IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
                                e con 
 
                             IL MINISTRO 
                   PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 17, commi  3  e
4, relativi alla potesta' regolamentare dello Stato; 
  Visto il decreto-legge 14  agosto  2020,  n.  104  recante  «Misure
urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia», convertito  con
modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e  in  particolare
il comma 5 dell'articolo 32-ter, il quale prevede  che  «al  fine  di
dare continuita' alle procedure concorsuali per direttore dei servizi
generali e amministrativi, con decreto del Ministro  dell'istruzione,
di concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e  il
Ministro per  la  pubblica  amministrazione,  da  adottare  entro  il
termine di cui al comma 4, sono definiti i  criteri  di  composizione
delle commissioni giudicatrici, che sono presiedute da  un  dirigente
scolastico, un dirigente tecnico o un dirigente amministrativo,  e  i
requisiti che devono essere  posseduti  dai  relativi  componenti;  i
programmi,  le  prove  concorsuali,  ciascuna  da  superare  con   un
punteggio pari o superiore a 7/10 o equivalente; i punteggi  ad  esse
attribuiti e i relativi criteri di valutazione; la tabella dei titoli
accademici,  scientifici  e  professionali  valutabili,  comunque  in
misura non superiore al 20 per cento del punteggio complessivo»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10  gennaio  1957,
n. 3, recante il  «Testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  lo
statuto degli impiegati civili dello Stato»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,  n.
487, concernente il  «Regolamento  recante  norme  sull'accesso  agli
impieghi  nelle  pubbliche  amministrazioni   e   le   modalita'   di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre  forme  di
assunzione nei pubblici impieghi»; 
  Visto il decreto  legislativo  16  aprile  1994,  n.  297,  recante
«Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative  vigenti
in materia di istruzione, relative  alle  scuole  di  ogni  ordine  e
grado»; 
  Vista la legge 7 agosto 1990,  n.  241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi»; 
  Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante «Norme in favore  dei
privi della vista per l'ammissione ai concorsi nonche' alla  carriera
direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti  pubblici,  per
il pensionamento, per l'assegnazione  di  sede  e  la  mobilita'  del
personale direttivo e docente della scuola»; 
  Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante  «Legge-quadro  per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate»; 
  Visto il decreto  legislativo  30  giugno  1999,  n.  233,  recante
«Riforma degli organi collegiali territoriali della scuola,  a  norma
dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare,
l'articolo 2; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni  pubbliche»  e,   in   particolare,   l'articolo   35
concernente   il   reclutamento   del   personale   nelle   pubbliche
amministrazioni, ove al comma 3 e' consentito il ricorso «all'ausilio
di  sistemi  automatizzati,  diretti  anche  a  realizzare  forme  di
preselezione»,  nonche'  gli  indirizzi  applicativi  di   cui   alla
circolare ministeriale n. 12 del 2010 del Dipartimento della funzione
pubblica e il comma 5-ter che  determina  la  durata  biennale  delle
graduatorie concorsuali; l'articolo 37, che ha stabilito che i  bandi
di concorso per l'accesso alle  pubbliche  amministrazioni  prevedano
l'accertamento della conoscenza della lingua  inglese,  nonche',  ove
opportuno in relazione al profilo professionale richiesto,  di  altre
lingue straniere; l'articolo 38, che inibisce l'accesso ai  posti  di
lavoro che implichino  esercizio  diretto  o  indiretto  di  pubblici
poteri ai cittadini non italiani; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  recante  «Codice
dell'amministrazione digitale»; 
  Visto il decreto  legislativo  11  aprile  2006,  n.  198,  recante
«Codice  delle  pari  opportunita'  tra  uomo  e   donna,   a   norma
dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246»; 
  Visto il decreto legislativo  9  novembre  2007,  n.  206,  recante
«Attuazione della direttiva  2005/36/CE  relativa  al  riconoscimento
delle qualifiche professionali, nonche' della  direttiva  2006/100/CE
che adegua determinate  direttive  sulla  libera  circolazione  delle
persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»; 
  Visto il regolamento 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE del  Parlamento
Europeo e  del  Consiglio  relativo  alla  protezione  delle  persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la  direttiva  95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati); 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.  196,  «Codice  in
materia di protezione dei dati personali,  recante  disposizioni  per
l'adeguamento  dell'ordinamento  nazionale  al  regolamento  (UE)  n.
