IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che
ha istituito il Ministero dell'economia e delle finanze,
attribuendogli le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica e delle finanze;
Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni, istitutiva dell'Istituto per la
vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo
(ISVAP);
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive
modifiche ed integrazioni, recante il Codice delle assicurazioni
private;
Visto l'art. 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che istituisce l'Istituto per la
vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), prevedendo, al comma 6, il
trasferimento al predetto Istituto delle funzioni gia' affidate
all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di
interesse collettivo (ISVAP) ai sensi dell'art. 4 della legge 12
agosto 1982, n. 576 e dell'art. 5 del decreto legislativo n. 209 del
2005;
Visto, in particolare, il comma 3 del predetto art. 13 del
decreto-legge n. 95 del 2012 che prevede il mantenimento dei
contributi di vigilanza annuali previsti dal Capo II del titolo XIX
del citato decreto legislativo n. 209 del 2005;
Visti gli articoli 109 e 336 del decreto legislativo n. 209 del
2005, come modificati dal decreto legislativo 30 dicembre 2020, n.
187, concernenti, rispettivamente, il registro unico degli
intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e
riassicurativi, articolato in distinte sezioni e la disciplina
dell'obbligo di pagamento annuale all'IVASS di un contributo di
vigilanza da parte di ciascuno iscritto al registro di cui al
predetto art. 109 ed all'elenco annesso al registro di cui agli
articoli 116-quater e 116-quinquies del medesimo decreto legislativo
n. 209 del 2005, nonche' di un contributo a carico di coloro che
intendono svolgere la prova di idoneita' di cui all'art. 110, comma
2, del medesimo decreto;
Visto in particolare l'art. 336, del decreto legislativo n. 209 del
2005, come modificato dall'art. 1, comma 34, del decreto legislativo
n. 187 del 2020, che indica, al comma 1, la misura massima dei vari
importi del contributo di vigilanza dovuto da ciascun iscritto al
registro di cui all'art. 109 ed all'elenco annesso al registro di cui
agli articoli 116-quater e 116-quinquies del medesimo decreto
legislativo n. 209 del 2005;
Visto l'art. 336, comma 2, del citato decreto legislativo n. 209
del 2005 che prevede che con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, sentito l'IVASS, sia determinato il contributo di
vigilanza in modo da assicurare la copertura finanziaria degli oneri
di vigilanza sugli intermediari iscritti al registro e all'elenco
annesso, nonche' delle spese di funzionamento dei sistemi di
risoluzione stragiudiziale delle controversie di cui all'art. 187.1,
comma 1, del medesimo decreto legislativo;
Visto l'art. 336, comma 3-bis, del menzionato decreto legislativo
n. 209 del 2005, che prevede che con il medesimo decreto di cui al
comma 2 sia determinato il contributo a carico di coloro che
intendono svolgere la prova di idoneita' di cui all'art. 110, comma
2, del decreto legislativo n. 209 del 2005, nella misura necessaria a
garantire lo svolgimento di tale attivita';
Visto il regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, modificato ed
integrato dal provvedimento IVASS n. 97 del 4 agosto 2020, recante
disposizioni in materia di distribuzione assicurativa e
riassicurativa;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 9
settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 settembre
2021 n. 226, con il quale sono state determinate la misura e le
modalita' di versamento all'IVASS del contributo di vigilanza dovuto,
per l'anno 2021, dagli intermediari di assicurazione e
riassicurazione e del contributo dovuto da coloro che intendono
svolgere la prova di idoneita' per la sessione d'esame 2021;
Visto il bilancio di previsione dell'IVASS per l'esercizio 2022,
approvato dal Consiglio dell'IVASS nella seduta del 21 dicembre 2021
ai sensi dell'art. 13, comma 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135 e dell'art. 14 dello
Statuto dell'IVASS, pubblicato nella sezione Amministrazione
trasparente del sito internet dell'IVASS ai sensi dell'art. 16 del
Regolamento in materia di trasparenza;
Visto il prospetto sintetico del bilancio di previsione per
l'esercizio 2022, pubblicato nella sezione Amministrazione
trasparente del sito internet dell'IVASS ai sensi dell'art. 16 del
regolamento in materia di trasparenza;
Visto l'assestamento del bilancio di previsione 2022, deliberato
dal Consiglio dell'IVASS il 17 maggio 2022;
Considerato che occorre provvedere, per l'anno 2022, alla
determinazione del contributo di vigilanza dovuto dagli intermediari
di assicurazione e riassicurazione iscritti nel registro unico ed
all'elenco annesso al registro, in modo da assicurare la copertura
finanziaria degli oneri di vigilanza sugli intermediari iscritti
nonche' delle spese di funzionamento dei sistemi di risoluzione
stragiudiziale delle controversie di cui all'art. 187.1, comma 1, del
decreto legislativo n. 209 del 2005;
Considerato che occorre provvedere alla determinazione del
contributo a carico di coloro che intendono svolgere la prova di
idoneita' di cui all'art. 110, comma 2, del citato decreto
legislativo n. 209 del 2005, relativo alla sessione d'esame 2022,
nella misura necessaria a garantire lo svolgimento di tale attivita';
Vista la comunicazione dell'8 giugno 2022 n. 0117010/22, con la
quale l'IVASS, ai sensi dell'art. 336, comma 2, del decreto
legislativo n. 209 del 2005, ha proposto le misure degli importi dei
contributi di vigilanza per l'anno 2022 a carico degli intermediari
di assicurazione e riassicurazione nonche' la misura del contributo a
carico di coloro che intendono svolgere la prova di idoneita' di cui
all'art. 110, comma 2, del citato decreto legislativo n. 209 del 2005
relativo alla sessione d'esame 2022;
Considerato che l'IVASS, nella menzionata comunicazione dell'8
giugno 2022 n. 0117010/22, ha precisato che la sezione F del registro
unico degli intermediari non e' ancora disponibile nel portale e che
i relativi iscritti sono compresi in via transitoria nella sezione A
dello stesso;
Decreta:
Art. 1
Contributo di vigilanza dovuto dagli intermediari di assicurazione e
riassicurazione per l'anno 2022 all'IVASS.
1. La misura del contributo di vigilanza dovuto per l'anno 2022
all'IVASS, ai sensi dell'art. 336 del decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209, dagli intermediari di assicurazione e riassicurazione
iscritti al registro di cui all'art. 109 e all'elenco annesso al
registro di cui agli articoli 116-quater e 116-quinquies del medesimo
decreto legislativo n. 209 del 2005, e' determinata come segue:
a) Sezione A - agenti di assicurazione:
persone fisiche: euro 40,00;
persone giuridiche: euro 230,00;
b) Sezione B - broker:
persone fisiche: euro 40,00;
persone giuridiche: euro 230,00;
c) Sezione C:
produttori diretti: euro 15,00;
d) Sezione D - banche, intermediari finanziari, SIM e Poste
Italiane:
banche con raccolta premi pari o superiore a 100 milioni di
euro e Poste Italiane: euro 10.000,00;
banche con raccolta premi da 1 a 99,9 milioni di euro: euro
8.170,00;
banche con raccolta premi inferiore a 1 milione di euro,
intermediari finanziari e SIM: euro 2.760,00;
e) intermediari europei iscritti nell'elenco annesso al registro
unico degli intermediari:
persone fisiche: euro 15,00;
persone giuridiche: euro 75,00.
2. Ai fini del comma 1 sono tenuti al pagamento del contributo di
vigilanza i soggetti che risultano iscritti nel registro unico degli
intermediari alla data del 30 maggio 2022.