Il Commissario straordinario del Governo ai fini della  ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi  sismici  verificatisi  a  far
data dal 24 agosto 2016 
 
  Viste le deliberazioni del Consiglio dei  ministri  del  25  agosto
2016, del 27 e 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017, con le quali e'
stato dichiarato e successivamente esteso lo stato  di  emergenza  in
conseguenza degli eccezionali eventi sismici che  tra  il  24  agosto
2016 ed il 17 gennaio 2017 hanno colpito il territorio delle  Regioni
Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; 
  Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del  24  agosto
2016», convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016,  n.
9 (d'ora in avanti «decreto-legge n. 189 del 2016»); 
  Vista la legge 30 dicembre 2021, n.  234  «Bilancio  di  previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il
triennio 2022-2024», pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  -  Serie
generale - n. 310 del 31 dicembre 2021,  in  particolare  i  seguenti
commi: 
    comma 449, a tenore del  quale:  «Allo  scopo  di  assicurare  il
proseguimento  e  l'accelerazione  dei  processi  di   ricostruzione,
all'art. 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,  dopo  il  comma
4-quinquies e' inserito il seguente: 
      "4-sexies. Lo stato di emergenza  di  cui  al  comma  4-bis  e'
prorogato fino al 31 dicembre 2022 (...)"»; 
    comma 450, a tenore del quale: «Per le medesime finalita' di  cui
al comma 449, all'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n.
145, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: 
      "31  dicembre  2022"  e  le  parole:  "per  l'anno   2020" sono
sostituite  dalle  seguenti:  "per  l'anno  2021".  A  tal  fine   e'
autorizzata la spesa di euro 72.270.000 per l'anno 2022»; 
  Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge  n.  189  del  2016,  il
quale prevede  che  per  l'esercizio  delle  funzioni  attribuite  il
Commissario straordinario provvede anche a mezzo  di  ordinanze,  nel
rispetto della Costituzione, dei principi  generali  dell'ordinamento
giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo; 
  Visto il decreto-legge 16  luglio  2020,  n.  76,  recante  «Misure
urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»,  convertito
con modificazioni  con  la  legge  11  settembre  2020,  n.  120,  in
particolare l'art. 11, comma 2, il quale attribuisce  al  Commissario
straordinario il compito di individuare  con  propria  ordinanza  gli
interventi e le opere urgenti  e  di  particolare  criticita',  anche
relativi  alla  ricostruzione   dei   centri   storici   dei   comuni
maggiormente colpiti, per  i  quali  i  poteri  di  ordinanza  a  lui
attribuiti dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189  del  2016,
sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge  diversa  da
quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del  codice
delle leggi antimafia e  delle  misure  di  prevenzione,  di  cui  al
decreto legislativo n. 159 del 2011, delle  disposizioni  del  Codice
dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo  n.
42   del   2004,   nonche'   dei   vincoli   inderogabili   derivanti
dall'appartenenza all'Unione  europea;  per  il  coordinamento  e  la
realizzazione degli interventi e  delle  opere  di  cui  al  presente
comma, il Commissario straordinario puo'  nominare  fino  a  due  sub
commissari, responsabili di uno o piu' interventi; 
  Visto l'art. 6 del citato decreto-legge n. 76 del 2020, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 120 del 2020; 
  Vista l'ordinanza del 9 aprile 2021, n. 115, con la quale e'  stata
disciplinata   l'organizzazione   della   Struttura   centrale    del
Commissario  straordinario  del  Governo  per  la  ricostruzione  nei
territori  delle  Regioni  di  Abruzzo,  Lazio,   Marche   e   Umbria
interessati dagli eventi sismici  verificatisi  a  far  data  dal  24
agosto 2016, con contestuale abrogazione dell'ordinanza n. 106 del 17
settembre 2020; 
  Visti in particolare l'art. 4 della richiamata ordinanza n. 115 del
2021; 
  Vista l'ordinanza n. 110 del 21 novembre  2020  recante  «Indirizzi
per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'art. 11, comma 2,
del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 recante "Misure  urgenti  per
la  semplificazione  e  l'innovazione  digitale",   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  11  settembre  2020,  n.   120»,   come
modificata  prima  con  ordinanza  n.  114  del  9  aprile   2021   e
successivamente con ordinanza n. 123 del 31 dicembre 2021; 
  Visti il decreto in data 15 gennaio 2021 n. 3, e i decreti in  data
18  gennaio  2021,  n.  7  e  n.  8,  con  cui  il   commissario   ha
rispettivamente nominato i  sub  commissari  e  gli  esperti  per  il