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile  2016,
relativo alla  protezione  delle  persone  fisiche  con  riguardo  al
trattamento dei dati personali, nonche' alla libera  circolazione  di
tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n.
184,  «Regolamento  recante  disciplina  in  materia  di  accesso  ai
documenti amministrativi»; 
  Visto il decreto del  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica  e  tecnologica  3  novembre  1999,   n.   509,   recante
«Regolamento recante norme concernenti  l'autonomia  didattica  degli
atenei»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della  ricerca  22  ottobre  2004,  n.  270,  recante  «Modifiche  al
regolamento recante norme  concernenti  l'autonomia  didattica  degli
atenei, approvato con decreto del Ministro dell'universita'  e  della
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'Universita' e della  ricerca  16
marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 luglio 2007, n.
155, recante «Determinazione delle classi di laurea magistrale»; 
  Visto il decreto interministeriale 9 luglio 2009  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  del  7  ottobre  2009,   n.   233,   concernente
l'equiparazione dei diplomi di laurea, delle lauree specialistiche  e
delle lauree magistrali ai  fini  della  partecipazione  ai  pubblici
concorsi, e in particolare gli allegati A e B; 
  Visto l'articolo 3, comma 4-bis del decreto-legge 9 giugno 2021, n.
80, recante «Misure urgenti  per  il  rafforzamento  della  capacita'
amministrativa    delle    pubbliche    amministrazioni    funzionale
all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza  (PNRR)  e
per l'efficienza della giustizia», convertito con modificazioni dalla
legge 6 agosto 2021, n. 113; 
  Visto il decreto del Ministro per  la  pubblica  amministrazione  9
novembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  del  28  dicembre
2021, n.  307,  recante  «Modalita'  di  partecipazione  ai  concorsi
pubblici per i soggetti con disturbi specifici dell'apprendimento»; 
  Vista la direttiva n. 3 del 24 aprile 2018 del  Dipartimento  della
Funzione  Pubblica  contenente  le  «Linee  guida   sulle   procedure
concorsuali»; 
  Visto il CCNL relativo al personale  del  Comparto  Scuola  del  29
novembre 2007, ed in particolare la tabella B, la quale prevede  come
requisito culturale di accesso al profilo professionale  di  DSGA  la
laurea specialistica in giurisprudenza, in scienze politiche  sociali
e amministrative, in economia e commercio  o  titoli  equipollenti  e
preso atto della necessita' di compiere una indicazione puntuale  dei
titoli di accesso; 
  Visto il CCNL relativo  al  personale  del  Comparto  istruzione  e
ricerca triennio 2016-2018 del 19 aprile 2018; 
  Considerata  l'evoluzione  delle  modalita'  di  reclutamento   del
personale delle pubbliche amministrazioni e l'esigenza di  ridurre  i
tempi di accesso al  pubblico  impiego,  semplificando  le  procedure
concorsuali per quanto concerne,  in  particolare,  la  nomina  e  la
composizione delle commissioni  esaminatrici  e  la  tipologia  e  le
modalita' di svolgimento  delle  prove  d'esame,  ferma  restando  la
necessita'  di  selezionare  candidati  con  competenze  adeguate  in
relazione alla posizione da ricoprire; 
  Vista  la  richiesta  di  acquisizione  del  parere  del  Consiglio
superiore della pubblica istruzione (d'ora in poi CSPI); 
  Visto il parere reso dal CSPI nella seduta plenaria  n.  63  del  7
ottobre 2021; 
  Acquisito il concerto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze
con nota prot. n. 4810 del 15 marzo 2022; 
  Acquisito il concerto del Ministro per la pubblica  amministrazione
con nota prot. n. 389 del 10 marzo 2022; 
  Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 aprile 2022; 
  Vista la comunicazione al Presidente  del  Consiglio  dei  ministri
effettuata, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23  agosto
1988, n. 400, cosi' come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei
ministri con nota n. 5768 del 17 giugno 2022; 
 
                               Adotta 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                        Oggetto e definizioni 
 
  1. Il presente decreto detta disposizioni  concernenti  i  concorsi
per titoli  ed  esami  per  l'accesso  al  profilo  professionale  di
Direttore dei servizi  generali  e  amministrativi  (DSGA)  ai  sensi
dell'articolo 32-ter, comma 5, del decreto-legge 14 agosto  2020,  n.
104, convertito con modificazioni dalla legge  13  ottobre  2020,  n.
126. 
