IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto l'art. 20 della legge 11  marzo  1988,  n.  67  e  successive
modificazioni, che autorizza l'esecuzione di un programma pluriennale
di  interventi  in  materia  di  ristrutturazione   edilizia   e   di
ammodernamento tecnologico del patrimonio  sanitario  pubblico  e  di
realizzazione di residenze  sanitarie  assistenziali  per  anziani  e
soggetti non autosufficienti; 
  Visto l'art. 5-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502
e successive modificazioni, il quale dispone che il  Ministero  della
salute di concerto con il Ministero dell'economia e delle  finanze  e
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e nei limiti delle
disponibilita' finanziarie, iscritte nel bilancio dello Stato  e  nei
bilanci  regionali,  puo'  stipulare,   nell'ambito   dei   programmi
regionali per la realizzazione degli interventi previsti dall'art. 20
della legge 11 marzo 1988, n. 67, accordi di programma con le regioni
e con altri soggetti pubblici interessati; 
  Visto l'art. 4, lettera b) della delibera CIPE n. 141 del 6  agosto
1999 recante «Regolamento concernente il  riordino  delle  competenze
del CIPE», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 2  novembre
1999, che individua tra le funzioni da trasferire al Ministero  della
sanita' l'ammissione a  finanziamento  dei  progetti  in  materia  di
edilizia sanitaria, suscettibili di immediata realizzazione, ai sensi
dell'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67; 
  Visto l'accordo tra il Governo, le regioni, le Province autonome di
Trento e di Bolzano, sancito  il  19  dicembre  2002  (Rep.  atti  n.
1587/CSR),  concernente  la  semplificazione  delle   procedure   per
l'attivazione dei programmi di investimento in sanita'; 
  Visto l'accordo tra il Governo, le regioni, le Province autonome di
Trento e di Bolzano, sancito  il  28  febbraio  2008  (Rep.  atti  n.
65/CSR), concernente la definizione delle modalita' e  procedure  per
l'attuazione dei programmi di investimenti in sanita', a integrazione
dell'accordo del 19 dicembre 2002; 
  Visto l'accordo tra lo Stato, le regioni e le Province autonome  di
Trento e  di  Bolzano,  sancito  il  15  settembre  2016  (Rep.  atti
160/CSR), sul documento «Piano nazionale della cronicita'»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  12
gennaio  2017  recante  «Definizione  e  aggiornamento  dei   livelli
essenziali di assistenza (LEA)  di  cui  all'art.  1,  comma  7,  del
decreto legislativo 30 dicembre 1992,  n.  502»  e,  in  particolare,
l'art. 21, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  65  del  18  marzo
2017; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  10  agosto  2018,
concernente il documento d'indirizzo per la stesura di capitolati  di
gara per l'acquisizione di dispositivi medici; 
  Visto l'art. 1, comma 449, della legge 27 dicembre  2019,  n.  160,
avente ad oggetto «Bilancio di  previsione  dello  Stato  per  l'anno
finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il  triennio  2020-2022»,
il quale prevede che «per far fronte al fabbisogno di apparecchiature
sanitarie finalizzate a garantire l'espletamento delle prestazioni di
competenza dei medici di medicina generale nonche'  dei  pediatri  di
libera scelta, al fine di migliorare il processo di presa in cura dei
pazienti nonche' di ridurre il fenomeno delle  liste  di  attesa,  e'
autorizzato  un  contributo  pari  a  euro   235.834.000   a   valere
sull'importo fissato dall'art. 20 della legge 11 marzo 1988,  n.  67,
come rifinanziato da ultimo dall'art. 1, comma 555,  della  legge  30
dicembre 2018, n. 145, nell'ambito delle risorse non ancora ripartite
alle regioni»; 
  Tenuto conto che il  succitato  comma  prevede,  altresi',  che  «I
trasferimenti in favore delle regioni sono disposti sulla base di  un
piano  dei  fabbisogni  predisposto  e  approvato  nel  rispetto  dei
parametri fissati con decreto del Ministro della salute, da  adottare
entro il 31  gennaio  2020,  previa  intesa  in  sede  di  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  Province
autonome di Trento  e  di  Bolzano.  Con  il  medesimo  decreto  sono
definite la distribuzione delle risorse di cui al presente comma alle
regioni, in quota capitaria, e  le  modalita'  con  cui  le  medesime
regioni, nell'ambito degli accordi integrativi regionali, individuano
le attivita' assistenziali all'interno delle quali saranno utilizzati
dispositivi medici di supporto, privilegiando  ambiti  relativi  alla
fragilita'  e  alla  cronicita',  anche  prevedendo   l'utilizzo   di
strumenti di telemedicina  finalizzati  alla  second  opinion,  senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»; 
  Visto l'art. 1, comma 450 della medesima legge che dispone che  «Le
apparecchiature sanitarie di cui al comma 449,  di  proprieta'  delle
aziende sanitarie, sono messe a disposizione dei  medici  di  cui  al
comma 449, secondo  modalita'  individuate  dalle  aziende  medesime,
avendo cura di misurare l'attivita' svolta attraverso  indicatori  di
processo»; 
  Visti gli accordi collettivi nazionali per la medicina  generale  e
la pediatria di libera scelta per il  rafforzamento  delle  attivita'
territoriali di diagnostica di primo livello e di  prevenzione  della
trasmissione di SARS-CoV-2 del 30 ottobre 2020; 
  Visti l'accordo Stato-regioni del 17 dicembre  2020  sul  documento
recante «Indicazioni nazionali per  l'erogazione  di  prestazioni  in
telemedicina» (Rep. atti 215/CSR) e l'accordo  Stato-regioni  del  18
novembre  2021  sul  documento  recante  «Indicazioni  nazionali  per
l'erogazione di prestazioni e servizi di teleriabilitazione da  parte
delle professioni sanitarie» (Rep. atti n. 231/CSR); 
  Visto il Piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza  (di  seguito
«PNRR»), approvato dal Consiglio dell'Unione europea il 6 luglio 2021
(10160/21) e, in particolare, la Missione 6 Salute, Component 1: Reti
di prossimita', strutture e telemedicina per  l'assistenza  sanitaria
territoriale; 
  Visto il  decreto  ministeriale  23  maggio  2022,  n.  77  recante
