi per l'omologazione di
veicoli e di sistemi, componenti ed entita' tecniche
indipendenti destinati a tali veicoli, relativamente alle
caratteristiche costruttive generali e alla sicurezza
(Testo rilevante ai fini del SEE, e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 6 aprile 2021, n. L
117.
- Il regolamento n. 10 della Commissione economica per
l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE), recante «Disposizioni
uniformi relative all'omologazione di veicoli relativamente
alla loro compatibilita' elettromagnetica», e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 17 febbraio
2017, n. L 41.
- Il regolamento n. 83 della Commissione economica per
l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE), recante:
«Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei
veicoli per quanto riguarda le emissioni inquinanti in base
al carburante utilizzato dal motore», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 15 febbraio 2019, n.
L 45.
- Il regolamento n. 85 della Commissione economica per
l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE), recante:
«Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei motori
a combustione interna o dei gruppi motopropulsori elettrici
destinati alla propulsione di veicoli a motore delle
categorie M ed N, per quanto riguarda la misurazione della
potenza netta e della potenza massima su 30 minuti dei
gruppi motopropulsori elettrici», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 7 novembre 2014, n.
L 323/52.
- Il regolamento n. 100 della Commissione economica per
l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE), recante:
«Disposizioni uniformi relative all'omologazione di veicoli
riguardo ai requisiti specifici del motopropulsore
elettrico», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea 2 marzo 2011, n. L 57/54.
- Il regolamento n. 101 della Commissione economica per
l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE), recante:
«Disposizioni uniformi relative all'omologazione delle
autovetture con solo motore a combustione interna o con
motopropulsore ibrido elettrico per quanto riguarda la
misurazione dell'emissione di biossido di carbonio e del
consumo di carburante ovvero la misurazione del consumo di
energia elettrica e dell'autonomia elettrica, e dei veicoli
delle categorie M1 e N1 con solo motopropulsore elettrico
per quanto riguarda la misurazione del consumo di energia
elettrica e dell'autonomia elettrica», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 26 maggio 2021, n. L
138/1.
- Il regolamento n. 136 della Commissione economica per
l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE), recante:
«Disposizioni uniformi relative all'omologazione di veicoli
della categoria L riguardo a requisiti specifici per il
motopropulsore elettrico», e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea 1° luglio 2019, n. L 176/80.
- Il regolamento n. 138 della Commissione economica per
l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE), recante:
«Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei
veicoli silenziosi adibiti al trasporto su strada (QRTV) in
relazione alla loro ridotta udibilita'», e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 13 gennaio
2017, n. L 9/33.
- Il regolamento n. 107 della Commissione economica per
l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE), recante:
«Disposizioni uniformi relative all'omologazione di veicoli
di categoria M2 o M3 con riguardo alla costruzione
generale», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea 18 giugno 2015, n. L 153/1.
- La legge 21 giugno 1986, n. 317 (Disposizioni di
attuazione di disciplina europea in materia di normazione
europea e procedura d'informazione nel settore delle
regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai
servizi della societa' dell'informazione), e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 2 luglio 1986, n. 151.
- La legge 5 febbraio 1992, n. 122 (Disposizioni in
materia di sicurezza della circolazione stradale e
disciplina dell'attivita' di autoriparazione), e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 19 febbraio 1992, n.
41.
- Il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo
codice della strada), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992, S.O. n. 74.
- Si riporta il comma 3-bis dell'articolo 75 del citato
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice
della strada):
«3-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti stabilisce con propri decreti norme specifiche
per l'approvazione nazionale dei sistemi, componenti ed
entita' tecniche, nonche' le idonee procedure per la loro
installazione quali elementi di sostituzione o di
integrazione di parti dei veicoli, su tipi di autovetture e
motocicli nuovi o in circolazione. I sistemi, componenti ed
entita' tecniche, per i quali siano stati emanati i
suddetti decreti contenenti le norme specifiche per
l'approvazione nazionale degli stessi, sono esentati dalla
necessita' di ottenere l'eventuale nulla osta della casa
costruttrice del veicolo di cui all' articolo 236, secondo
comma, del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, salvo che sia
diversamente disposto nei decreti medesimi.».
- Il decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188
(Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile,
accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva
91/157/CEE), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3
dicembre 2008, n. 283, S.O.
- Il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure
urgenti per la crescita del Paese), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 147 del 26 giugno 2012, S.O. n. 129,
e' stato convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 134, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
187 dell'11 agosto 2012, S.O. n. 171.