  2. I  concorsi  sono  indetti  su  base  regionale,  con  frequenza
definita ai sensi della normativa vigente. Nel caso in  cui  i  posti
disponibili in una regione siano esigui, il bando di cui all'articolo
9 potra' provvedere ad accorpare le  procedure  concorsuali  ai  fini
dello svolgimento della prova scritta,  della  prova  orale  e  della
valutazione dei titoli, fermo restando  che  le  graduatorie  restano
distinte  per  ogni  procedura  regionale,  a  seconda  della  scelta
espressa dal candidato all'atto dell'iscrizione. 
  3.  Ai  fini  del  presente  decreto  si  applicano   le   seguenti
definizioni: 
    a. Ministero: Ministero dell'istruzione; 
    b. USR: ufficio scolastico regionale; 
    c. dirigenti preposti agli USR: i direttori generali degli USR  o
i dirigenti di II fascia preposti alla direzione di un USR; 
    d. dirigenti tecnici: dirigenti di seconda fascia che svolgono la
funzione ispettiva tecnica di cui  all'articolo  8  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 2020, n. 166; 
    e. DSGA: Direttore dei servizi generali e amministrativi; 
    f. TIC: tecnologie dell'informazione e della comunicazione. 
 
          NOTE 
 
          Avvertenza 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'articolo  10,  comma   3   del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
              Per gli atti dell'Unione europea  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione europea (GUUE) 
 
          Note alle premesse: 
              - Si riportano i commi 3 e 4  dell'articolo  17,  della
          legge  23  agosto  1998,  n.   400,   recante   «Disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del Consiglio  dei  ministri»,  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.: 
                «3. Con decreto ministeriale possono essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
                4. I regolamenti di cui al comma 1 ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale.» 
              -  Si  riporta  l'articolo   32-ter,   comma   5,   del
          decreto-legge 14  agosto  2020,  n.  104,  recante  «Misure
          urgenti per  il  sostegno  e  il  rilancio  dell'economia»,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,
          n. 126, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 agosto 2020,
          n. 203, S.O.: 
                «5.  Al  fine  di  dare  continuita'  alle  procedure
          concorsuali  per   direttore   dei   servizi   generali   e
          amministrativi, con decreto del  Ministro  dell'istruzione,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
          il Ministro per la pubblica  amministrazione,  da  adottare
          entro il termine di cui al comma 4, sono definiti i criteri
          di composizione delle commissioni  giudicatrici,  che  sono
          presiedute da un dirigente scolastico, un dirigente tecnico
          o un dirigente amministrativo, e  i  requisiti  che  devono
          essere posseduti dai relativi componenti; i  programmi,  le
          prove concorsuali, ciascuna da superare  con  un  punteggio
          pari o superiore a 7/10 o equivalente; i punteggi  ad  esse
          attribuiti e i relativi criteri di valutazione; la  tabella
          dei  titoli   accademici,   scientifici   e   professionali
          valutabili, comunque in misura  non  superiore  al  20  per
          cento del punteggio complessivo.» 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
          1957,  n.  3,  recante:  «Testo  unico  delle  disposizioni
          concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato»,
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 gennaio 1957,  n.
          22, S.O. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  9  maggio
          1994,  n.  487,   recante:   «Regolamento   recante   norme
          sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche  amministrazioni
          e le modalita' di svolgimento dei  concorsi,  dei  concorsi
          unici e  delle  altre  forme  di  assunzione  nei  pubblici
          impieghi», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9  agosto
          1994, n. 185, S.O. 
              - Il  decreto  legislativo  16  aprile  1994,  n.  297,
          recante: «Approvazione del testo unico  delle  disposizioni
          legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle
          scuole di ogni ordine e grado», pula legge 7  agosto  1990,
          n. 241, recante «Nuove norme  in  materia  di  procedimento
          amministrativo  e  di  diritto  di  accesso  ai   documenti
          amministrativi», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  19
          maggio 1994, n. 115, S.O. 
              - La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: «Nuove norme
          in materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di
          accesso ai documenti amministrativi», e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192. 
              - La legge 28 marzo 1991, n. 120,  recante:  «Norme  in
          favore dei privi della vista per l'ammissione  ai  concorsi
          nonche'   alla   carriera    direttiva    nella    pubblica
          amministrazione   e   negli   enti   pubblici,    per    il
          pensionamento, per l'assegnazione di sede  e  la  mobilita'
          del  personale  direttivo  e  docente  della  scuola»,   e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 aprile 1991, n. 85. 
