IL DIRETTORE GENERALE 
                     della prevenzione sanitaria 
 
  Visto il testo unico delle leggi  sanitarie,  approvato  con  regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265; 
  Visto l'art. 6 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, di istituzione
del Servizio sanitario nazionale; 
  Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante  «Istituzione  del
Ministero della  salute  e  incremento  del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato»; 
  Vista la legge 9 febbraio 1982, n. 106, concernente  l'approvazione
ed esecuzione del regolamento sanitario  internazionale,  adottato  a
Boston il 25 luglio  1969,  modificato  da  regolamento  addizionale,
adottato a Ginevra il 23 maggio 1973; 
  Visto in particolare l'art. 73 della suddetta legge che attribuisce
all'amministrazione sanitaria territoriale il compito di abilitare  i
centri sanitari per la vaccinazione antiamarillica; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  24  maggio  1963,  e   successive
modifiche, concernente gli uffici sanitari autorizzati a praticare la
vaccinazione contro le  malattie  quarantenarie  ed  a  rilasciare  i
relativi certificati validi per uso internazionale; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  16  marzo  1998,   e   successive
integrazioni,  concernente  l'individuazione  degli  uffici  sanitari
autorizzati  a  praticare  la  vaccinazione   antiamarillica   ed   a
rilasciare i relativi certificati validi per uso internazionale; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14  gennaio  1997,
in materia di requisiti  strutturali,  tecnologici  ed  organizzativi
minimi per l'esercizio  delle  attivita'  sanitarie  da  parte  delle
strutture pubbliche e private; 
  Visto l'art. 16, comma 1, lettera d)  del  decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165, in base al quale spetta ai  dirigenti  di  uffici
dirigenziali   generali   l'adozione   di   atti   e    provvedimenti
amministrativi; 
  Visto da ultimo il decreto dirigenziale 7 luglio 2021 con il  quale
sono  stati  autorizzati  nuovi  centri   di   vaccinazione   nonche'
aggiornati i dati relativi ad alcuni centri gia' autorizzati; 
  Viste le istanze presentate dalla Regione  Lazio  e  dalla  Regione
Lombardia per l'estensione dell'autorizzazione a praticare  la  sopra
citata vaccinazione a nuovi centri; 
  Riconosciuta l'opportunita'  di  accogliere  le  suddette  istanze,
anche in considerazione dell'aumento del numero di richieste di  tale
vaccinazione, legato all'incremento dei viaggi  internazionali  verso
zone endemiche  per  febbre  gialla  e  verso  Paesi  che  richiedono
obbligatoriamente la vaccinazione per l'ingresso sul loro territorio; 
  Preso atto pertanto della necessita' di  integrare  l'elenco  degli
uffici sanitari e della opportunita' di fornire un elenco  aggiornato
dei centri gia' autorizzati e dei relativi indirizzi; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  L'autorizzazione a  praticare  la  vaccinazione  contro  la  febbre
gialla  ed  a  rilasciare  i  relativi  certificati  validi  per  uso
internazionale e' estesa ai seguenti uffici sanitari: 
    Regione Lazio: 
      Fiano Romano (RM) - ASL RM4 - Fiano Romano - via Capocroce n. 3
- tel. 800539762; 
      Rieti - ASL RI Servizio igiene  e  sanita'  pubblica  -  Centro
vaccinazioni adulti - via delle Ortensie n. 28 - tel.  0746/278614  -
279864 - 279846; 
    Regione Lombardia: 
      Merate - Largo Mandic n. 1 - tel. 0341 253900.