supporto e la consulenza al Commissario straordinario  per  tutte  le
attivita' connesse alla realizzazione  degli  interventi  di  cui  al
richiamato art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020; 
  Considerato che: 
    ai sensi dell'art. 1, comma 4, dell'ordinanza  n.  110  del  2020
«Tramite le ordinanze in deroga di cui al  comma  2,  il  Commissario
straordinario: a) individua le opere e i lavori, pubblici e  privati,
urgenti e di particolare criticita', con il relativo  cronoprogramma;
b)  individua  il  soggetto  attuatore  idoneo   alla   realizzazione
dell'intervento;   c)   determina   le   modalita'   accelerate    di
realizzazione dell'intervento da parte del  soggetto  attuatore,  nel
rispetto dei principi di cui al successivo art. 2;  d)  individua  il
sub-Commissario competente, ai sensi  del  successivo  art.  4  della
presente ordinanza»; 
    ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n.  110  del  2020,
«Ai fini di quanto previsto al comma 1,  per  ciascun  intervento  il
Commissario straordinario adotta specifica ordinanza, d'intesa con  i
presidenti di regione, con  la  quale  indica  le  normative  che  si
possono derogare per pervenire  ad  una  immediata  attuazione  degli
interventi, la copertura finanziaria, il relativo soggetto  attuatore
ai sensi del successivo art. 6 e ogni altra  disposizione  necessaria
per l'accelerazione degli interventi di ricostruzione. Tale ordinanza
assumera' la denominazione di "ordinanza speciale ex art.  11,  comma
2, del decreto-legge 76 del 2020" e avra' una propria numerazione»; 
    ai sensi dell'art. 2, comma 1, dell'ordinanza n.  110  del  2020,
«Fermo  restando  quanto  previsto  all'art.   11,   comma   2,   del
decreto-legge n. 76 del 2020, il Commissario straordinario,  d'intesa
con i presidenti di regione e su proposta dei sindaci per  quanto  di
loro competenza, puo' disporre, mediante le ordinanze di cui all'art.
1, ulteriori  semplificazioni  e  accelerazioni  nelle  procedure  di
affidamento  e  di  esecuzione  di  lavori,  servizi  o  forniture  o
incarichi di progettazione degli interventi e delle opere  urgenti  e
di particolare criticita', anche di importo  pari  o  superiore  alle
soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.
50, anche in deroga a ogni disposizione di legge  diversa  da  quella
penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del  codice  delle
leggi antimafia e delle misure di  prevenzione,  di  cui  al  decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni  del  codice
dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo  22
gennaio 2004, n.  42,  nonche'  dei  vincoli  inderogabili  derivanti
dall'appartenenza all'Unione europea, ivi  inclusi  quelli  derivanti
dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE»; 
    ai sensi dell'art. 2, comma 2, dell'ordinanza n.  110  del  2020,
«Le  ordinanze  in  deroga,  anche  ove  contengano   semplificazioni
procedurali, sono emanate in forza delle necessita' e  urgenza  della
realizzazione degli interventi di  ricostruzione,  nel  rispetto  dei
principi richiamati dagli articoli 4 e 30 del  codice  dei  contratti
pubblici e dei principi di tutela della  salute,  dell'ambiente,  dei
diritti dei lavoratori»; 
    ai sensi dell'art. 2, comma 3, dell'ordinanza n.  110  del  2020,
«Le  ordinanze  in  deroga  possono  altresi'  riguardare  le   norme
organizzative, procedimentali e autorizzative, anche stabilite  dalla
legge  7  agosto  1990,  n.  241,  che  determinano  adempimenti  non
strettamente richiesti dai principi inderogabili del diritto europeo,
tra cui le normative urbanistiche e  tecniche,  di  espropriazione  e
occupazione di urgenza e di valutazione ambientale, di usi  civici  e
demani collettivi, nel rispetto dei principi inderogabili di  cui  al
comma   1;   possono   inoltre   riguardare   le   previsioni   della
contrattazione  collettiva  nazionale  (CCNL)  con  riferimento  alla
possibilita' di impiegare i lavoratori  su  piu'  turni  al  fine  di
assicurare la continuita' dei  cantieri,  fermi  restando  i  diritti
inviolabili  dei  lavoratori.  Le  previsioni  del   presente   comma
rivestono  carattere  di  generalita'  ai  fini  dell'adozione  delle
specifiche  ordinanze  derogatorie  di  cui  all'art.  1,  che  hanno
carattere di specialita'»; 
    ai sensi dell'art. 3, comma 1 dell'ordinanza n. 110 del 2020, «al
fine di accelerare la ricostruzione dei centri storici e  dei  nuclei
urbani  dei  comuni  maggiormente  colpiti   dagli   eventi   sismici
verificatisi  a  far   data   dal   24   agosto   2016,   individuati
dall'ordinanza n. 101 del 2020,  il  Commissario  straordinario  puo'
disporre, con l'ordinanza di  cui  all'art.  1,  sulla  base  di  una
proposta da approvare con  apposita  delibera  consiliare,  anche  ai
sensi dell'art. 2, commi 1 e 3, dell'ordinanza  22  agosto  2020,  n.
