IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV 
             della direzione generale per la promozione 
             della qualita' agroalimentare e dell'ippica 
 
  Visto il regolamento  (CE)  n.  1151/2012  del  Consiglio,  del  21
novembre 2012, relativo ai regimi di qualita' dei  prodotti  agricoli
ed alimentari; 
  Viste le premesse sulle quali e' fondato  il  predetto  regolamento
ed, in particolare, quelle relative  alle  esigenze  dei  consumatori
che, chiedendo qualita'  e  prodotti  tradizionali,  determinano  una
domanda  di  prodotti  agricoli  o  alimentari  con   caratteristiche
specifiche  riconoscibili,  in  particolare  modo   quelle   connesse
all'origine geografica; 
  Considerato  che  tali  esigenze  possono  essere  soddisfatte  dai
consorzi  di  tutela  che,  in   quanto   costituiti   dai   soggetti
direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno  un'esperienza
specifica ed una conoscenza approfondita  delle  caratteristiche  del
prodotto; 
  Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128,  recante  «Disposizioni  per
l'adempimento di obblighi derivanti  dalla  appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee. Legge comunitaria 1995-1997»; 
  Visto in particolare l'art. 53 della citata legge n. 128 del  1998,
come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999,
n. 526, che individua le  funzioni  per  l'esercizio  delle  quali  i
consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere,
mediante provvedimento di riconoscimento,  l'incarico  corrispondente
dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; 
  Visto il decreto ministeriale 12 aprile 2000, n. 61413 e successive
modificazioni ed integrazioni, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale -  n.  97  del  27  aprile
2000,  recante  «Disposizioni  generali  relative  ai  requisiti   di
rappresentativita' dei consorzi  di  tutela  delle  denominazioni  di
origine protette  (DOP)  e  delle  indicazioni  geografiche  protette
(IGP)», emanato dal Ministero delle politiche agricole  alimentari  e
forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n.
526 del 1999; 
  Visto il decreto ministeriale 12 aprile 2000, n. 61414 e successive
modificazioni ed integrazioni, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale -  n.  97  del  27  aprile
2000, recante «Individuazione dei  criteri  di  rappresentanza  negli
organi sociali dei consorzi di tutela delle denominazioni di  origine
protette (DOP)  e  delle  indicazioni  geografiche  protette  (IGP)»,
emanato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n.  526  del
1999; 
  Visto il decreto  12  settembre  2000,  n.  410,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n.  9
del 12 gennaio 2001 - con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma
16, della  legge  n.  526/1999,  e'  stato  adottato  il  regolamento
concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle  attivita'  dei
consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero; 
  Visto  il  decreto  12  ottobre  2000,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 272 del  21
novembre 2000 - con il quale, conformemente alle previsioni dell'art.
14, comma 15, lettera d), sono state impartite le  direttive  per  la
collaborazione dei consorzi di tutela  delle  DOP  e  delle  IGP  con
l'Ispettorato centrale repressione frodi,  ora  Ispettorato  centrale
della  tutela  della  qualita'  e  repressione  frodi  dei   prodotti
agroalimentari (ICQRF), nell'attivita' di vigilanza; 
  Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n.  297,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale -
n. 293 del 15 dicembre 2004, recante «Disposizioni  sanzionatorie  in
applicazione  del  regolamento  (CEE)  n.  2081/92,   relativo   alla
protezione delle indicazioni geografiche  e  delle  denominazioni  di
origine dei prodotti agricoli e alimentari»; 
  Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010,  n.  7422,  recante
disposizioni  generali  in  materia  di  verifica   delle   attivita'
istituzionali attribuite ai consorzi di tutela; 
  Visto il decreto dipartimentale del 6  novembre  2012,  recante  la
procedura per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei  consorzi
di tutela di cui alla legge 21 dicembre 1999, n.  526  e  al  decreto
