IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto  legislativo  2  gennaio
2018, n. 1; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2022,
con la quale e' stato  dichiarato,  per  dodici  mesi,  lo  stato  di
emergenza in conseguenza degli eventi  meteorologici  verificatisi  a
partire dal giorno 15 settembre 2022 in parte  del  territorio  delle
Province di Ancona e Pesaro-Urbino; 
  Considerato che dalla serata del giorno 15 settembre 2022 parte del
territorio  delle  Province  di  Ancona  e  Pesaro-Urbino  e'   stato
interessato da eventi meteorologici  di  eccezionale  intensita'  che
hanno determinato una grave situazione di pericolo per  l'incolumita'
delle persone, causando alcune vittime, l'allagamento e  l'isolamento
di diverse localita' e l'evacuazione di numerose famiglie dalle  loro
abitazioni; 
  Considerato altresi', che i summenzionati  eventi  hanno  provocato
movimenti  franosi,  esondazioni,  allagamenti,  danneggiamenti  alle
infrastrutture viarie, ai manufatti stradali e ad edifici pubblici  e
privati, nonche' danni alla rete dei servizi essenziali di  rilevante
entita' e diffusione; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 922 del 17 settembre 2022, recante «Primi  interventi  urgenti  di
protezione   civile   in   conseguenza   degli   eccezionali   eventi
meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022  in
parte del territorio delle Province di Ancona e Pesaro-Urbino»; 
  Ravvisata la necessita', anche al fine  di  ridurre  i  rischi  per
l'ambiente potenzialmente derivanti dalla prolungata  permanenza  dei
rifiuti  nei  siti  di  stoccaggio  temporaneo,   di   integrare   le
disposizioni concernenti la  gestione  dei  materiali  derivanti  dal
contesto emergenziale in rassegna; 
  Atteso che la situazione emergenziale  in  atto,  per  i  caratteri
d'urgenza, non consente l'espletamento di procedure ordinarie, bensi'
richiede l'utilizzo di poteri straordinari  in  deroga  alla  vigente
normativa; 
  Acquisita l'intesa della Regione Marche; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
           Integrazioni all'art. 5 dell'OCDPC n. 922/2022 
 
  1. All'art. 5, comma 4, ultimo periodo, dell'ordinanza del Capo del
Dipartimento della protezione civile n. 922 del 17 settembre 2022, le
parole «fermo restando,  ove  applicabile,  l'avvio  a  recupero  dei
rifiuti apparecchiature  elettriche  ed  elettroniche  (RAEE).»  sono
sostituite dalle seguenti: «fermo restando, ove applicabile,  l'avvio
a recupero delle frazioni utilmente separabili,  in  particolare  dei
rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche  (RAEE)  e  dei
rifiuti ingombranti.». 
  2. All'art. 5 e' aggiunto, infine, il seguente comma: «6.  Al  fine
di ridurre i rischi per  l'ambiente  potenzialmente  derivanti  dalla
prolungata permanenza dei rifiuti nei siti di stoccaggio  temporaneo,
il Commissario delegato o i soggetti attuatori, con  le  modalita'  e
avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 3 della presente ordinanza,
possono  autorizzare  i  gestori  delle  discariche  individuate  per
ricevere e smaltire i materiali non recuperabili di  cui  al  secondo
periodo, comma 4, del presente  articolo,  per  i  quali  e'  escluso
l'obbligo di pretrattamento di cui all'art. 7 del decreto legislativo
13 gennaio 2003, n. 36, anche in deroga  alle  tipologie  individuate
nel   provvedimento   autorizzativo   rilasciato   dalla   rispettiva
provincia,  a  condizione  che  i  rispettivi  direttori  tecnici  li
ritengano  compatibili  con   le   caratteristiche   tecniche   della
discarica. ARPA Marche fornira' supporto per la  corretta  attuazione
di quanto previsto dal presente comma.».