Il Commissario straordinario del Governo ai fini della  ricostruzione
  nei territori  interessati  dagli  eventi  sismici  verificatisi  a
  far data dal 24 agosto 2016 
 
  Viste le deliberazioni del Consiglio dei  ministri  del  25  agosto
2016, del 27 e 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017, con le quali e'
stato dichiarato e successivamente esteso lo stato  di  emergenza  in
conseguenza degli eccezionali eventi sismici che  tra  il  24  agosto
2016 ed il 17 gennaio 2017 hanno colpito il territorio delle  Regioni
Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; 
  Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del  24  agosto
2016», convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016,  n.
229 (d'ora in avanti «decreto-legge n. 189 del 2016»); 
  Visto l'art. 57, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n.  104
recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,  n.  126,
il quale testualmente recita «All'art. 1 del decreto-legge 17 ottobre
2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15  dicembre
2016, n. 229,  dopo  il  comma  4-quater  e'  inserito  il  seguente:
"4-quinquies. Lo  stato  di  emergenza  di  cui  al  comma  4-bis  e'
prorogato fino al 31 dicembre 2021; a  tale  fine  il  Fondo  per  le
emergenze nazionali previsto dall'art. 44 del codice della protezione
civile, di cui al decreto  legislativo  2  gennaio  2018,  n.  1,  e'
incrementato di 300 milioni di euro per  l'anno  2021".  Al  relativo
onere si provvede ai sensi dell'art. 114»; 
  Vista la legge 30 dicembre  2018,  n.  145,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021»,  pubblicata  nel  Supplemento
ordinario n. 62 della Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2018,
con la quale il termine della gestione straordinaria di cui  all'art.
1, comma 4, del decreto-legge 17  ottobre  2016,  n.  189,  e'  stato
prorogato al 31 dicembre 2020; 
  Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in  legge
13 ottobre 2020, n. 126, art. 57, comma 2,  con  il  quale  e'  stata
disposta l'ulteriore proroga del termine della gestione straordinaria
di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.
189, al 31 dicembre 2021; 
  Vista la legge 30 dicembre  2021,  n.  234,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2022  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024», art. 1, commi 449 e 450,  con
cui e' stata disposta l'ulteriore proroga del termine della  gestione
straordinaria di cui  all'art.  1,  comma  4,  del  decreto-legge  17
ottobre 2016, n. 189, al 31 dicembre 2022; 
  Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge  n.  189  del  2016,  il
quale prevede  che  per  l'esercizio  delle  funzioni  attribuite  il
Commissario straordinario provvede anche a mezzo  di  ordinanze,  nel
rispetto della Costituzione, dei principi  generali  dell'ordinamento
giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo; 
  Visto il decreto-legge 16  luglio  2020,  n.  76,  recante  «Misure
urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»,  convertito
con modificazioni con la legge 11 settembre 2020, n.  120  (d'ora  in
avanti «decreto-legge n. 76 del 2020»),  in  particolare  l'art.  11,
comma 2, il quale attribuisce al Commissario straordinario il compito
di individuare con  propria  ordinanza  gli  interventi  e  le  opere
urgenti  e   di   particolare   criticita',   anche   relativi   alla
ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per
i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'art. 2, comma  2,
del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni
disposizione di legge  diversa  da  quella  penale,  fatto  salvo  il
rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e  delle
misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011,
delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio,  di
cui al decreto legislativo  n.  42  del  2004,  nonche'  dei  vincoli
inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;  per  il
coordinamento e la realizzazione degli interventi e  delle  opere  di
cui al presente comma, il  Commissario  straordinario  puo'  nominare
fino a due sub Commissari, responsabili di uno o piu' interventi; 
  Visto l'art. 6 del citato decreto-legge n. 76 del 2020; 
  Vista l'ordinanza del 9 aprile 2021, n. 115, con la quale e'  stata
disciplinata   l'organizzazione   della   Struttura   centrale    del
Commissario  straordinario  del  Governo  per  la  ricostruzione  nei
territori  delle  Regioni  di  Abruzzo,  Lazio,   Marche   e   Umbria
interessati dagli eventi sismici  verificatisi  a  far  data  dal  24
agosto 2016, con contestuale abrogazione dell'ordinanza n. 106 del 17
settembre 2020; 
  Visti in particolare l'art. 4 della richiamata ordinanza n. 115 del
2021; 
  Vista l'ordinanza n. 110 del 21 novembre  2020  recante  «Indirizzi
per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'art. 11, comma 2,
del decreto-legge n. 16 luglio 2020, n. 76  recante  "Misure  urgenti
per la semplificazione e  l'innovazione  digitale",  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  11  settembre  2020,  n.   120»,   come
modificata con ordinanza n. 114 del 2021 e n. 123 del 2021; 
  Visti il decreto in data 15 gennaio 2021, n. 3, e i decreti in data
18  gennaio  2021,  n.  7  e  n.  8,  con  cui  il   Commissario   ha
rispettivamente nominato i  sub  Commissari  e  gli  esperti  per  il
supporto e la consulenza al Commissario straordinario  per  tutte  le
attivita' connesse alla realizzazione  degli  interventi  di  cui  al
richiamato art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020; 
  Considerato che: 
    ai sensi dell'art. 1, comma 4, dell'ordinanza  n.  110  del  2020
«Tramite le ordinanze in deroga di cui al  comma  2,  il  Commissario
straordinario: a) individua le opere e i lavori, pubblici e  privati,
urgenti e di particolare criticita', con il relativo  cronoprogramma;
b)  individua  il  soggetto  attuatore  idoneo   alla   realizzazione
dell'intervento;   c)   determina   le   modalita'   accelerate    di
realizzazione dell'intervento da parte del  soggetto  attuatore,  nel
rispetto dei principi di cui al successivo art. 2;  d)  individua  il
sub-Commissario competente, ai sensi  del  successivo  art.  4  della
presente ordinanza»; 
    ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n.  110  del  2020,
«Ai fini di quanto previsto al comma 1,  per  ciascun  intervento  il
Commissario straordinario adotta specifica ordinanza, d'intesa con  i
presidenti di regione, con  la  quale  indica  le  normative  che  si
possono derogare per pervenire  ad  una  immediata  attuazione  degli
interventi, la copertura finanziaria, il relativo soggetto  attuatore
ai sensi del successivo art. 6 e ogni altra  disposizione  necessaria
per l'accelerazione degli interventi di ricostruzione. Tale ordinanza
assumera' la denominazione di "ordinanza speciale ex art.  11,  comma
2, del decreto-legge 76 del 2020" e avra' una propria numerazione»; 
    ai sensi dell'art. 2, comma 1, dell'ordinanza n.  110  del  2020,
«Fermo  restando  quanto  previsto  all'art.   11,   comma   2,   del
decreto-legge n. 76 del 2020, il Commissario straordinario,  d'intesa
con i presidenti di regione e su proposta dei sindaci per  quanto  di
loro competenza, puo' disporre, mediante le ordinanze di cui all'art.