              -  La  legge  5  febbraio  1992,   n.   104,   recante:
          «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e  i
          diritti delle persone handicappate»,  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 1992, n. 39, S.O. 
              - Si riporta l'articolo 2 del  decreto  legislativo  30
          giugno  1999,  n.  233,  recante:  «Riforma  degli   organi
          collegiali territoriali della scuola, a norma dell'articolo
          21 della legge 15 marzo  1997,  n.  59»,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 22 luglio 1999, n. 170: 
                «Art. 2  (Competenze  e  composizione  del  Consiglio
          superiore della pubblica istruzione).  -  1.  Il  Consiglio
          superiore della pubblica istruzione e' organo  di  garanzia
          dell'unitarieta' del sistema nazionale dell'istruzione e di
          supporto tecnico-scientifico per l'esercizio delle funzioni
          di Governo nelle materie di cui all'articolo  1,  comma  3,
          lettera q), della legge 15 marzo 1997, n. 59. 
                2. Il Consiglio formula proposte  ed  esprime  pareri
          obbligatori: 
                  a) sugli indirizzi in materia di definizione  delle
          politiche del personale della scuola; 
                  b) sulle  direttive  del  Ministro  della  pubblica
          istruzione, di seguito denominato "Ministro" in materia  di
          valutazione del sistema dell'istruzione; 
                  c)  sugli  obiettivi,  indirizzi  e  standard   del
          sistema di istruzione definiti a livello nazionale  nonche'
          sulla quota nazionale dei  curricoli  dei  diversi  tipi  e
          indirizzi di studio; 
                  d) sull'organizzazione generale dell'istruzione. 
                3. Il Consiglio si pronuncia  inoltre  sulle  materie
          che il Ministro ritenga di sottoporgli. 
                4. Il Consiglio esprime, anche di propria iniziativa,
          pareri facoltativi su proposte di  legge  e  in  genere  in
          materia legislativa e normativa attinente all'istruzione  e
          promuove  indagini  conoscitive  sullo  stato  di   settori
          specifici dell'istruzione, i cui risultati formano  oggetto
          di relazioni al Ministro. 
                5. Il Consiglio superiore della  pubblica  istruzione
          e' formato da trentasei componenti. Di tali componenti: 
                  a) quindici sono eletti dalla  componente  elettiva
          che rappresenta  il  personale  delle  scuole  statali  nei
          consigli scolastici locali; e' garantita la  rappresentanza
          di almeno una unita' di  personale  per  ciascun  grado  di
          istruzione; 
                  b)  quindici  sono  nominati   dal   Ministro   tra
          esponenti significativi del mondo della cultura, dell'arte,
          della   scuola,   dell'universita',   del   lavoro,   delle
          professioni    e    dell'industria,    dell'associazionismo
          professionale, che  assicurino  il  piu'  ampio  pluralismo
          culturale; di questi,  tre  sono  esperti  designati  dalla
          Conferenza  unificata  Stato-regioni  citta'  e   autonomie
          locali e tre sono esperti designati dal CNEL; 
                  c) tre sono eletti rispettivamente uno dalle scuole
          di lingua tedesca, uno dalle scuole di  lingua  slovena  ed
          uno dalle scuole della Valle d'Aosta; 
                  d) tre sono nominati dal Ministro in rappresentanza
          delle   scuole   pareggiate,   parificate   e    legalmente
          riconosciute e delle scuole dipendenti dagli  enti  locali,
          tra quelli designati dalle rispettive associazioni. 
                6.  Il  Consiglio  superiore  e'  integrato   da   un
          rappresentante  della  Provincia  di   Bolzano,   a   norma
          dell'articolo 9 del testo unificato del D.P.R.  20  gennaio
          1973, n. 116, e D.P.R. 4 dicembre 1981, n.  761,  approvato
          con decreto del Presidente  della  Repubblica  10  febbraio
          1983, n. 89, o, rispettivamente, da un rappresentante della
          Provincia di Trento, a norma dell'articolo 7 del D.P.R.  15
          luglio  1988,  n.  405,   come   modificato   dal   decreto
          legislativo 24 luglio 1996, n. 433, quando e'  chiamato  ad
          esprimere  il  parere  sui  progetti  delle  due   province
          concernenti la modifica degli ordinamenti scolastici  nelle
          materie di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c). 
