IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
e con
IL MINISTRO
PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 17, commi 3 e
4, relativi alla potesta' regolamentare dello Stato;
Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 recante «Misure
urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia», convertito con
modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e in particolare
il comma 5 dell'articolo 32-ter, il quale prevede che «al fine di
dare continuita' alle procedure concorsuali per direttore dei servizi
generali e amministrativi, con decreto del Ministro dell'istruzione,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il
Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro il
termine di cui al comma 4, sono definiti i criteri di composizione
delle commissioni giudicatrici, che sono presiedute da un dirigente
scolastico, un dirigente tecnico o un dirigente amministrativo, e i
requisiti che devono essere posseduti dai relativi componenti; i
programmi, le prove concorsuali, ciascuna da superare con un
punteggio pari o superiore a 7/10 o equivalente; i punteggi ad esse
attribuiti e i relativi criteri di valutazione; la tabella dei titoli
accademici, scientifici e professionali valutabili, comunque in
misura non superiore al 20 per cento del punteggio complessivo»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, recante il «Testo unico delle disposizioni concernenti lo
statuto degli impiegati civili dello Stato»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487, concernente il «Regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi»;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante
«Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti
in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e
grado»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi»;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante «Norme in favore dei
privi della vista per l'ammissione ai concorsi nonche' alla carriera
direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti pubblici, per
il pensionamento, per l'assegnazione di sede e la mobilita' del
personale direttivo e docente della scuola»;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge-quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, recante
«Riforma degli organi collegiali territoriali della scuola, a norma
dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare,
l'articolo 2;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l'articolo 35
concernente il reclutamento del personale nelle pubbliche
amministrazioni, ove al comma 3 e' consentito il ricorso «all'ausilio
di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di
preselezione», nonche' gli indirizzi applicativi di cui alla
circolare ministeriale n. 12 del 2010 del Dipartimento della funzione
pubblica e il comma 5-ter che determina la durata biennale delle
graduatorie concorsuali; l'articolo 37, che ha stabilito che i bandi
di concorso per l'accesso alle pubbliche amministrazioni prevedano
l'accertamento della conoscenza della lingua inglese, nonche', ove
opportuno in relazione al profilo professionale richiesto, di altre
lingue straniere; l'articolo 38, che inibisce l'accesso ai posti di
lavoro che implichino esercizio diretto o indiretto di pubblici
poteri ai cittadini non italiani;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell'amministrazione digitale»;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma
dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246»;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante
«Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento
delle qualifiche professionali, nonche' della direttiva 2006/100/CE
che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle
persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;
Visto il regolamento 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE del Parlamento
Europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati);
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, «Codice in
materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per
l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n.
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di
tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n.
184, «Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai
documenti amministrativi»;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, recante
«Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli
atenei»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante «Modifiche al
regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli
atenei, approvato con decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»;
Visto il decreto del Ministro dell'Universita' e della ricerca 16
marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 luglio 2007, n.
155, recante «Determinazione delle classi di laurea magistrale»;
Visto il decreto interministeriale 9 luglio 2009 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2009, n. 233, concernente
l'equiparazione dei diplomi di laurea, delle lauree specialistiche e
delle lauree magistrali ai fini della partecipazione ai pubblici
concorsi, e in particolare gli allegati A e B;
Visto l'articolo 3, comma 4-bis del decreto-legge 9 giugno 2021, n.
80, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacita'
amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale
all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e
per l'efficienza della giustizia», convertito con modificazioni dalla
legge 6 agosto 2021, n. 113;
Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione 9
novembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre
2021, n. 307, recante «Modalita' di partecipazione ai concorsi
pubblici per i soggetti con disturbi specifici dell'apprendimento»;
Vista la direttiva n. 3 del 24 aprile 2018 del Dipartimento della
Funzione Pubblica contenente le «Linee guida sulle procedure
concorsuali»;
Visto il CCNL relativo al personale del Comparto Scuola del 29
novembre 2007, ed in particolare la tabella B, la quale prevede come
requisito culturale di accesso al profilo professionale di DSGA la
laurea specialistica in giurisprudenza, in scienze politiche sociali
e amministrative, in economia e commercio o titoli equipollenti e
preso atto della necessita' di compiere una indicazione puntuale dei
titoli di accesso;
Visto il CCNL relativo al personale del Comparto istruzione e
ricerca triennio 2016-2018 del 19 aprile 2018;
Considerata l'evoluzione delle modalita' di reclutamento del
personale delle pubbliche amministrazioni e l'esigenza di ridurre i
tempi di accesso al pubblico impiego, semplificando le procedure
concorsuali per quanto concerne, in particolare, la nomina e la
composizione delle commissioni esaminatrici e la tipologia e le
modalita' di svolgimento delle prove d'esame, ferma restando la
necessita' di selezionare candidati con competenze adeguate in
relazione alla posizione da ricoprire;
Vista la richiesta di acquisizione del parere del Consiglio
superiore della pubblica istruzione (d'ora in poi CSPI);
Visto il parere reso dal CSPI nella seduta plenaria n. 63 del 7
ottobre 2021;
Acquisito il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze
con nota prot. n. 4810 del 15 marzo 2022;
Acquisito il concerto del Ministro per la pubblica amministrazione
con nota prot. n. 389 del 10 marzo 2022;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 aprile 2022;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri
effettuata, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, cosi' come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei
ministri con nota n. 5768 del 17 giugno 2022;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Oggetto e definizioni
1. Il presente decreto detta disposizioni concernenti i concorsi
per titoli ed esami per l'accesso al profilo professionale di
Direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA) ai sensi
dell'articolo 32-ter, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n.
104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n.
126.
2. I concorsi sono indetti su base regionale, con frequenza
definita ai sensi della normativa vigente. Nel caso in cui i posti
disponibili in una regione siano esigui, il bando di cui all'articolo
9 potra' provvedere ad accorpare le procedure concorsuali ai fini
dello svolgimento della prova scritta, della prova orale e della
valutazione dei titoli, fermo restando che le graduatorie restano
distinte per ogni procedura regionale, a seconda della scelta
espressa dal candidato all'atto dell'iscrizione.
3. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti
definizioni:
a. Ministero: Ministero dell'istruzione;
b. USR: ufficio scolastico regionale;
c. dirigenti preposti agli USR: i direttori generali degli USR o
i dirigenti di II fascia preposti alla direzione di un USR;
d. dirigenti tecnici: dirigenti di seconda fascia che svolgono la
funzione ispettiva tecnica di cui all'articolo 8 del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 2020, n. 166;
e. DSGA: Direttore dei servizi generali e amministrativi;
f. TIC: tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
NOTE
Avvertenza
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'articolo 10, comma 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea (GUUE)
Note alle premesse:
- Si riportano i commi 3 e 4 dell'articolo 17, della
legge 23 agosto 1998, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei ministri», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.»
- Si riporta l'articolo 32-ter, comma 5, del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante «Misure
urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,
n. 126, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 agosto 2020,
n. 203, S.O.:
«5. Al fine di dare continuita' alle procedure
concorsuali per direttore dei servizi generali e
amministrativi, con decreto del Ministro dell'istruzione,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare
entro il termine di cui al comma 4, sono definiti i criteri
di composizione delle commissioni giudicatrici, che sono
presiedute da un dirigente scolastico, un dirigente tecnico
o un dirigente amministrativo, e i requisiti che devono
essere posseduti dai relativi componenti; i programmi, le
prove concorsuali, ciascuna da superare con un punteggio
pari o superiore a 7/10 o equivalente; i punteggi ad esse
attribuiti e i relativi criteri di valutazione; la tabella
dei titoli accademici, scientifici e professionali
valutabili, comunque in misura non superiore al 20 per
cento del punteggio complessivo.»
- Il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3, recante: «Testo unico delle disposizioni
concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato»,
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 gennaio 1957, n.
22, S.O.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487, recante: «Regolamento recante norme
sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni
e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi
unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici
impieghi», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto
1994, n. 185, S.O.
- Il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
recante: «Approvazione del testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle
scuole di ogni ordine e grado», pula legge 7 agosto 1990,
n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19
maggio 1994, n. 115, S.O.