«Regolamento recante la definizione di  modelli  e  standard  per  lo
sviluppo  dell'assistenza   territoriale   nel   Servizio   sanitario
nazionale» nell'ambito del PNRR (M6C1-1 «Riforma 1: Definizione di un
nuovo  modello  organizzativo  della  rete  di  assistenza  sanitaria
territoriale») che prevede la definizione  di  standard  strutturali,
organizzativi e tecnologici omogenei per l'assistenza territoriale  e
il sistema di prevenzione salute ambiente e clima e l'identificazione
delle strutture ad essa deputate, che intende  perseguire  una  nuova
strategia sanitaria,  sostenuta  dalla  definizione  di  un  adeguato
assetto istituzionale ed organizzativo,  che  consenta  al  Paese  di
conseguire standard qualitativi di cura  adeguati,  in  linea  con  i
migliori Paesi europei e che  consideri,  sempre  piu',  il  Servizio
sanitario nazionale come parte di un piu' ampio  sistema  di  welfare
comunitario secondo  un  approccio  one  health  e  con  una  visione
olistica («Planetary Health»); 
  Visto il decreto ministeriale 29 aprile 2022 recante  «Approvazione
delle linee guida organizzative contenenti il "Modello  digitale  per
l'attuazione dell'assistenza domiciliare", ai fini del raggiungimento
della Milestone  EU  M6C1-4,  di  cui  all'Annex  alla  decisione  di
esecuzione  del  Consiglio  ECOFIN  del  13  luglio   2021,   recante
l'approvazione  della  valutazione  del  Piano  per  la   ripresa   e
resilienza  dell'Italia»  nell'ambito  della   Missione   6   Salute,
Component 1:  Reti  di  prossimita',  strutture  e  telemedicina  per
l'assistenza sanitaria territoriale,  Investimento  1.2.1  Assistenza
domiciliare; 
  Vista la deliberazione CIPE n. 51 del 24  luglio  2019,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio  2020,  concernente  il
riparto delle risorse stanziate dall'art. 1, comma 555,  della  legge
30 dicembre 2018, n. 145, e delle risorse residue di cui all'art.  2,
comma 69, della legge 23 dicembre 2009, n. 191  per  la  prosecuzione
del Programma straordinario di investimenti in  sanita'  ex  art.  20
della legge 11 marzo 1988, n. 67,  e  successive  modificazioni,  che
prevede l'accantonamento di una riserva pari ad  euro  635.000.000,00
da ripartire e assegnare con successivi provvedimenti; 
  Ritenuto di dare attuazione alle previsioni di cui al  citato  art.
1, comma 449, della legge 27 dicembre 2019, n. 160; 
  Acquisita  l'intesa  sancita  dalla  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e
Bolzano nella seduta del 27 luglio 2022; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. A valere sul programma di cui all'art. 20 della legge  11  marzo
1988, n. 67, nell'ambito delle risorse accantonate con  deliberazione
CIPE n. 51 del 24 luglio  2019,  per  far  fronte  al  fabbisogno  di
apparecchiature  sanitarie  finalizzate  a  garantire  l'espletamento
delle prestazioni di competenza dei medici di medicina generale e dei
pediatri di libera scelta, al fine di migliorare il processo di presa
in carico dei pazienti, in via prioritaria cronici e fragili, nonche'
di ridurre il fenomeno delle liste di attesa, e' ripartito  in  quota
capitaria alle regioni un contributo pari a  euro  235.834.000,00  al
netto delle quote relative alle Province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano rese indisponibili ai sensi dell'art.  2,  comma  109,  della
legge 23 dicembre 2009, n. 191, come di seguito riportato: 
 
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|             Regioni             |        Risorse assegnate        |
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|Piemonte                         |               17.361.205,46 euro|
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|Valle d'Aosta                    |                  503.510,02 euro|
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|Lombardia                        |               40.381.001,15 euro|
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|Veneto                           |               19.648.194,58 euro|
+---------------------------------+---------------------------------+
|Friuli-Venezia Giulia            |                4.857.413,54 euro|
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|Liguria                          |                6.140.451,17 euro|
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|Emilia-Romagna                   |               17.976.939,50 euro|
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|Toscana                          |               14.869.862,97 euro|
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|Umbria                           |                3.504.141,26 euro|
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|Marche                           |                6.091.507,20 euro|
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|Lazio                            |               23.178.116,60 euro|
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|Abruzzo                          |                5.210.680,78 euro|
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|Molise                           |                1.210.173,37 euro|
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|Campania                         |               23.002.713,22 euro|
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|Puglia                           |               15.919.899,27 euro|
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|Basilicata                       |                2.227.945,47 euro|
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|Calabria                         |                7.627.552,24 euro|
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|Sicilia                          |               19.632.718,88 euro|
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|Sardegna                         |                6.489.973,32 euro|
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|                           Totale|              235.834.000,00 euro|
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