IL SOSTITUTO DEL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre  2003,  n.  326,
che  istituisce  l'Agenzia  italiana  del  farmaco   (AIFA)   e,   in
particolare, il comma 13; 
  Visto il decreto del Ministro della  salute,  di  concerto  con  il
Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e  delle
finanze, 20 settembre  2004,  n.  245,  e  successive  modificazioni,
recante norme sull'organizzazione e il funzionamento  AIFA,  a  norma
del comma 13 dell'art. 48 sopra citato e, in particolare, l'art. 19; 
  Visto  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento del personale dell'AIFA, adottato dal  consiglio  di
amministrazione con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con
cui il dott. Nicola Magrini  e'  stato  nominato  direttore  generale
dell'AIFA e il relativo contratto individuale di lavoro  sottoscritto
in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data; 
  Vista la nota STDG P 107293 del 21 settembre 2022 con la  quale  il
direttore generale, dott.  Nicola  Magrini,  ha  conferito  al  dott.
Giuseppe   Traversa   la   delega   a   sostituirlo   temporaneamente
nell'esercizio delle ordinarie funzioni attribuite in caso di propria
assenza o impedimento dal 21 al 23 settembre 2022; 
  Visto il decreto-legge 21 ottobre 1996,  n.  536,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996  n.  648,  relativo  alle
misure  per  il  contenimento   della   spesa   farmaceutica   e   la
determinazione del tetto di spesa per l'anno 1996 e, in  particolare,
l'art. 1, comma 4; 
  Visto il provvedimento della Commissione unica del  farmaco  (CUF),
del 20 luglio  2000,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  del  19
settembre 2000, n. 219, con errata corrige nella  Gazzetta  Ufficiale
del 4 ottobre 2000, n. 232, concernente l'istituzione dell'elenco dei
medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale
ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648; 
  Visto il provvedimento CUF del  31  gennaio  2001,  concernente  il
monitoraggio clinico dei medicinali inseriti  nel  succitato  elenco,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 marzo 2001, n. 70; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 20 settembre 2018 che ha
ricostituito  la  Commissione  consultiva  tecnico-scientifica  (CTS)
dell'AIFA, di cui all'art. 19 del decreto del Ministro  della  salute
20 settembre 2004, n. 245, per la durata di tre anni; 
  Visto l'art. 38, comma 1, del decreto-legge  6  novembre  2021,  n.
152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021,  n.
233, come modificato dall'art. 35,  comma  5,  del  decreto-legge  21
giugno 2022, n. 73, il quale prevede  la  proroga  della  Commissione
consultiva tecnico-scientifica  e  del  Comitato  prezzi  e  rimborso
operanti presso l'Agenzia italiana del farmaco  fino  al  15  ottobre
2022; 
  Vista la determina AIFA n. 865 del 12 agosto 2020,  concernente  la
«Modifica delle modalita' di impiego del  medicinale  per  uso  umano
"Mifegyne" a base di mifepristone (RU486)», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 14 agosto 2020, n. 203; 
  Considerati  i  dati  a  supporto  dell'impiego   dell'associazione
mifepristone e misoprostolo nell'interruzione  medica  di  gravidanza
fino alla 63esima giornata di amenorrea; 
  Tenuto conto del parere della CTS dell'AIFA che, nella seduta del 6
giugno  2022,  ha  ritenuto  opportuno  consentire  la   prescrizione
dell'associazione mifepristone e misoprostolo, a  totale  carico  del
Servizio sanitario nazionale, per  l'effettuazione  dell'interruzione
medica di gravidanza fino alla 63esima giornata di amenorrea; 
  Vista la delibera di approvazione del consiglio di  amministrazione
dell'AIFA del 14 luglio 2022, n. 30 (cosi' come integrata in data  19
settembre 2022); 
  Ritenuto, pertanto, di includere  il  medicinale  mifepristone,  in
associazione a misoprostolo, nell'elenco dei medicinali  erogabili  a
totale carico del Servizio sanitario nazionale,  istituito  ai  sensi
della  legge  23  dicembre  1996,   n.   648,   per   l'effettuazione
dell'interruzione medica di gravidanza fino alla 63esima giornata  di
amenorrea; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Per le motivazioni indicate in premessa, e  nel  rispetto  delle
condizioni indicate nell'allegato 1, che fa  parte  integrante  della
presente determina, l'associazione di 200 mg di mifepristone per  via
orale seguiti da 800 mcg di misoprostolo per via buccale, sublinguale
o vaginale e' inserita nell'elenco dei  farmaci  istituito  ai  sensi
dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge  21  ottobre  1996,  n.  536,
convertito dalla legge 23 dicembre 1996,  n.  648,  per  la  seguente
indicazione: «interruzione medica di  gravidanza  fino  alla  63esima
giornata di amenorrea». 
  2. Ai fini della consultazione delle liste  dei  farmaci  a  totale
carico del Servizio sanitario nazionale,  ai  sensi  della  legge  23
dicembre 1996, n. 648, si rimanda agli elenchi  pubblicati  sul  sito
istituzionale                                               dell'AIFA
https://www.aifa.gov.it/web/guest/legge-648-96