                7.  Fino  al  riordino  del  settore  dell'istruzione
          artistica  superiore  il  consiglio  e'  integrato  da  tre
          rappresentanti eletti del personale docente e dirigente  in
          servizio presso le accademie, i conservatori e gli istituti
          superiori delle industrie artistiche. 
                8. Le cariche di parlamentare nazionale o  europeo  e
          gli incarichi di Ministro o di Sottosegretario di Stato non
          sono compatibili con la carica di consigliere del consiglio
          superiore della pubblica istruzione. I membri del consiglio
          superiore non sono  rieleggibili  piu'  di  una  volta.  Il
          personale in servizio nelle scuole statali  che  sia  stato
          eletto nel consiglio  superiore  puo'  chiedere  di  essere
          esonerato dal  servizio  per  la  durata  del  mandato.  Il
          relativo  periodo  e'  valido  a  tutti  gli  effetti,  ivi
          compresi  l'accesso  alla  dirigenza   e   l'accesso   alle
          procedure   per   il   conseguimento    di    miglioramenti
          retributivi, come servizio di istituto nella scuola. 
                9.  Con  ordinanza  del   Ministro   della   pubblica
          istruzione sono stabiliti i termini e le modalita'  per  le
          elezioni, che si svolgono su liste unitarie comprensive del
          personale delle scuole statali  di  ogni  ordine  e  grado,
          nonche' per le designazioni e le nomine dei componenti  del
          consiglio.». 
              - Si riportano gli articoli 35, commi 3 e 5-ter,  37  e
          38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante:
          «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
          delle amministrazioni pubbliche», pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O.: 
                «3. Le  procedure  di  reclutamento  nelle  pubbliche
          amministrazioni si conformano ai seguenti principi: 
                  a) adeguata pubblicita' della selezione e modalita'
          di   svolgimento   che   garantiscano   l'imparzialita'   e
          assicurino  economicita'  e  celerita'   di   espletamento,
          ricorrendo,  ove  e'  opportuno,  all'ausilio  di   sistemi
          automatizzati,  diretti  anche  a   realizzare   forme   di
          preselezione; 
                  b) adozione di meccanismi oggettivi e  trasparenti,
          idonei a verificare il possesso dei requisiti  attitudinali
          e professionali richiesti in relazione  alla  posizione  da
          ricoprire; 
                  c) rispetto delle pari opportunita' tra lavoratrici
          e lavoratori; 
                  d) decentramento delle procedure di reclutamento; 
                  e) composizione  delle  commissioni  esclusivamente
          con  esperti  di  provata  competenza  nelle   materie   di
          concorso,  scelti  tra  funzionari  delle  amministrazioni,
          docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti
          dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che
          non  ricoprano  cariche   politiche   e   che   non   siano
          rappresentanti sindacali o designati  dalle  confederazioni
          ed   organizzazioni   sindacali   o   dalle    associazioni
          professionali; 
                  e-bis); 
                  e-ter) possibilita' di richiedere, tra i  requisiti
          previsti per specifici profili o livelli  di  inquadramento
          di alta specializzazione, il possesso del titolo di dottore
          di ricerca o del master universitario di secondo livello  o
          l'essere stati titolari per almeno due anni di contratti di
          ricerca di cui all'articolo  22  della  legge  30  dicembre
          2010,  n.  240.  In  tali  casi,   nelle   procedure   sono
          individuate,     tra     le      aree      dei      settori
          scientifico-disciplinari definite  ai  sensi  dell'articolo
          17, comma 99, della legge 15 maggio 1997, n. 127, afferenti
          al titolo di dottore di ricerca o al  master  universitario
          di secondo  livello  o  al  contratto  di  ricerca,  quelle
          pertinenti  alla  tipologia  del  profilo  o   livello   di
          inquadramento.». 
                «5-ter.  Le   graduatorie   dei   concorsi   per   il
          reclutamento  del  personale  presso   le   amministrazioni
          pubbliche rimangono vigenti per  un  termine  di  due  anni
          dalla data di approvazione. Sono fatti salvi i  periodi  di
          vigenza inferiori previsti da leggi regionali. Il principio
          della parita'  di  condizioni  per  l'accesso  ai  pubblici
          uffici e' garantito, mediante specifiche  disposizioni  del
          bando,  con  riferimento  al   luogo   di   residenza   dei
          concorrenti,  quando   tale   requisito   sia   strumentale
          all'assolvimento di  servizi  altrimenti  non  attuabili  o
          almeno non attuabili con identico risultato.». 