107, le procedure necessarie per  l'affidamento  dell'esecuzione  dei
lavori dei centri storici, o di parti di essi, e  dei  nuclei  urbani
identificati  dai  comuni   con   il   programma   straordinario   di
ricostruzione. Con  la  medesima  ordinanza  di  cui  all'art.  1  e'
altresi' possibile approvare il bando di gara unitario, distinto  per
lotti, di opere e lavori pubblici  comunali  nonche'  individuare  le
modalita' di coinvolgimento dei soggetti proprietari»; 
    ai sensi dell'art. 3, comma 2, dell'ordinanza  n.  110  del  2020
«con le ordinanze commissariali in deroga e' determinata ogni  misura
necessaria per l'approvazione del progetto complessivo  da  porre  in
gara e sono definite le  procedure  di  affidamento  dei  lavori,  il
programma di cantierizzazione dell'intervento unitario, gli eventuali
indennizzi  e  le  compensazioni  da  riconoscere   in   favore   dei
proprietari di unita' immobiliari non ricostruite o delocalizzate»; 
    ai sensi dell'art. 3, comma 3, dell'ordinanza n.  110  del  2020,
«con le ordinanze di cui all'art.  1  e'  altresi'  possibile,  anche
attraverso un  concorso  di  progettazione  di  cui  all'art.  152  e
seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'affidamento
contestuale  della  progettazione  e,  analogamente,  dei  lavori  di
esecuzione per singoli lotti degli  interventi  pubblici  individuati
come prioritari con delibera del consiglio comunale»; 
  Viste: 
    l'ordinanza n. 109 del 23  dicembre  2020  recante  «Approvazione
elenco  unico  dei  programmi  delle  opere  pubbliche   nonche'   di
disposizioni  organizzative  e   definizione   delle   procedure   di
semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica»; 
    l'ordinanza n. 112 del 23  dicembre  2020  recante  «Approvazione
degli schemi di convenzione con l'Agenzia nazionale per  l'attrazione
degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia  e  con
Fintecna S.p.a per l'individuazione del  personale  da  adibire  alle
attivita'   di   supporto   tecnico-ingegneristico    e    di    tipo
amministrativo-contabile finalizzate a fronteggiare le esigenze delle
popolazioni colpite dagli eventi  sismici  del  24  agosto  2016  nei
territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»; 
  Vista l'ordinanza n. 114 del 9  aprile  2021,  in  particolare  gli
articoli 2 e 3; 
  Dato  atto  che   a   seguito   dell'approvazione   del   programma
straordinario per la ricostruzione con  deliberazione  del  consiglio
comunale n. 22  del  2  agosto  2021  l'amministrazione  comunale  ha
richiesto un primo stralcio dell'ordinanza  speciale  per  interventi
situati nelle frazioni di Campicino, Fiastra Capoluogo,  San  Lorenzo
in Colpolina, Boccioni, San Lorenzo  al  Lago,  oltre  al  ripristino
della struttura ricettiva a servizio del  campeggio  San  Lorenzo  al
Lago e alla sistemazione dell'area commerciale del capoluogo, pensata
in  due  lotti,  stralcio  A  per  la   realizzazione   dell'edificio
commerciale  e  stralcio  B  per  le  opere   di   urbanizzazione   e
sistemazione della piazza Dario Conti, alla realizzazione delle nuova
palazzina  degli  uffici  comunali  del  C.O.C.  e   delle   funzioni
socio-sanitarie, ed infine alla delocalizzazione del depuratore; 
  Visti gli  esiti  dell'istruttoria  condotta  congiuntamente  dagli
uffici del  comune  e  dalla  struttura  del  sub  Commissario,  come
risultante dalla relazione del sub Commissario  Allegato  n.  1  alla
presente ordinanza; 
  Considerato che dalla suddetta relazione emerge che: 
    a) gli eventi sismici del 2016 hanno  determinato  l'inagibilita'
di porzioni significative di alcuni edifici  del  Comune  di  Fiastra
(MC) e pertanto  sono  necessari  e  urgenti  gli  interventi  meglio
individuati  nell'Allegato  n.   1   alla   presente   ordinanza,   e
specificamente: 
      1. interventi nella frazione di Campicino; 
      2. interventi nella frazione di Fiastra Capoluogo; 
      3. interventi nella frazione di San Lorenzo in Colpolina; 
      4. interventi nella frazione di Boccioni; 
      5. interventi nella frazione di San Lorenzo al Lago; 
      6. ripristino struttura ricettiva a servizio del campeggio  San
Lorenzo al Lago; 
      7. realizzazione area commerciale: 
        stralcio A - realizzazione edificio area commerciale; 
        stralcio B  -  urbanizzazione  e  sistemazione  esterna  area
commerciale e ripristino piazza Dario Conti; 
      8.  urbanizzazione  e  sistemazione  esterna  nuova   palazzina
uffici, sede C.O.C. e struttura socio-sanitaria; 
      9. delocalizzazione depuratore. 
