IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400
recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme sul
procedimento amministrativo»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante
«Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma
dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419 e, in
particolare, l'articolo 13, lettera f), che stabilisce che nel
procedere alla revisione degli statuti degli enti i compensi
spettanti ai componenti degli organi di amministrazione ordinari o
straordinari sono determinati con decreto del Ministro competente di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica «sulla base di eventuali direttive del
Presidente del Consiglio dei ministri»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche»;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di
contabilita' e finanza pubblica», in particolare l'articolo 1;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, recante
«Attuazione della delega conferita dall'articolo 1, comma 32, della
legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di trasformazione in
persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di
previdenza e assistenza»;
Visto il decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, recante
«Attuazione della delega conferita dall'articolo 2, comma 25, della
legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di tutela previdenziale
obbligatoria dei soggetti che svolgono attivita' autonoma di libera
professione»;
Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020», in particolare, l'articolo 1,
comma 183;
Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022», in particolare l'articolo 1,
commi da 590 a 602;
Visto l'articolo 1, comma 596 dell'articolo 1 della citata legge 27
dicembre 2019, n. 160, che stabilisce «I compensi, i gettoni di
presenza ed ogni ulteriore emolumento, con esclusione dei rimborsi
spese, spettanti ai componenti degli organi di amministrazione e di
controllo ordinari o straordinari, degli enti e organismi di cui al
comma 590, escluse le societa', sono stabiliti da parte delle
amministrazioni vigilanti, di concerto con il Ministero dell'economia
e delle finanze, ovvero mediante deliberazioni dei competenti organi
degli enti e organismi ai sensi delle vigenti disposizioni di legge,
statutarie e regolamentari, da sottoporre all'approvazione delle
predette amministrazioni vigilanti. I predetti compensi e gettoni di
presenza sono determinati sulla base di procedure, criteri, limiti e
tariffe fissati con decreto del presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottare entro cento ottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge»;
Vista la direttiva della Presidenza del Consiglio dei ministri del
9 gennaio 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14
febbraio 2001, recante «Fissazione dei criteri per la determinazione
dei compensi dei componenti di organi di amministrazione e di
controllo degli enti e organismi pubblici»;
Considerato di dover delineare un quadro decisionale omogeneo,
adatto a sostenere la valutazione di tutte le fattispecie sottoposte
all'esame, pur tenendo conto delle differenti tipologie, funzioni e
rilevanza di enti e organismi, nonche' delle peculiari componenti
soggettive, ovvero dei profili professionali e dei requisiti
posseduti da coloro i quali sono destinati a ricoprire uno specifico
incarico;
Ritenuto di dover stabilire appositi criteri basati su elementi
oggettivi desumibili dai documenti di bilancio e dalle discipline
ordinamentali dei singoli enti o organismi, che vengono aggregati per
la natura delle funzioni svolte e/o per la collocazione in un settore
omogeneo;
Considerato di dover, altresi', valutare in concreto la reale
valenza strategica dell'ente in un determinato contesto, nonche' il
livello di responsabilita' e i requisiti di professionalita'
richiesti agli interessati;
Visto il parere del Consiglio di Stato n. 761 del 27 aprile 2022;
Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Finalita'
1. Il presente regolamento ha la finalita' di definire una
disciplina organica in materia di procedure, criteri, limiti e
tariffe da applicare nella determinazione dei compensi, dei gettoni
di presenza e di ogni ulteriore emolumento, con esclusione dei
rimborsi spese, spettanti ai componenti degli organi di
amministrazione e controllo, ordinari o straordinari, degli enti e
organismi di cui all'articolo 2.
2. La disciplina di cui al presente regolamento e' ispirata ai
seguenti principi: proporzionalita' in relazione alla complessita'
dell'incarico; coerenza con la qualita' e quantita' della prestazione
richiesta; omogeneita' dei criteri di determinazione; rispetto delle
specificita' di settore; trasparenza.
