IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto  legislativo  2  gennaio
2018, n. 1; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 4 luglio 2022, con
cui e' stato dichiarato, fino  al  31  dicembre  2022,  lo  stato  di
emergenza in relazione alla situazione di deficit idrico in atto  nei
territori delle Regioni  e  delle  Province  Autonome  ricadenti  nei
bacini distrettuali del Po e delle Alpi  orientali,  nonche'  per  le
peculiari  condizioni  ed  esigenze  rilevate  nel  territorio  delle
Regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte  e
Veneto; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 1° settembre 2022,
con cui gli effetti dello  stato  di  emergenza,  dichiarato  con  la
predetta delibera del Consiglio dei ministri del 4 luglio 2022,  sono
stati estesi, in relazione alla situazione di deficit idrico in atto,
ai territori delle regioni Liguria e  Toscana  ricadenti  nel  bacino
distrettuale dell'Appennino settentrionale; 
  Considerato che i territori delle regioni Liguria  e  Toscana  sono
stati interessati da un lungo  periodo  di  siccita',  causato  dalla
eccezionale scarsita'  di  precipitazioni  pluviometriche  nel  corso
dell'anno 2022 e dall'incremento anomalo  delle  temperature  che  ha
determinato una rilevante riduzione della disponibilita' idrica; 
  Considerato, quindi, che tale prolungato periodo  di  siccita'  sta
provocando una situazione di  grave  deficit  idrico  in  progressiva
estensione nonche' nei territori ricadenti  nel  bacino  distrettuale
dell'Appennino  settentrionale,  con  particolare  riferimento   alle
regioni Liguria e Toscana, per i quali e' gia'  stata  dichiarata  la
condizione di severita' idrica elevata; 
  Considerato,  altresi',  che  nel  territorio  delle  sopraindicate
regioni si e' reso necessario ricorrere a prime e immediate misure di
mitigazione del  rischio  che,  tuttavia,  non  hanno  contenuto,  in
maniera efficace, gli effetti della crisi idrica  in  atto  anche  in
considerazione  delle  elevate   temperature   rilevate   che   hanno
incrementato notevolmente i prelievi sia per uso idropotabile sia per
uso irriguo e che non sono  prevedibili,  allo  stato,  significative
modificazioni del quadro meteo-climatico  per  la  corrente  stagione
estiva e la prossima stagione autunnale; 
  Ritenuto, inoltre, che le esigenze stagionali dei settori  agricolo
e zootecnico possano ancora contribuire ad aggravare la situazione di
deficit idrico in atto; 
  Ravvisata, pertanto, la necessita' di avviare prime misure  urgenti
allo  scopo  di  scongiurare,  nell'immediato,   l'interruzione   del
servizio idrico, anche integrando le misure con ulteriori dispositivi
ed interventi straordinari, commisurati  alla  progressiva  riduzione
della disponibilita' di  risorsa  idrica  connessa  con  l'evoluzione
stagionale  e  le  esigenze  idriche  destinate  ad  altre   primarie
finalita'; 
  Acquisita l'intesa delle Regioni Liguria e Toscana; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
Nomina Commissari delegati per gli interventi urgenti per la gestione
  della crisi idrica e Piano degli interventi 
 
  1. Al fine di fronteggiare la situazione di deficit idrico in  atto
di cui in premessa, i Presidenti delle Regioni Liguria e Toscana sono
nominati Commissari delegati per la  realizzazione  degli  interventi
urgenti finalizzati alla gestione della crisi idrica, ciascuno per il
proprio ambito territoriale. 
  2.  Per  l'espletamento  degli  interventi  di  cui   al   presente
provvedimento, i Commissari delegati di cui al comma 1, che operano a
titolo gratuito, possono avvalersi delle  strutture  e  degli  uffici
regionali, provinciali e comunali, oltre  che  delle  amministrazioni
centrali e periferiche  dello  Stato,  nonche'  individuare  soggetti
attuatori, ivi comprese societa' in house o  partecipate  dagli  enti
territoriali interessati,  che  agiscono  sulla  base  di  specifiche
direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  3. Per le finalita' di  cui  al  comma  2,  i  Commissari  delegati
predispongono entro sette giorni dalla data di adozione del  presente
provvedimento,  sulla  base  dei  fabbisogni  trasmessi  nella   fase
istruttoria della deliberazione  dello  stato  di  emergenza,  e  nel
limite delle risorse finanziarie di cui all'art. 3,  un  piano  degli
interventi e delle misure  piu'  urgenti  delle  fattispecie  di  cui
all'art. 25, comma 2, lettere a) e b) del decreto  legislativo  n.  1
del 2 gennaio 2018, da realizzare con immediatezza  e  senza  indugio
per  contrastare  il  contesto  di  criticita',  da  sottoporre  alla
preventiva approvazione del Capo del  Dipartimento  della  protezione
civile. Il predetto piano deve contenere le misure e gli  interventi,
realizzati anche con procedure di  somma  urgenza,  fatti  salvi  gli
obblighi previsti a carico dei  gestori  del  Servizio  integrato  in
virtu' delle concessioni e dei contratti in essere, volti: 
    a)   a   garantire   l'approvvigionamento   idropotabile    della
popolazione,  anche   mediante   la   realizzazione   di   punti   di
distribuzione della risorsa  idrica  alimentati  mediante  autobotti,
provvedendo, a tal fine, qualora non fosse percorribile il  noleggio,
al potenziamento  del  parco  mezzi  e  delle  apparecchiature  delle
componenti  e  strutture  operative  del  Servizio  nazionale   della
protezione civile; 
    b) a scongiurare l'interruzione del servizio  idropotabile  ed  a
garantirne la piena funzionalita', anche attraverso la  realizzazione
di serbatoi e accumuli di carattere temporaneo, di punti di  ricarica
delle falde acquifere anche di carattere temporaneo, di  impianti  di
pompaggio  supplementari,  anche  per  uso  irriguo  prioritariamente
connessi al rilascio di risorsa idropotabile o per  le  esigenze  del
settore zootecnico, di rigenerazione di pozzi o di  realizzazione  di
nuovi pozzi o attingimenti a sorgenti,  di  interconnessioni  tra  le
reti idriche esistenti, di risagomatura  dell'alveo  per  convogliare
l'acqua  verso  le  prese,   di   rifacimento   e/o   approfondimento
captazioni, nonche' di  impianti  temporanei  per  il  trattamento  e
recupero dell'acqua. 
