IL MINISTRO 
                     DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA 
 
  Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n.  79,  di  attuazione
della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato  interno
dell'energia elettrica; 
  Visto in particolare, l'art. 3, comma 7, dello stesso  decreto  che
prevede   che   il   Ministro   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato, ora Ministro dello sviluppo  economico,  determini,
sentita l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas  ed  i  soggetti
interessati, l'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale; 
  Visto il decreto-legge 29 agosto  2003,  n.  239,  come  convertito
dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, recante disposizioni urgenti per
la sicurezza del sistema elettrico nazionale e  per  il  recupero  di
potenza di energia elettrica, e successive modifiche e integrazioni; 
  Visto il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93,  di  attuazione
delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a  norme
comuni  per  il  mercato  interno  dell'energia  elettrica,  del  gas
naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei  prezzi
al consumatore finale industriale di  gas  e  di  energia  elettrica,
nonche' abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE; 
  Visto il decreto  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato 25 giugno 1999, recante  determinazione  dell'ambito
della  rete  elettrica  di  trasmissione  nazionale,  integrato   con
successivi decreti ministeriali 23 dicembre 2002, 27  febbraio  2009,
16 novembre 2009, 26 aprile 2010, 22 dicembre 2010, 8 agosto  2014  e
21 marzo 2019; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  11
maggio  2004,   recante   criteri,   modalita'   e   condizioni   per
l'unificazione della proprieta' e della gestione della rete nazionale
di trasmissione; 
  Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive 20  aprile
2005, modificato con decreto del Ministro  dello  sviluppo  economico
del 15 dicembre 2010, che attribuisce alla societa' Terna  S.p.a.  la
concessione  delle  attivita'  di   trasmissione   e   dispacciamento
dell'energia elettrica nel territorio nazionale; 
  Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive 21 ottobre
2005, recante modalita' e  criteri  per  il  rilascio  dell'esenzione
dalla disciplina del diritto di accesso dei terzi  alle  nuove  linee
elettriche di interconnessione  con  i  sistemi  elettrici  di  altri
Stati; 
  Visto in particolare l'art. 3, comma 1, lettera b) del  decreto  21
ottobre 2005, che prevede che i soggetti non titolari di  concessioni
di trasporto e  distribuzione  di  energia  elettrica  che  intendono
realizzare   a   proprio   carico   nuove   linee    elettriche    di
interconnessione  con  l'estero  in  corrente  alternata   ai   sensi
dell'art.  1-quinquies,  comma  6,  terzo  periodo,  della  legge  n.
290/2003, presentano richiesta di esenzione integrata,  fra  l'altro,
dalla dichiarazione  dell'impegno  a  richiedere  l'inclusione  della
linea di interconnessione nella RTN fin  dalla  data  di  entrata  in
esercizio e a stipulare con il gestore della rete una convenzione per
disciplinare  l'attivita'  di  esercizio   e   di   manutenzione   in
conformita' alla convenzione tipo (tra 2 titolari RTN e  gestore  del
sistema  di  trasmissione)  approvata  con  decreto  ministeriale  22
dicembre 2000; 
  Visto  il  decreto  direttoriale  del  Ministero   dello   sviluppo
economico (di seguito MISE) n. 290/ML/2/2008 del 9 gennaio  2008,  di
rilascio dell'esenzione per la linea privata di interconnessione  con
l'estero a 380 kV in corrente alternata di potenza  nominale  di  400
MVA tra Mendrisio (CH) e Cagno (IT) di proprieta' della societa' Nord
Energia S.p.a., a cui e' allegata la deliberazione dell'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas (ora ARERA) n. 298/07  del  29  novembre
2007 recante il parere per l'esenzione della linea sopradescritta; 
