IL DIRIGENTE 
               del Settore HTA ed economia del farmaco 
 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il  comma  33,  che
dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal
Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori; 
  Visto il decreto n. 245 del Ministro della salute, di concerto  con
i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e  delle  finanze,
del  20  settembre  2004,  recante  norme  sull'organizzazione  e  il
funzionamento dell'Agenzia italiana  del  farmaco,  emanato  a  norma
dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto  n.
53 del Ministero della salute di  concerto  con  i  Ministri  per  la
pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle
finanze del 29 marzo 2012; 
  Visto  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento del personale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco,
pubblicato sul  sito  istituzionale  dell'Agenzia  (comunicazione  in
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie  generale  -  n.
140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»); 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con
cui il dott. Nicola Magrini  e'  stato  nominato  direttore  generale
dell'Agenzia italiana del farmaco con decorrenza dal 2 marzo 2020; 
  Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020
con cui e' stato conferito al dott. Francesco  Trotta  l'incarico  di
dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco; 
  Vista la determina del direttore generale n. 1568 del  21  dicembre
2021 con cui e' stata conferita al dott. Francesco Trotta la  delega,
ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera e), del decreto  ministeriale
20  settembre  2004,  n.  245,  per  la  firma  delle  determine   di
classificazione e prezzo dei medicinali; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art.
8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali  erogabili
a carico del Servizio sanitario nazionale; 
  Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per
l'autorizzazione e la  vigilanza  dei  medicinali  per  uso  umano  e
veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali; 
  Visto il decreto  legislativo  24  aprile  2006,  n.  219,  recante
«Attuazione della direttiva 2001/83/CE  (e  successive  direttive  di
modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i  medicinali
per uso umano»; 
  Visto il decreto del Ministero  della  salute  del  2  agosto  2019
recante «Criteri e modalita' con cui l'Agenzia italiana  del  farmaco
determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal
Servizio sanitario nazionale», pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n.  185  del  24  luglio
2020; 
  Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012,  n.
158, recante «Disposizioni urgenti per  promuovere  lo  sviluppo  del
Paese  mediante  un  piu'  alto  livello  di  tutela  della  salute»,
convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189  e
successive modificazioni ed integrazioni; 
  Vista la determina AIFA/DG n. 357/2021 del 25 marzo 2021, avente ad
oggetto «Procedura semplificata  di  negoziazione  del  prezzo  e  di
rimborso dei  farmaci  di  importazione  parallela»,  introdotta  con
comunicato stampa dell'AIFA  n.  639  del  26  marzo  2021,  entrambi
pubblicati nel sito istituzionale dell'Agenzia; 
  Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco  dei
medicinali di classe a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale
(SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera c),  del  decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge
24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico  nazionale  2006)»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 156 del 7 luglio 2006; 
  Vista la determina AIFA IP n. 519 del 2 ottobre  2017,  pubblicata,
per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  -
Serie generale - n. 249 del 24 ottobre 2017, con la quale la societa'
Farmaroc  S.r.l.  ha  ottenuto  l'autorizzazione  all'immissione   in
commercio del medicinale «Limpidex» (lansoprazolo), con cui lo stesso
e' stato collocato nell'apposita sezione della classe di cui all'art.
8, comma 10, lettera c), della legge  24  dicembre  1993,  n.  537  e
successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati  ai
fini della rimborsabilita', denominata classe Cnn (MC1/2019/491); 
  Vista la determina AIFA IP n. 1524 del 21 ottobre 2019, pubblicata,
per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  -
Serie generale - n. 257 del  2  novembre  2019  di  riclassificazione
dalla  classe  Cnn  alla   classe   C   del   medicinale   «Limpidex»
(lansoprazolo); 
  Vista la domanda presentata in data 23 marzo 2022, con la quale  la
societa'  Farmaroc  S.r.l.  titolare  della  A.I.C.,  ha  chiesto  la
riclassificazione  dalla  classe  C  alla  classe  A  del  medicinale
«Limpidex»  (lansoprazolo),  relativamente  alle  confezioni   aventi
codici A.I.C. n. 045407018 e 045407020; 
  Vista la delibera n.  23  del  28  aprile  2022  del  consiglio  di
amministrazione  dell'AIFA,  adottata  su  proposta   del   direttore
generale,  concernente  l'approvazione   dei   medicinali   ai   fini
dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilita'  da
parte del Servizio sanitario nazionale; 
  Visti gli atti d'ufficio; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
  Il  medicinale  LIMPIDEX  (lansoprazolo),  nelle  confezioni  sotto
indicate, e' classificato come segue: 
    confezioni: 
      «15 mg capsule rigide» 14 capsule -  A.I.C.  n.  045407018  (in
base 10) 1C9QTB (in base 32); 
      classe di rimborsabilita': A; 
      prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 3,13; 
      prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 5,16 ; 
      nota AIFA: 1e48; 
      «30 mg capsule rigide» 14 capsule -  A.I.C.  n.  045407020  (in
base 10) 1FTU8H (in base 32); 
      classe di rimborsabilita': A; 
      prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 5,34; 
      prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 8,82; 
      nota AIFA: 1e48;