  4. Il piano di cui al comma 3 deve contenere, per ciascuna  misura,
ove compatibile con la specifica tipologia, il comune, la  localita',
le coordinate geografiche, la descrizione  tecnica  con  la  data  di
inizio  e   relativa   durata,   l'indicazione   dell'oggetto   della
criticita', nonche' l'indicazione della stima di costo. Ove  previsto
dalle vigenti disposizioni in materia, anche in  relazione  a  quanto
disposto dall'art. 41  del  decreto-legge  16  luglio  2020,  n.  76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,
i CUP degli interventi devono essere acquisiti ed inseriti nel  piano
anche  successivamente  all'approvazione  del  medesimo  purche'  nel
termine  di  quindici  giorni  dall'approvazione  e  comunque   prima
dell'autorizzazione del Commissario delegato al soggetto attuatore ai
fini della realizzazione dello specifico intervento. 
  5. Il predetto piano, articolato anche  per  stralci,  puo'  essere
successivamente rimodulato ed integrato, nei limiti delle risorse  di
cui all'art. 3,  nonche'  delle  ulteriori  risorse  finanziarie  che
potranno essere rese disponibili anche ai sensi  di  quanto  previsto
dall'art. 24, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.  1.
Il  piano  rimodulato  deve   essere   sottoposto   alla   preventiva
approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile  entro
trenta giorni dalla pubblicazione della delibera  del  Consiglio  dei
ministri  di  stanziamento  di  ulteriori   risorse,   ovvero   dalla
pubblicazione dell'ordinanza di cui all'art. 3, comma 4, del presente
provvedimento. 
  6. Eventuali somme residue o non  programmate,  rispetto  a  quelle
rese disponibili con le delibere del Consiglio dei ministri di cui ai
commi 1 e 2 dell'art. 24, del decreto  legislativo  n.  1  del  2018,
possono essere utilizzate per ulteriori fabbisogni anche di tipologia
differente, nell'ambito di quanto  previsto  dal  medesimo  articolo,
rispetto a quella per  cui  sono  state  stanziate,  fatte  salve  le
finalita' e le ragioni di urgenza,  comunque  in  tempi  congrui  con
quelli di durata dello stato di emergenza, previa  rimodulazione  del
piano degli interventi da sottoporre all'approvazione  del  Capo  del
Dipartimento della protezione civile, corredata di motivata richiesta
di  ciascun  Commissario  delegato  che  attesti  altresi'   la   non
sussistenza di  ulteriori  necessita'  per  la  tipologia  di  misura
originaria. 
  7. Le proposte di rimodulazione di cui ai commi 5 e 6 devono essere
corredate di relazione resa ai sensi dell'art. 6, comma 1, secondo la
tempistica ivi prevista. 
  8. Le risorse finanziarie sono erogate ai soggetti di cui al  comma
2 previo rendiconto delle spese sostenute mediante  presentazione  di
documentazione comprovante la spesa sostenuta ed  attestazione  della
sussistenza del nesso di causalita' con lo  stato  di  emergenza.  Su
richiesta motivata dei soggetti attuatori degli  interventi,  ciascun
Commissario delegato puo' erogare anticipazioni volte a consentire il
pronto avvio degli interventi. 
  9. Gli interventi di cui alla presente  ordinanza  sono  dichiarati
urgenti,  indifferibili  e  di  pubblica  utilita'  e,  ove  occorra,
costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti. 
  10. Al fine di garantire l'espletamento  degli  interventi  di  cui
alla presente ordinanza, i Commissari delegati, anche avvalendosi dei
soggetti attuatori, provvedono, per le occupazioni d'urgenza e per le
eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per  la  realizzazione
degli interventi, alla redazione dello stato  di  consistenza  e  del
verbale di immissione del  possesso  dei  suoli  anche  con  la  sola
presenza di due testimoni, una volta emesso il decreto di occupazione
d'urgenza e prescindendo da ogni altro adempimento.