  Considerato che il sopracitato decreto prescrive all'art. 1,  comma
1, che «la societa' istante chieda a Terna S.p.a. l'inclusione  della
linea di interconnessione nella rete di  trasmissione  nazionale  fin
dalla data di entrata in esercizio»; 
  Vista l'istanza dell'11 luglio 2009, con la quale la societa'  Nord
Energia, in attuazione dell'art. 1, comma 1, del decreto direttoriale
di esenzione, ha chiesto a  Terna  S.p.a.  l'inclusione  della  linea
privata di  interconnessione  con  l'estero  a  380  kV  in  corrente
alternata di potenza nominale di 400 MVA tra Mendrisio (CH)  e  Cagno
(IT), per il tratto  ubicato  sul  territorio  italiano,  nella  rete
elettrica di  trasmissione  nazionale  a  far  data  dall'entrata  in
esercizio del collegamento; 
  Considerato che le competenze in materia di energia, ai  sensi  del
decreto-legge 1°  marzo  2021,  n.  22,  sono  state  trasferite  dal
Ministero dello sviluppo economico  al  Ministero  della  transizione
ecologica; 
  Vista l'istanza n. GRUPPOTERNA/P20210093204 del  16  novembre  2021
(acquisita in pari data al protocollo MISE con n.  0034229),  con  la
quale  la  societa'  Terna  S.p.a.  ha  chiesto  a  questo  Ministero
l'inserimento  nell'ambito  della  rete  elettrica  di   trasmissione
nazionale della linea privata di  interconnessione  con  l'estero  in
corrente alternata a 380 kV «Cagno (IT) - Mendrisio (CH)»; 
  Vista la nota prot. n GRUPPOTERNA/P20220019197 del 7 marzo 2022 con
la quale Terna ha informato  questo  Ministero  sulla  trattativa  in
essere con la societa' Nord Energia; 
  Vista la nota prot. n. 17673 del 7 giugno 2022, con la quale questo
Ministero ha chiesto ad  ARERA  un  parere  in  merito  al  possibile
ampliamento  dell'ambito  della  rete   di   trasmissione   nazionale
derivante dalla suddetta acquisizione; 
  Visto la delibera n. 265/2022/I/EEL del  21  giugno  2022,  con  la
quale ARERA ha espresso parere favorevole in  merito  all'ampliamento
dell'ambito  della  rete  elettrica  di  trasmissione  nazionale  con
inclusione della linea privata di interconnessione con l'estero a 380
kV in corrente alternata di potenza nominale di 400 MVA tra Mendrisio
(CH) e Cagno (IT); 
  Considerato che la linea elettrica in questione di potenza nominale
di 400 MVA che collega le stazioni elettriche tra  Mendrisio  (CH)  e
Cagno (IT), si configura come una linea di  interconnessione  tra  il
sistema elettrico italiano e quello svizzero; 
  Considerato la previsione sopradescritta dell'art.  3  del  decreto
del Ministro  delle  attivita'  produttive  21  ottobre  2005,  circa
l'inclusione delle linee private  di  interconnessione  con  l'estero
nella rete elettrica di trasmissione nazionale; 
  Considerato che le  modalita'  di  acquisizione,  gia'  concordate,
saranno formalizzate  nell'ambito  di  un  apposito  accordo  che  la
societa' Terna  S.p.a.  provvedera'  a  stipulare  con  Nord  Energia
S.p.a.,  propedeutico  all'effettivo  inserimento   nella   rete   di
trasmissione nazionale della suddetta porzione di rete; 
  Ritenuto che l'ampliamento della  rete  di  trasmissione  nazionale
debba essere subordinato all'effettiva acquisizione  da  parte  della
societa' Terna S.p.a. del suddetto elemento di rete; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                 Ampliamento dell'ambito della rete 
           di trasmissione nazionale di energia elettrica 
 
  1.  L'ambito  della  rete  di  trasmissione  nazionale  di  energia
elettrica e' modificato con l'inserimento in essa della linea privata
di interconnessione con l'estero a 380 kV in  corrente  alternata  di
potenza nominale di 400 MVA tra Mendrisio (CH) e Cagno (IT). 
  2.  L'efficacia  del  suddetto  inserimento   e'   subordinata   al
perfezionamento dell'acquisizione, da  parte  di  Terna  S.p.a.,  del
suddetto elemento di rete, attualmente di proprieta'  della  societa'
Nord Energia S.p.a. 
  3. La data del suddetto perfezionamento deve essere  comunicata,  a
cura della societa' Terna S.p.a., a questo Ministero e  all'Autorita'
di regolazione per energia reti e ambiente.