Per il regime di rimborsabilita' e prezzo di vendita del medicinale
«Hukyndra» (adalimumab) -  autorizzata  con  procedura  centralizzata
europea dalla Commissione europea con la decisione n. (2021)8371  del
15 novembre 2021 ed inserita nel registro comunitario dei  medicinali
con il numero: 
    EU/1/21/1589/002; 
    EU/1/21/1589/005; 
    EU/1/21/1589/007. 
  Titolare A.I.C.: Stada Arzneimittel AG. 
 
                            IL DIRIGENTE 
               del Settore HTA ed economia del farmaco 
 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il  comma  33,  che
dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal
Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori; 
  Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il
funzionamento dell'Agenzia italiana  del  farmaco,  emanato  a  norma
dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto  n.
53 del Ministero della salute di  concerto  con  i  Ministri  per  la
pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle
finanze del 29 marzo 2012; 
  Visto  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento del personale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco,
pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia  (comunicazione  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie  generale  -  n.
140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»); 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con
cui il dott. Nicola Magrini  e'  stato  nominato  direttore  generale
dell'Agenzia italiana del farmaco con decorrenza dal 2 marzo 2020; 
  Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020
con cui e' stato conferito al dott. Francesco  Trotta  l'incarico  di
dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco; 
  Vista la determina del direttore generale n. 1568 del  21  dicembre
2021 con cui e' stata conferita al dott. Francesco Trotta la  delega,
ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera e), del decreto  ministeriale
20  settembre  2004,  n.  245,  per  la  firma  delle  determine   di
classificazione e prezzo dei medicinali; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art.
8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali  erogabili
a carico del Servizio sanitario nazionale; 
  Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina  della
tutela sanitaria delle attivita' sportive e  della  lotta  contro  il
doping»; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per  terapie  avanzate,
recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n.
726/2004; 
  Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per
l'autorizzazione e la  vigilanza  dei  medicinali  per  uso  umano  e
veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali; 
  Visto il decreto  legislativo  24  aprile  2006,  n.  219,  recante
«Attuazione della direttiva 2001/83/CE  (e  successive  direttive  di
modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i  medicinali
per uso umano»; 
  Visto il decreto del Ministero  della  salute  del  2  agosto  2019
recante «Criteri e modalita' con cui l'Agenzia italiana  del  farmaco
determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal
Servizio sanitario nazionale», pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n.  185  del  24  luglio
2020; 
  Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012,  n.
158, recante «Disposizioni urgenti per  promuovere  lo  sviluppo  del
Paese  mediante  un  piu'  alto  livello  di  tutela  della  salute»,
convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e
successive modificazioni ed integrazioni; 
  Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco  dei
medicinali di classe a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale
(SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera c),  del  decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge
24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico  nazionale  2006)»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 156 del 7 luglio 2006; 
  Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per
il   governo   della   spesa   farmaceutica   convenzionata   e   non
convenzionata», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006; 
  Vista la domanda presentata in data 5 ottobre 2021, con la quale la
societa'  EG  S.p.a.  in  qualita'  di  rappresentante  locale  della
societa' Stada Arzneimittel AG, ha  chiesto  la  classificazione,  ai
fini della rimborsabilita', del medicinale «Hukyndra» (adalimumab); 
  Vista la lettera dell'Ufficio misure di gestione del rischio del 20
giugno 2022  (protocollo  UMGR/0073762/P),  con  la  quale  e'  stato
autorizzato  il  materiale  educazionale  del  medicinale  «Hukyndra»
(adalimumab); 
  Visto   il   parere   espresso   dalla    Commissione    consultiva
tecnico-scientifica nella seduta straordinaria del 18 gennaio 2022; 
  Visto il parere reso dal Comitato prezzi e  rimborso  nella  seduta
del 21-23 e 28 marzo 2022; 
  Vista la delibera n.  23  del  28  aprile  2022  del  consiglio  di
amministrazione  dell'AIFA,  adottata  su  proposta   del   direttore
generale,  concernente  l'approvazione   dei   medicinali   ai   fini
dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilita'  da
parte del Servizio sanitario nazionale; 
  Considerato che per la corretta gestione  delle  varie  fasi  della
distribuzione, al medicinale debba  venir  attribuito  un  numero  di
identificazione nazionale; 
  Visti gli atti d'ufficio; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
         Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C. 