- La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: «Nuove norme
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi», e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192.
- La legge 28 marzo 1991, n. 120, recante: «Norme in
favore dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi
nonche' alla carriera direttiva nella pubblica
amministrazione e negli enti pubblici, per il
pensionamento, per l'assegnazione di sede e la mobilita'
del personale direttivo e docente della scuola», e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 aprile 1991, n. 85.
- La legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante:
«Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i
diritti delle persone handicappate», e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 1992, n. 39, S.O.
- Si riporta l'articolo 2 del decreto legislativo 30
giugno 1999, n. 233, recante: «Riforma degli organi
collegiali territoriali della scuola, a norma dell'articolo
21 della legge 15 marzo 1997, n. 59», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 22 luglio 1999, n. 170:
«Art. 2 (Competenze e composizione del Consiglio
superiore della pubblica istruzione). - 1. Il Consiglio
superiore della pubblica istruzione e' organo di garanzia
dell'unitarieta' del sistema nazionale dell'istruzione e di
supporto tecnico-scientifico per l'esercizio delle funzioni
di Governo nelle materie di cui all'articolo 1, comma 3,
lettera q), della legge 15 marzo 1997, n. 59.
2. Il Consiglio formula proposte ed esprime pareri
obbligatori:
a) sugli indirizzi in materia di definizione delle
politiche del personale della scuola;
b) sulle direttive del Ministro della pubblica
istruzione, di seguito denominato "Ministro" in materia di
valutazione del sistema dell'istruzione;
c) sugli obiettivi, indirizzi e standard del
sistema di istruzione definiti a livello nazionale nonche'
sulla quota nazionale dei curricoli dei diversi tipi e
indirizzi di studio;
d) sull'organizzazione generale dell'istruzione.
3. Il Consiglio si pronuncia inoltre sulle materie
che il Ministro ritenga di sottoporgli.
4. Il Consiglio esprime, anche di propria iniziativa,
pareri facoltativi su proposte di legge e in genere in
materia legislativa e normativa attinente all'istruzione e
promuove indagini conoscitive sullo stato di settori
specifici dell'istruzione, i cui risultati formano oggetto
di relazioni al Ministro.
5. Il Consiglio superiore della pubblica istruzione
e' formato da trentasei componenti. Di tali componenti:
a) quindici sono eletti dalla componente elettiva
che rappresenta il personale delle scuole statali nei
consigli scolastici locali; e' garantita la rappresentanza
di almeno una unita' di personale per ciascun grado di
istruzione;
b) quindici sono nominati dal Ministro tra
esponenti significativi del mondo della cultura, dell'arte,
della scuola, dell'universita', del lavoro, delle
professioni e dell'industria, dell'associazionismo
professionale, che assicurino il piu' ampio pluralismo
culturale; di questi, tre sono esperti designati dalla
Conferenza unificata Stato-regioni citta' e autonomie
locali e tre sono esperti designati dal CNEL;
c) tre sono eletti rispettivamente uno dalle scuole
di lingua tedesca, uno dalle scuole di lingua slovena ed
uno dalle scuole della Valle d'Aosta;
d) tre sono nominati dal Ministro in rappresentanza
delle scuole pareggiate, parificate e legalmente
riconosciute e delle scuole dipendenti dagli enti locali,
tra quelli designati dalle rispettive associazioni.
6. Il Consiglio superiore e' integrato da un
rappresentante della Provincia di Bolzano, a norma
dell'articolo 9 del testo unificato del D.P.R. 20 gennaio
1973, n. 116, e D.P.R. 4 dicembre 1981, n. 761, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio
1983, n. 89, o, rispettivamente, da un rappresentante della
Provincia di Trento, a norma dell'articolo 7 del D.P.R. 15
luglio 1988, n. 405, come modificato dal decreto
legislativo 24 luglio 1996, n. 433, quando e' chiamato ad
esprimere il parere sui progetti delle due province
concernenti la modifica degli ordinamenti scolastici nelle
materie di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c).