1, ulteriori  semplificazioni  e  accelerazioni  nelle  procedure  di
affidamento  e  di  esecuzione  di  lavori,  servizi  o  forniture  o
incarichi di progettazione degli interventi e delle opere  urgenti  e
di particolare criticita', anche di importo  pari  o  superiore  alle
soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.
50, anche in deroga a ogni disposizione di legge  diversa  da  quella
penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del  codice  delle
leggi antimafia e delle misure di  prevenzione,  di  cui  al  decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni  del  codice
dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo  22
gennaio 2004, n.  42,  nonche'  dei  vincoli  inderogabili  derivanti
dall'appartenenza all'Unione europea, ivi  inclusi  quelli  derivanti
dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE»; 
    ai sensi dell'art. 2, comma 2, dell'ordinanza n.  110  del  2020,
«Le  ordinanze  in  deroga,  anche  ove  contengano   semplificazioni
procedurali, sono emanate in forza delle necessita' e  urgenza  della
realizzazione degli interventi di  ricostruzione,  nel  rispetto  dei
principi richiamati dagli articoli 4 e 30 del  codice  dei  contratti
pubblici e dei principi di tutela della  salute,  dell'ambiente,  dei
diritti dei lavoratori»; 
    ai sensi dell'art. 2, comma 3, dell'ordinanza n.  110  del  2020,
«Le  ordinanze  in  deroga  possono  altresi'  riguardare  le   norme
organizzative, procedimentali e autorizzative, anche stabilite  dalla
legge  7  agosto  1990,  n.  241,  che  determinano  adempimenti  non
strettamente richiesti dai principi inderogabili del diritto europeo,
tra cui le normative urbanistiche e  tecniche,  di  espropriazione  e
occupazione di urgenza e di valutazione ambientale, di usi  civici  e
demani collettivi, nel rispetto dei principi inderogabili di  cui  al
comma   1;   possono   inoltre   riguardare   le   previsioni   della
contrattazione collettiva nazionale (C.C.N.L.) con  riferimento  alla
possibilita' di impiegare i lavoratori  su  piu'  turni  al  fine  di
assicurare la continuita' dei  cantieri,  fermi  restando  i  diritti
inviolabili  dei  lavoratori.  Le  previsioni  del   presente   comma
rivestono  carattere  di  generalita'  ai  fini  dell'adozione  delle
specifiche  ordinanze  derogatorie  di  cui  all'art.  1,  che  hanno
carattere di specialita'»; 
    ai sensi dell'art. 3, comma 1 dell'ordinanza n. 110 del 2020, «al
fine di accelerare la ricostruzione dei centri storici e  dei  nuclei
urbani  dei  comuni  maggiormente  colpiti   dagli   eventi   sismici
verificatisi  a  far   data   dal   24   agosto   2016,   individuati
dall'ordinanza n. 101 del 2020,  il  Commissario  straordinario  puo'
disporre, con l'ordinanza di  cui  all'art.  1,  sulla  base  di  una
proposta da approvare con  apposita  delibera  consiliare,  anche  ai
sensi dell'art. 2, commi 1 e 3, dell'ordinanza  22  agosto  2020,  n.
107, le procedure necessarie per  l'affidamento  dell'esecuzione  dei
lavori dei centri storici, o di parti di essi, e  dei  nuclei  urbani
identificati  dai  comuni   con   il   programma   straordinario   di
ricostruzione. Con  la  medesima  ordinanza  di  cui  all'art.  1  e'
altresi' possibile approvare il bando di gara unitario, distinto  per
lotti, di opere e lavori pubblici  comunali  nonche'  individuare  le
modalita' di coinvolgimento dei soggetti proprietari»; 
    ai sensi dell'art. 3, comma 2, dell'ordinanza  n.  110  del  2020
«con le ordinanze commissariali in deroga e' determinata ogni  misura
necessaria per l'approvazione del progetto complessivo  da  porre  in
gara e sono definite le  procedure  di  affidamento  dei  lavori,  il
programma di cantierizzazione dell'intervento unitario, gli eventuali
indennizzi  e  le  compensazioni  da  riconoscere   in   favore   dei
proprietari di unita' immobiliari non ricostruite o delocalizzate»; 
    ai sensi dell'art. 3, comma 3, dell'ordinanza n.  110  del  2020,
«con le ordinanze di cui all'art.  1  e'  altresi'  possibile,  anche
attraverso un  concorso  di  progettazione  di  cui  all'art.  152  e
seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'affidamento
contestuale  della  progettazione  e,  analogamente,  dei  lavori  di
esecuzione per singoli lotti degli  interventi  pubblici  individuati
come prioritari con delibera del consiglio comunale»; 
  Viste: 
    l'ordinanza n. 109 del 23  dicembre  2020  recante  «Approvazione
elenco  unico  dei  programmi  delle  opere  pubbliche   nonche'   di
disposizioni  organizzative  e   definizione   delle   procedure   di
semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica»; 
    l'ordinanza n. 112 del 23  dicembre  2020  recante  «Approvazione
degli schemi di convenzione con l'Agenzia nazionale per  l'attrazione
degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia  e  con
Fintecna S.p.a per l'individuazione del  personale  da  adibire  alle
attivita'   di   supporto   tecnico-ingegneristico    e    di    tipo
amministrativo-contabile finalizzate a fronteggiare le esigenze delle
popolazioni colpite dagli eventi  sismici  del  24  agosto  2016  nei
territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»; 
  Visto l'art. 14, comma 3.1, del decreto-legge n. 189 del  2016,  ai
sensi del quale «tra gli interventi sul patrimonio pubblico  disposti
dal Commissario straordinario del Governo e' data priorita' a  quelli
concernenti la ricostruzione di edifici scolastici e universitari»; 
  Vista la nota prot. n. 3432 del 25 maggio  2021,  del  sindaco  del
Comune  di  Force,  con  la  quale  e'  stata  richiesta  l'immediata
attivazione dei poteri speciali con riguardo agli interventi  di  cui
alla presente ordinanza; 
