IL MINISTRO 
                     DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA 
 
                           di concerto con 
 
                            IL MINISTRO  
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
 
  Visti gli articoli 9 e 41 della Costituzione; 
  Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero
dell'ambiente e ne ha definito le funzioni; 
  Visto il decreto-legge  1°  marzo  2021,  n.  22,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, ed  in  particolare
l'art. 2, comma 1, che ha ridenominato il Ministero  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare in Ministero della transizione
ecologica; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  29
luglio 2021, n.  128,  recante  «Regolamento  di  organizzazione  del
Ministero della  transizione  ecologica»,  pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale, Serie generale n. 228 del 23 settembre 2021; 
  Visto  il  decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  ed  in
particolare la Parte quarta recante «Norme in materia di gestione dei
rifiuti  e  di  bonifica  dei  siti  inquinati»,  che  disciplina  le
modalita' del servizio di gestione integrata dei rifiuti; 
  Visto l'art. 177, comma 2, del citato decreto  legislativo  n.  152
del  2006,  che  afferma  il  pubblico  interesse  sull'attivita'  di
gestione dei rifiuti; 
  Visto l'art. 178 del citato decreto legislativo n.  152  del  2006,
che detta i principi generali e i criteri in materia di gestione  dei
rifiuti; 
  Visto l'art. 179 del citato decreto legislativo n.  152  del  2006,
che detta i criteri di priorita' nella gestione di rifiuti; 
  Vista  la  direttiva  2012/19/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio,  del  4  luglio  2012,  sui  rifiuti  di   apparecchiature
elettriche ed elettroniche (RAEE), che  prevede  misure  destinate  a
contribuire  alla  produzione  e  al  consumo  sostenibile  di  dette
apparecchiature, tramite la prevenzione della produzione di  RAEE  ed
attraverso il loro riutilizzo, riciclaggio e altre forme di recupero,
in modo  tale  da  ridurre  il  volume  dei  rifiuti  da  smaltire  e
contribuire all'uso efficiente delle risorse e al recupero di materie
prime secondarie di valore; 
  Visto  il  decreto  legislativo  14  marzo  2014,  n.  49,  recante
«Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature
elettriche ed elettroniche (RAEE)», cosi' come modificato dal decreto
legislativo 3 settembre 2020, n. 116, e  dal  decreto  legislativo  3
settembre 2020, n. 118; 
  Visto il decreto legislativo 3  settembre  2020,  n.  118,  recante
l'attuazione degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2018/849,  che
modificano le direttive 2006/66/CE relative a pile e  accumulatori  e
ai rifiuti di  pile  e  accumulatori  e  2012/19/UE  sui  rifiuti  di
apparecchiature elettriche ed elettroniche; 
  Visto l'art. 10 del citato decreto legislativo n. 49 del  2014  che
disciplina i sistemi collettivi per la corretta gestione dei  rifiuti
di  apparecchiature  elettriche  ed  elettroniche   (RAEE),   ed   in
particolare il comma 5 che prevede che i predetti  consorzi  adeguino
il proprio  statuto  allo  schema  tipo  approvato  con  decreto  del
Ministro della transizione ecologica  di  concerto  con  il  Ministro
dello  sviluppo  economico,  cosi'  come   modificato   dal   decreto
legislativo 3 settembre 2020, n. 118; 
  Visto  il  decreto  13  dicembre  2017,  n.   235,   del   Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del  mare  denominato
«Regolamento recante approvazione dello statuto-tipo dei consorzi per
la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche
(RAEE), ai sensi dell'art. 10, comma 3, del  decreto  legislativo  14
marzo 2014, n. 49», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del  28
febbraio 2018; 
  Visto l'art. 1, comma 2, del citato decreto n. 235 del 2017, n. 235
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,
che  prevede  che  i  consorzi  possono  motivatamente  integrare   e
