IL DIRETTORE GENERALE 
                   per gli incentivi alle imprese 
 
  Visto il decreto-legge 17  maggio  2022,  n.  50,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022,  n.  91,  recante  «Misure
urgenti in materia di politiche energetiche nazionali,  produttivita'
delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia  di
politiche sociali e di crisi ucraina»; 
  Visto l'art. 25-bis del citato decreto-legge n. 50 del 2022  e,  in
particolare, il comma 1, il quale riconosce un buono  del  valore  di
10.000,00 euro, alle imprese aventi  sede  operativa  nel  territorio
nazionale che, dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del medesimo decreto al  31  dicembre  2022,  partecipano
alle manifestazioni fieristiche internazionali di settore organizzate
in Italia, di cui al calendario fieristico approvato dalla Conferenza
delle regioni e delle province autonome; 
  Visto il comma 2 del medesimo art. 25-bis, ai sensi  del  quale  il
buono ha validita' fino al 30 novembre 2022 e puo'  essere  richiesto
una sola volta da ciascun beneficiario per il rimborso delle spese  e
dei  relativi  investimenti  sostenuti  per  la  partecipazione  alle
manifestazioni di cui al comma 1; 
  Visto il comma 3 del citato art. 25-bis,  ai  sensi  del  quale  il
buono e' rilasciato dal Ministero dello sviluppo  economico,  secondo
l'ordine temporale di ricezione delle domande,  previa  presentazione
di una  richiesta,  esclusivamente  per  via  telematica,  attraverso
un'apposita piattaforma resa disponibile dal Ministero dello sviluppo
economico, nei limiti delle risorse di cui al comma 10  del  predetto
art. 25-bis; 
  Visto il primo periodo del comma 4 del  predetto  art.  25-bis,  in
base al quale «all'atto della presentazione della richiesta di cui al
comma 3, ciascun richiedente deve comunicare un  indirizzo  di  posta
elettronica certificata valido e funzionante nonche' le coordinate di
un conto corrente  bancario  a  se'  intestato.  Ciascun  richiedente
fornisce,  altresi',  le  necessarie  dichiarazioni  sostitutive   di
certificazione o di atto notorio, secondo il modello reso disponibile
nella piattaforma di cui al comma 3, in cui attesta: 
    a) di avere sede operativa nel territorio nazionale e  di  essere
iscritto  al  registro  delle  imprese  della  camera  di  commercio,
industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente; 
    b) di avere ottenuto l'autorizzazione a partecipare a una o  piu'
delle manifestazioni fieristiche internazionali di settore di cui  al
comma 1; 
    c) di avere sostenuto o di dover sostenere spese  e  investimenti
per la partecipazione a una o piu' delle  manifestazioni  fieristiche
internazionali di settore di cui al comma 1; 
    d) di non essere sottoposto a  procedura  concorsuale  e  di  non
trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di
amministrazione controllata, di concordato preventivo o in  qualsiasi
altra situazione equivalente secondo la normativa vigente; 
    e) di non essere destinatario di  sanzioni  interdittive  di  cui
all'art. 9, comma 2, lettera d), del  decreto  legislativo  8  giugno
2001, n. 231, e di non trovarsi in altre  condizioni  previste  dalla
legge  come  causa  di  incapacita'  a  beneficiare  di  agevolazioni
finanziarie pubbliche o comunque a cio' ostative; 
    f) di  non  avere  ricevuto  altri  contributi  pubblici  per  le
medesime finalita' di cui al presente articolo; 
    g) di essere a conoscenza delle finalita' del buono nonche' delle
spese  e  degli  investimenti  rimborsabili  mediante   il   relativo
utilizzo»; 
  Visto il comma 5 del  medesimo  articolo,  che  stabilisce  che  «a
seguito della ricezione della richiesta di cui ai commi  3  e  4,  il
Ministero dello sviluppo economico, ovvero il soggetto  attuatore  di
cui al comma 8, secondo periodo, rilascia il buono di cui al comma  1
mediante  invio  all'indirizzo  di  posta   elettronica   certificata
comunicato dal richiedente ai sensi del comma 4»; 
  Visto il secondo periodo del comma 6 del predetto art. 25-bis,  che
dispone che il rimborso massimo erogabile e' pari  al  50  per  cento
delle  spese  e  degli  investimenti  effettivamente  sostenuti   dai
soggetti beneficiari ed e' comunque contenuto entro il limite massimo
del valore del buono assegnato; 
  Visto il comma 7, del citato art. 25-bis, il quale prevede  che  il
Ministero dello sviluppo economico, ovvero il soggetto  attuatore  di