7. Fino al riordino del settore dell'istruzione
artistica superiore il consiglio e' integrato da tre
rappresentanti eletti del personale docente e dirigente in
servizio presso le accademie, i conservatori e gli istituti
superiori delle industrie artistiche.
8. Le cariche di parlamentare nazionale o europeo e
gli incarichi di Ministro o di Sottosegretario di Stato non
sono compatibili con la carica di consigliere del consiglio
superiore della pubblica istruzione. I membri del consiglio
superiore non sono rieleggibili piu' di una volta. Il
personale in servizio nelle scuole statali che sia stato
eletto nel consiglio superiore puo' chiedere di essere
esonerato dal servizio per la durata del mandato. Il
relativo periodo e' valido a tutti gli effetti, ivi
compresi l'accesso alla dirigenza e l'accesso alle
procedure per il conseguimento di miglioramenti
retributivi, come servizio di istituto nella scuola.
9. Con ordinanza del Ministro della pubblica
istruzione sono stabiliti i termini e le modalita' per le
elezioni, che si svolgono su liste unitarie comprensive del
personale delle scuole statali di ogni ordine e grado,
nonche' per le designazioni e le nomine dei componenti del
consiglio.».
- Si riportano gli articoli 35, commi 3 e 5-ter, 37 e
38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante:
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O.:
«3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche
amministrazioni si conformano ai seguenti principi:
a) adeguata pubblicita' della selezione e modalita'
di svolgimento che garantiscano l'imparzialita' e
assicurino economicita' e celerita' di espletamento,
ricorrendo, ove e' opportuno, all'ausilio di sistemi
automatizzati, diretti anche a realizzare forme di
preselezione;
b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti,
idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali
e professionali richiesti in relazione alla posizione da
ricoprire;
c) rispetto delle pari opportunita' tra lavoratrici
e lavoratori;
d) decentramento delle procedure di reclutamento;
e) composizione delle commissioni esclusivamente
con esperti di provata competenza nelle materie di
concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni,
docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti
dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che
non ricoprano cariche politiche e che non siano
rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni
ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni
professionali;
e-bis);
e-ter) possibilita' di richiedere, tra i requisiti
previsti per specifici profili o livelli di inquadramento
di alta specializzazione, il possesso del titolo di dottore
di ricerca o del master universitario di secondo livello o
l'essere stati titolari per almeno due anni di contratti di
ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre
2010, n. 240. In tali casi, nelle procedure sono
individuate, tra le aree dei settori
scientifico-disciplinari definite ai sensi dell'articolo
17, comma 99, della legge 15 maggio 1997, n. 127, afferenti
al titolo di dottore di ricerca o al master universitario
di secondo livello o al contratto di ricerca, quelle
pertinenti alla tipologia del profilo o livello di
inquadramento.».
«5-ter. Le graduatorie dei concorsi per il
reclutamento del personale presso le amministrazioni
pubbliche rimangono vigenti per un termine di due anni
dalla data di approvazione. Sono fatti salvi i periodi di
vigenza inferiori previsti da leggi regionali. Il principio
della parita' di condizioni per l'accesso ai pubblici
uffici e' garantito, mediante specifiche disposizioni del
bando, con riferimento al luogo di residenza dei
concorrenti, quando tale requisito sia strumentale
all'assolvimento di servizi altrimenti non attuabili o
almeno non attuabili con identico risultato.».
«Art. 37 (Accertamento delle conoscenze informatiche
e di lingue straniere nei concorsi pubblici). - 1. A
decorrere dal 1° gennaio 2000 i bandi di concorso per
l'accesso alle pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, prevedono l'accertamento della
conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle
applicazioni informatiche piu' diffuse e della lingua
inglese, nonche', ove opportuno in relazione al profilo
professionale richiesto, di altre lingue straniere.
2. Per i dirigenti il regolamento di cui all'articolo
28 definisce il livello di conoscenza richiesto e le
modalita' per il relativo accertamento.
3. Per gli altri dipendenti delle amministrazioni
dello Stato, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo
17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni ed integrazioni, su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri, sono stabiliti i
livelli di conoscenza, anche in relazione alla
professionalita' cui si riferisce il bando, e le modalita'
per l'accertamento della conoscenza medesima. Il
regolamento stabilisce altresi' i casi nei quali il comma 1
non si applica.».
