IL DIRIGENTE 
                dell'Ufficio procedure centralizzate 
 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il  comma  33,  che
dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal
Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori; 
  Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il
funzionamento dell'Agenzia italiana  del  farmaco,  emanato  a  norma
dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto  n.
53 del Ministero della salute di  concerto  con  i  Ministri  per  la
pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle
finanze del 29 marzo 2012; 
  Visto  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento del personale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco,
pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia  (comunicazione  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n.  140
del 17 giugno 2016); 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con
cui il dott. Nicola Magrini  e'  stato  nominato  direttore  generale
dell'Agenzia italiana del farmaco con decorrenza dal 2 marzo 2020; 
  Vista la determina STDG del 18 agosto 2021, n. 973 di  conferimento
alla dott.ssa Adriana Ammassari della delega ai sensi  dell'art.  16,
comma 1, lettera d)  del  decreto  legislativo  n.  165  del  2001  e
dell'art. 10,  comma  2,  lettera  e)  del  decreto  ministeriale  n.
245/2004 citati, all'adozione dei  provvedimenti  di  classificazione
dei medicinali per uso umano, approvati con procedura  centralizzata,
ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre  2012,
n. 158, per il periodo di durata dell'incarico conferitole  ai  sensi
della determina n. 960/2021; 
  Vista la  determina  dell'Ufficio  procedure  centralizzate  del  9
settembre 2022, n.  152/2022,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana n. 211 del 9 settembre 2022, con  la  quale
e' stata autorizzata l'immissione  in  commercio  (AIC)  della  nuova
presentazione  del   vaccino   anti   COVID-19   a   mRNA   Comirnaty
Original/Omicron  BA.1  (15  microgrammi  tozinameran/15  microgrammi
riltozinameran/dose)  con  la  aggiunta  di  due   nuove   confezioni
EU/1/20/1528/006-007, approvata con decisione  della  Commissione  n.
6459 del 1° settembre 2022; 
  Considerato  che,  per  mero  errore  materiale,   nella   suddetta
determina la denominazione del farmaco  e'  stata  indicata  in  modo
incompleto come «Comirnaty» ed e' pertanto necessario rettificare  la
denominazione in «Comirnaty Original/Omicron BA.1»; 
  Considerato che per mero errore materiale, nella medesima determina
dell'Ufficio procedure centralizzate del 9 settembre  2022,  rep.  n.
152/2022 sono stati assegnati  codici  di  A.I.C.  nazionale  che  si
ritiene di dover procedere  a  rettificare  pur  gli  stessi  facendo
sempre diretto riferimento alla procedura europea EMA: EU/1/20/1528; 
  Tenuto conto che l'assegnazione dei codici di A.I.C. nazionale deve
intendersi come una mera  rettifica  e,  pertanto,  non  modifica  le
condizioni iniziali di autorizzazione nazionale e  non  incide  sulla
autorizzazione rilasciata nell'ambito della procedura  europea,  data
anche la medesima associazione alle confezioni europee  approvate  di
cui alla determina rep. n. 152/2022 del 9 settembre 2022; 
  Considerato  che,  per  mero  errore  materiale,   nella   suddetta
determina  e'  stato,  inoltre,  adottato  il  termine   «Regime   di
prescrizione» che si ritiene  di  dover  rettificare  utilizzando  la
corretta dicitura: «Regime di fornitura»; 
  Visti gli atti di ufficio; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
Rettifica della determina dell'Ufficio procedure centralizzate del  9
  settembre 2022, n. 152/2022. 
  E' rettificata, nei termini  che  seguono,  la  determina  AIFA  n.
152/2022 del 9 settembre 2022, concernente «Classificazione, ai sensi
dell'art. 12, comma 5, della legge  8  novembre  2012,  n.  189,  del
vaccino anti  COVID-19  a  mRNA  Original/Omicron  BA.1,  a  base  di
tozinameran/riltozinameran, «Comirnaty»», pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n.  211  del  9
settembre 2022: 
    1) all'art. 1 
      laddove e' riportato: 
        «Comirnaty»; 
      leggasi: «Comirnaty Original/Omicron BA.1»; 
    2) nell'allegato alla determina AIFA 
      laddove e' riportato: 
        nuove confezioni; 
        «Comirnaty»; 
      leggasi: 
        nuove confezioni 
        «Comirnaty Original/Omicron BA.1»; 
    3) nell'allegato alla determina; 
      laddove e' riportato: 
        confezioni autorizzate: 
          EU/1/20/1528/006 A.I.C.: 049269069 /E In base 32: 1GZLBF 
          15 mcg + 15 mcg - Dispersione per preparazione  iniettabile
- via intramuscolare - flaconcino (vetro)  2,25  mL  (6  dosi)  -  10
flaconcini multidose (60 dosi); 
          EU/1/20/1528/007 A.I.C.: 049269071 /E In base 32: 1GZLBH 
          15 mcg + 15 mcg - Dispersione per preparazione  iniettabile
- via intramuscolare - flaconcino (vetro) 2,25  mL  (6  dosi)  -  195
flaconcini multidose (1170 dosi); 
      leggasi: 
        confezioni autorizzate: 
          EU/1/20/1528/006 A.I.C.: 050305010 /E In base 32: 1HZ5ZL 
          15  mcg  +  15  mcg/dose  -  Dispersione  per  preparazione
iniettabile - via intramuscolare -  flaconcino  (vetro)  2,25  mL  (6
dosi) - 10 flaconcini multidose (60 dosi); 
          EU/1/20/1528/007 A.I.C.: 050305022 /E In base 32: 1HZ5ZY 
          15  mcg  +  15  mcg/dose  -  Dispersione  per  preparazione
iniettabile - via intramuscolare -  flaconcino  (vetro)  2,25  mL  (6
dosi) - 195 flaconcini multidose (1170 dosi);  
    4) nell'allegato alla determina 
      laddove e' riportato: 
        regime di prescrizione: medicinale  soggetto  a  prescrizione
medica  limitativa  (RRL),  il  farmaco  potra'   essere   utilizzato
esclusivamente presso le strutture identificate sulla base dei  piani
vaccinali o di specifiche strategie messe a punto dalle regioni; 
      leggasi: 
        regime  di  fornitura:  medicinale  soggetto  a  prescrizione
medica  limitativa  (RRL),  il  farmaco  potra'   essere   utilizzato
esclusivamente presso le strutture identificate sulla base dei  piani
vaccinali o di specifiche strategie messe a punto dalle regioni.