IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, recante «Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183»; Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»; Visto, l'art. 1, commi 197, lettera a) e 203 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, che abrogano rispettivamente l'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 e l'art. 22 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150; Visto in particolare, l'art. 1, comma 202, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, che aggiunge nel capo II del titolo I del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo l'art. 25-bis, l'art. 25-ter rubricato «Condizionalita' e formazione»; Visto l'art. 23, comma 1, lettera h), del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, che sostituisce all'art. 25-ter, comma 1, le parole «di cui al presente capo» con le parole «straordinarie di cui al presente capo e al titolo II»; Visto, in particolare, che il citato art. 25-ter dispone: «1. I lavoratori beneficiari di integrazioni salariali straordinarie di cui al presente capo e del titolo II, allo scopo di mantenere o sviluppare le competenze in vista della conclusione della procedura di sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa e in connessione con la domanda di lavoro espressa dal territorio, partecipano a iniziative di carattere formativo o di riqualificazione, anche mediante fondi interprofessionali. 2. Le iniziative di cui al comma 1 possono essere cofinanziate dalle regioni nell'ambito delle rispettive misure di formazione e politica attiva del lavoro. 3. La mancata partecipazione senza giustificato motivo alle iniziative di cui al comma 1 comporta l'irrogazione di sanzioni che vanno dalla decurtazione di una mensilita' di trattamento di integrazione salariale fino alla decadenza dallo stesso, secondo le modalita' e i criteri da definire con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. 4. Le modalita' di attuazione delle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione di cui al comma 1 sono definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.»; Visto il comma 4 del sopra riportato art. 25-ter che assegna al Ministro del lavoro e delle politiche sociali la competenza ad adottare un decreto nel quale siano definite «le modalita' di attuazione delle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione», «previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione»; Visto il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, recante «Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'art. 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92»; Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, che reca «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti»; Visti gli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE); Considerato che nel decreto legislativo 15 settembre 2015, n. 148, cosi' come modificato e integrato dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234, e' promossa una forte connessione tra le misure straordinarie di sostegno al reddito e le politiche attive, ivi compresa la formazione; Considerato che con l'impianto normativo di cui al decreto legislativo 15 settembre 2015, n. 148, si intende garantire non solo tutele adeguate a favorire maggiori garanzie del lavoro, ma anche politiche attive che abbiano carattere formativo e di riqualificazione dei lavoratori che tengano, altresi', conto delle reali domande e richieste del mercato del lavoro, anche al fine di favorire un reinserimento lavorativo; Considerato che il trattamento di integrazione salariale puo' essere concesso ove emerga l'impegno aziendale (declinato nell'accordo con le parti sociali, sottoscritto in sede di procedura di consultazione sindacale di cui all'art. 24 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148) di favorire azioni finalizzate alla rioccupazione o all'autoimpiego, quali formazione e riqualificazione professionale, anche ricorrendo ai fondi interprofessionali ovvero nell'ambito delle procedure sindacali prodromiche all'accesso all'assegno di integrazione salariale, riconosciuto dai Fondi di solidarieta' di cui agli articoli 26, 29 e 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 e disciplinate dall'art. 14 del medesimo decreto legislativo n. 148 del 2015 e/o dai singoli decreti istitutivi dei Fondi di solidarieta' interessati; Considerato, infine, che l'intervento del sostegno al reddito si basa, laddove previsto dalla legge o dall'accordo sindacale, non soltanto sull'impegno aziendale al rispetto del programma proposto in sede di presentazione dell'istanza di integrazione salariale, ma anche su un obbligo del lavoratore beneficiario del trattamento di sostegno al reddito di partecipare alle iniziative di formazione e riqualificazione; Ritenuto, pertanto, in ossequio al dettato normativo, di individuare i criteri e definire le modalita' di attuazione delle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione collegate alla fruizione delle integrazioni salariali straordinarie, disciplinate al titolo I, capo III, e al titolo II del decreto legislativo del 14 settembre 2015, n. 148; Vista l'intesa in Conferenza unificata acquisita nella seduta del 27 luglio 2022; Decreta: Art. 1 Campo di applicazione 1. Il presente decreto si applica ai lavoratori beneficiari di trattamenti di integrazione salariale straordinaria previsti dal titolo I, capo III, e dal titolo II del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.