IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
della protezione civile
Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in
particolare gli articoli 25, 26 e 27;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,
con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza
sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili,
la delibera del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020 con cui il
medesimo stato di emergenza e' stato prorogato fino al 15 ottobre
2020, la delibera del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2020 con
cui il medesimo stato di emergenza e' stato ulteriormente prorogato
fino al 31 gennaio 2021, la delibera del Consiglio dei ministri del
13 gennaio 2021 che ha previsto la proroga dello stato di emergenza
fino al 30 aprile 2021, nonche' la delibera del Consiglio dei
ministri del 21 aprile 2021 che ha previsto l'ulteriore proroga dello
stato di emergenza fino al 31 luglio 2021;
Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per
l'esercizio in sicurezza di attivita' sociali ed economiche», che
all'art. 1 ha previsto l'ulteriore proroga dello stato di emergenza
fino al 31 dicembre 2021;
Visto l'art. 1 del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221 recante
«Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il
contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19», che ha
previsto l'ulteriore proroga dello stato di emergenza fino al 31
marzo 2022;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 630 del 3 febbraio 2020, recante: «Primi interventi urgenti di
protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti
virali trasmissibili»;
Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione
civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del 12 febbraio 2020, n.
635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del 22
febbraio 2020, n. 639 del 25 febbraio 2020, n. 640 del 27 febbraio
2020, n. 641 del 28 febbraio 2020, n. 642 del 29 febbraio 2020, n.
643 del 1° marzo 2020, n. 644 del 4 marzo 2020, n. 645 e n. 646 dell'
8 marzo 2020, n. 648 del 9 marzo 2020, n. 650 del 15 marzo 2020, n.
651 del 19 marzo 2020, n. 652 del 19 marzo 2020, n. 652 del 19 marzo
2020, n. 654 del 20 marzo 2020, n. 655 del 25 marzo 2020, n. 656 del
26 marzo 2020, n. 658 del 29 marzo 2020, n. 659 del 1° aprile 2020,
n. 660 del 5 aprile 2020, numeri 663 e 664 del 18 aprile 2020 e
numeri 665, 666 e 667 del 22 aprile 2020, n. 669 del 24 aprile 2020,
n. 672 del 12 maggio 2020, n. 673 del 15 maggio 2020, n. 680 dell'11
giugno 2020, n. 684 del 24 luglio 2020, n. 689 del 30 luglio 2020, n.
690 del 31 luglio 2020, n. 691 del 4 agosto 2020, n. 692 dell'11
agosto 2020, n. 693 del 17 agosto 2020, n. 698 del 18 agosto 2020, n.
702 del 15 settembre 2020, n. 705 del 2 ottobre 2020, n. 706 del 7
ottobre 2020, n. 707 del 13 ottobre 2020, n. 708 del 22 ottobre 2020,
n. 709 del 24 ottobre 2020, n. 712 del 15 novembre 2020, n. 714 del
20 novembre 2020, n. 715 del 25 novembre 2020, n. 716 del 26 novembre
2020, n. 717 del 26 novembre 2020, n. 718 del 2 dicembre 2020, n. 723
del 10 dicembre 2020, n. 726 del 17 dicembre 2020, n. 728 del 29
dicembre 2020, n. 733 del 31 dicembre 2020, n. 735 del 29 gennaio
2021, n. 736 del 30 gennaio 2021 e n. 737 del 2 febbraio 2021, 738
del 9 febbraio 2021, n. 739 dell'11 febbraio 2021, n. 740 del 12
febbraio 2021, n. 741 del 16 febbraio 2021, n. 742 del 16 febbraio
2021, n. 751 del 17 marzo 2021, n. 752 del 19 marzo 2021, n. 764 del
2 aprile 2021, n. 772 del 30 aprile 2021, n. 774 e n. 775 del 13
maggio 2021, n. 776 del 14 maggio 2021, n. 777 del 17 maggio 2021, n.
778 del 18 maggio 2021, n. 784 del 12 luglio 2021 e n. 786 del 31
luglio 2021, n. 805 del 5 novembre 2021, n. 806 dell'8 novembre 2021,
808 del 12 novembre 2021, 816 del 17 dicembre 2021, 817 del 31
dicembre 2021, n. 849 del 21 gennaio 2022, n. 869 dell 1° marzo 2022,
n. 879 del 25 marzo 2022, n. 884 del 31 marzo 2022, n. 887 del 15
aprile 2022, n. 888 del 16 aprile 2022, n. 890 del 26 aprile 2022,
numeri 892 e 893 del 16 maggio 2022, n. 900 del 27 giugno 2022 e n.