 
  Al  medicinale  HUKYNDRA  (adalimumab)  nelle  confezioni  indicate
vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale. 
  Confezioni: 
    «40 mg soluzione iniettabile» 2 siringhe pre-riempite - A.I.C. n.
049767027/E (in base 10); 
    «40 mg soluzione iniettabile» 2 penne pre-riempite  -  A.I.C.  n.
049767054/E (in base 10); 
    «80 mg soluzione iniettabile» 1 siringa pre-riempita - A.I.C.  n.
049767078/E (in base 10). 
  Indicazioni terapeutiche. 
  Artrite reumatoide. 
  «Hukyndra», in combinazione con metotressato, e' indicato per: 
    il trattamento di pazienti adulti affetti da  artrite  reumatoide
attiva di grado da moderato a severo quando la  risposta  ai  farmaci
anti-reumatici  modificanti  la   malattia   (DMARD),   compreso   il
metotressato, risulta inadeguata; 
    il  trattamento   dell'artrite   reumatoide   grave,   attiva   e
progressiva in adulti non precedentemente trattati con metotressato. 
  «Hukyndra» puo' essere somministrato come monoterapia  in  caso  di
intolleranza al metotressato o quando il trattamento  continuato  con
metotressato non e' appropriato. 
  Adalimumab,  in  combinazione   con   metotressato,   inibisce   la
progressione del danno  strutturale,  valutata  radiograficamente,  e
migliora la funzionalita' fisica, in questa popolazione di pazienti. 
  Artrite idiopatica giovanile (solo nelle confezioni da 40 mg). 
  Artrite idiopatica giovanile poliarticolare (solo nelle  confezioni
da 40 mg). 
  «Hukyndra» in combinazione con  metotressato  e'  indicato  per  il
trattamento dell'artrite idiopatica giovanile poliarticolare  attiva,
nei pazienti dai due anni di  eta',  che  hanno  avuto  una  risposta
inadeguata ad uno o piu' DMARD. «Hukyndra» puo' essere  somministrato
come monoterapia in caso di intolleranza al metotressato o quando  il
trattamento  continuato  con   metotressato   non   e'   appropriato.
Adalimumab non e' stato studiato in pazienti di eta' inferiore a  due
anni. 
  Artrite associata ad entesite (solo nelle confezioni da 40 mg). 
  «Hukyndra» e' indicato per il trattamento  delle  forme  attive  di
artrite associata a entesite, nei pazienti dai sei anni di eta',  che
hanno avuto una risposta inadeguata  o  che  sono  intolleranti  alla
terapia convenzionale. 
  Spondiloartrite assiale (solo nelle confezioni da 40 mg). 
  Spondilite anchilosante (SA) (solo nelle confezioni da 40 mg). 
  «Hukyndra» e' indicato  per  il  trattamento  dei  pazienti  adulti
affetti  da  SA  attiva  grave  in  cui  la  risposta  alla   terapia
convenzionale non e' risultata adeguata. 
  Spondiloartrite assiale senza evidenza  radiografica  di  SA  (solo
nelle confezioni da 40 mg). 
  «Hukyndra» e' indicato  per  il  trattamento  dei  pazienti  adulti
affetti da spondiloartrite assiale grave senza evidenza  radiografica
di SA ma con segni oggettivi di  infiammazione  rilevati  da  elevati
livelli di proteina C reattiva e/o RMN, che hanno avuto una  risposta
inadeguata a, o  sono  intolleranti  a  farmaci  antinfiammatori  non
steroidei (FANS). 
  Artrite psoriasica (solo nelle confezioni da 40 mg). 