  Vista la nota prot. n. 2336 del 31  marzo  2022,  del  Sindaco  del
Comune di Rotella,  con  la  quale  e'  stata  richiesta  l'immediata
attivazione dei poteri speciali con riguardo agli interventi  di  cui
alla presente ordinanza; 
  Vista la nota prot. n. del 1776 del 13 aprile 2022, del  Comune  di
Sant'Angelo in Pontano, con la quale e' stata  richiesta  l'immediata
attivazione dei poteri speciali con riguardo agli interventi  di  cui
alla presente ordinanza; 
  Visti gli  esiti  dell'istruttoria  condotta  congiuntamente  dagli
uffici dei comuni interessati e dalla Struttura del sub  Commissario,
come risultanti dalle relazioni del  sub  Commissario  allegate  alla
presente ordinanza (allegato n. 1 - Relazione istruttoria  Comune  di
Force, allegato n. 2 - Relazione  istruttoria  Comune  di  Rotella  e
allegato n. 3  -  Relazione  istruttoria  Comune  di  Sant'Angelo  in
Pontano); 
  Considerato che dalla suddetta relazione emerge che: 
    a) nel  Comune  di  Force  gli  eventi  sismici  del  2016  hanno
gravemente danneggiato l'ex  Chiesa  di  San  Biagio,  di  proprieta'
comunale e di interesse culturale ai sensi dell'art. 10, comma 1, del
decreto legislativo n. 42 del 2004; il predetto edificio  al  momento
del sisma non ricopriva funzioni sociali e di  aggregazione,  essendo
destinata ad  ospitare  la  sala  convegni  e  concerti  filarmonici,
nonche' la sede del museo del rame, con la conseguenza che: 
      la Chiesa in oggetto e' stata dichiarata inagibile  con  scheda
per il rilievo del danno ai beni culturali ID 2575 del 9 maggio  2017
e il Comune di Force e'  rimasto  privo  del  suo  principale  centro
aggregativo; 
      l'intervento  di  messa  in   sicurezza   post   sisma   occupa
attualmente  all'incirca  meta'  della   carreggiata   e   pregiudica
l'accesso alla zona sud di via del Monte, impedendo  conseguentemente
la viabilita'  nel  centro  storico,  gia'  critica  per  le  ridotte
dimensioni degli spazi urbani; 
      in  particolare,  la  presenza   di   puntellamenti   e   opere
provvisionali finalizzate alla messa in sicurezza ostacola  l'accesso
dei mezzi necessari alla ricostruzione  di  diversi  edifici  privati
contermini,  anch'essi  resi  inagibili  dal  sisma  del  2016,   che
necessitano  di  interventi  per  effettuare  i  quali  l'unica   via
carrabile   accessibile   con   automezzi   e/o   attrezzature    per
l'accantieramento e' via del Monte; 
    b) nel Comune di  Rotella  gli  eventi  sismici  del  2016  hanno
provocato gravissimi danneggiamenti al Cimitero di Castel di Croce, e
precisamente: 
      il blocco  ovest  ha  subito  un  fenomeno  di  cinematismo  di
ribaltamento, con una rotazione rigida, di 4 gradi,  accompagnata  da
evidenti distacchi, con crolli del paramento  esterno.  Lo  stato  di
danno  impone  la  demolizione  e  fedele  ricostruzione  dell'intero
blocco.  Lo  stato  di  stabilita'  precaria,  rende  necessaria   la
realizzazione di opere di fondazione profonda e consolidamento  della
scarpata; 
      il muro di cinta nord presenta un gravissimo stato di danno con
perdita di coesione della tessitura muraria, che determinano un forte
rischio di crolli e spanciamenti. Lo stato di danno rende  necessario
il consolidamento diffuso di tali tratti, con  annessa  realizzazione
di nuove fondazioni che vadano a trasferire il carico della struttura
in profondita', vista la presenza della  scarpata  caratterizzata  da
una scarsa precaria stabilita' (lato nord); 
      il blocco nord est presenta un crollo parziale, con  lesioni  e
disgregazione del paramento esterno. Il danneggiamento riscontrato ne
impone un'opera di consolidamento generale, da  effettuarsi  mediante
l'adozione di  sottofondazioni  (profonde  nel  lato  di  valle),  il
miglioramento  delle  caratteristiche   meccaniche   della   muratura
(iniezioni e ristilatura armata della facciavista), la demolizione  e
ricostruzione del coperto; 
      il blocco sud presenta evidenti  lesioni,  in  particolar  modo
dovute all'interazione strutturale fra i vari blocchi di loculi; 
      con scheda AeDES n. 003 del 17 marzo 2017, IdScheda 106488  con
esito E-F, e' stato effettuato il rilevamento del danno della  camera
mortuaria e del muro di cinta; 
      il comune ha  comunicato  di  aver  provveduto  ad  avviare  la
verifica di interesse culturale  del  cimitero,  che  allo  stato  e'
dunque sottoposto in via cautelare alle misure di tutela previste dal
decreto legislativo 42 del 2004; 
    c) nel Comune di Sant'Angelo in Pontano gli eventi sismici  hanno
provocato gravi danni alle mura urbiche adiacenti alla Chiesa di  San
Nicola, che fungono anche da sostegno  della  viabilita'  di  accesso
alla piazza dove si trovano il complesso della chiesa in  oggetto  ed
alcuni edifici di proprieta'  privata  che  risultano  a  loro  volta
danneggiati dagli eventi sismici e necessitano quindi  di  interventi
per il ripristino delle condizioni di agibilita', con la  conseguenza
che: 
      le mura urbiche, di interesse storico-culturale  ai  sensi  del
decreto  legislativo   n.   42/2004,   sono   attualmente   lesionate
gravemente, come evidenziato nella scheda Mibact di rilievo speditivo
del danno  (UCCR  ID  980),  e  necessitano  al  piu'  presto  di  un
intervento di consolidamento statico; 
      e' venuta a mancare  la  struttura  di  sostegno  del  percorso
carrabile di accesso alla  piazza  e  delle  zone  a  verde  («orti»)
adiacenti; 
      l'impedimento alla piena transitabilita' del  percorso  viabile
di accesso alla piazza antistante la Chiesa di  San  Nicola  ostacola
anche l'accesso ai pesanti mezzi d'opera  che  dovrebbero  effettuare
gli interventi di riparazione degli aggregati edilizi adiacenti  alla
Chiesa, oltre che il recupero della Chiesa medesima. 
