IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
                           di concerto con 
 
                       IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
  Visto l'art. 2, comma 1, lettera c) della legge 26 luglio 1965,  n.
966, recante «Disciplina delle tariffe, delle modalita' di  pagamento
e dei compensi del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
per i servizi a pagamento» e successive modificazioni; 
  Visto  il  decreto-legge  1°  ottobre   1996,   n.   512,   recante
«Disposizioni urgenti concernenti l'incremento e il  ripianamento  di
organico dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e  misure
di  razionalizzazione  per  l'impiego  del  personale   nei   servizi
d'istituto» convertito, con modificazioni, dalla  legge  28  novembre
1996, n. 609; 
  Visto il decreto  legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,  recante
«Codice dei beni culturali e del paesaggio,  ai  sensi  dell'art.  10
della legge 6 luglio 2002, n. 137»; 
  Visto il decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, recante  «Disposizioni
urgenti per  la  funzionalita'  dell'Amministrazione  della  pubblica
sicurezza, delle Forze di polizia e del Corpo  nazionale  dei  vigili
del fuoco» e convertito in legge, con modificazioni, dalla  legge  31
maggio 2005, n. 89; 
  Visto  il  decreto  legislativo  8  marzo  2006,  n.  139,  recante
«Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni  ed  ai  compiti
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11  della
legge 29 luglio 2003, n. 229» e successive modificazioni; 
  Visto  il  decreto  legislativo  9  aprile  2008,  n.  81,  recante
«Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro»  e  in
particolare l'art. 46, comma 3, che prevede l'adozione di uno o  piu'
decreti per la definizione,  tra  l'altro,  dei  criteri  diretti  ad
individuare metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle
attrezzature antincendio; 
  Visto il regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per  la
commercializzazione dei prodotti  da  costruzione  e  che  abroga  la
direttiva 89/106/CEE del Consiglio; 
  Visto il decreto  legislativo  26  giugno  2015,  n.  105,  recante
«Attuazione della direttiva  2012/18/UE  relativa  al  controllo  del
pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose»; 
  Visto il decreto  legislativo  29  luglio  2015,  n.  123,  recante
«Attuazione della direttiva 2013/29/UE  concernente  l'armonizzazione
delle  legislazioni  degli  Stati  membri  relative  alla   messa   a
disposizione sul mercato di articoli pirotecnici»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n.  445  e  successive  modificazioni,  recante  «Testo  unico  delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n.
151,  concernente  il  «Regolamento  recante  semplificazione   della
disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli  incendi,
a norma dell'art. 49, comma 4-quater,  del  decreto-legge  31  maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre  2018,
n. 146, recante «Regolamento di esecuzione del  regolamento  (UE)  n.
517/2014  sui  gas  fluorurati  a  effetto  serra  e  che  abroga  il
regolamento (CE) n. 842/2006»; 
  Visto il  decreto  del  Ministro  dell'interno  30  novembre  1983,
recante  «Termini,  definizioni  generali  e   simboli   grafici   di
prevenzione  incendi»,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - Serie generale - n. 339 del 12 dicembre 1983; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale 10 marzo 1998, recante
«Criteri  generali  di  sicurezza  antincendio  e  per  la   gestione
dell'emergenza nei  luoghi  di  lavoro»,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n.  81  del  7
aprile 1998; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico  22  gennaio
2008, n. 37, recante «Regolamento concernente l'attuazione  dell'art.
11-quaterdecies, comma 13, lettera  a)  della  legge  n.  248  del  2
dicembre 2005, recante riordino  delle  disposizioni  in  materia  di
attivita' di installazione degli impianti all'interno degli edifici»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 61 del 12 marzo 2008; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 5 agosto  2011,  recante
«Procedure  e  requisiti  per  l'autorizzazione  e  l'iscrizione  dei
professionisti  negli  elenchi  del  Ministero  dell'interno  di  cui
all'art. 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale -
n. 198 del 26 agosto 2011; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 14 marzo  2012,  recante
«Tariffe per l'attivita'  di  formazione  del  personale  addetto  ai
servizi di sicurezza nei  luoghi  di  lavoro  ai  sensi  del  decreto
legislativo  9  aprile  2008,  n.  81»,  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 76  del  30
marzo 2012; 
  Visto il  decreto  del  Ministro  dell'interno  20  dicembre  2012,
recante la «Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di
protezione  attiva  contro  l'incendio  installati  nelle   attivita'
soggette ai  controlli  di  prevenzione  incendi»,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n.  3
del 4 gennaio 2013; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 3 agosto  2015,  recante
«Approvazione di norme tecniche  di  prevenzione  incendi,  ai  sensi
dell'art.  15  del  decreto  legislativo  8  marzo  2006,  n.   139»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 192 del 20 agosto 2015; 
  Visto il decreto  del  Ministro  dell'interno  1°  settembre  2021,
recante «Criteri generali per il controllo e  la  manutenzione  degli
impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio,  ai
sensi dell'art. 46,  comma  3,  lettera  a),  punto  3,  del  decreto
legislativo  9  aprile  2008,  n.  81»,  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 230 del  25
settembre 2021; 
  Considerate le difficolta' da piu' parti  segnalate  connesse  alle
modalita' di qualificazione della figura del manutentore antincendio,
di nuova istituzione rispetto al previgente quadro normativo definito
dal decreto del Ministro dell'interno, di concerto  con  il  Ministro
del lavoro e della previdenza sociale 10 marzo 1998; 
  Ravvisata, pertanto, la necessita' di  rivedere  la  tempistica  di
entrata in  vigore  delle  disposizioni  contenute  nell'art.  4  del
decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2021, alla luce  delle
possibili criticita' nella fase transitoria  di  passaggio  al  nuovo
quadro normativo, nonche' delle particolari  limitazioni  conseguenti
allo stato di emergenza da COVID-19; 
  Acquisito il concerto del Ministero del lavoro  e  delle  politiche
sociali espresso con nota n. 11699 del 25 agosto 2022; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                  Modifiche all'art. 6 del decreto 
             del Ministro dell'interno 1° settembre 2021 
 
  1. All'art. 6 del decreto del Ministro  dell'interno  1°  settembre
2021, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: 
    «1-bis.  Le  disposizioni  previste  all'art.  4  relative   alla
qualificazione dei tecnici manutentori entrano in vigore a  decorrere
dal 25 settembre 2023.».