modificare nei propri statuti  le  disposizioni  dello  statuto-tipo,
comunicandolo al Ministero della transizione ecologica e al Ministero
dello sviluppo economico ai fini dell'approvazione di cui all'art. 10
del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49; 
  Richiamata la sentenza n. 4477/2015 con la quale  il  Consiglio  di
Stato, nella vicenda relativa all'approvazione dello statuto-tipo dei
consorzi operanti nel settore degli imballaggi, ha sottolineato  come
«l'univoca scelta legislativa di attribuire ai consorzi  personalita'
giuridica  di  diritto  privato -  ricorrendo  allo   strumento   del
consorzio (da qualificare come volontario) che, peraltro, costituisce
la figura privatistica tipica configurata dal  codice  civile,  negli
articoli  2602  ss.,  per  la  collaborazione  tra  imprese -  e   di
sottrarli, quindi, alle regole organizzative proprie delle  pubbliche
amministrazioni, imponga al Ministero,  in  sede  di  adozione  dello
schema-tipo  di   statuto,   di   far   tendenzialmente   riferimento
all'ordinaria   disciplina   che   presiede   all'organizzazione    e
all'attivita' degli enti  di  diritto  privato,  e  di  limitarsi  ad
apportarvi  i  correttivi  di   stampo   pubblicistico   strettamente
necessari al perseguimento degli  interessi  generali  predeterminati
dalla legge, cui e'  tesa  l'attivita'  dei  soggetti  consortili  in
questione, in un rapporto di reciproca autonomia e nel  rispetto  del
principio di sussidiarieta' orizzontale sancito dall'art. 118,  comma
4, Cost.»; 
  Vista la nota acquisita agli atti  al  prot.  n.  1092/MiTE  del  7
gennaio 2022, con cui il consorzio E-Cycle, operante  nella  gestione
dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), con
particolare riferimento al fine-vita degli impianti fotovoltaici,  ha
trasmesso istanza di approvazione dello statuto ai sensi dell'art. 10
del decreto legislativo n. 49 del 2014; 
  Richiamata l'istruttoria condotta dalla competente Direzione EC, di
cui la nota prot. n. 14889/MiTE dell'8 febbraio 2022, di richiesta di
modifiche ed integrazioni al testo di statuto pervenuto,  e  relativo
riscontro del consorzio E-Cycle (cfr. nota acquisita agli atti  prot.
n. 20451/MiTE del 18 febbraio 2022) con cui sono  state  recepite  le
osservazioni proposte; 
  Considerato che in base alle conclusioni dell'attivita' istruttoria
e' stato verificato che, in relazione  all'oggetto  consortile,  alla
composizione dell'organo amministrativo e  al  corretto  impiego  del
contributo ambientale e degli eventuali avanzi di gestione, le  norme
statutarie risultano  adeguate  alle  previsioni  dello  statuto-tipo
approvato con il decreto 13 dicembre 2017, n. 235; 
  Acquisito  il  concerto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico,
espresso con nota prot. n. 16049/UDCM del 7 luglio 2022; 
  Ritenuto altresi' che l'attivita' ministeriale si e'  uniformata  a
quanto espresso dalla  giurisprudenza  amministrativa  (cfr.  CdS  n.
4477/2015,  4475/2015,  4476/2015)  che  ha  limitato  il  campo   di
intervento dell'amministrazione in ordine al suo potere di  vigilanza
e controllo, sottolineando la natura di soggetti di  diritto  privato
dei consorzi; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                     Approvazione dello Statuto 
 
  1. E' approvato, ai  sensi  dell'art.  10,  comma  8,  del  decreto
legislativo 14 marzo 2014, n. 49, lo statuto del consorzio E-Cycle in
allegato che costituisce parte integrante del presente decreto. 
  2. Al presente decreto sara' data adeguata pubblicita' e notizia. 
    Roma, 16 settembre 2022 
 
                                                  Il Ministro         
                                          della transizione ecologica 
                                                   Cingolani          
      Il Ministro 
dello sviluppo economico 
       Giorgetti 

 
                               _______ 
 
Avvertenza: 
    Per la consultazione del testo dello statuto si  rinvia  al  sito
istituzionale del  Ministero  della  transizione  ecologica,  sezione
amministrazione trasparente.