  «Hukyndra» e' indicato per il trattamento  dell'artrite  psoriasica
attiva  e  progressiva  in  soggetti  adulti  quando  la  risposta  a
precedenti trattamenti  con  DMARD  e'  stata  inadeguata.  E'  stato
dimostrato che adalimumab riduce la percentuale di  progressione  del
danno articolare periferico associato rilevato attraverso radiografie
in pazienti affetti da sottogruppi  poliarticolari  simmetrici  della
malattia e migliora la funzionalita' fisica. 
  Psoriasi. 
  «Hukyndra» e' indicato per il trattamento della psoriasi cronica  a
placche, di grado da moderato a severo, in pazienti adulti  candidati
alla terapia sistemica. 
  Psoriasi a placche pediatrica (solo nelle confezioni da 40 mg). 
  «Hukyndra» e' indicato per il trattamento della psoriasi cronica  a
placche grave in bambini e adolescenti dai quattro anni di  eta'  che
abbiano  avuto   una   risposta   inadeguata,   o   siano   candidati
inappropriati alla terapia topica e alle fototerapie. 
  Idrosadenite suppurativa (HS). 
  «Hukyndra» e' indicato per il trattamento  dell'HS  (acne  inversa)
attiva di grado da moderato a severo  in  adulti  e  adolescenti  dai
dodici  anni  di  eta'  con  una  risposta  inadeguata  alla  terapia
sistemica convenzionale per l'HS. 
  Malattia di Crohn. 
  «Hukyndra» e' indicato nel  trattamento  della  malattia  di  Crohn
attiva di grado da moderato a severo in pazienti adulti che non hanno
risposto ad un ciclo terapeutico  completo  ed  adeguato  a  base  di
corticosteroidi  e/o  di  un  immunosoppressore,   o   nei   pazienti
intolleranti  a  tali  terapie  o  che  presentino  controindicazioni
mediche ad esse. 
  Malattia di Crohn in pazienti pediatrici. 
  «Hukyndra» e' indicato nel  trattamento  della  malattia  di  Crohn
attiva di grado da moderato a severo nei pazienti pediatrici (dai sei
anni di eta') che hanno avuto una risposta  inadeguata  alla  terapia
convenzionale, inclusa la  terapia  nutrizionale  primaria  e  a  una
terapia a base di un corticosteroide e/o ad  un  immunomodulatore,  o
che sono intolleranti o hanno controindicazioni a tali terapie. 
  Colite ulcerosa. 
  «Hukyndra» e' indicato nel trattamento della colite ulcerosa attiva
di  grado  da  moderato  a  severo  in  pazienti  adulti  che   hanno
manifestato  una  risposta  inadeguata  alla  terapia   convenzionale
inclusi  i   corticosteroidi   e   la   6-mercaptopurina   (6-MP)   o
l'azatioprina  (AZA)   o   che   sono   intolleranti   o   presentano
controindicazioni a tali terapie. 
  Colite ulcerosa pediatrica. 
  «Hukyndra» e' indicato per il  trattamento  della  colite  ulcerosa
attiva di grado da moderato a severo in pazienti pediatrici (dai  sei
anni di eta') che hanno avuto una risposta  inadeguata  alla  terapia
convenzionale, inclusi corticosteroidi e/o 6-mercaptopurina (6-MP)  o
azatioprina   (AZA),   o   che   sono   intolleranti   o   presentano
controindicazioni per tali terapie. 
  Uveite. 
  «Hukyndra» e' indicato per il trattamento dell'uveite non-infettiva
intermedia, posteriore e panuveite in pazienti adulti che hanno avuto
una  risposta  inadeguata  ai  corticosteroidi,   in   pazienti   che
necessitano di farmaci risparmiatori di corticosteroidi o  nei  quali
il trattamento con corticosteroidi e' inappropriato. 
  Uveite pediatrica. 
  «Hukyndra» e' indicato per  il  trattamento  dell'uveite  anteriore
pediatrica cronica non infettiva nei pazienti dai due  anni  di  eta'
che hanno avuto una risposta  inadeguata  o  sono  intolleranti  alla
terapia convenzionale o per i quali la terapia convenzionale  non  e'
appropriata.