3. L'applicazione delle disposizioni di cui al presente regolamento
non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; in caso
di nuovi o maggiori oneri si applica il meccanismo previsto
dall'articolo 4, comma 8.
N O T E
Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente in materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio.
- Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri»:
«Art. 17. (Regolamenti) - 1. Con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di
Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla
richiesta, possono essere emanati regolamenti per
disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte
di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma
1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete.».
- Si riporta il testo dell'art. 13 del decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, recante:
«Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a
norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n.
59»:
«Art. 13. (Revisione statutaria) - 1. Le
amministrazioni dello Stato che esercitano la vigilanza
sugli enti pubblici cui si applica il presente decreto
promuovono, con le modalita' stabilite per ogni ente dalle
norme vigenti, la revisione degli statuti. La revisione
adegua gli statuti stessi alle seguenti norme generali,
regolatrici della materia:
a) attribuzione di poteri di programmazione,
indirizzo e relativo controllo strategico:
1) al presidente dell'ente, nei casi in cui il
carattere monocratico dell'organo e' adeguato alla
dimensione organizzativa e finanziaria o rispondente al
prevalente carattere tecnico dell'attivita' svolta o
giustificato dall'inerenza di quest'ultima a competenze
conferite a regioni o enti locali;
2) in mancanza dei presupposti di cui al n. 1),
ad un organo collegiale, denominato consiglio di
amministrazione, presieduto dal presidente dell'ente e
composto da un numero di membri variabile da due a otto, in
relazione al rilievo ed alle dimensioni organizzative e
finanziarie dell'ente, fatta salva l'ipotesi della
gratuita' degli incarichi;
b) previsione della nomina dei componenti del
consiglio di amministrazione dell'ente, con decreto del
Ministro vigilante, tra esperti di amministrazione o dei
settori di attivita' dell'ente, con esclusione di
rappresentanti del Ministero vigilante o di altre
amministrazioni pubbliche, di organizzazioni
imprenditoriali e sindacali e di altri enti esponenziali;
c) ridefinizione dei poteri di vigilanza secondo
criteri idonei a garantire l'effettiva autonomia dell'ente,
ferma restando l'attribuzione all'autorita' di vigilanza
del potere di approvazione dei bilanci e rendiconti,
nonche', per gli enti finanziati in misura prevalente con
trasferimenti a carico di bilanci pubblici, di approvazione
dei programmi di attivita';
d) previsione, quando l'ente operi in materia
inerente al sistema regionale o locale, di forme di
intervento degli enti territorialmente interessati, o della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
ovvero della Conferenza unificata di cui al decreto
legislativo 28 agosto 1998, n. 281, tali comunque da
assicurare una adeguata presenza, negli organi collegiali,
di esperti designati dagli enti stessi e dalla Conferenza;
e) eventuale attribuzione di compiti di definizione
del quadro programmatico generale o di sorveglianza, ovvero
di funzioni consultive, a organi assembleari, composti da
esperti designati da amministrazioni e organizzazioni
direttamente interessate all'attivita' dell'ente, ovvero,
per gli enti a vocazione scientifica o culturale, composti
in prevalenza da docenti o esperti del settore;
f) determinazione del compenso eventualmente
spettante ai componenti degli organi di amministrazione,
ordinari o straordinari, con decreto del Ministro
competente, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, sulla base di
eventuali direttive del Presidente del Consiglio dei
ministri; determinazione, con analogo decreto, di gettoni
di presenza per i componenti dell'organo assembleare, salvo
rimborso delle spese di missione;
g) attribuzione al presidente dell'ente di poteri