  Dato atto che gli interventi relativi agli  immobili  di  cui  alla
lettera a) risultano di particolare criticita'  e  urgenza  ai  sensi
dell'ordinanza n. 110 del 2020 per i seguenti motivi: 
    l'intervento di recupero della Chiesa di San Biagio  si  presenta
urgente  e  non  piu'  procrastinabile  al  fine  di  recuperare   un
importante bene architettonico,  rendendolo  sicuro  sotto  l'aspetto
sismico  e  quindi  pienamente  fruibile  e  restituendolo  alle  sue
ordinarie funzioni,  cosi'  da  favorire  la  rivitalizzazione  della
citta' e, in particolare, le attivita' culturali e sociali del centro
storico; 
    l'intervento in oggetto riveste altresi' carattere di  criticita'
per l'impatto che l'inagibilita' dell'edificio e  la  presenza  delle
necessarie strutture provvisionali comportano sulla ricostruzione del
centro abitato, limitando la viabilita'  e  ostacolando  l'esecuzione
dei lavori di ricostruzione privata degli edifici limitrofi; 
    risulta necessario coordinare l'intervento relativo  alla  Chiesa
di San Biagio con quello,  ad  esso  contiguo,  relativo  al  palazzo
municipale del Comune di Force, finanziato con O.C.S.R. n. 56, per il
quale e' gia' disponibile, alla data odierna, il progetto di  livello
definitivo,  al  fine  di  prevedere  un'unica   cantierizzazione   e
l'accorpamento della gestione relativa all'appalto e  alla  direzione
lavori, per esigenze di accelerazione e semplificazione; 
  Dato atto che gli interventi relativi agli  immobili  di  cui  alla
lettera b) risultano di particolare criticita'  e  urgenza  ai  sensi
dell'ordinanza n. 110 del 2020 per i seguenti motivi: 
    la gia' precaria condizione strutturale del cimitero e' in via di
aggravamento, con il conseguente pericolo di crolli e rischio  per  i
visitatori, oltreche' un ulteriore offesa alla memoria dei defunti  e
aggravio dei costi di riparazione; 
    la  riparazione  dei  manufatti  suindicati  richiede  il  previo
svuotamento del blocco ovest dai resti mortali e dai feretri al  fine
di garantire la regolare esecuzione degli interventi. Per tale motivo
si  prevede  una  preventiva  fase  di  lavorazione   riferita   alla
realizzazione di un nuovo  blocco  «d'appoggio»  da  sessanta  loculi
necessario ad accogliere la  traslazione  dei  feretri  occupanti  il
blocco ovest e da realizzarsi sull'area libera a ridosso del muro  di
cinta da consolidare; 
    solo  successivamente  alla  realizzazione  del   blocco   loculi
«d'appoggio» sara' possibile avviare in  contemporanea  i  lavori  di
traslazione delle salme verso il blocco loculi d'appoggio  nonche'  i
lavori necessari. Per quanto descritto, l'intervento si presenta come
un appalto misto di lavori afferenti alla riparazione dei manufatti e
servizi cimiteriali riferiti alle traslazioni dei feretri; 
  Dato atto che gli interventi relativi agli  immobili  di  cui  alla
lettera c) risultano di particolare criticita'  e  urgenza  ai  sensi
dell'ordinanza n. 110 del 2020 per i seguenti motivi: 
    le mura urbiche costituiscono un bene architettonico sottoposto a
tutela ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004, e se ne rende
pertanto necessario il recupero  prima  che  le  sue  caratteristiche
storiche e culturali vengano compromesse  da  eventuali  crolli,  che
comporterebbero altresi' il rischio di danni a persone e cose; 
    la struttura urbanistica  della  zona,  a  causa  delle  poche  e
anguste vie di accesso, alcune delle quali  peraltro  interessate  da
evidenti  dissesti  strutturali,  impedisce  il  transito  dei  mezzi
d'opera che dovrebbero consentire gli  interventi  su  altri  edifici
danneggiati dal sisma, ostacolando la ricostruzione sia della  Chiesa
di  San  Nicola,  sia  degli  edifici  di  proprieta'  privata   siti
nell'area; 
    le mura urbiche costituiscono l'unico percorso idoneo all'accesso
al piazzale di San Nicola e alle vie limitrofe, e se ne rende  dunque
urgente la stabilizzazione per garantire la  sicurezza  al  transito,
quale intervento prodromico  ai  successivi  interventi  di  recupero
degli immobili esistenti; 
  Ritenuto, per quanto sopra specificato, che ricorrano i presupposti
di criticita' e urgenza per l'attivazione  dei  poteri  commissariali
speciali di cui all'ordinanza n. 110  del  2020  per  gli  interventi
sopra indicati; 
  Ritenuto pertanto di approvare gli interventi  di  cui  sopra  come
meglio  dettagliati  dagli  allegati  n.  1,  2  e  3  alla  presente
ordinanza; 
  Ritenuto di individuare, per gli interventi di ricostruzione  delle
strutture e degli edifici di cui agli allegati n. 1, 2 e 3, ai  sensi
e  per  gli  effetti  dell'ordinanza  n.  110  del  2020,  quale  sub
Commissario l'ing. Gianluca Loffredo in ragione della sua  competenza
ed esperienza professionale; 
  Considerato che l'intervento  in  Comune  di  Force  non  e'  stato
finanziato con precedenti ordinanze  e  che,  in  base  a  una  stima
presuntiva condivisa tra ufficio tecnico comunale,  USR  e  struttura
del  sub  Commissario,  derivante  dall'applicazione  di   un   costo
parametrico  medio,  la  spesa  dell'intervento  in  oggetto  ammonta
complessivamente a euro 900.000,00; 
  Considerato che l'intervento in Comune di  Rotella  e'  stato  solo
parzialmente finanziato con  l'ordinanza  n.  109  del  2020  per  un
importo pari a 255.376,00 euro e che, in base a una stima  presuntiva
condivisa tra ufficio tecnico  comunale,  USR  e  struttura  del  sub
Commissario, derivante  dall'applicazione  di  un  costo  parametrico
medio, la spesa dell'intervento in oggetto ammonta complessivamente a
euro 872.000,00; 
  Considerato che l'intervento in Comune di  Sant'Angelo  in  Pontano
non e' stato finanziato con precedenti ordinanze e che, in base a una
stima presuntiva  condivisa  tra  ufficio  tecnico  comunale,  USR  e
struttura del Sub  Commissario,  derivante  dall'applicazione  di  un
costo parametrico medio, la spesa dell'intervento in oggetto  ammonta
complessivamente a euro 2.450.000,00; 
  Considerato che, sulla base delle  valutazioni  di  cui  sopra,  si
rende dunque necessario stanziare l'importo di  euro  900.000,00  per
l'intervento in Comune di Force, euro 616.624,00 per l'intervento  in
Comune di Rotella, euro 2.450.000,00 per l'intervento  in  Comune  di
Sant'Angelo  in  Pontano,  per  un  importo   complessivo   di   euro
4.222.000,00,  di  cui  euro  3.966.624  a  valere   sulla   presente
ordinanza; 
  Considerato che i Comuni di Force, Rotella e Sant'Angelo in Pontano
hanno dichiarato di disporre di  un  organico  idoneo  all'attuazione