cui al comma 8, secondo periodo, provvede  al  rimborso  delle  somme
richieste ai sensi del comma 6 mediante accredito delle stesse, entro
il 31 dicembre 2022, sul conto corrente comunicato dal beneficiario; 
  Visto il comma 8 del medesimo art. 25-bis, il  quale  dispone  che,
con decreto  direttoriale  del  Ministro  dello  sviluppo  economico,
possono essere adottate ulteriori disposizioni per  l'attuazione  del
presente articolo. Le procedure attuative nonche' la  predisposizione
e la gestione della piattaforma di cui  al  comma  3  possono  essere
demandate dal medesimo Ministero a soggetti in house dello Stato, con
oneri a valere sulle risorse di cui al comma 10, nel  limite  massimo
complessivo dell'1,5 per cento dei relativi stanziamenti; 
  Visto, altresi', il comma 10, del medesimo art. 25-bis, che prevede
che, per le finalita' di cui al predetto articolo, e' autorizzata  la
spesa di 34 milioni di euro per l'anno 2022; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in  data
29 luglio 2021, n. 149, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica  italiana  n.  260  del  30  ottobre  2021,   recante   il
«Regolamento  concernente  l'organizzazione   del   Ministero   dello
sviluppo economico»; 
  Vista la nomina del dott. Giuseppe Bronzino  a  direttore  generale
per  gli  incentivi  alle  imprese  del  Ministero   dello   sviluppo
economico, avvenuta con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri del 12 gennaio 2022 registrato dalla Corte dei conti  al  n.
97 del 28 gennaio 2022; 
  Visto il decreto del direttore  generale  per  gli  incentivi  alle
imprese del Ministero dello sviluppo economico  4  agosto  2022,  che
stabilisce, in attuazione di quanto  previsto  dall'art.  25-bis  del
decreto-legge n. 50 del 2022, le modalita' e i  termini  di  rilascio
del  buono  relativo  al  rimborso  delle  spese   e   dei   relativi
investimenti sostenuti  dalle  imprese  per  la  partecipazione  alle
manifestazioni fieristiche, nonche' le procedure  di  recupero  delle
somme    riconosciute    nei    casi    di    utilizzo    illegittimo
dell'agevolazione; 
  Visto, in particolare, l'art. 3,  comma  2,  del  predetto  decreto
direttoriale  4  agosto  2022,  che  prevede  che,  «le  domande   di
agevolazione  devono  essere  presentate  dal  legale  rappresentante
dell'impresa  esclusivamente  per  via  elettronica,  utilizzando  la
procedura informatica messa a  disposizione  sul  sito  internet  del
Ministero (www.mise.gov.it), sezione "Buono Fiere", dalle  ore  10,00
alle ore 17,00 di tutti i giorni lavorativi, dal lunedi' al venerdi',
a decorrere dal 9 settembre 2022»; 
  Visto l'art. 3, comma 10, del decreto direttoriale 4  agosto  2022,
che prevede che «nel giorno in cui si  verifica  l'esaurimento  delle
risorse  finanziarie  disponibili  per  l'intervento,  il   Ministero
dispone, con provvedimento del direttore generale per  gli  incentivi
alle imprese, dandone comunicazione sul sito internet del Ministero e
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, la chiusura dello
sportello per la presentazione delle domande»; 
  Considerato che,  nella  giornata  del  9  settembre  2022,  si  e'
registrato l'esaurimento delle risorse  finanziarie  disponibili  per
l'intervento; 
 
                              Decreta: 
 
                           Articolo unico 
 
Esaurimento delle risorse finanziarie disponibili  e  chiusura  dello
  sportello per la presentazione delle domande di agevolazione 
 
  1.  Per  le  motivazioni  richiamate  in  premessa,   si   comunica
l'avvenuto esaurimento  delle  risorse  finanziarie  disponibili  per
l'intervento agevolativo di cui all'art. 25-bis del decreto-legge  17
maggio 2022, n. 50. 
  2. A seguito di quanto comunicato al  comma  1,  e'  disposta,  con
effetto dal 12 settembre 2022, la chiusura  dello  sportello  per  la
presentazione delle domande  di  accesso  alle  agevolazioni  di  cui
all'art. 3, comma 2, del decreto direttoriale 4 agosto 2022. 
  3. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ai  sensi  dell'art.  2,  comma  3,  del  decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 123, nonche'  nella  sezione  del  sito
istituzionale    del    Ministero    dello     sviluppo     economico
(www.mise.gov.it) dedicata alla misura. 
 
    Roma, 9 settembre 2022 
 
                                      Il direttore generale: Bronzino