    b) gli interventi di cui alla lettera a) risultano di particolare
criticita' e urgenza ai sensi dell'ordinanza n. 110 del  2020  per  i
seguenti motivi: 
        1. la ricostruzione del Comune di Fiastra e'  di  particolare
complessita'  in  quanto  e'  necessario  un  continuo  coordinamento
logistico e temporale tra gli  interventi  unitari  di  ricostruzione
degli aggregati e,  per  la  frazione  di  Campicino,  anche  edilizi
privati, nonche' della viabilita'; 
        2. l'elevato  grado  di  danneggiamento  del  territorio,  le
funzioni che gli edifici  e  le  infrastrutture  svolgono  in  quanto
esclusivamente vocate ad offrire servizi per i  cittadini  e  per  la
collettivita' e la natura degli interventi di carattere  propedeutico
alla  ricostruzione  pubblica  e  privata   rendono   necessario   un
intervento unitario, accelerato e prioritario al fine di ricostituire
le condizioni di benessere e sviluppo della citta'; 
        3. i sottoservizi e la messa in  sicurezza  delle  strade  di
accesso alle frazioni sono opere lineari prioritarie e  propedeutiche
alla ricostruzione e fondamentali per la sicurezza  dei  veicoli  che
transitano sulle strade; 
        4. gli interventi sono  indispensabili  per  la  ripresa  del
normale svolgimento della vita  della  comunita',  propedeutici  alla
cantierizzazione della ricostruzione pubblica e privata e necessari a
facilitare la continuita' della ricostruzione; 
        5. il ripristino  delle  infrastrutture  e  dei  sottoservizi
comunali e' considerato un  intervento  prioritario  ed  urgente  per
impedire  il  progressivo  ammaloramento  e   consentire   la   piena
funzionalita'  dei  sottoservizi  e  in   quanto   interferisce   con
l'esecuzione dei lavori della ricostruzione privata e quindi  con  il
successivo rientro nelle abitazioni; 
        6. il ripristino delle opere  e'  urgente  per  l'interazione
della ricostruzione di tali opere  con  quelle  private  grazie  alla
creazione  di  spazi  idonei  ad  allestire  aree  di  cantiere,   al
ripristino di  sottoservizi,  nonche'  alla  migliore  organizzazione
delle cantierizzazioni; 
        7. nella  frazione  di  Campicino  insistono  tuttora  alcuni
edifici pericolanti che non sono stati posti in sicurezza  con  opere
di puntellamento o di fasciature o di demolizioni. Il pericolo recato
da questi fabbricati non permette  l'accesso  alla  frazione  con  il
conseguente rischio di compromissione della stabilita' delle  singole
strutture e del loro stato di conservazione e di danni  irrimediabili
a persone e cose, e in particolare  di  crolli  sulle  pubbliche  vie
circostanti gli edifici interessati; 
    c) tale situazione rende gli interventi  oggetto  della  presente
ordinanza urgenti e non piu' procrastinabili,  ai  sensi  e  per  gli
effetti dell'ordinanza n. 110  del  21  novembre  2020,  al  fine  di
recuperare immobili destinati  a  funzioni  strategiche  e  in  parte
costituenti patrimonio architettonico vincolato, rendendoli sicuri  e
pienamente utilizzabili per le loro funzioni istituzionali; 
  Considerato che, in relazione alla suddetta  criticita'  e  urgenza
degli interventi,  si  rende  necessario  un  programma  di  recupero
unitario e coordinato tra gli edifici interessati; 
  Ritenuto, per quanto sopra specificato, che ricorrano i presupposti
per  l'attivazione  dei  poteri   commissariali   speciali   di   cui
all'ordinanza n. 110 del 2020 per  gli  interventi  di  ricostruzione
degli immobili in oggetto del Comune di Fiastra; 
  Ritenuto pertanto di approvare gli  interventi  di  recupero  degli
edifici sopra indicati del Comune di  Fiastra  e  meglio  dettagliati
nell'Allegato n. 1 alla presente ordinanza; 
  Considerato che l'intervento relativo alla realizzazione  dell'area
commerciale risulta inserito nell'Allegato 1  dell'ordinanza  n.  109
del 23 dicembre 2020 per un importo presuntivo di spesa pari  a  euro
1.050.000,00 poi rivalutato in aumento in  euro  3.058.000,00,  cosi'
che si rende necessaria l'integrazione del contributo originariamente
