IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' 
                           E DELLA RICERCA 
 
  Visto il capitolo 1694 dello stato di  previsione  della  spesa  di
questo  Ministero  per  l'esercizio  finanziario  2021  destinato  al
funzionamento delle universita' e dei consorzi interuniversitari; 
  Visto il decreto ministeriale 9 agosto 2021,  protocollo  n.  1059,
relativo ai criteri per la ripartizione del  Fondo  di  finanziamento
ordinario delle universita' per l'anno 2021,  registrato  alla  Corte
dei conti il 29 settembre 2021, reg. n. 2577, e in particolare l'art.
6 con il quale vengono destinati euro 8.500.000 per  la  prosecuzione
del programma denominato «Programma  per  giovani  ricercatori  "Rita
Levi Montalcini"» a favore di giovani studiosi ed esperti italiani  e
stranieri, in possesso di titolo di dottore di ricerca o  equivalente
da non piu'  di  sei  anni  e  impegnati  stabilmente  all'estero  in
attivita' di ricerca o didattica da almeno un  triennio,  finalizzato
alla realizzazione di programmi  di  ricerca  autonomamente  proposti
presso universita' italiane, attraverso la stipula  di  contratti  ai
sensi dell'art. 24, comma 3, lettera  b),  della  legge  30  dicembre
2010, n. 240, sulla base di criteri e modalita' stabiliti con decreto
del Ministro; 
  Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in  materia
di  organizzazione  delle  universita',  di  personale  accademico  e
reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e
l'efficienza del sistema universitario», e in particolare l'art. 24 -
Ricercatori a tempo determinato: 
    comma 2, lettera b) e comma 3, lettera b); 
    comma  4,  come  modificato  dall'art.  5,   comma   5-bis,   del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 28 giugno 2019, n. 58: «I contratti di cui  al  comma  3,
lettere a) e b), possono prevedere il regime  di  tempo  pieno  o  di
tempo definito. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento  delle
attivita' di didattica, di didattica integrativa e di  servizio  agli
studenti e' pari a trecentocinquanta ore per il regime di tempo pieno
e a duecento ore per il regime di tempo definito»; 
    comma  5:  «Nell'ambito  delle   risorse   disponibili   per   la
programmazione, nel terzo anno  di  contratto  di  cui  al  comma  3,
lettera b), l'universita' valuta il titolare  del  contratto  stesso,
che abbia conseguito l'abilitazione scientifica di cui  all'art.  16,
ai fini della chiamata nel ruolo di professore  associato,  ai  sensi
dell'art. 18, comma 1, lettera e). In caso di  esito  positivo  della
valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza  dello  stesso,
e' inquadrato nel ruolo dei professori associati. La  valutazione  si
svolge  in  conformita'  agli  standard  qualitativi  riconosciuti  a
livello internazionale individuati con apposito regolamento di Ateneo
nell'ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro»; 
    comma 5-bis: «L'universita', qualora abbia le necessarie  risorse
nella propria programmazione, nei limiti delle  risorse  assunzionali
disponibili  a  legislazione  vigente   per   l'inquadramento   nella
qualifica di professore associato, ha facolta' di anticipare, dopo il
primo  anno  del  contratto  di  cui  al   comma   3,   lettera   b),
l'inquadramento di cui  al  comma  5,  previo  esito  positivo  della
valutazione.  In  tali  casi  la  valutazione  comprende   anche   lo
svolgimento  di  una  prova   didattica   nell'ambito   del   settore
scientifico-disciplinare di appartenenza del titolare del contratto»; 
    comma 8, secondo periodo: «Per i titolari dei contratti di cui al
comma 3, lettera b), il trattamento annuo  lordo  onnicomprensivo  e'
pari al trattamento iniziale spettante al  ricercatore  confermato  a
tempo pieno elevato fino a un massimo del 30 per cento»; 
  Ritenuto che per i vincitori del «Programma per giovani ricercatori
"Rita Levi Montalcini"», il cui trattamento economico onnicomprensivo
e' determinato, ai sensi dell'art. 24, comma 8, della  legge  n.  240
del 2010, in misura pari al 120 per cento  del  trattamento  iniziale
spettante al ricercatore confermato a  tempo  pieno,  sia  necessaria
l'opzione del regime a tempo pieno per tutta la durata del contratto; 
  Visto l'art. 29, comma 7, della citata legge n. 240 del 2010,  che,
modificando  l'art.  1,  comma  9,  della  legge  n.  230  del  2005,