degli interventi, di un'idonea  capacita'  operativa,  nonche'  della
necessaria esperienza per l'attuazione degli interventi di  cui  alla
presente  ordinanza,  avendo  gestito  interventi  di  importo  anche
superiore a quelli di cui alla presente ordinanza; 
  Ritenuto, pertanto, che sia  possibile  riconoscere  al  Comune  di
Force, al Comune di Rotella e al Comune di  Sant'Angelo  in  Pontano,
ciascuno  per  quanto  di  competenza,  la  gestione  diretta   degli
interventi in oggetto in qualita' di soggetto attuatore; 
  Ritenuto che, ai sensi dell'art. 6 dell'ordinanza n. 110 del  2020,
i soggetti attuatori possono essere supportati da limitate specifiche
professionalita' esterne di complemento  per  le  attivita'  di  tipo
tecnico,  giuridico-amministrativo  e  specialistico  connesse   alla
realizzazione  degli  interventi  con  oneri  a  carico  dei   quadri
economici degli interventi da realizzare; 
  Considerato che,  sulla  base  della  citata  istruttoria,  occorre
altresi'  adottare  misure  straordinarie,   di   semplificazione   e
coordinamento  delle  procedure  per  accelerare  gli  interventi  in
oggetto; 
  Considerato che, ai fini  dell'accelerazione  degli  interventi,  i
soggetti   attuatori   potranno    eventualmente    procedere    alla
esternalizzazione  di  tutte  o  parte   delle   attivita'   tecniche
necessarie alla realizzazione degli interventi, tra  cui  l'attivita'
di progettazione, ai sensi dell'art. 24 del decreto  legislativo  del
18 aprile 2016, n. 50, e la direzione dei lavori di cui all'art. 101,
comma 2, del citato decreto legislativo n. 50  del  2016,  e  che  in
particolare la progettazione, essendo propedeutica alla realizzazione
dell'intervento,   debba   essere   effettuata   con    la    massima
tempestivita'; 
  Considerato che l'art. 8 dell'ordinanza n. 109 del 2020 consente ai
soggetti attuatori di cui all'art. 15 del decreto-legge  n.  189  del
2016,  ove  i  progetti  siano  in  possesso  dei  requisiti  per  il
riconoscimento  degli  incentivi  del  decreto  interministeriale  16
febbraio 2016 da parte del Gestore dei servizi energetici S.p.a.,  di
proporre al vice Commissario di ricalcolare la  somma  assegnata,  il
quale provvede  alla  rideterminazione  affinche'  il  concorso  alla
copertura finanziaria  conseguente  agli  incentivi  provenienti  dal
conto  termico  non  superi  il  totale   complessivo   delle   spese
ammissibili e a riservare al progetto la cifra decurtata  nelle  more
del perfezionamento della richiesta del conto termico; 
  Considerato che la realizzazione degli interventi di  ricostruzione
deve essere effettuata in modo da rendere compatibili gli  interventi
strutturali con la tutela degli  aspetti  architettonici,  storici  e
ambientali   e   assicurare   una   architettura   ecosostenibile   e
l'efficientamento energetico e che a tal fine con decreto n. 135  del
25 marzo 2021 e'  stato  approvato  il  Protocollo  d'intesa  tra  il
Commissario alla ricostruzione e il Gestore  dei  servizi  energetici
S.p.a. (GSE) per la  promozione  di  interventi  di  riqualificazione
energetica nei comuni delle quattro regioni interessate dagli  eventi
sismici a far data dal 24  agosto  2016  (Abruzzo,  Lazio,  Marche  e
Umbria),  nell'ambito  dei  lavori  di  ripristino,   riparazione   e
ricostruzione degli edifici pubblici coinvolti dai suddetti eventi; 
  Considerato che l'affidamento diretto per i contratti  pubblici  al
di sotto delle soglie di cui all'art. 35 del decreto  legislativo  n.
50 del 2016 non osta ai principi del legislatore  eurounitario  e  ai
vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea; 
  Ritenuto, con riguardo all'intervento relativo alla Chiesa  di  San
Biagio in Comune di Force: 
    a) allo scopo di permettere il riallineamento della progettazione
dell'intervento  di  recupero  della  chiesa  a  quello  del  palazzo
comunale,  di  poter  consentire,  quale  modalita'   accelerata   di
realizzazione  dell'intervento  da  parte  del  soggetto   attuatore,
l'affidamento diretto di servizi e forniture, ivi compresi i  servizi
di ingegneria e architettura, di importo inferiore  agli  importi  di
cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016  nel  rispetto
dei principi  richiamati  dagli  articoli  4  e  30  del  codice  dei
contratti  pubblici  e  dei  principi   di   tutela   della   salute,
dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori; 
    b) di consentire al soggetto attuatore l'affidamento  dei  lavori
mediante procedure negoziate, senza bando, di  cui  all'art.  63  del
decreto legislativo n. 50 del 2016, derogando all'art. 36,  comma  2,
lettera d), del decreto legislativo n. 50 del 2016,  con  almeno  tre
operatori economici, ove esistenti, individuati in base  ad  indagini
di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del
principio di rotazione; 
    c) di consentire, quale ulteriore modalita'  di  accelerazione  e
semplificazione, che l'affidamento dei lavori e dei  servizi  tecnici
afferenti  la  direzione  lavori  e   la   sicurezza   con   riguardo
all'intervento sulla Chiesa di San Biagio  avvenga  congiuntamente  a
quello relativo all'intervento sul  palazzo  comunale,  di  cui  alla
programmazione dell'ordinanza n. 109 del 2020, al fine di  consentire
l'esecuzione congiunta dei lavori; 
  Ritenuto, con  riguardo  all'intervento  relativo  al  Cimitero  di
Castel di Croce in Comune di Rotella: 
    a) di consentire  quale  modalita'  accelerata  di  realizzazione
dell'intervento da parte del soggetto attuatore l'affidamento diretto
di servizi e forniture,  ivi  compresi  i  servizi  di  ingegneria  e
architettura di importo inferiore agli importi di cui all'art. 35 del
decreto legislativo  n.  50  del  2016,  nel  rispetto  dei  principi
richiamati dagli articoli 4 e 30 del codice dei contratti pubblici  e
dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei  diritti  dei
lavoratori; 
    b) di consentire altresi' di operare in deroga ai regolamenti  di
polizia mortuaria, nei limiti di quanto  necessario  all'espletamento
delle operazioni sopra descritte entro le tempistiche previste; 
    c) di consentire altresi' l'occupazione temporanea  di  spazi  in
concessione ai privati ove funzionale agli interventi previsti; 
  Ritenuto, con riguardo all'intervento relativo  alle  mura  urbiche
del Comune di Sant'Angelo in Pontano: 
    a) di consentire  quale  modalita'  accelerata  di  realizzazione
dell'intervento da parte del soggetto attuatore l'affidamento diretto
