IL DIRETTORE 
                 del Servizio fitosanitario centrale 
 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  di  riforma
dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11  della  legge  15
marzo 1997, n. 59; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi  1  e  2  e
l'art. 16, comma 1; 
  Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n.  104,  convertito  con
modificazioni  dalla  legge  18  novembre  2019,  n.   132,   recante
«Disposizioni urgenti per il  trasferimento  di  funzioni  e  per  la
riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le  attivita'  culturali,
delle politiche agricole alimentari, forestali e del  turismo,  dello
sviluppo  economico,  degli  affari  esteri  e   della   cooperazione
internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e  dell'ambiente
e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare,   nonche'   per   la
rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli  e  delle
carriere e per i compensi per lavoro  straordinario  delle  Forze  di
polizia e delle Forze armate e  per  la  continuita'  delle  funzioni
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni»; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  5
dicembre   2019,   n.   179,   concernente:   «Regolamento    recante
organizzazione del Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e
forestali, a  norma  dell'art.  1,  comma  4,  del  decreto-legge  21
settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
novembre 2019, n. 132» e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, recante «Norme
per la protezione delle piante dagli organismi nocivi  in  attuazione
dell'art. 11 della legge 4 ottobre 2019, n.  117,  per  l'adeguamento
della normativa nazionale  alle  disposizioni  del  regolamento  (UE)
2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625» ed in  particolare  l'art.
3, comma 1, che definisce le attivita'  di  protezione  delle  piante
quelle volte alla previsione, prevenzione e mitigazione  dei  rischi,
nonche' alla  gestione  delle  emergenze  fitosanitarie  relative  al
contrasto degli organismi nocivi delle piante; 
  Visto in particolare l'art. 7, comma 5, del decreto  legislativo  2
febbraio 2021, n. 19,  che  dispone  che  all'attuazione  degli  atti
approvati dal Comitato fitosanitario nazionale, si provvede  mediante
ordinanze  del  direttore  del   Servizio   fitosanitario   centrale,
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; 
  Vista la direttiva del Ministro delle politiche agricole alimentari
e forestali del 24 febbraio 2022, n. 90017, registrata alla Corte dei
conti in data 1° aprile 2022 al n. 237, sull'azione amministrativa  e
sulla gestione per l'anno 2022; 
  Visto il «Piano d'azione per il contrasto e il  contenimento  delle
infestazioni  acridiche  in  Sardegna»,  predisposto   dal   Servizio
fitosanitario della Regione  Sardegna,  ai  sensi  dell'art.  31  del
decreto legislativo n. 19/2021, in collaborazione  con  l'Assessorato
regionale agricoltura, Assessorato  regionale  difesa  dell'ambiente,
l'Agenzia   regionale   Laore   ed   il   Dipartimento   di   agraria
dell'Universita' degli studi di  Sassari  e  approvato  dal  Comitato
fitosanitario nazionale nella seduta del 6 luglio 2022; 
  Considerato  che  Dociostaurus  maroccanus,  comunemente   chiamato
«grillastro crociato» o  «locusta  del  Marocco»  e'  una  specie  di
cavalletta molto comune in Sardegna, caratterizzata da una alternanza
di fasi  solitarie  e  di  fasi  gregarie  che  provocano  periodiche
infestazioni; 
  Constatato che dal 2020, nei territori della Regione  Sardegna,  il
Dociostaurus maroccanus e' passato dalla  fase  solitaria  alla  fase
gregaria, durante la quale si assiste alla formazione  di  sciami  in
grado  di  provocare  la  completa  distruzione  della   vegetazione,
causando danni ingenti; 
  Constatato che la presenza in forma gregaria  e  dannosa  e'  stata
riscontrata nei territori di Bolotana,  Bortigali,  Lei,  Noragugume,
Olzai, Orani, Orotelli, Ottana, Silanus e Teti in Provincia di Nuoro;
Anela, Benetutti,  e  Illorai  in  Provincia  di  Sassari;  Sedilo  e
Sorradile in Provincia di  Oristano,  per  un  totale  di  15  comuni
coinvolti con un areale interessato dalle  infestazioni  delle  forme
gregarie adulte di circa 50.000 ettari; 
  Constatato che il Comitato fitosanitario nazionale, di cui all'art.
7 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n.  19,  ha  approvato  le
misure fitosanitarie  finalizzate  al  contrasto  e  al  contenimento
dell'organismo nocivo Dociostaurus  maroccanus  nella  seduta  del  6
luglio 2022; 
  Ritenuto necessario attuare  le  misure  fitosanitarie  d'emergenza
finalizzate al contrasto  e  al  contenimento  dell'organismo  nocivo
Dociostaurus  maroccanus,  approvate   dal   Comitato   fitosanitario
nazionale; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
                              Finalita' 
 
  1.  La  presente  ordinanza  definisce  le   misure   fitosanitarie
d'emergenza per il  contrasto  di  Dociostaurus  maroccanus  atte  ad
impedire la sua diffusione nel territorio della Repubblica italiana.