legislativo 8 aprile 2010, n. 61; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche», ed in particolare l'art. 16, lettera d); 
  Visto il regolamento (CE) n. 813 della Commissione, del  17  aprile
2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea  L  100
del 20 aprile 2000, con il quale e' stata registrata la denominazione
di origine protetta «Aceto balsamico tradizionale di Modena»; 
  Visto il decreto ministeriale del 16 ottobre 2009, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie  generale  -  n.
257 del 4 novembre 2009, successivamente rinnovato, con il  quale  e'
stato attribuito per un triennio al Consorzio tutela Aceto  balsamico
tradizionale di Modena il riconoscimento e l'incarico a  svolgere  le
funzioni di cui all'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128,  come
modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre  1999,  n.
526, per la DOP «Aceto balsamico tradizionale di Modena»; 
  Visto l'art. 7 del decreto ministeriale 12 aprile 2000, n. 61413  e
successive modificazioni ed integrazioni citato, recante disposizioni
generali relative ai requisiti di rappresentativita' dei consorzi  di
tutela delle DOP e delle  IGP  che  individua  la  modalita'  per  la
verifica della sussistenza del  requisito  della  rappresentativita',
effettuata con  cadenza  triennale,  dal  Ministero  delle  politiche
agricole alimentari e forestali; 
  Considerato che la condizione richiesta  dall'art.  5  del  decreto
ministeriale 12 aprile 2000, n. 61413 e successive  modificazioni  ed
integrazioni    sopra    citato,    relativa    ai    requisiti    di
rappresentativita' dei consorzi di tutela, e' soddisfatta  in  quanto
il Ministero ha verificato che  la  partecipazione,  nella  compagine
sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «elaboratori» nella
filiera «aceti diversi dagli aceti di vino» individuata  all'art.  4,
lettera h), del medesimo decreto,  rappresenta  almeno  i  2/3  della
produzione  controllata  dall'organismo  di  controllo  nel   periodo
significativo di riferimento; 
  Considerato che  la  verifica  sulla  rappresentativita'  e'  stata
eseguita sulla base  delle  dichiarazioni  presentate  dal  consorzio
richiedente con le note del 24  giugno  2022  (protocollo  Mipaaf  n.
289226 del 28 giugno 2022) e del 13 settembre 2022 (protocollo Mipaaf
n. 434152 del 16 settembre  2022)  e  della  attestazione  rilasciata
dall'Organismo di controllo Kiwa Cermet Italia S.p.a.,  a  mezzo  PEC
dell'8 luglio 2022 (protocollo Mipaaf n. 304806 dell'8 luglio 2022) e
il 16 settembre 2022 (protocollo Mipaaf n. 432907  del  16  settembre
2022),  autorizzato  a  svolgere  le  attivita'  di  controllo  sulla
denominazione di origine protetta «Aceto  balsamico  tradizionale  di
Modena»; 
  Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma  dell'incarico
al Consorzio tutela Aceto balsamico tradizionale di Modena a svolgere
le funzioni indicate all'art. 53 della citata legge n. 128 del  1998,
come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999,
n. 526, per la DOP «Aceto balsamico tradizionale di Modena»; 
 
                              Decreta: 
 
                           Articolo unico 
 
  1. E' confermato per un triennio l'incarico concesso con il decreto
ministeriale 16 ottobre 2009, al  Consorzio  tutela  Aceto  balsamico
tradizionale di Modena, con sede legale in Modena - via  Ganaceto  n.
134, a svolgere le funzioni di cui all'art. 53 della legge 24  aprile
1998, n. 128, come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge  21
dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Aceto  balsamico  tradizionale  di
Modena». 
  2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle  prescrizioni
indicate nel decreto ministeriale 16  ottobre  2009  e  nel  presente
decreto, puo' essere sospeso con provvedimento  motivato  e  revocato
nel caso di perdita dei requisiti previsti dall'art. 53  della  legge
24 aprile 1998, n. 128 e successive modificazioni ed  integrazioni  e
dei requisiti previsti dai decreti ministeriali 12  aprile  2000,  n.
61413 e n. 61414 e successive modificazioni ed integrazioni. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla  sua
pubblicazione. 
    Roma, 20 settembre 2022 
 
                                                Il dirigente: Cafiero