attribuisce al Ministro il potere di identificare, sentiti  l'Agenzia
nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca  e
il Consiglio universitario nazionale, i programmi di ricerca di  alta
qualificazione,  finanziati  dall'Unione  europea  o  dal   Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,  i  cui  vincitori
possono essere destinatari di chiamata diretta per  la  copertura  di
posti di professore ordinario e associato e di  ricercatore  a  tempo
determinato da parte delle universita'; 
  Visto l'art. 3, comma 1, lettera a), del  decreto  ministeriale  28
dicembre  2015,  protocollo  n.  963,  recante  «Identificazione  dei
programmi di ricerca di alta qualificazione,  finanziati  dall'Unione
europea o dal Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca», come integrato dal  decreto  ministeriale  8  agosto  2016,
protocollo n. 635, il quale prevede che i  vincitori  del  «Programma
per  giovani   ricercatori   "Rita   Levi   Montalcini"»,   ai   fini
dell'espletamento del programma, sono inquadrati per chiamata diretta
in qualita' di ricercatori a tempo determinato di  cui  all'art.  24,
comma 3, lettera b), della legge n. 240/2010; 
  Ritenuta la necessita'  di  dettare  disposizioni  in  merito  alle
modalita'  di  presentazione  delle  domande,  alla  selezione  delle
proposte e alla erogazione delle  risorse  a  disposizione  ai  sensi
dell'art.  6  del  predetto  decreto  ministeriale  9  agosto   2021,
protocollo n. 1059; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il programma per il reclutamento di giovani ricercatori a  tempo
determinato di cui all'art. 6 del decreto ministeriale 9 agosto 2021,
protocollo n. 1059,  (FFO  2021),  si  rivolge  a  studiosi  di  ogni
nazionalita' in possesso del titolo di dottore di  ricerca  o  titolo
equivalente, che stiano svolgendo all'estero da almeno  un  triennio,
attivita' didattica o di ricerca post dottorale. 
  2. Possono presentare domanda di partecipazione coloro che sono  in
possesso di entrambi i seguenti requisiti, a pena di esclusione: 
    a)  abbiano  conseguito  il  titolo  di  dottore  di  ricerca,  o
equivalente, successivamente al  31  ottobre  2015  ed  entro  il  31
ottobre 2018. La  data  di  conseguimento  del  titolo  di  dottorato
corrisponde con il giorno  del  superamento  dell'esame  finale  come
previsto dall'art. 6, comma 3, del regolamento di cui al  decreto  30
aprile 1999, n. 224, o con il giorno della discussione pubblica della
tesi approvata ai sensi dell'art. 8, comma 6, del regolamento di  cui
al decreto 8 febbraio 2013, n. 45. Il limite temporale del 31 ottobre
2015, puo' essere anticipato di un periodo  pari  alla  durata  degli
eventuali periodi di sospensione del  corso  di  dottorato,  disposti
dall'amministrazione universitaria con provvedimento dell'Ateneo, per
maternita' e paternita', per  grave  e  documentata  malattia  e  per
servizio nazionale, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del citato decreto
n. 224 del 1999 o ai sensi dell'art. 12, comma 6, del decreto  n.  45
del 2013, nonche' del regolamento interno di Ateneo dei dottorati  di
ricerca ex art. 5 del medesimo decreto, fatto comunque salvo  che  in
tal caso  il  conseguimento  del  titolo  di  dottore  di  ricerca  o
equivalente non puo' essere anteriore al 30 aprile 2014; 
    b)  risultino,  al  momento  di  presentazione   della   domanda,
stabilmente impegnati all'estero da almeno un triennio  in  attivita'
didattica o di ricerca presso qualificate istituzioni universitarie o
di ricerca. Con il termine  «stabilmente»  si  fa  riferimento  a  un
impegno attivo e continuativo di almeno  trenta  mesi  nell'arco  del
triennio. I servizi prestati all'estero in ragione di borse di studio
o di finanziamenti ottenuti in Italia non sono  computabili  ai  fini
della maturazione del triennio di attivita' di ricerca o di didattica
svolto  all'estero.  Nel   corso   del   triennio   precedente   alla
presentazione della domanda, gli studiosi non devono  aver  ricoperto
alcuna  posizione  (ricercatori  a  tempo  determinato,   assegnisti,
contrattisti, dottorandi anche  iscritti  a  corsi  di  dottorato  in
co-tutela con universita' e centri di ricerca stranieri, titolari  di
borse di studio) presso enti/istituzioni  universitarie  e  non,  nel
territorio dello Stato italiano.