stimato per euro 2.008.000,00; 
  Considerato  che  per  i  restanti  interventi  si  rende  altresi'
necessario stanziare i seguenti importi, stimati in  base  al  quadro
economico di prima  fattibilita'  redatto  in  forza  di  valutazioni
parametriche, secondo criteri condivisi tra il Comune di Fiastra e la
struttura del sub Commissario, come meglio  illustrati  nell'Allegato
n. 1 alla presente ordinanza: 
    1. sottoservizi nella frazione  di  Campicino,  importo  presunto
stimato euro 785.000,00; 
    2. sottoservizi  nella  frazione  di  Fiastra  capoluogo  importo
presunto stimato euro 825.000,00; 
    3. sottoservizi  nella  frazione  di  San  Lorenzo  in  Colpolina
importo presunto stimato euro 700.000,00; 
    4. sottoservizi  nella  frazione  di  Boccioni  importo  presunto
stimato euro 705.500,00; 
    5. sottoservizi nella frazione di San  Lorenzo  al  lago  importo
presunto stimato euro 2.190.000,00; 
    6. ripristino struttura nel campeggio  in  San  Lorenzo  al  lago
importo presunto stimato euro 1.050.000,00; 
    7. realizzazione area commerciale importo presunto  stimato  euro
3.058.000,00 di  cui  euro  1.050.000,00  gia'  finanziati  ai  sensi
dell'ordinanza n. 109/2020; 
    8. urbanizzazione e sistemazione esterna nuova palazzina  uffici,
importo presunto stimato euro 500.000,00; 
  Considerato, per quanto  sopra,  che  per  la  realizzazione  degli
interventi  e'  stimato  un   importo   complessivo   pari   a   euro
9.813.500,00, di cui euro 1.050.000,00 trovano copertura nelle  somme
stanziate per tali interventi dall'ordinanza n. 109 del 2020 ed  euro
8.763.500,00 nella presente ordinanza sulla base delle valutazioni di
cui sopra; 
  Considerato che,  sulla  base  della  citata  istruttoria,  occorre
altresi' adottare misure straordinarie  e  di  semplificazione  delle
procedure  per  accelerare  gli  interventi  di  cui  alla   presente
ordinanza; 
  Ritenuto   di   individuare,   per   l'intervento   integrato    di
ricostruzione di cui all'Allegato n. 1, ai sensi e  per  gli  effetti
dell'ordinanza n. 110 del 2020, quale sub Commissario l'ing. Gianluca
Loffredo in ragione della sua competenza ed esperienza professionale; 
  Considerato che il Comune di Fiastra ha attestato di disporre di un
organico costituito da un numero di cinque unita' tecniche, e di aver
portato a compimento  nell'ultimo  triennio  appalti  per  un  valore
complessivo di circa 4.000.000,00 euro nonche' interventi analoghi  a
quelli di cui alla presente ordinanza; 
  Ritenuto, pertanto, che sia  possibile  riconoscere  al  Comune  di
Fiastra la gestione diretta degli interventi in oggetto  in  qualita'
di soggetto attuatore; 
  Ritenuto che, ai sensi dell'art. 6 dell'ordinanza n. 110 del  2020,
il soggetto attuatore possa essere supportato da limitate  specifiche
professionalita' esterne di complemento  per  le  attivita'  di  tipo
tecnico,  giuridico-amministrativo  e  specialistico  connesse   alla
realizzazione  degli  interventi  con  oneri  a  carico  dei   quadri
economici degli interventi da realizzare; 
  Considerato che, ai fini dell'accelerazione  degli  interventi,  il
soggetto    attuatore    potra'    eventualmente    procedere    alla
esternalizzazione  di  tutte  o  parte   delle   attivita'   tecniche
necessarie alla realizzazione degli interventi, tra  cui  l'attivita'
di progettazione, ai sensi dell'art. 24 del decreto  legislativo  del
18 aprile 2016 n. 50, e la direzione dei lavori di cui all'art.  101,
comma 2, del citato decreto legislativo n. 50  del  2016,  e  che  in
particolare la progettazione, essendo propedeutica alla realizzazione
dell'intervento,   debba   essere   effettuata   con    la    massima
tempestivita'; 
  Considerato che l'art. 8 dell'ordinanza n. 109 del 2020 consente ai
soggetti attuatori di cui all'art. 15 del decreto-legge  n.  189  del
2016,  ove  i  progetti  siano  in  possesso  dei  requisiti  per  il
riconoscimento  degli  incentivi  del  decreto  interministeriale  16
febbraio 2016 da parte del  Gestore  dei  servizi  energetici  S.p.a.
