IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto l'art. 32 della Costituzione italiana; 
  Visto il decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, recante  «Disposizioni
urgenti in materia di prevenzione vaccinale», come  modificato  dalla
legge di conversione del 31 luglio 2017, n. 119; 
  Visto l'art. 1, comma 585, della legge 30 dicembre  2018,  n.  145,
recante Bilancio di previsione dello  Stato  per  l'anno  finanziario
2019 e bilancio pluriennale  per  il  triennio  2019-2021,  il  quale
prevede che «... Al fine di raccogliere in modo uniforme  sull'intero
territorio nazionale mediante le anagrafi vaccinali regionali i  dati
da inserire nell'Anagrafe  nazionale  vaccini,  anche  attraverso  il
riuso di sistemi informatici o di parte di essi  gia'  realizzati  da
amministrazioni regionali, sono  stanziati  2  milioni  di  euro  per
l'anno 2019 e 500.000 euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2019,  da
ripartire tra le regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano sulla base di criteri determinati con  decreto  del  Ministro
della salute, da emanare entro sessanta giorni dalla data di  entrata
in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente  per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di  Trento
e di Bolzano»; 
  Vista la legge in data 30 dicembre 2021, n. 234, contenente  «legge
di previsione dello Stato per l'anno 2022 e bilancio pluriennale  per
il triennio 2022-2024» e  vista  in  particolare  la  tabella  n.  15
relativa al Ministero della salute che prevede il  capitolo  3503  in
parte corrente (gestione), per l'importo  di  euro  500  mila,  quale
somma da assegnare alle regioni e alle Province autonome di Trento  e
Bolzano da destinare alla gestione delle anagrafi vaccinali regionali
per il popolamento dell'anagrafe nazionale vaccini; 
  Preso atto che la quota in conto capitale  a  valere  del  capitolo
7115, per euro 2 milioni, gia' oggetto di ripartizione nel precedente
decreto di allocazione in base ai criteri della quota fissa  e  della
quota su base capitaria, non e' piu' presente in bilancio; 
  Considerato che l'unico stanziamento presente in bilancio a  valere
del capitolo di spesa per la gestione  corrente  3503,  di  euro  500
mila, presenta carattere pluriennale e permanente; 
  Ritenuta pertanto l'esigenza di provvedere  al  riparto  del  fondo
anzidetto, confermando l'applicazione del criterio su base capitaria,
ovvero  la  quota  di  accesso  pro  capite  definita  in  base  alla
popolazione presente in  ogni  regione  e  provincia  autonoma  (Cfr.
Censimento ISTAT della  popolazione  e  dinamica  demografica -  Anno
2021); 
  Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le
regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,  nella  seduta
del 27 luglio 2022 (Rep. atti n. 146/CSR); 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                         Finalita' e oggetto 
 
  1. Il presente decreto stabilisce le modalita' di  riparto  tra  le
regioni  e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  degli
stanziamenti di cui all'art. 1, comma 585, della  legge  30  dicembre
2018, n. 145, relativamente alla somma di euro 500  mila  di  cui  in
premessa,  al  fine  di  assicurare  il   popolamento   dell'anagrafe
nazionale vaccini.