IL CAPO DEL DIPARTIMENTO della protezione civile Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2022, con la quale e' stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022 in parte del territorio delle Province di Ancona e Pesaro-Urbino; Considerato che dalla serata del giorno 15 settembre 2022 parte del territorio delle Province di Ancona e Pesaro-Urbino e' stato interessato da eventi meteorologici di eccezionale intensita' che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumita' delle persone, causando alcune vittime, l'allagamento e l'isolamento di diverse localita' e l'evacuazione di numerose famiglie dalle loro abitazioni; Considerato altresi', che i summenzionati eventi hanno provocato movimenti franosi, esondazioni, allagamenti, danneggiamenti alle infrastrutture viarie, ai manufatti stradali e ad edifici pubblici e privati, nonche' danni alla rete dei servizi essenziali di rilevante entita' e diffusione; Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 922 del 17 settembre 2022, recante «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022 in parte del territorio delle Province di Ancona e Pesaro-Urbino»; Ravvisata la necessita', anche al fine di ridurre i rischi per l'ambiente potenzialmente derivanti dalla prolungata permanenza dei rifiuti nei siti di stoccaggio temporaneo, di integrare le disposizioni concernenti la gestione dei materiali derivanti dal contesto emergenziale in rassegna; Atteso che la situazione emergenziale in atto, per i caratteri d'urgenza, non consente l'espletamento di procedure ordinarie, bensi' richiede l'utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente normativa; Acquisita l'intesa della Regione Marche; Dispone: Art. 1 Integrazioni all'art. 5 dell'OCDPC n. 922/2022 1. All'art. 5, comma 4, ultimo periodo, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 922 del 17 settembre 2022, le parole «fermo restando, ove applicabile, l'avvio a recupero dei rifiuti apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).» sono sostituite dalle seguenti: «fermo restando, ove applicabile, l'avvio a recupero delle frazioni utilmente separabili, in particolare dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) e dei rifiuti ingombranti.». 2. All'art. 5 e' aggiunto, infine, il seguente comma: «6. Al fine di ridurre i rischi per l'ambiente potenzialmente derivanti dalla prolungata permanenza dei rifiuti nei siti di stoccaggio temporaneo, il Commissario delegato o i soggetti attuatori, con le modalita' e avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 3 della presente ordinanza, possono autorizzare i gestori delle discariche individuate per ricevere e smaltire i materiali non recuperabili di cui al secondo periodo, comma 4, del presente articolo, per i quali e' escluso l'obbligo di pretrattamento di cui all'art. 7 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, anche in deroga alle tipologie individuate nel provvedimento autorizzativo rilasciato dalla rispettiva provincia, a condizione che i rispettivi direttori tecnici li ritengano compatibili con le caratteristiche tecniche della discarica. ARPA Marche fornira' supporto per la corretta attuazione di quanto previsto dal presente comma.».