                «Art. 37 (Accertamento delle conoscenze  informatiche
          e di lingue  straniere  nei  concorsi  pubblici).  -  1.  A
          decorrere dal 1° gennaio  2000  i  bandi  di  concorso  per
          l'accesso   alle   pubbliche   amministrazioni    di    cui
          all'articolo 1, comma  2,  prevedono  l'accertamento  della
          conoscenza   dell'uso   delle   apparecchiature   e   delle
          applicazioni  informatiche  piu'  diffuse  e  della  lingua
          inglese, nonche', ove opportuno  in  relazione  al  profilo
          professionale richiesto, di altre lingue straniere. 
                2. Per i dirigenti il regolamento di cui all'articolo
          28 definisce  il  livello  di  conoscenza  richiesto  e  le
          modalita' per il relativo accertamento. 
                3. Per gli  altri  dipendenti  delle  amministrazioni
          dello Stato, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo
          17, comma  1,  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  e
          successive modificazioni ed integrazioni, su  proposta  del
          Presidente del Consiglio dei  ministri,  sono  stabiliti  i
          livelli   di   conoscenza,   anche   in   relazione    alla
          professionalita' cui si riferisce il bando, e le  modalita'
          per   l'accertamento   della   conoscenza   medesima.    Il
          regolamento stabilisce altresi' i casi nei quali il comma 1
          non si applica.». 
                «Art. 38 (Accesso dei cittadini  degli  Stati  membri
          della Unione europea). - 1. I cittadini degli Stati  membri
          dell'Unione europea  e  i  loro  familiari  non  aventi  la
          cittadinanza di uno Stato membro  che  siano  titolari  del
          diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno  permanente
          possono   accedere   ai   posti   di   lavoro   presso   le
          amministrazioni  pubbliche  che  non  implicano   esercizio
          diretto  o  indiretto  di  pubblici  poteri,   ovvero   non
          attengono alla tutela dell'interesse nazionale. 
                2. Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, ai sensi dell'articolo 17 della legge  23  agosto
          1988, n. 400, e successive modificazioni  ed  integrazioni,
          sono individuati i posti e le funzioni per i quali non puo'
          prescindersi  dal  possesso  della  cittadinanza  italiana,
          nonche'  i   requisiti   indispensabili   all'accesso   dei
          cittadini di cui al comma 1. 
                3. Sino all'adozione di  una  regolamentazione  della
          materia da parte dell'Unione europea, al riconoscimento dei
          titoli di studio  esteri,  aventi  valore  ufficiale  nello
          Stato  in  cui  sono  stati  conseguiti,  ai   fini   della
          partecipazione   ai   concorsi   pubblici   destinati    al
          reclutamento di personale dipendente,  con  esclusione  dei
          concorsi per il personale  docente  delle  scuole  di  ogni
          ordine e grado, provvede la Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri - Dipartimento  della  funzione  pubblica,  previo
          parere conforme del Ministero  dell'istruzione  ovvero  del
          Ministero dell'universita' e della ricerca. I candidati che
          presentano  domanda  di  riconoscimento   del   titolo   di
          ammissione al concorso ai  sensi  del  primo  periodo  sono
          ammessi  a  partecipare  con  riserva.  La  Presidenza  del
          Consiglio  dei  ministri  -  Dipartimento  della   funzione
          pubblica conclude il procedimento di riconoscimento di  cui
          al presente comma solo  nei  confronti  dei  vincitori  del
          concorso, che hanno l'onere, a pena di decadenza,  di  dare
          comunicazione     dell'avvenuta     pubblicazione     della
          graduatoria,   entro   quindici   giorni,   al    Ministero
          dell'universita'  e  della  ricerca  ovvero  al   Ministero
          dell'istruzione. 
                3.1. Per i fini previsti dagli articoli  3  e  4  del
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 30 luglio 2009,  n.  189,  e  per  le  selezioni
          pubbliche di personale non  dipendente,  al  riconoscimento
          del titolo di studio provvede, con le medesime modalita' di
          cui  al  comma  3  del  presente  articolo,  il   Ministero
          dell'universita' e della ricerca,  indipendentemente  dalla
          cittadinanza posseduta, anche per i  titoli  conseguiti  in
          Paesi diversi da quelli  firmatari  della  Convenzione  sul
          riconoscimento    dei    titoli    di    studio    relativi
          all'insegnamento superiore nella Regione europea,  fatta  a
          Lisbona l'11 aprile 1997, ratificata ai sensi  della  legge
          11 luglio 2002, n. 148. 