- Si riporta l'articolo 17-terdecies del citato
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134:
«Art. 17-terdecies (Norme per il sostegno e lo
sviluppo della riqualificazione elettrica dei veicoli
circolanti). - 1. Per le modifiche delle caratteristiche
costruttive e funzionali dei veicoli in circolazione delle
categorie internazionali L, M e N1, consistenti nella
trasformazione degli stessi in veicoli il cui motore sia ad
esclusiva trazione elettrica, ovvero a trazione ibrida con
l'installazione di motori elettrici, si applica l'articolo
75, comma 3-bis, del codice della strada, di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
2. Sino all'adozione dei decreti di cui al comma 1,
si applicano i medesimi sistemi, componenti identita'
tecniche, nonche' le idonee procedure per la loro
installazione quali elementi di sostituzione o di
integrazione di parti dei veicoli, su tipi di autovetture e
motocicli nuovi in circolazione.».
- Il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 119
(Attuazione dell'articolo 1 della direttiva (UE) 2018/849,
che modifica la direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli
fuori uso), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12
settembre 2020, n. 227.
- Si riporta l'articolo 236 del decreto del Presidente
della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di
esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1992, n.
303, S.O.:
«Art. 236 Art. 78 Cod. Str. (Modifica delle
caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e
aggiornamento della carta di circolazione). - 1. Ogni
modifica alle caratteristiche costruttive o funzionali, tra
quelle indicate nell'appendice V al presente titolo ed
individuate con decreto del Ministero dei trasporti e della
navigazione - Direzione generale della M.C.T.C., o che
determini la trasformazione o la sostituzione del telaio,
comporta la visita e prova del veicolo interessato, presso
l'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C.
competente in relazione alla sede della ditta che ha
proceduto alla modifica. Quando quest'ultima e' effettuata
da piu' ditte, senza che per ogni stadio dei lavori
eseguiti venga richiesto il rilascio di un certificato di
approvazione, l'ufficio della Direzione generale della
M.C.T.C. competente per la visita e prova e' quello nel cui
territorio di competenza ha sede la ditta che ha operato
l'ultimo intervento in materia. In tale caso la
certificazione dei lavori deve essere costituita dal
complesso di tutte le certificazioni, ciascuna redatta
dalla ditta di volta in volta interessata dai diversi
stadi, con firma del legale rappresentante autenticata nei
modi di legge.
2. Ogni modifica riguardante uno dei seguenti
elementi:
a) la massa complessiva massima;
b) la massa massima rimorchiabile;
c) le masse massime sugli assi;
d) il numero di assi;
e) gli interassi;
f) le carreggiate;
g) gli sbalzi;
h) il telaio anche se realizzato con una struttura
portante o equivalente;
i) l'impianto frenante o i suoi elementi
costitutivi;
l) la potenza massima del motore;
m) il collegamento del motore alla struttura del
veicolo e' subordinata al rilascio, da parte della casa
costruttrice del veicolo, di apposito nulla osta, salvo
diverse o ulteriori prescrizioni della casa stessa.
Qualora tale rilascio non avvenga per motivi diversi
da quelli di ordine tecnico concernenti la possibilita' di
esecuzione della modifica, il nulla osta puo' essere
sostituito da una relazione tecnica, firmata da persona a
cio' abilitata, che attesti la possibilita' d'esecuzione
della modifica in questione. In tale caso deve essere
eseguita una visita e prova presso l'ufficio della
Direzione generale della M.C.T.C. competente in base alla
sede della ditta esecutrice dei lavori, al fine di
accertare quanto attestato dalla relazione predetta, prima
che venga eseguita la modifica richiesta.
3. L'aggiornamento dei dati interessati dalla
modifica viene eseguito dall'ufficio provinciale della
Direzione generale della M.C.T.C. cui sia esibito il
certificato d'approvazione definitivo della modifica
eseguita, oppure all'ufficio provinciale della Direzione
generale della M.C.T.C. che ha proceduto all'ultima visita
e prova con esito favorevole. Tale aggiornamento ha luogo
mediante l'emissione di un duplicato della carta di
circolazione, i cui dati vanno variati o integrati
conseguentemente alla modifica approvata.
4. La Direzione generale della M.C.T.C. definisce le
competenze dei propri uffici periferici, tenuto anche conto
della necessita' di distribuzione dei carichi di lavoro e
delle possibilita' operative degli uffici stessi, nonche'
delle particolari collocazioni territoriali delle ditte
costruttrici o trasformatrici.».