di rappresentanza esterna e, negli enti con organo di
vertice collegiale, di poteri di convocazione del consiglio
di amministrazione; previsione, per i soli enti di grande
rilievo o di rilevante dimensione organizzativa o
finanziaria e fatta salva l'ipotesi della gratuita' degli
incarichi, di un vicepresidente, designato tra i componenti
del consiglio;
previsione che il presidente possa restare in carica,
di norma, il tempo corrispondente a non piu' di due
mandati;
h) previsione di un collegio dei revisori composto
di tre membri, ovvero cinque per gli enti di notevole
rilievo o dimensione organizzativa o finanziaria, uno dei
quali in rappresentanza di autorita' ministeriale egli
altri scelti tra iscritti al registro dei revisori
contabili o tra persone in possesso di specifica
professionalita'; previsione di un membro supplente, ovvero
due negli enti di notevole rilievo o dimensione
organizzativa o finanziaria;
i) esclusione del direttore generale dal novero
degli organi dell'ente ed attribuzione allo stesso, nonche'
ad altri dirigenti dell'ente, di poteri coerenti al
principio di distinzione tra attivita' di indirizzo e
attivita' di gestione, di cui al decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;
previsione della responsabilita' dei predetti dirigenti per
il conseguimento dei risultati previsti dal consiglio di
amministrazione, o organo di vertice, con riferimento, ove
possibile, all'assegnazione delle relative risorse
finanziarie (budget di spesa) predeterminate nell'ambito
del bilancio;
l) istituzione, in aggiunta all'organo di
revisione, di un sistema di controlli interni, coerente con
i principi fissati dal decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 286;
m) istituzione di un ufficio per le relazioni con
il pubblico, ai sensi dell'articolo 12 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni;
n) determinazione del numero massimo degli uffici
dirigenziali e dei criteri generali di organizzazione
dell'ente, in coerenza alle esigenze di speditezza,
efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa,
rinviando la disciplina dei residui profili organizzativi,
in funzione anche delle dimensioni dell'ente, a regolamenti
interni, eventualmente soggetti all'approvazione
dell'autorita' di vigilanza, ovvero ad altri atti
organizzativi;
o) facolta' dell'ente di adottare regolamenti di
contabilita' ispirati a principi civilistici e recanti, ove
necessario, deroghe, anche in materia contrattuale, alle
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 18
dicembre 1979, n. 696, e successive modificazioni; i
predetti regolamenti sono soggetti all'approvazione
dell'autorita' di vigilanza, di concerto con il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
p) previsione della facolta' di attribuire, per
motivate esigenze ed entro un limite numerico
predeterminato, incarichi di collaborazione ad esperti
delle materie di competenza istituzionale;
q) previsione delle ipotesi di commissariamento
dell'ente e dei poteri del commissario straordinario,
nominato dall'autorita' di vigilanza, ovvero, per gli enti
di notevole rilievo o dimensione organizzativa e
finanziaria, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta dell'autorita' di vigilanza;
previsione, per i soli enti di notevole rilievo o
dimensione organizzativa o finanziaria, della possibilita'
di nominare uno o piu' subcommissari; previsione di termini
perentori di durata massima del commissariamento, a pena di
scioglimento dell'ente.
2. Nella revisione di cui al comma 1, sono fatte
salve le specifiche e motivate esigenze connesse alla
natura ed all'attivita' di singoli enti, con particolare
riferimento a quelli ad alto tasso di autonomia finanziaria
in funzione della prevalenza delle entrate proprie su
quelle attinenti a trasferimenti a carico di bilanci
pubblici, nonche' le esigenze specifiche degli enti a
struttura associativa, ai quali, in particolare, non si
applicano i criteri di cui alle lettere a) ed e) del comma
1 ed ai quali i criteri di cui alla lettera b) del medesimo
comma si applicano solo se coerenti con la natura e
l'attivita' dei singoli enti e per motivate esigenze degli
stessi.