                3.2. Al riconoscimento accademico e  al  conferimento
          del valore legale ai titoli di formazione superiore esteri,
          ai dottorati di  ricerca  esteri  e  ai  titoli  accademici
          esteri  conseguiti  nel  settore  artistico,   musicale   e
          coreutico, indipendentemente dalla cittadinanza  posseduta,
          provvedono le istituzioni di formazione superiore  italiane
          ai sensi dell'articolo 2 della legge  11  luglio  2002,  n.
          148, anche per i titoli  conseguiti  in  Paesi  diversi  da
          quelli firmatari della Convenzione sul  riconoscimento  dei
          titoli di studio relativi all'insegnamento superiore  nella
          Regione  europea,  fatta  a  Lisbona  l'11   aprile   1997,
          ratificata ai sensi della citata legge n. 148 del 2002.  Il
          riconoscimento accademico produce gli  effetti  legali  del
          corrispondente titolo italiano, anche ai fini dei  concorsi
          pubblici per l'accesso al pubblico impiego. 
                3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2  e  3  si
          applicano ai cittadini di Paesi terzi  che  siano  titolari
          del permesso di soggiorno  UE  per  soggiornanti  di  lungo
          periodo o che siano  titolari  dello  status  di  rifugiato
          ovvero dello status di protezione sussidiaria. 
                3-ter.  Sono  fatte   salve,   in   ogni   caso,   le
          disposizioni  di  cui  all'articolo  1  del   decreto   del
          Presidente della Repubblica 26  luglio  1976,  n.  752,  in
          materia di conoscenza della lingua  italiana  e  di  quella
          tedesca  per  le  assunzioni  al  pubblico  impiego   nella
          provincia autonoma di Bolzano.». 
              - Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  recante:
          «Codice dell'amministrazione digitale» e' pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, S.O. 
              - Il  decreto  legislativo  11  aprile  2006,  n.  198,
          recante: «Codice delle pari opportunita' tra uomo e  donna,
          a norma dell'articolo 6 della legge 28  novembre  2005,  n.
          246», e' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  31  maggio
          2006, n. 125, S.O. n. 133. 
              - Il decreto  legislativo  9  novembre  2007,  n.  206,
          recante: «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al
          riconoscimento  delle  qualifiche  professionali,   nonche'
          della  direttiva   2006/100/CE   che   adegua   determinate
          direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito
          dell'adesione di Bulgaria e Romania», e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 9 novembre 2007, n. 261, S.O. 
              - Il regolamento (CE) 27 aprile 2016,  n.  2016/679/UE,
          recante: «Regolamento del Parlamento europeo relativo  alla
          protezione  delle   persone   fisiche   con   riguardo   al
          trattamento  dei  dati  personali,  nonche'   alla   libera
          circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la  direttiva
          95/46/ce (regolamento generale sulla protezione dei dati)»,
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea
          4 maggio 2016, n. L 119. 
              - Il  decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,
          recante:  «Codice  in  materia  di  protezione   dei   dati
          personali,   recante   disposizioni    per    l'adeguamento
          dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n.  2016/679
          del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,
          relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
          al trattamento dei  dati  personali,  nonche'  alla  libera
          circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la  direttiva
          95/46/CE», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio
          2003, n. 174, S.O. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 12  aprile
          2006, n. 184, recante: «Regolamento recante  disciplina  in
          materia  di  accesso  ai  documenti   amministrativi»,   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio 2006, n. 114. 
              - Il decreto  del  Ministro  dell'universita'  e  della
          ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n.  509,
          recante: «Regolamento recante norme concernenti l'autonomia
          didattica  degli  atenei»,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 4 gennaio 2000, n. 2. 
              -   Il   decreto    del    Ministro    dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004,  n.  270,
          recante:   «Modifiche   al   regolamento   recante    norme
          concernenti l'autonomia didattica degli  atenei,  approvato
          con decreto del Ministro dell'universita' e  della  ricerca
          scientifica e tecnologica 3  novembre  1999,  n.  509»,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12  novembre  2004,  n.
          266. 
              - Il decreto  del  Ministro  dell'universita'  e  della
          ricerca  16  marzo  2007,  recante:  «Determinazione  delle
          classi di laurea magistrale», e' pubblicato nella  Gazzetta
          Ufficiale 6 luglio 2007, n. 155, S.O. 