di servizi e forniture,  ivi  compresi  i  servizi  di  ingegneria  e
architettura, di importo inferiore agli importi di  cui  all'art.  35
del decreto legislativo n. 50 del 2016,  nel  rispetto  dei  principi
richiamati dagli articoli 4 e 30 del codice dei contratti pubblici  e
dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei  diritti  dei
lavoratori; 
    b) di consentire al soggetto attuatore l'affidamento  dei  lavori
mediante procedure negoziate, senza bando, di  cui  all'art.  63  del
decreto legislativo n. 50 del 2016, derogando all'art. 36,  comma  2,
lettera d), del decreto legislativo n. 50 del 2016,  con  almeno  tre
operatori economici, ove esistenti, individuati in base  ad  indagini
di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del
principio di rotazione; 
    c) di consentire altresi' l'occupazione temporanea  di  spazi  di
proprieta' dei privati necessari ai fini dell'accantieramento; 
  Considerato  che  l'art.  32  della  direttiva  n.  2014/24/UE  non
prevede, ai fini del rispetto del  principio  della  concorrenza,  un
numero minimo di  operatori  da  consultare  e  che  sono  necessarie
semplificazione  ed  accelerazione  procedimentale  per  far   fronte
all'urgenza della realizzazione,  ricostruzione,  riparazione  e  del
ripristino di strutture ed edifici oggetto della presente ordinanza; 
  Considerato che gli  interventi  di  cui  alla  presente  ordinanza
rivestono carattere di urgenza e pertanto ricorrono i presupposti per
attivare le procedure negoziate, senza bando, di cui all'art. 63  del
decreto legislativo n. 50 del 2016, derogando all'art. 36,  comma  2,
lettera d), del decreto legislativo n. 50 del 2016,  con  almeno  tre
operatori economici, ove esistenti, individuati in base  ad  indagini
di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del
principio di rotazione; 
  Ritenuto, limitatamente  agli  interventi  in  Comune  di  Force  e
Sant'Angelo in Pontano, di derogare  all'art.  59,  comma  1,  quarto
periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016, al fine di ridurre i
costi e i tempi di realizzazione delle opere, consentendo di porre  a
base di gara il progetto definitivo; 
  Considerato necessario, al fine del piu' efficace coordinamento tra
gli interventi e attesa la simultaneita' degli stessi e comunque  nei
limiti della soglia di cui all'art. 35 del decreto legislativo n.  50
del 2016, prevedere la possibilita' di partizione  degli  affidamenti
qualora i medesimi siano relativi ad attivita' autonome e separabili,
ivi inclusi  i  casi  di  particolare  specializzazione  tecnica  che
richiedono la presenza di diverse e specifiche professionalita' o  le
ipotesi di recupero  modulare  di  un  unico  edificio  per  renderlo
parzialmente fruibile in tempi piu' rapidi; 
  Ritenuto di  riconoscere,  per  gli  affidamenti  di  contratti  di
importo  inferiore  alle  soglie  di  cui  all'art.  35  del  decreto
legislativo n. 50 del 2016, la facolta'  del  soggetto  attuatore  di
procedere alla stipula dei  contratti  anche  in  deroga  al  termine
dilatorio di cui all'art. 32, comma 9, decreto legislativo n. 50  del
2016; 
  Ritenuto, in deroga all'art. 1, comma 3, del  decreto-legge  n.  32
del 2019 e limitatamente agli interventi in  Comune  di  Force  e  di
Sant'Angelo in Pontano, che il soggetto attuatore possa decidere  che
le offerte siano esaminate prima della verifica dell'idoneita'  degli
offerenti applicando la procedura di cui all'art. 133, comma  8,  del
decreto legislativo n. 50 del 2016 anche per le procedure  negoziate,
senza bando, di cui all'art. 63 del decreto  legislativo  n.  50  del
2016, e oltre  i  termini  ivi  previsti,  fermo  restando  che  tale
facolta' puo' essere  esercitata  se  specificamente  prevista  negli
inviti; 
  Ritenuto che il soggetto attuatore possa ricorrere  agli  strumenti
di modellazione elettronica dei processi anche per importi diversi da
quelli di cui al decreto del Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti n. 560 del 2017; 
  Ritenuto, al fine di garantire la massima capacita'  produttiva  in
fase di espletamento dei lavori,  che  il  soggetto  attuatore  possa
inserire nei capitolati il doppio  turno  di  lavorazione,  anche  in
deroga ai limiti derivanti dalla contrattazione collettiva  nazionale
(C.C.N.L.), al fine di assicurare la continuita' dei cantieri,  fermi
restando i diritti inviolabili dei lavoratori, a  condizione  che  il
ricorso al doppio turno  di  lavorazione  sia  inserito  nell'offerta
economica; 
  Ritenuto di estendere, fino alla conclusione degli  interventi,  la
disciplina di cui all'art. 5 del decreto-legge n. 76 del 2020 al fine
di portare a compimento i lavori nei tempi programmati; 
  Considerato che la presenza di diversi  interessi  facenti  capo  a
piu' amministrazioni rende necessaria l'attivazione della  conferenza
dei servizi speciale di cui all'ordinanza  n.  110  del  2020  e  che
pertanto occorre specificarne la disciplina; 
  Ritenuto necessario avvalersi di un collegio consultivo tecnico per
ogni singolo contratto in esecuzione degli  interventi  di  cui  alla
presente ordinanza allo scopo di pervenire  alla  rapida  risoluzione
delle controversie finalizzata al rispetto  dei  tempi  previsti  dal
cronoprogramma e alle interazioni tra gli interventi e, pertanto,  di
derogare ai limiti temporali e di importo previsti  dall'art.  6  del
citato  decreto-legge  n.  76  del  2020  adottando   una   specifica
disciplina per gli interventi oggetto della presente ordinanza; 
  Viste inoltre le ordinanze speciali n. 3 del 6 maggio 2021  recante
«Interventi di  ricostruzione  delle  scuole  del  Comune  di  Ascoli
Piceno»; n. 14 del 15 luglio 2021 recante «Interventi nel  Comune  di
Castelsantangelo  sul  Nera»;  n.  16  del  15  luglio  2021  recante
«Interventi di ricostruzione nel Comune di  Ussita»;  n.  23  del  13
agosto 2021 recante «Interventi di  salvaguardia  geologico-idraulica
nei Comune di Ussita, Castelsantangelo sul Nera,  Visso,  nella  zona
epicentrale marchigiana maggiormente colpita dagli eventi sismici del
2016»; n. 27 del 14 ottobre 2021 recante «Interventi di ricostruzione
per la riparazione, il ripristino o la demolizione e ricostruzione di
immobili pubblici rientranti nel patrimonio dell'Agenzia del  demanio
dislocati nelle Regioni Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo» e n. 33  del
1° aprile 2022 recante «Interventi nel Comune di Tolentino»; 
  Vista la nota del RUP del  Comune  di  Ascoli  Piceno  n.  C_A462 -