«Art. 38 (Accesso dei cittadini degli Stati membri
della Unione europea). - 1. I cittadini degli Stati membri
dell'Unione europea e i loro familiari non aventi la
cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del
diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente
possono accedere ai posti di lavoro presso le
amministrazioni pubbliche che non implicano esercizio
diretto o indiretto di pubblici poteri, ovvero non
attengono alla tutela dell'interesse nazionale.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto
1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni,
sono individuati i posti e le funzioni per i quali non puo'
prescindersi dal possesso della cittadinanza italiana,
nonche' i requisiti indispensabili all'accesso dei
cittadini di cui al comma 1.
3. Sino all'adozione di una regolamentazione della
materia da parte dell'Unione europea, al riconoscimento dei
titoli di studio esteri, aventi valore ufficiale nello
Stato in cui sono stati conseguiti, ai fini della
partecipazione ai concorsi pubblici destinati al
reclutamento di personale dipendente, con esclusione dei
concorsi per il personale docente delle scuole di ogni
ordine e grado, provvede la Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento della funzione pubblica, previo
parere conforme del Ministero dell'istruzione ovvero del
Ministero dell'universita' e della ricerca. I candidati che
presentano domanda di riconoscimento del titolo di
ammissione al concorso ai sensi del primo periodo sono
ammessi a partecipare con riserva. La Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione
pubblica conclude il procedimento di riconoscimento di cui
al presente comma solo nei confronti dei vincitori del
concorso, che hanno l'onere, a pena di decadenza, di dare
comunicazione dell'avvenuta pubblicazione della
graduatoria, entro quindici giorni, al Ministero
dell'universita' e della ricerca ovvero al Ministero
dell'istruzione.
3.1. Per i fini previsti dagli articoli 3 e 4 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 luglio 2009, n. 189, e per le selezioni
pubbliche di personale non dipendente, al riconoscimento
del titolo di studio provvede, con le medesime modalita' di
cui al comma 3 del presente articolo, il Ministero
dell'universita' e della ricerca, indipendentemente dalla
cittadinanza posseduta, anche per i titoli conseguiti in
Paesi diversi da quelli firmatari della Convenzione sul
riconoscimento dei titoli di studio relativi
all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a
Lisbona l'11 aprile 1997, ratificata ai sensi della legge
11 luglio 2002, n. 148.
3.2. Al riconoscimento accademico e al conferimento
del valore legale ai titoli di formazione superiore esteri,
ai dottorati di ricerca esteri e ai titoli accademici
esteri conseguiti nel settore artistico, musicale e
coreutico, indipendentemente dalla cittadinanza posseduta,
provvedono le istituzioni di formazione superiore italiane
ai sensi dell'articolo 2 della legge 11 luglio 2002, n.
148, anche per i titoli conseguiti in Paesi diversi da
quelli firmatari della Convenzione sul riconoscimento dei
titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella
Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997,
ratificata ai sensi della citata legge n. 148 del 2002. Il
riconoscimento accademico produce gli effetti legali del
corrispondente titolo italiano, anche ai fini dei concorsi
pubblici per l'accesso al pubblico impiego.
3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si
applicano ai cittadini di Paesi terzi che siano titolari
del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo
periodo o che siano titolari dello status di rifugiato
ovvero dello status di protezione sussidiaria.
3-ter. Sono fatte salve, in ogni caso, le
disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, in
materia di conoscenza della lingua italiana e di quella
tedesca per le assunzioni al pubblico impiego nella
provincia autonoma di Bolzano.».
- Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante:
«Codice dell'amministrazione digitale» e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, S.O.
- Il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198,
recante: «Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna,
a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n.
246», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 maggio
2006, n. 125, S.O. n. 133.
- Il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206,
recante: «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al
riconoscimento delle qualifiche professionali, nonche'
della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate
direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito
dell'adesione di Bulgaria e Romania», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 9 novembre 2007, n. 261, S.O.