3. Agli enti di cui al presente articolo,
relativamente ai quali la revisione statutaria non sia
intervenuta alla data del 30 giugno 2001, si applicano, con
effetto dal 1° gennaio 2002, le seguenti disposizioni:
a) i consigli di amministrazione sono sciolti,
salvo che risultino composti in conformita' ai criteri di
cui al comma 1, lettera a); il presidente dell'ente assume,
sino a che il regolamento non e' emanato e i nuovi organi
non sono nominati, i poteri di amministrazione ordinaria e
straordinaria, salva la possibilita' dell'autorita' di
vigilanza di nominare un commissario straordinario;
b) i collegi dei revisori, ove non conformi ai
criteri di cui al comma 1, lettera h), sono sciolti e le
relative competenze sono esercitate, sino alla nomina del
nuovo collegio, dai soli rappresentanti del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica e
dell'autorita' di vigilanza, ove presenti, ovvero, in caso
contrario, dal solo presidente del collegio.
4. Negli enti di cui al presente articolo per i quali
la revisione statutaria risulti intervenuta alla data del
30 giugno 2001, il funzionamento degli organi preesistenti
e' prorogato sino alla nomina di quelli di nuova
istituzione.».
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 31
dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilita' e
finanza pubblica»:
«Art. 1. (Principi di coordinamento e ambito di
riferimento) - 1. Le amministrazioni pubbliche concorrono
al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica
definiti in ambito nazionale in coerenza con le procedure e
i criteri stabiliti dall'Unione europea e ne condividono le
conseguenti responsabilita'. Il concorso al perseguimento
di tali obiettivi si realizza secondo i principi
fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del
coordinamento della finanza pubblica.
2. Ai fini della applicazione delle disposizioni in
materia di finanza pubblica, per amministrazioni pubbliche
si intendono, per l'anno 2011, gli enti e i soggetti
indicati a fini statistici nell'elenco oggetto del
comunicato dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) in
data 24 luglio 2010, pubblicato in pari data nella Gazzetta
ufficiale della Repubblica italiana n. 171, nonche' a
decorrere dall'anno 2012 gli enti e i soggetti indicati a
fini statistici dal predetto Istituto nell'elenco oggetto
del comunicato del medesimo Istituto in data 30 settembre
2011, pubblicato in pari data nella Gazzetta ufficiale
della Repubblica italiana n. 228, e successivi
aggiornamenti ai sensi del comma 3 del presente articolo,
effettuati sulla base delle definizioni di cui agli
specifici regolamenti dell'Unione europea, le Autorita'
indipendenti e, comunque, le amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni.
3. La ricognizione delle amministrazioni pubbliche di
cui al comma 2 e' operata annualmente dall'ISTAT con
proprio provvedimento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
entro il 30 settembre.
4. Le disposizioni recate dalla presente legge e dai
relativi decreti legislativi costituiscono principi
fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai
sensi dell'articolo 117 della Costituzione e sono
finalizzate alla tutela dell'unita' economica della
Repubblica italiana, ai sensi dell'articolo 120, secondo
comma, della Costituzione.
5. Le disposizioni della presente legge si applicano
alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di
Trento e di Bolzano nel rispetto di quanto previsto dai
relativi statuti.».
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 183, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e
bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»:
«(Omissis).
183. Agli enti di diritto privato di cui al decreto
legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto
legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, a decorrere dall'anno
2020 non si applicano le norme di contenimento delle spese
previste a carico degli altri soggetti inclusi nell'elenco
delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto
economico consolidato, individuate dall'Istituto nazionale
di statistica ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, ferme restando, in ogni
caso, le disposizioni vigenti che recano vincoli in materia
di personale. Alla compensazione degli effetti finanziari
del presente comma in termini di fabbisogno e indebitamento
netto, pari a 12 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti
finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui
all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008,
n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 2008, n. 189.».
- Si riporta il testo dell'art. 1, commi da 590 a 602,
della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e
bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»:
«(Omissis).
