IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visti gli articoli 32, 117,  comma  2,  lettera  q),  e  118  della
Costituzione; 
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante  «Istituzione  del
Servizio sanitario nazionale», e, in particolare, l'articolo  32,  il
quale prevede, tra l'altro,  che  «Il  Ministro  della  sanita'  puo'
emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di
igiene e sanita' pubblica e di  polizia  veterinaria,  con  efficacia
estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente
piu' regioni»; 
  Visto l'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni e agli enti locali; 
  Visto l'articolo 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.
300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni  spettanti
allo Stato in materia di tutela della salute; 
  Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale  della  sanita'
dell'11 marzo 2020, con la quale  l'epidemia  da  COVID-19  e'  stata
valutata  come  «pandemia»   in   considerazione   dei   livelli   di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale; 
  Visto l'articolo 44 del decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel Supplemento  ordinario  alla
Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017; 
  Visto il decreto-legge 1°  aprile  2021,  n.  44,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  28  maggio  2021,  n.  76,  e  successive
modificazioni,  recante   «Misure   urgenti   per   il   contenimento
dell'epidemia  da  COVID-19,  in   materia   di   vaccinazioni   anti
SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»; 
  Visto il decreto-legge 22  aprile  2021,  n.  52,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  17  giugno  2021,  n.  87,  e  successive
modificazioni, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa  delle
attivita'  economiche  e  sociali  nel  rispetto  delle  esigenze  di
contenimento  della  diffusione  dell'epidemia  da  COVID-19»  e,  in
particolare, l'articolo 10-quater, recante «Dispositivi di protezione
delle vie respiratorie»; 
  Visto il decreto-legge  24  marzo  2022,  n.  24,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  19  maggio   2022,   n.   52,   recante
«Disposizioni urgenti per il superamento delle  misure  di  contrasto
alla diffusione  dell'epidemia  da  COVID-19,  in  conseguenza  della
cessazione dello stato di emergenza, e altre disposizioni in  materia
sanitaria»; 
  Vista la nota della Direzione generale della prevenzione  sanitaria
prot. 0040964-28/09/2022-DGPRE-DG-P; 
  Considerato che, in relazione all'attuale andamento epidemiologico,
persistono esigenze indifferibili di contrasto al  diffondersi  della
pandemia  da  Covid-19  in  relazione  all'accesso   alle   strutture
sanitarie, socio-sanitarie e  socio-assistenziali,  nelle  quali,  in
ragione  della  presenza  di  persone  fragili  o  in  condizioni  di
fragilita', sussiste una maggiore pericolosita' del contagio; 
  Ritenuto,  pertanto,  necessario   e   urgente   prevedere,   anche
successivamente al 30 settembre 2022, misure  concernenti  l'utilizzo
dei dispositivi di  protezione  delle  vie  respiratorie  sull'intero
territorio  nazionale  in  relazione   all'accesso   alle   strutture
sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali; 
 
                              E m a n a 
                       la seguente ordinanza: 
 
                               Art. 1 
 
  1. E' fatto obbligo di indossare dispositivi  di  protezione  delle
vie respiratorie ai lavoratori, agli utenti  e  ai  visitatori  delle
strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali,  comprese
le strutture di ospitalita' e lungodegenza,  le  residenze  sanitarie
assistenziali, gli hospice, le strutture riabilitative, le  strutture
residenziali per anziani, anche non autosufficienti,  e  comunque  le
strutture  residenziali  di  cui  all'articolo  44  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel
Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.  65  del  18  marzo
2017. 
  2. Non hanno l'obbligo di indossare il  dispositivo  di  protezione
delle vie respiratorie: 
    a) i bambini di eta' inferiore ai sei anni; 
    b) le persone con patologie o disabilita' incompatibili con l'uso
della mascherina, nonche' le persone che devono  comunicare  con  una
persona  con  disabilita'  in  modo  da  non  poter  fare   uso   del
dispositivo. 
  3. I responsabili delle strutture di cui al comma 1 sono  tenuti  a
verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 1.