IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto-legge 17  maggio  2022,  n.  50,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022,  n.  91,  recante  «Misure
urgenti in materia di politiche energetiche nazionali,  produttivita'
delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia  di
politiche sociali e di crisi ucraina»; 
  Visto,  in  particolare,  l'art.  33,  comma   1,   del   succitato
decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, come  modificato  dall'art.  23,
del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, il  quale  istituisce  nello
stato di previsione  del  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali il  Fondo  per  l'indennita'  una  tantum  per  i  lavoratori
autonomi e i professionisti, con una  dotazione  finanziaria  di  600
milioni di euro per l'anno 2022, che costituisce il  relativo  limite
di  spesa  destinato  a  finanziare   il   riconoscimento,   in   via
eccezionale,  di  un'indennita'  una  tantum  per  l'anno   2022   ai
lavoratori  autonomi  e  ai  professionisti  iscritti  alle  gestioni
previdenziali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)
e ai professionisti iscritti agli enti gestori di forme  obbligatorie
di previdenza e assistenza di cui al decreto  legislativo  30  giugno
1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103,  che
non abbiano fruito dell'indennita' di cui agli articoli 31  e  32,  e
che  abbiano  percepito  nel  periodo  d'imposta  2021   un   reddito
complessivo  non  superiore  all'importo  stabilito  con  il  decreto
adottato ai sensi del comma 2 del medesimo art. 33; 
  Visto l'art. 33, comma 2, del  succitato  decreto-legge  17  maggio
2022, n. 50, in base al quale con decreto del Ministro del  lavoro  e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia  e
delle finanze,  sono  definiti  i  criteri  e  le  modalita'  per  la
concessione  dell'indennita'  una  tantum  di   cui   al   comma   1,
incompatibile con le prestazioni di cui agli articoli  da  31  a  32,
nonche' la quota del limite di spesa di cui al comma 1 da  destinare,
in via eccezionale, ai professionisti iscritti agli enti  gestori  di
forme obbligatorie di previdenza  e  assistenza  di  cui  al  decreto
legislativo 30 giugno 1994, n.  509,  e  al  decreto  legislativo  10
febbraio 1996, n. 103, e i relativi criteri di ripartizione; 
  Vista la legge 26 ottobre 1957, n. 1047 e in particolare  l'art.  6
il quale istituisce  presso  l'Istituto  nazionale  della  previdenza
sociale una gestione speciale per  i  coltivatori  diretti  e  per  i
coloni e mezzadri; 
  Visto l'art. 19 della legge 23 dicembre 1994, n. 724,  che  dispone
la soppressione del Servizio  per  i  contributi  agricoli  unificati
(SCAU) a decorrere dal 1°  luglio  1995  ed  il  trasferimento  delle
strutture,  delle  funzioni  e  del  personale  di   detto   servizio
all'Istituto   nazionale   della   previdenza   sociale   (INPS)   ed
all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli  infortuni  sul
lavoro (INAIL); 
  Vista la legge 4 luglio 1959, n. 463 e in particolare l'art.  3  il
quale istituisce presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale
una gestione speciale per l'assicurazione  obbligatoria  invalidita',
vecchiaia e superstiti degli artigiani; 
  Vista la legge 22 luglio 1966, n. 613 e in particolare l'art. 5  il
quale istituisce presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale
una  gestione   speciale   per   l'assicurazione   obbligatoria   per
l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti degli esercenti attivita'
commerciali  con  il  compito  di  provvedere   al   trattamento   di
previdenza; 
  Vista la legge 8 agosto 1995, n. 335 e  in  particolare  l'art.  2,
comma 26, il quale prevede che a decorrere dal 1° gennaio  1996  sono
tenuti all'iscrizione presso una apposita  gestione  separata  presso
l'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale,   e   finalizzata
all'estensione   dell'assicurazione   generale    obbligatoria    per
l'invalidita',  la  vecchiaia  ed  i  superstiti,  i   soggetti   che
esercitano  per  professione  abituale,  ancorche'   non   esclusiva,
attivita' di lavoro autonomo, di cui al  comma  1  dell'art.  49  del
testo unico delle imposte sui  redditi,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,  n.  917,  nonche'  i
titolari di rapporti di collaborazione coordinata e  continuativa  di
cui al comma 2, lettera a), dell'art. 49 del medesimo testo  unico  e
gli incaricati alla vendita a domicilio  di  cui  all'art.  36  della
legge 11 giugno 1971, n. 426; 
  Vista la legge 13 marzo 1958, n. 250, recante «Previdenze a  favore
dei pescatori della piccola pesca marittima e  delle  acque  interne»
che istituisce, tra l'altro,  tutele  previdenziali  a  favore  delle
persone  che  esercitano  la  pesca  quale  esclusiva  o   prevalente
attivita'  lavorativa,  quando  siano  associate  in  cooperative   o
compagnie e rapporto  di  lavoro  autonomo,  oppure  esercitino  tale
attivita' per proprio conto, senza essere associate in cooperative  o
compagnie; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600 recante «Disposizioni comuni in materia di accertamento  delle
imposte sui redditi»; 
  Visti i decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509  e  10  febbraio
1996, n. 103; 
  Considerato che occorre dare immediata attuazione alle disposizioni
di cui al decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, al  fine  di  dare  un
sostegno  al  potere  d'acquisto  dei  lavoratori  autonomi   e   dei
professionisti iscritti  alle  gestioni  previdenziali  dell'Istituto
nazionale  della  previdenza  sociale  (INPS)  e  ai   professionisti
iscritti agli enti gestori di  forme  obbligatorie  di  previdenza  e
assistenza di cui al citato decreto legislativo 30  giugno  1994,  n.
509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103; 
  Considerato  che  occorre  garantire  ai  predetti  lavoratori   un
beneficio di importo pari a quello fissato in 200 euro dagli articoli
31 e 32 del decreto-legge 17 maggio 2022, n.  50  per  i  beneficiari
appartenenti ad altre categorie; 
  Ritenuto pertanto di disciplinare i criteri e le modalita'  per  la
concessione dell'indennita' una tantum prevista dal predetto art. 33; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                  Finalita' e dotazione finanziaria 
 
  1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano i criteri e le
modalita' per la  concessione  dell'indennita'  una  tantum  prevista
dall'art. 33 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, quale misura di
sostegno  al  potere  d'acquisto  dei  lavoratori  autonomi   e   dei
professionisti conseguente alla crisi energetica e al caro prezzi  in
corso. 
  2. La misura  e'  finanziata  a  valere  sulle  risorse  del  Fondo
istituito ai sensi del medesimo art. 33 nello stato di previsione del
Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  con  dotazione
finanziaria  pari  a  600  milioni  di  euro  per  l'anno  2022,  che
costituisce limite complessivo di spesa. 
  3. La quota parte del limite di spesa del fondo di cui all'art.  33
del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, destinata ai  professionisti
iscritti agli enti di diritto privato di previdenza  obbligatoria  di
cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996,
n. 103 e' individuata in 95,6 milioni di euro per l'anno 2022.