590. Ai fini di una maggiore flessibilita'
gestionale, di una piu' efficace realizzazione dei
rispettivi obiettivi istituzionali e di un miglioramento
dei saldi di finanza pubblica, a decorrere dall'anno 2020,
agli enti e agli organismi, anche costituiti in forma
societaria, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, ivi comprese le autorita'
indipendenti, con esclusione degli enti del Servizio
sanitario nazionale, cessano di applicarsi le norme in
materia di contenimento e di riduzione della spesa di cui
all'allegato A annesso alla presente legge. Resta ferma
l'applicazione delle norme che recano vincoli in materia di
spese di personale.
591. A decorrere dall'anno 2020, i soggetti di cui al
comma 590 non possono effettuare spese per l'acquisto di
beni e servizi per un importo superiore al valore medio
sostenuto per le medesime finalita' negli esercizi
finanziari 2016, 2017 e 2018, come risultante dai relativi
rendiconti o bilanci deliberati. La disposizione di cui al
presente comma non si applica alle agenzie fiscali di cui
al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per le quali
resta fermo l'obbligo di versamento previsto dall'articolo
6, comma 21-sexies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, come incrementato ai sensi del comma 594. A
decorrere dall'esercizio 2021, alle spese di natura
corrente del settore informatico dell'INPS non si applicano
i vincoli di spesa di cui al presente comma.
592. Ai fini dei commi da 590 a 600, le voci di spesa
per l'acquisto di beni e servizi sono individuate con
riferimento:
a) per gli enti che adottano la contabilita'
finanziaria, alle corrispondenti voci, rilevate in conto
competenza, del piano dei conti integrato previsto dal
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132;
b) per gli enti e gli organismi che adottano la
contabilita' civilistica, alle corrispondenti voci B6), B7)
e B8) del conto economico del bilancio di esercizio redatto
secondo lo schema di cui all'allegato 1 al decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 27 marzo 2013,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 86 del 12 aprile 2013. Le universita', che
adottano gli schemi di bilancio di cui al decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
n. 19 del 14 gennaio 2014, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2014, individuano le voci di
bilancio riconducibili a quelle indicate nel primo periodo
della presente lettera.
593. Fermo restando il principio dell'equilibrio di
bilancio, compatibilmente con le disponibilita' di
bilancio, il superamento del limite delle spese per
acquisto di beni e servizi di cui al comma 591 e'
consentito in presenza di un corrispondente aumento dei
ricavi o delle entrate accertate in ciascun esercizio
rispetto al valore relativo ai ricavi conseguiti o alle
entrate accertate nell'esercizio 2018. L'aumento dei ricavi
o delle entrate puo' essere utilizzato per l'incremento
delle spese per beni e servizi entro il termine
dell'esercizio successivo a quello di accertamento. Non
concorrono alla quantificazione delle entrate o dei ricavi
di cui al presente comma le risorse destinate alla spesa in
conto capitale e quelle finalizzate o vincolate da norme di
legge, ovvero da disposizioni dei soggetti finanziatori, a
spese diverse dall'acquisizione di beni e servizi. Il
superamento del limite di cui al comma 591 e' altresi'
consentito per le spese per l'acquisto di beni e servizi
del settore informatico finanziate con il PNRR, nonche',
nei limiti delle risorse disponibili a legislazione
vigente, per l'acquisizione di servizi cloud
infrastrutturali.