0015780 del 22 febbraio 2022 con cui si richiede  la  valutazione  di
estensione dell'intervento di  «Adeguamento  Sismico  della  palestra
scuola infanzia San Filippo» all'intero plesso scolastico, in  quanto
le analisi diagnostiche  presenti  nella  relazione  predisposta  dal
comune e dal tecnico  incaricato  hanno  messo  in  evidenza  che  la
tipologia costruttiva della scuola,  annessa  alla  palestra,  e'  la
medesima e che il complesso  scuola-palestra  si  configura  come  un
aggregato strutturale caratterizzato da notevoli vulnerabilita'; 
  Preso atto che il  sub  Commissario,  ing.  Gianluca  Loffredo,  ha
verificato, a seguito di una serie di sopralluoghi, che il  compendio
presenta le caratteristiche di un aggregato strutturale  composto  da
due unita', la scuola e la palestra, e che le  interazioni  dinamiche
nonche' la condivisione di  pilastri  per  il  supporto  dei  carichi
verticali ed  orizzontali  necessitano  dell'estensione  alla  scuola
dell'intervento di adeguamento sismico inizialmente previsto soltanto
per la palestra; 
  Ritenuto, pertanto,  necessario  l'ampliamento  dell'intervento  al
fine di avere una soglia di sicurezza  accettabile  ed  omogenea  per
l'intero plesso scolastico; 
  Vista la stima di spesa  effettuata  dal  soggetto  attuatore,  per
l'intervento complessivo pari ad 2.190.000,00 euro; 
  Vista la comunicazione tramite e-mail del 13 aprile  2022  del  sub
Commissario, ing.  Gianluca  Loffredo,  che  ha  valutato  plausibile
l'importo  stimato  sulla  base  di  indicatori  parametrici  dedotti
nell'ambito della ricostruzione pubblica; 
  Ritenuto  necessario  procedere  alla  correzione  di   un   errore
materiale presente nella ordinanza speciale n. 16 del 15 luglio  2021
recante «Interventi di ricostruzione Comune  di  Ussita»,  in  quanto
nella  relazione  istruttoria  e'  riportato  il   valore   di   euro
5.124.640,00  per  l'intervento   «Realizzazione   delle   opere   di
urbanizzazione (sottoservizi e muri di sostegno) dei  nuclei  storici
di  Casali,  Capoluogo-Fondovalle,  San   Placido,   Sant'Eusebio   e
Vallestretta». Tale valore risulta inesatto a causa di un  errore  di
calcolo che non ha considerato, ai  fini  della  spesa  presunta,  il
totale  indicato  nella  medesima  relazione   delle   quantita'   di
lavorazioni per la frazione Capoluogo-Fondovalle. Il valore corretto,
rideterminato  in  ragione  delle  quantita'  gia'   presenti   nella
relazione  istruttoria  dell'ordinanza  speciale,  e'  pari  ad  euro
8.260.240,00, come comunicato tramite e-mail del 13 aprile  2022  dal
sub Commissario, ing. Gianluca Loffredo; 
  Considerato che l'ordinanza speciale n.  23  del  13  agosto  2021,
relativa agli  interventi  di  salvaguardia  geologico-idraulica  nei
Comune di Ussita, Castelsantangelo sul Nera e Visso, fa riferimento a
zone a rischio PAI rilevante P3  -  P4  e  che  successivamente  alla
pubblicazione dell'ordinanza speciale e' stata emanata l'ordinanza n.
119 dell'8 settembre 2021 di riorganizzazione della «Disciplina degli
interventi in aree interessate da faglie attive e capaci e  da  altri
dissesti idro-geomorfologici», che prevede un nuovo  vincolo  per  la
ricostruzione privata ricadente in ambiti PAI P3 - P4; 
  Ritenuto opportuno prevedere l'ammissibilita' degli  interventi  di
ricostruzione pubblica e  privata  qualora  sia  stata  approvata  la
progettazione di fattibilita' tecnico economica della mitigazione del
rischio idraulico, consentendo in tal modo un piu' rapido svincolo di
parti di territorio in ragione dell'urgenza  degli  interventi,  come
richiesto dal sub Commissario, ing. Gianluca Loffredo; 
  Considerato che l'Arma dei carabinieri ha comunicato l'esigenza  di
razionalizzare le occupazioni dello  Stato  presenti  nel  Comune  di
Montemonaco (AP), allocando presso la Caserma  forestale  oggetto  di
intervento  dell'ordinanza  n.  27  del  14  ottobre  2021  anche   i
Carabinieri territoriali analogamente a quanto gia' previsto  per  le
cinque Caserme di Arquata  del  Tronto,  Montegallo,  Fiastra,  Pieve
Torina e Serravalle di Chienti;  gli  accorpamenti  sono  stati  gia'
previsti dal protocollo di intesa del 20 dicembre  2017  sottoscritto
tra  l'Arma  dei  carabinieri,  l'Agenzia  del  demanio  e   l'allora
Commissario straordinario; 
  Ritenuto che l'Agenzia del  demanio  ha  stimato  per  il  predetto
intervento un costo pari a euro 3.300.597,55; 
  Dato atto che il sub Commissario ing. Gianluca Loffredo ha valutato
plausibile l'importo stimato sulla  base  di  indicatori  parametrici
dedotti  nell'ambito  della   ricostruzione   pubblica   relativa   a
interventi similari; 
  Considerato che in  tale  ipotesi  l'importo  complessivo  di  euro
3.300.597,55 risulta gia' finanziato dall'ordinanza  speciale  n.  27
del 2021 per euro 1.028.496,78, mentre per la  restante  parte  viene
finanziato per il 50% dall'Agenzia del demanio e dalla struttura  del
Commissario, per un importo pro quota pari ad euro 1.136.050,38; 
  Ritenuto pertanto di modificare l'intervento relativo alla  Caserma
di Montemonaco di cui all'ordinanza n. 27 del 2021; 
  Dato atto che la Corte dei conti, Ufficio di controllo  sugli  atti
della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri  del  Ministero  della
giustizia e del Ministero degli affari esteri  e  della  cooperazione
internazionale, in sede di controllo preventivo, con  nota  acquisita
agli atti al prot. n. CGRTS-0006602 del 16 marzo 2022,  con  riguardo
all'ordinanza speciale n. 33 del 21 febbraio 2022 recante  interventi
nel Comune di Tolentino, ha evidenziato la necessita', in merito alla
formulazione dell'art. 5,  comma  3,  dell'ordinanza  in  parola,  di
chiarire  le  motivazioni  della  estensione  dell'applicazione   del
criterio di aggiudicazione del prezzo  piu'  basso  indipendentemente
dall'importo posto a base di gara; 
  Dato atto che con nota prot. n. CGRTS-0007881-P del 28  marzo  2022
sono  stati  forniti  alla  Corte  dei  conti  i   chiarimenti   alle
osservazioni formulate con riguardo alle ordinanze speciali n. 33 del
2021 e contestualmente e' stato comunicato che nella prima Cabina  di
coordinamento utile si sarebbe provveduto a espungere  dall'ordinanza
speciale in parola il comma 3, dell'art. 5; 
  Accertata con la Direzione generale della  struttura  commissariale
la  disponibilita'  delle  risorse  finanziarie  nella   contabilita'
speciale n. 6035 di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189
del 2016; 
  Vista   la    nota    della    Corte    dei    conti    prot.    n.