- Il regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE,
recante: «Regolamento del Parlamento europeo relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonche' alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/ce (regolamento generale sulla protezione dei dati)»,
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea
4 maggio 2016, n. L 119.
- Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
recante: «Codice in materia di protezione dei dati
personali, recante disposizioni per l'adeguamento
dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio
2003, n. 174, S.O.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile
2006, n. 184, recante: «Regolamento recante disciplina in
materia di accesso ai documenti amministrativi», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio 2006, n. 114.
- Il decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509,
recante: «Regolamento recante norme concernenti l'autonomia
didattica degli atenei», e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 4 gennaio 2000, n. 2.
- Il decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270,
recante: «Modifiche al regolamento recante norme
concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato
con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 novembre 2004, n.
266.
- Il decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca 16 marzo 2007, recante: «Determinazione delle
classi di laurea magistrale», e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 6 luglio 2007, n. 155, S.O.
- Il decreto interministeriale 9 luglio 2009, recante:
"L'equiparazione dei diplomi di laurea, delle lauree
specialistiche e delle lauree magistrali ai fini della
partecipazione ai pubblici concorsi, e in particolare gli
allegati A e ", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
7 ottobre 2009, n. 233.
- Si riporta l'articolo 3, comma 4-bis, del
decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante: «Misure
urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa
delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione
del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per
l'efficienza della giustizia», convertito con modificazioni
dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 9 giugno 2021, n. 136:
«4-bis. Nelle prove scritte dei concorsi pubblici
indetti da Stato, regioni, province, citta' metropolitane e
citta' metropolitane e, comuni e dai loro enti strumentali,
a tutti i soggetti con disturbi specifici di apprendimento
(DSA) e' assicurata la possibilita' di sostituire tali
prove con un colloquio orale o di utilizzare strumenti
compensativi per le difficolta' di lettura, di scrittura e
di calcolo, nonche' di usufruire di un prolungamento dei
tempi stabiliti per lo svolgimento delle medesime prove,
analogamente a quanto disposto dall'articolo 5, commi 2,
lettera b), e 4, della legge 8 ottobre 2010, n. 170. Tali
misure devono essere esplicitamente previste nei relativi
bandi di concorso. La mancata adozione delle misure di cui
al presente comma comporta la nullita' dei concorsi
pubblici. Con decreto del Ministro per la pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali e dell'Autorita' politica delegata
per le disabilita' entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto,
sono definite le modalita' attuative del presente comma.».
- Il decreto del Ministro per la pubblica
amministrazione 9 novembre 2021, recante: «Modalita' di
partecipazione ai concorsi pubblici per i soggetti con
disturbi specifici dell'apprendimento»; la direttiva n. 3
del 24 aprile 2018 del Dipartimento della Funzione Pubblica
contenente le «Linee guida sulle procedure concorsuali», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 2021,
n. 307.
Note all'art. 1:
- Per il comma 5 dell'articolo 32-ter del decreto-legge
14 agosto 2020, n. 104, si veda nelle note alle premesse.
- Si riporta l'articolo 8 del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 166,
recante: «Regolamento concernente l'organizzazione del
Ministero dell'istruzione», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 14 dicembre 2020, n. 309:
«Art. 8 (Corpo ispettivo). - 1. Il corpo ispettivo,
composto dai dirigenti che svolgono la funzione
tecnico-ispettiva, e' collocato, a livello di
Amministrazione centrale, in posizione di dipendenza
funzionale dal Capo del Dipartimento per il sistema
educativo di istruzione e formazione e, a livello
periferico, in posizione di dipendenza funzionale dai
dirigenti preposti a capo degli uffici scolastici
regionali. Il Capo del Dipartimento per il sistema
educativo di istruzione e formazione individua tra i
dirigenti che svolgono la funzione tecnico-ispettiva, un
coordinatore, al quale non e' corrisposto alcun compenso
ovvero emolumento aggiuntivo. Lo stesso e' preposto a
svolgere le funzioni di gestione della struttura
tecnico-organizzativa delle prove degli esami di Stato. Con
decreto del Ministro sono determinate le modalita' di
esercizio della funzione tecnico-ispettiva.».