(GSE), di proporre  al  vice  commissario  di  ricalcolare  la  somma
assegnata, il  quale  provvede  alla  rideterminazione  affinche'  il
concorso  alla  copertura  finanziaria  conseguente  agli   incentivi
provenienti dal conto termico non superi il totale complessivo  delle
spese ammissibili e a riservare al progetto la cifra decurtata  nelle
more del perfezionamento della richiesta del conto termico; 
  Considerato che la realizzazione degli interventi di  ricostruzione
deve essere effettuata in modo da rendere compatibili gli  interventi
strutturali con la tutela degli  aspetti  architettonici,  storici  e
ambientali   e   assicurare   una   architettura   ecosostenibile   e
l'efficientamento energetico e che a tal fine con decreto n. 135  del
25 marzo 2021 e'  stato  approvato  il  protocollo  d'intesa  tra  il
commissario alla ricostruzione e il Gestore  dei  servizi  energetici
S.p.a. per la promozione di interventi di riqualificazione energetica
nei comuni delle quattro regioni interessate dagli eventi  sismici  a
far data dal 24  agosto  2016  (Abruzzo,  Lazio,  Marche  e  Umbria),
nell'ambito dei lavori di  ripristino,  riparazione  e  ricostruzione
degli edifici pubblici coinvolti dai suddetti eventi; 
  Considerato che la realizzazione dei sottoservizi e delle  aree  di
cantiere  in  quanto  propedeutica  alla  ricostruzione  pubblica   e
privata, e' di estrema urgenza ed e'  pertanto  necessario  prevedere
modalita' di affidamento ed esecuzione accelerate e  semplificate  in
analogia a quanto stabilito dall'art. 48 del citato decreto-legge  n.
77 del 2021; 
  Considerato che l'affidamento diretto per i contratti  pubblici  al
di sotto delle soglie di cui all'art. 35 del decreto  legislativo  n.
50 del 2016 non osta ai principi del legislatore  eurounitario  e  ai
vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea; 
  Ritenuto pertanto  di  prevedere,  quale  modalita'  accelerata  di
realizzazione  dell'intervento  da  parte  del  soggetto   attuatore,
l'affidamento diretto di servizi e forniture, ivi compresi i  servizi
di ingegneria e architettura di importo inferiore agli importi di cui
all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 nel  rispetto  dei
principi richiamati dagli articoli 4 e 30 del  codice  dei  contratti
pubblici e dei principi di tutela della  salute,  dell'ambiente,  dei
diritti dei lavoratori; 
  Considerato  che  l'art.  32  della  direttiva  n.  2014/24/UE  non
prevede, ai fini del rispetto del  principio  della  concorrenza,  un
numero minimo di operatori da consultare e  che  sono  necessarie  la
semplificazione  ed  accelerazione  procedimentale  per  far   fronte
all'urgenza  della  ricostruzione,  riparazione  e  ripristino  degli
edifici, delle strutture e delle infrastrutture viarie oggetto  della
presente ordinanza; 
  Considerato che gli interventi di ricostruzione rivestono carattere
di urgenza  e  pertanto  ricorrono  i  presupposti  per  attivare  le
procedure negoziate, senza previa pubblicazione del bando di gara, di
cui all'art. 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, e  in  deroga
all'art. 36, comma 2, lettera d), del decreto legislativo n.  50  del
2016,  con  almeno  cinque  operatori   economici,   ove   esistenti,
individuati in base ad indagini  di  mercato  o  tramite  elenchi  di
operatori economici, nel rispetto del principio di rotazione; 
  Ritenuto necessario, ai fini dell'accelerazione  e  semplificazione
delle procedure, in deroga agli articoli 95, comma 4 e 148, comma  6,
del decreto legislativo n. 50 del 2016 riconoscere la possibilita' di
esercitare la facolta' di esclusione automatica per importi inferiori
alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016
e, per appalti che non abbiano  carattere  transfrontaliero,  fino  a
quando il numero delle offerte ammesse non sia  inferiore  a  cinque,
ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'art.  97,
comma 2 e 2-bis, del decreto legislativo n. 50 del 2016; 
  Considerato che il progetto di fattibilita' tecnica  ed  economica,
come disciplinato dall'art. 23 del  decreto  legislativo  n.  50  del
2016, e' connotato da un sufficiente grado  di  dettaglio  e  da  una
analisi comparativa delle diverse soluzioni in  termini  di  costi  e
benefici  per  la  collettivita'  e  della  qualita'  ed   efficienza
energetica  dell'opera,  essendo  richiesto  anche  il  rispetto  dei
vincoli idrogeologici, sismici e forestali; 
  Ritenuto di derogare all'art. 59,  comma  1,  quarto  periodo,  del
decreto legislativo n. 50 del 2016, al fine di ridurre i  costi  e  i