594. Al fine di assicurare il rispetto degli
obiettivi di finanza pubblica, gli enti e gli organismi di
cui al comma 590, ivi comprese le autorita' indipendenti,
versano annualmente entro il 30 giugno di ciascun anno ad
apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato un
importo pari a quanto dovuto nell'esercizio 2018 in
applicazione delle norme di cui all'allegato A annesso alla
presente legge, incrementato del 10 per cento. L'INPS e
l'INAIL continuano a versare al bilancio dello Stato, entro
il 30 giugno di ciascun anno, quanto complessivamente
dovuto nell'anno 2018 in ottemperanza alle norme di
contenimento di cui al medesimo allegato A. Ai fini
dell'applicazione dell'incremento di cui al primo periodo,
e' fatta salva la disciplina prevista dall'articolo 1,
comma 506, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e
dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 22 ottobre
2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
dicembre 2016, n. 225. Ferma restando, per gli enti e gli
organismi di cui al comma 590, la disciplina di settore che
regolamenta le procedure per la dichiarazione dello stato
di dissesto o del commissariamento, per il periodo
strettamente necessario al ripristino degli equilibri
finanziari ed economico-patrimoniali, le somme da versare
al bilancio dello Stato, secondo quanto disposto nel
presente comma, possono essere temporaneamente accantonate
in apposito fondo per essere versate alla conclusione della
procedura di risanamento.
595. Nel caso in cui le amministrazioni di cui al
comma 590 siano interessate da processi di fusione o
accorpamento, il limite di spesa di cui al comma 591, i
ricavi o le entrate di cui al comma 593 e il versamento di
cui al comma 594 sono determinati nella misura pari alla
somma degli importi previsti per ciascuna amministrazione
coinvolta nei citati processi.
596. I compensi, i gettoni di presenza ed ogni
ulteriore emolumento, con esclusione dei rimborsi spese,
spettanti ai componenti degli organi di amministrazione e
di controllo, ordinari o straordinari, degli enti e
organismi di cui al comma 590, escluse le societa', sono
stabiliti da parte delle amministrazioni vigilanti, di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,
ovvero mediante deliberazioni dei competenti organi degli
enti e organismi, ai sensi delle vigenti disposizioni di
legge, statutarie e regolamentari, da sottoporre
all'approvazione delle predette amministrazioni vigilanti.
I predetti compensi e i gettoni di presenza sono
determinati sulla base di procedure, criteri, limiti e
tariffe fissati con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e
delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
597. La relazione degli organi deliberanti degli enti
e degli organismi di cui al comma 590, presentata in sede
di approvazione del bilancio consuntivo, deve contenere, in
un'apposita sezione, l'indicazione riguardante le modalita'
attuative delle disposizioni di cui ai commi da 590 a 600.
598. Ferma restando la disciplina in materia di
responsabilita' amministrativa e contabile, l'inosservanza
di quanto disposto dai commi 591, 593, 594 e 595
costituisce illecito disciplinare del responsabile del
servizio amministrativo-finanziario. In caso di
inadempienza per piu' di un esercizio, i compensi, le
indennita' ed i gettoni di presenza corrisposti agli organi
di amministrazione sono ridotti, per il restante periodo
del mandato, del 30 per cento rispetto all'ammontare annuo
risultante alla data del 30 giugno 2019 e i risparmi sulla
spesa per gli organi sono acquisiti al bilancio dell'ente.
599. Il rispetto degli adempimenti e delle
prescrizioni previsti dai commi da 590 a 598 e' verificato
e asseverato dai rispettivi organi di controllo.
600. Restano fermi gli effetti finanziari derivanti
dalle riduzioni dei trasferimenti erariali dal bilancio
dello Stato agli enti ed organismi di cui al comma 590.
601. Le disposizioni di cui ai commi da 590 a 600 non
si applicano agli enti di cui al decreto legislativo 30
giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio
1996, n. 103, per i quali resta in vigore l'articolo 1,
comma 183, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
602. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2
dell'articolo 57 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124,
le disposizioni di cui ai commi da 590 a 600 non si
applicano alle regioni, alle Province autonome di Trento e
di Bolzano, agli enti locali e ai loro organismi ed enti
strumentali come definiti dall'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonche' ai loro
enti strumentali in forma societaria.».
- La direttiva del Presidente del Consiglio dei
ministri 9 gennaio 2001, recante «Fissazione dei criteri
per la determinazione dei compensi dei componenti di organi
di amministrazione e di controllo degli enti e organismi
pubblici», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del
14 febbraio 2001.