Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/016886  BIS/XVJ(53)  del  6
settembre 2022, su istanza del sig. Stefano  Perini,  titolare  delle
licenze ex articoli 28 e 47 T.U.L.P.S. in  nome  e  per  conto  della
«Leonardo S.p.a.» con deposito presso il balipedio Cottrau - loc.  Le
Grazie  -  Portovenere  (SP),   l'esplosivo   denominato   «munizione
Bullfighter D», ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 2,
lettera a) del decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 81 e  dell'art.
53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e' riconosciuto
e classificato nella I categoria di cui all'art. 82 del regio decreto
6 maggio 1940, n. 635 ed iscritto nell'allegato «A» al medesimo regio
decreto. 
    Tale prodotto e' destinato ad esclusivo uso delle Forze armate  e
di polizia. 
    Avverso  tale  provvedimento  e',  dunque,   esperibile   ricorso
giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale  ai  sensi  del
decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa,  ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199,  nel  termine,
rispettivamente, di sessanta e centoventi  giorni  dalla  data  della
notificazione o comunicazione o dalla data in  cui  l'interessato  ne
abbia avuto piena cognizione. 
    Il  presente  decreto  annulla  e  sostituisce  integralmente  il
decreto n. 557/PAS/E/016886/XVJ(53) del 12 maggio 2022.