tempi di realizzazione delle opere, consentendo di porre  a  base  di
gara il progetto definitivo; 
  Considerato necessario, al fine del piu' efficace coordinamento tra
gli interventi e attesa la simultaneita' degli stessi e comunque  nei
limiti della soglia di cui all'art. 35 del decreto legislativo n.  50
del 2016, prevedere la possibilita' di partizione  degli  affidamenti
qualora i medesimi siano relativi ad attivita' autonome e separabili,
ivi inclusi  i  casi  di  particolare  specializzazione  tecnica  che
richiedono la presenza di diverse e specifiche professionalita' o  le
ipotesi di recupero  modulare  di  un  unico  edificio  per  renderlo
parzialmente fruibile in tempi piu' rapidi; 
  Ritenuto di  riconoscere,  per  gli  affidamenti  di  contratti  di
importo  inferiore  alle  soglie  di  cui  all'art.  35  del  decreto
legislativo n. 50 del 2016, la facolta'  del  soggetto  attuatore  di
procedere alla stipula dei  contratti  anche  in  deroga  al  termine
dilatorio di cui all'art. 32, comma 9, decreto legislativo n. 50  del
2016; 
  Ritenuto, in deroga all'art. 1, comma 3, del  decreto-legge  n.  32
del 2019, che il soggetto attuatore possa  decidere  che  le  offerte
saranno esaminate prima della verifica dell'idoneita' degli offerenti
applicando la procedura di cui all'art. 133,  comma  8,  del  decreto
legislativo n. 50 del 2016 anche per le  procedure  negoziate,  senza
bando, di cui all'art. 63 del decreto legislativo n. 50 del  2016,  e
oltre i termini ivi previsti, fermo restando che tale  facolta'  puo'
essere esercitata se specificamente prevista negli inviti; 
  Ritenuto che il soggetto attuatore possa ricorrere  agli  strumenti
di modellazione elettronica dei processi anche per importi diversi da
quelli di cui al decreto del Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti n. 560 del 2017; 
  Ritenuto, al fine di garantire la massima capacita'  produttiva  in
fase di espletamento dei lavori  ed  assicurare  la  continuita'  dei
cantieri, che il soggetto attuatore possa inserire nei capitolati  il
doppio turno di lavorazione, anche  in  deroga  ai  limiti  derivanti
dalla contrattazione collettiva nazionale (CCNL),  fermi  restando  i
diritti inviolabili dei lavoratori, a condizione che  il  ricorso  al
doppio turno di lavorazione sia inserito nell'offerta economica; 
  Ritenuto di estendere, fino alla conclusione degli  interventi,  la
disciplina di cui all'art. 5 del decreto-legge n. 76 del 2020 al fine
di portare a compimento i lavori nei tempi programmati; 
  Ritenuto al fine di accelerare l'approvazione  dei  progetti  e  la
cantierizzazione delle opere che il soggetto attuatore possa valutare
la  possibilita'  di  procedere  all'occupazione  d'urgenza  e   alle
eventuali espropriazioni o asservimenti adottando  tempestivamente  i
relativi decreti in deroga alle  procedure  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327; 
  Vista  la  «Circolare  interpretativa  di   particolari   questioni
relative alla ricostruzione pubblica e privata, anche con riferimento
al decreto di "Semplificazione" 76/2020», prot. CGRTS 0002594 del  27
gennaio 2021, paragrafo 2; 
  Visto il protocollo di intesa tra il Commissario straordinario  del
Governo per il sisma 2016, l'ente Parco nazionale dei Monti Sibillini
e l'ente Parco nazionale del Gran Sasso e Monti  della  Laga  per  la
definizione di forme di collaborazione e iniziative comuni, approvato
con decreto commissariale n. 271 del 21 giugno 2021; 
  Considerato che la presenza di diversi  interessi  facenti  capo  a
piu' amministrazioni rende necessaria l'attivazione della  Conferenza
dei servizi speciale di cui all'ordinanza  n.  110  del  2020  e  che
pertanto occorra specificarne la disciplina; 
  Ritenuto, al fine di rispettare i tempi previsti dal cronoprogramma
e le interazioni tra gli interventi, che sia necessario avvalersi  di
un collegio consultivo tecnico per  ogni  singolo  contratto  facente
parte dell'intervento unitario allo scopo di  pervenire  alla  rapida
risoluzione di eventuali controversie e,  pertanto,  di  derogare  ai
limiti temporali  e  di  importo  previsti  dall'art.  6  del  citato
decreto-legge n. 76 del 2020 adottando una specifica  disciplina  per
gli interventi oggetto della presente ordinanza; 
  Accertata con la direzione generale della  Struttura  commissariale
la  disponibilita'  delle  risorse  finanziarie  nella   contabilita'
speciale n. 6035 di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189
del 2016; 
  Vista   la    nota    della    Corte    dei    conti    prot.    n.