905 del 18 luglio 2022;
Visto il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, ed in particolare
l'art. 1 con cui e' disposto che allo scopo di adeguare
all'evoluzione dello stato della pandemia da COVID-19 le misure di
contrasto in ambito organizzativo, operativo e logistico emanate con
ordinanze di protezione civile durante la vigenza dello stato di
emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del
31 gennaio 2020, da ultimo prorogato fino al 31 marzo 2022,
preservando, fino al 31 dicembre 2022, la necessaria capacita'
operativa e di pronta reazione delle strutture durante la fase di
progressivo rientro nell'ordinario, possono essere adottate una o
piu' ordinanze ai sensi di quanto previsto dall'art. 26 del decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
Considerato, inoltre, che il sopra citato decreto-legge n. 24 del
2022, prevede che possono essere adottate ordinanze di protezione
civile, su richiesta motivata delle amministrazioni competenti, e
possono contenere misure derogatorie negli ambiti suindicati,
individuate nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento
giuridico e delle norme dell'Unione europea, con efficacia limitata
fino al 31 dicembre 2022;
Considerato, inoltre, che le ordinanze possono essere adottate nel
limite delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e
sono comunicate tempestivamente alle Camere;
Viste le richieste avanzate dalle regioni e Province autonome di
Trento e di Bolzano in merito alle esigenze di prosecuzione, in
progressiva riduzione ai fini del rientro in ordinario, delle misure
poste in essere in attuazione delle richiamate ordinanze, ai fini di
quanto previsto dal citato art. 1 del citato decreto-legge n. 24 del
2022;
Ritenuto, tra l'altro, necessario dover continuare a garantire il
supporto al Sistema sanitario mediante l'unita' socio-sanitaria di
cui all'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della
protezione civile n. 665 del 2020 come prorogata dall'art. 1, comma
2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 892 del 16 maggio 2022, da porre a disposizione delle regioni e
province autonome interessate, per le esigenze degli istituti
penitenziari e delle residenze sanitarie assistenziali;
Vista la nota del Ministero della giustizia prot. n. 123183 del 29
marzo 2022 con cui tale amministrazione ha rappresentato di aver
attivato i relativi canali istituzionali al fine di poter strutturare
in via stabile, in ordinario, il servizio prestato dai predetti
operatori presso gli istituti penitenziari;
Ritenuto altresi' necessario garantire la prosecuzione del supporto
alle regioni e province autonome interessate di operatori con
specifiche professionalita' per la prosecuzione delle attivita' di
contact tracing di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Capo del
Dipartimento della protezione civile n. 709 del 2020, nonche' la
prosecuzione del personale di supporto medico assegnato alla Regione
Campania ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del Capo del
Dipartimento della protezione civile n. 712 del 2020, come da ultimo
prorogati dall'art. 1, comma 2, dell'ordinanza del Capo del
Dipartimento della protezione civile n. 892 del 16 maggio 2022;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 892 del 16 maggio 2022 recante «Ordinanza di protezione civile
finalizzata a consentire il progressivo rientro in ordinario delle
misure di contrasto alla pandemia da COVID-19 di competenza delle
regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti
locali regolate con ordinanze di protezione civile in ambito
organizzativo, operativo e logistico durante la vigenza dello stato
di emergenza», in particolare l'art. 1, comma 3, laddove si prevede
che, al fine di proseguire ulteriormente una o piu' delle attivita'
di cui al comma 2, ciascun soggetto responsabile e' tenuto a
trasmettere al Dipartimento della protezione civile: (a) la
quantificazione degli oneri finanziari complessivi, da intendersi
quale tetto massimo di spesa, relativi alle misure gia' autorizzate
con precedenti ordinanze di protezione civile e poste in essere fino
al 31 marzo 2022; (b) la pianificazione delle attivita' che si rende
necessario prorogare a partire dal 1° giugno 2022, rimodulate in modo
da assicurarne il graduale rientro in ordinario, secondo apposito
cronoprogramma che ne indichi la progressiva riduzione e completa
conclusione entro il termine del 31 dicembre 2022;
Visto il comunicato n. 4885 del 24 luglio 2022 della Commissione
protezione civile della Conferenza delle regioni e delle province
autonome con il quale, all'esito degli incontri tecnici svolti e ai
sensi del predetto art. 1, comma 3 dell'ordinanza n. 892 del 2022,
sono state trasmesse le sopra citate ricognizioni degli oneri;
Dato atto che le regioni e province autonome hanno fornito il dato
richiesto della quantificazione aggiornata delle spese maturate al 31
marzo 2022 sulla base delle esigenze effettive, nell'ambito delle
risorse gia' accantonate per le attivita' in rassegna e che,
pertanto, e' possibile stabilire tali importi quali tetti di spesa
massimi rimborsabili previa rendicontazione analitica da rendersi
secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 3, lettera a),
dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n.
892 del 16 maggio 2022;
Dato atto, altresi', che le Regioni Campania, Emilia Romagna,
Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Molise, Piemonte,
Puglia, Sardegna, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto e le
Province autonome di Trento e Bolzano hanno correttamente
rappresentato le esigenze finanziarie per la prosecuzione con
progressiva riduzione delle attivita' in essere al 31 maggio 2022 e
che, pertanto, possono essere autorizzate ad operare entro tali
limiti nell'ambito dell'importo complessivo pari ad euro
6.567.239,00, disponibile a legislazione vigente nell'ambito delle
risorse gia' stanziate per l'emergenza in rassegna;
Acquisita l'intesa delle regioni e province autonome interessate,
nonche' l'intesa del Presidente della Conferenza delle regioni e
delle province autonome limitatamente all'art. 1 con nota dell'11
agosto 2022;
Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;
Dispone:
Art. 1
Aggiornamento, sulla base dei fabbisogni effettivi, del tetto di
spesa massimo rimborsabile per le attivita' di contrasto alla
pandemia svolte fino al 31 marzo 2022 di cui all'art. 1, comma 3,
dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n.
892 del 16 maggio 2022.
1. In attuazione di quanto previsto all'art. 1, comma 3, lettera
a), dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 892 del 16 maggio 2022 la spesa relativa alle misure gia'
autorizzate con precedenti ordinanze di protezione civile e poste in
essere fino al 31 marzo 2022 e' rimborsabile, previa rendicontazione
analitica da rendersi secondo quanto previsto dal medesimo art. 1,
comma 3, lettera a), nel limite massimo di spesa indicato per
ciascuna regione e provincia autonoma nella tabella in allegato A,
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.