              - Il decreto interministeriale 9 luglio 2009,  recante:
          "L'equiparazione  dei  diplomi  di  laurea,  delle   lauree
          specialistiche e delle  lauree  magistrali  ai  fini  della
          partecipazione ai pubblici concorsi, e in  particolare  gli
          allegati A e ", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  del
          7 ottobre 2009, n. 233. 
              -  Si  riporta   l'articolo   3,   comma   4-bis,   del
          decreto-legge  9  giugno  2021,  n.  80,  recante:  «Misure
          urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa
          delle pubbliche amministrazioni  funzionale  all'attuazione
          del Piano nazionale di ripresa e resilienza  (PNRR)  e  per
          l'efficienza della giustizia», convertito con modificazioni
          dalla legge 6 agosto 2021,  n.  113,  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 9 giugno 2021, n. 136: 
                «4-bis. Nelle prove  scritte  dei  concorsi  pubblici
          indetti da Stato, regioni, province, citta' metropolitane e
          citta' metropolitane e, comuni e dai loro enti strumentali,
          a tutti i soggetti con disturbi specifici di  apprendimento
          (DSA) e' assicurata  la  possibilita'  di  sostituire  tali
          prove con un colloquio  orale  o  di  utilizzare  strumenti
          compensativi per le difficolta' di lettura, di scrittura  e
          di calcolo, nonche' di usufruire di  un  prolungamento  dei
          tempi stabiliti per lo svolgimento  delle  medesime  prove,
          analogamente a quanto disposto dall'articolo  5,  commi  2,
          lettera b), e 4, della legge 8 ottobre 2010, n.  170.  Tali
          misure devono essere esplicitamente previste  nei  relativi
          bandi di concorso. La mancata adozione delle misure di  cui
          al  presente  comma  comporta  la  nullita'  dei   concorsi
          pubblici.  Con  decreto  del  Ministro  per   la   pubblica
          amministrazione, di concerto con il Ministro del  lavoro  e
          delle politiche sociali e dell'Autorita' politica  delegata
          per le disabilita' entro tre mesi dalla data di entrata  in
          vigore della legge di  conversione  del  presente  decreto,
          sono definite le modalita' attuative del presente comma.». 
              -   Il   decreto   del   Ministro   per   la   pubblica
          amministrazione 9 novembre  2021,  recante:  «Modalita'  di
          partecipazione ai concorsi  pubblici  per  i  soggetti  con
          disturbi specifici dell'apprendimento»; la direttiva  n.  3
          del 24 aprile 2018 del Dipartimento della Funzione Pubblica
          contenente le «Linee guida sulle procedure concorsuali», e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28  dicembre  2021,
          n. 307. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per il comma 5 dell'articolo 32-ter del decreto-legge
          14 agosto 2020, n. 104, si veda nelle note alle premesse. 
              - Si riporta l'articolo 8 del  decreto  del  Presidente
          del Consiglio dei  ministri  30  settembre  2020,  n.  166,
          recante:  «Regolamento  concernente  l'organizzazione   del
          Ministero  dell'istruzione»,  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 14 dicembre 2020, n. 309: 
                «Art. 8 (Corpo ispettivo). - 1. Il  corpo  ispettivo,
          composto   dai   dirigenti   che   svolgono   la   funzione
          tecnico-ispettiva,   e'    collocato,    a    livello    di
          Amministrazione  centrale,  in  posizione   di   dipendenza
          funzionale  dal  Capo  del  Dipartimento  per  il   sistema
          educativo  di  istruzione  e  formazione   e,   a   livello
          periferico,  in  posizione  di  dipendenza  funzionale  dai
          dirigenti  preposti  a   capo   degli   uffici   scolastici
          regionali.  Il  Capo  del  Dipartimento  per   il   sistema
          educativo  di  istruzione  e  formazione  individua  tra  i
          dirigenti che svolgono la  funzione  tecnico-ispettiva,  un
          coordinatore, al quale non e'  corrisposto  alcun  compenso
          ovvero emolumento  aggiuntivo.  Lo  stesso  e'  preposto  a
          svolgere  le   funzioni   di   gestione   della   struttura
          tecnico-organizzativa delle prove degli esami di Stato. Con
          decreto del  Ministro  sono  determinate  le  modalita'  di
          esercizio della funzione tecnico-ispettiva.».