SCCLA-0023698-Uscita-04/05/2022,          protocollo           CGRTS-
0011236-A-04-05-2022,  con   cui   sono   stati   formulati   rilievi
all'ordinanza n. 35 del 14 aprile 2022; 
  Vista  la  nota  di  riscontro  ai  predetti  rilievi,   prot.   n.
CGRTS-0012123-P-13/05/2022; 
  Vista l'ulteriore nota prot. n. CGRTS-0012509-P-18/05/2022 con cui,
a seguito delle interlocuzioni medio tempore intervenute con la Corte
dei conti, e' stato  comunicato  l'impegno  a  ritirare  la  predetta
ordinanza  contestualmente  alla  riadozione  di   nuova   ordinanza,
adeguata ai rilievi formulati dalla Corte dei  conti,  mantenendo  lo
stesso numero progressivo di adozione in ordine cronologico; 
  Raggiunta l'intesa nella cabina di coordinamento del 19 maggio 2022
con le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, in ordine al  ritiro
della predetta ordinanza n. 35 del 14 aprile 2022 ed alla contestuale
adozione della presente ordinanza; 
  Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e
27, comma 1, della legge  24  novembre  2000,  n.  340  e  successive
modificazioni,  in  base  ai  quali  i  provvedimenti   commissariali
divengono  efficaci  decorso  il  termine  di   trenta   giorni   per
l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da  parte  della
Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci
con motivazione espressa dell'organo emanante; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
Individuazione degli interventi di particolare criticita' ed urgenza 
 
  1.  Ai  sensi  delle  norme  e  delle  disposizioni  richiamate  in
premessa, e' individuato e approvato come urgente  e  di  particolare
criticita' il complesso unitario degli  interventi  di  ricostruzione
del Comune di  Fiastra,  siti  Fiastra  e  relative  frazioni  meglio
descritti nell'Allegato n. 1 alla presente ordinanza, con il relativo
cronoprogramma, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, di
seguito riassuntivamente indicati con relativa stima previsionale: 
    1. sottoservizi nella frazione  di  Campicino,  importo  presunto
stimato euro 785.000,00; 
    2. sottoservizi  nella  frazione  di  Fiastra  capoluogo  importo
presunto stimato euro 825.000,00; 
    3. sottoservizi  nella  frazione  di  San  Lorenzo  in  Colpolina
importo presunto stimato euro 700.000,00; 
    4. sottoservizi  nella  frazione  di  Boccioni  importo  presunto
stimato euro 705.500,00; 
    5. sottoservizi nella frazione di San  Lorenzo  al  lago  importo
presunto stimato euro 2.190.000,00; 
    6. ripristino struttura nel campeggio  in  San  Lorenzo  al  lago
importo presunto stimato euro 1.050.000,00; 
    7. realizzazione area commerciale importo presunto  stimato  euro
3.058.000,00,  gia'  inserito  nell'ordinanza   n.   109   per   euro
1.050.000,00; 
    8. urbanizzazione e sistemazione esterna nuova palazzina  uffici,
importo presunto stimato euro 500.000,00. 
  2. Gli importi degli interventi di  cui  al  comma  1,  sono  stati
stimati in base al quadro economico di prima fattibilita' redatto, in
forza di valutazioni parametriche, secondo criteri condivisi  tra  il
Comune  di  Fiastra  e  struttura  sub  commissariale,  come   meglio
illustrati nell'Allegato n. 1 alla presente ordinanza. 
  3. Gli interventi di  cui  al  comma  1  risultano  di  particolare
criticita' ed urgenza ai sensi e per gli  effetti  dell'ordinanza  n.
110 del 21 novembre 2020  per  i  motivi  di  cui  in  premessa  come
evidenziati dalla relazione del sub  Commissario  redatta  a  seguito
dell'istruttoria congiunta con il Comune di Fiastra: 
  4. Al fine di assicurare  la  pronta  attuazione  degli  interventi
necessari,  in  base  all'istruttoria  compiuta  congiuntamente   dai
rappresentanti del comune ed il sub Commissario, nell'Allegato  n.  1
alla presente ordinanza sono  indicate  le  singole  opere  e  lavori
previsti, l'ubicazione, la natura e tipologia  di  intervento  e  gli
oneri   complessivi,   comprensivi   anche   di   quelli    afferenti
all'attivita'  di  progettazione,  alle  prestazioni   specialistiche
derivanti dall'effettuazione  dell'intervento  e  delle  altre  spese
tecniche.