SCCLA-0023693-Uscita-04/05/2022,          protocollo           CGRTS-
0011235-A-04-05-2022,  con   cui   sono   stati   formulati   rilievi
all'ordinanza n. 36 del 14 aprile 2022; 
  Vista  la  nota  di  riscontro  ai  predetti  rilievi,   prot.   n.
CGRTS-0012124-P-13/05/2022; 
  Vista l'ulteriore nota prot. n. CGRTS-0012510-P-18/05/2022 con cui,
a seguito delle interlocuzioni medio tempore intervenute con la Corte
dei conti, e' stato  comunicato  l'impegno  a  ritirare  la  predetta
ordinanza  contestualmente  alla  riadozione  di   nuova   ordinanza,
adeguata ai rilievi formulati dalla Corte dei  conti,  mantenendo  lo
stesso numero progressivo di adozione in ordine cronologico; 
  Raggiunta l'intesa nella cabina di coordinamento del 19 maggio 2022
con le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, in ordine al  ritiro
della predetta ordinanza n. 36 del 14 aprile 2022 ed alla contestuale
adozione della presente ordinanza; 
  Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e
27, comma 1, della legge  24  novembre  2000,  n.  340  e  successive
modificazioni,  in  base  ai  quali  i  provvedimenti   commissariali
divengono  efficaci  decorso  il  termine  di   trenta   giorni   per
l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da  parte  della
Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci
con motivazione espressa dell'organo emanante; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
      Individuazione degli interventi di particolare criticita' 
                    ed urgenza in Comune di Force 
 
  1.  Ai  sensi  delle  norme  e  delle  disposizioni  richiamate  in
premessa, e' individuato e approvato come urgente  e  di  particolare
criticita' l'intervento di recupero della Chiesa di San  Biagio  sita
nel centro storico del Comune di Force, gravemente danneggiata  dagli
eventi sismici e attualmente inagibile.  Il  suddetto  intervento  e'
meglio descritto nell'allegato n. 1 alla presente ordinanza,  con  il
relativo  cronoprogramma,  che  ne  costituisce  parte  integrante  e
sostanziale. 
  2.  L'intervento,  non  finanziato  con  precedenti  ordinanze,  e'
quantificato, in base a una stima presuntiva  condivisa  tra  ufficio
tecnico comunale, USR e  struttura  del  sub  Commissario,  derivante
dall'applicazione di un costo parametrico medio, in complessivi  euro
900.000,00. 
  3. L'intervento di cui al comma 1 risulta di particolare criticita'
ed urgenza ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n.  110  del  21
novembre 2020 per i seguenti motivi, come evidenziati dalla relazione
del sub Commissario redatta a seguito dell'istruttoria congiunta  con
il Comune di Force: 
    a) gli eventi sismici del 2016 hanno gravemente danneggiato  l'ex
Chiesa di San Biagio, di proprieta' comunale, di interesse  culturale
ai sensi dell'art. 10, comma 1, del decreto  legislativo  n.  42  del
2004, la quale al momento del sisma non assolveva funzioni sociali  e
di aggregazione, essendo destinata ad ospitare  la  sala  convegni  e
concerti filarmonici, nonche' la sede del museo del rame; 
    b) la chiesa in oggetto e' stata  dichiarata  inagibile  come  da
scheda per il rilievo del danno ai  beni  culturali  ID  2575  del  9
maggio 2017, cosi' che il Comune di Force e'  attualmente  privo  del
suo principale centro aggregativo; 
    c)  si   rende   necessario   recuperare   un   importante   bene
architettonico, rendendolo sicuro sotto l'aspetto  sismico  e  quindi
pienamente fruibile, restituendolo alle sue ordinarie funzioni, cosi'
da favorire la rivitalizzazione della citta'  e,  in  particolare  le
attivita' culturali e sociali del centro storico; 
    d) l'intervento di messa in sicurezza post sisma, inoltre, occupa
attualmente  all'incirca  meta'  della   carreggiata   e   pregiudica
l'accesso alla zona sud di via del Monte, impedendo  conseguentemente
la viabilita' nel centro storico, gia' intrinsecamente critica per le
ridotte dimensioni degli spazi urbani; 
    e) la presenza di puntellamenti e opere provvisionali finalizzate
alla messa in sicurezza ostacola l'accesso dei mezzi  necessari  alla
ricostruzione di diversi edifici privati contermini,  anch'essi  resi
inagibili dal sisma del  2016,  che  necessitano  di  interventi  per
effettuare i quali l'unica via carrabile  accessibile  con  automezzi
e/o attrezzature per l'accantieramento e' rappresentata  da  via  del
Monte; 
    f) le opere provvisionali rese necessarie dall'inagibilita' della
chiesa ostacolano la ricostruzione del centro abitato,  limitando  la
viabilita' e  impedendo  l'esecuzione  dei  lavori  di  ricostruzione
privata degli edifici limitrofi; 
    g)  risulta  necessario  coordinare  l'intervento  relativo  alla
Chiesa di San Biagio  con  quello,  ad  esso  contiguo,  relativo  al
palazzo municipale del Comune di Force, finanziato  con  O.C.S.R.  n.
56, per il quale e' gia' disponibile, alla data odierna, il  progetto
di livello  definitivo,  cosi'  che  si  rende  necessario  prevedere
un'unica  cantierizzazione,  nonche'  l'accorpamento  della  gestione
relativa all'appalto e alla  direzione  lavori,  con  l'obiettivo  di
accelerare e semplificare i due interventi. 
  4. Al fine di assicurare  la  pronta  attuazione  degli  interventi
necessari,  in  base  all'istruttoria  compiuta  congiuntamente   dai
rappresentanti del comune ed il sub Commissario, nell'allegato  n.  1
alla presente ordinanza sono  indicate  le  singole  opere  e  lavori
previsti, l'ubicazione, la natura e tipologia  di  intervento  e  gli
oneri   complessivi,   comprensivi   anche   di   quelli    afferenti
all'attivita'  di  progettazione,  alle  prestazioni   specialistiche
derivanti dall'effettuazione  dell'intervento  e  delle  altre  spese
tecniche.