IL DIRETTORE del Servizio fitosanitario centrale Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1; Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attivita' culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuita' delle funzioni dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, concernente: «Regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132» e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, recante «Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'art. 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625» ed in particolare l'art. 3, comma 1, che definisce le attivita' di protezione delle piante quelle volte alla previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, nonche' alla gestione delle emergenze fitosanitarie relative al contrasto degli organismi nocivi delle piante; Visto in particolare l'art. 7, comma 5, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, che dispone che all'attuazione degli atti approvati dal Comitato fitosanitario nazionale, si provvede mediante ordinanze del direttore del Servizio fitosanitario centrale, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; Vista la direttiva del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 24 febbraio 2022, n. 90017, registrata alla Corte dei conti in data 1° aprile 2022 al n. 237, sull'azione amministrativa e sulla gestione per l'anno 2022; Visto il «Piano d'azione per il contrasto e il contenimento delle infestazioni acridiche in Sardegna», predisposto dal Servizio fitosanitario della Regione Sardegna, ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo n. 19/2021, in collaborazione con l'Assessorato regionale agricoltura, Assessorato regionale difesa dell'ambiente, l'Agenzia regionale Laore ed il Dipartimento di agraria dell'Universita' degli studi di Sassari e approvato dal Comitato fitosanitario nazionale nella seduta del 6 luglio 2022; Considerato che Dociostaurus maroccanus, comunemente chiamato «grillastro crociato» o «locusta del Marocco» e' una specie di cavalletta molto comune in Sardegna, caratterizzata da una alternanza di fasi solitarie e di fasi gregarie che provocano periodiche infestazioni; Constatato che dal 2020, nei territori della Regione Sardegna, il Dociostaurus maroccanus e' passato dalla fase solitaria alla fase gregaria, durante la quale si assiste alla formazione di sciami in grado di provocare la completa distruzione della vegetazione, causando danni ingenti; Constatato che la presenza in forma gregaria e dannosa e' stata riscontrata nei territori di Bolotana, Bortigali, Lei, Noragugume, Olzai, Orani, Orotelli, Ottana, Silanus e Teti in Provincia di Nuoro; Anela, Benetutti, e Illorai in Provincia di Sassari; Sedilo e Sorradile in Provincia di Oristano, per un totale di 15 comuni coinvolti con un areale interessato dalle infestazioni delle forme gregarie adulte di circa 50.000 ettari; Constatato che il Comitato fitosanitario nazionale, di cui all'art. 7 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, ha approvato le misure fitosanitarie finalizzate al contrasto e al contenimento dell'organismo nocivo Dociostaurus maroccanus nella seduta del 6 luglio 2022; Ritenuto necessario attuare le misure fitosanitarie d'emergenza finalizzate al contrasto e al contenimento dell'organismo nocivo Dociostaurus maroccanus, approvate dal Comitato fitosanitario nazionale; Dispone: Art. 1 Finalita' 1. La presente ordinanza definisce le misure fitosanitarie d'emergenza per il contrasto di Dociostaurus maroccanus atte ad impedire la sua diffusione nel territorio della Repubblica italiana.