IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV 
             della Direzione generale per la promozione 
             della qualita' agroalimentare e dell'ippica 
 
  Visto il  regolamento  (UE)  n.  1151/2012  del  Parlamento  e  del
Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di  qualita'  dei  prodotti
agricoli e alimentari; 
  Visto l'art. 53, par. 2  del  regolamento  (UE)  n.  1151/2012  del
Parlamento e del Consiglio cosi' come modificato dal regolamento (UE)
2021/2117 che prevede la  modifica  temporanea  del  disciplinare  di
produzione di un prodotto DOP o IGP  a  seguito  dell'imposizione  di
misure  sanitarie  o  fitosanitarie  obbligatorie  da   parte   delle
autorita' pubbliche; 
  Visto il regolamento delegato (UE) n. 664/2014 del 18 dicembre 2013
che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012  del  Parlamento  e  del
Consiglio  in  particolare  l'art.  6  cosi'  come   modificato   dal
regolamento delegato (UE) 2022/891 della Commissione  del  1°  aprile
2022  che  stabilisce  le  procedure   riguardanti   un   cambiamento
temporaneo del  disciplinare  dovuto  all'imposizione,  da  parte  di
autorita' pubbliche, di misure sanitarie e fitosanitarie obbligatorie
o  motivate  calamita'   naturali   sfavorevoli   o   da   condizioni
metereologiche sfavorevoli ufficialmente riconosciute dalle autorita'
competenti; 
  Visto il regolamento (CE)  n.  1107/96  della  Commissione  del  12
giugno 1996, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Comunita'
Europea L 74 del 148 del 21  giugno  1996,  con  il  quale  e'  stata
iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle
indicazioni geografiche protette la denominazione di origine protetta
«Fontina»; 
  Vista la richiesta presentata dal  Consorzio  produttori  e  tutela
della Fontina presentata in data 21 settembre 2022 per  una  modifica
temporanea   del    disciplinare    di    produzione    relativamente
all'alimentazione delle lattifere ed in particolare la percentuale di
fieno ed erba che deve provenire dalla zona geografica delimitata. 
  Visto  il  decreto  n.  6  del  16  agosto   2002,   dell'Assessore
all'agricoltura e  risorse  naturali  della  Regione  autonoma  Valle
d'Aosta,  avente  per  oggetto   la   dichiarazione   di   avversita'
atmosferica assimilabile a calamita' naturale, sull'intero territorio
regionale, determinata dal perdurare di  una  situazione  di  deficit
idrico associato a temperature giornaliere di  molto  superiori  alla
media e alla mancanza di precipitazioni piovose; 
  Vista  la  relazione  tecnica  dell'Agenzia  regionale   protezione
ambiente Valle d'Aosta  del  19  settembre  2022  nella  quale  viene
evidenziato che nel periodo estivo  2022  c'e'  stata  una  riduzione
della superfice prato-pascolativa  regionale  del  33%  nel  mese  di
luglio e del 43% del mese di agosto rispetto agli anni 2018/2021; 
  Visto il parere del  Dipartimento  dell'agricoltura  della  Regione
autonoma della Valle  d'Aosta  che  esprime  parere  favorevole  alla
richiesta di modifica temporanea; 
  Considerato che il disciplinare di produzione  all'art.  4  prevede
che l'alimentazione delle lattifere deve essere costituita  da  fieno
ed erba verde prodotti in Valle d'Aosta e che,  allo  stato  attuale,
non puo' essere mantenuto tale vincolo; 
  Considerato  che  le  modifiche  apportate  non  influiscono  sulle
caratteristiche essenziali della «Fontina» DOP; 
  Ritenuto  necessario  provvedere  alla  modifica   temporanea   del
disciplinare di produzione della «Fontina» ai sensi del  citato  art.
53, par. 3 del regolamento  (UE)  n.  1151/2012  e  dall'art.  6  del
regolamento delegato (UE)  n.  664/2014  cosi'  come  modificato  dal
regolamento delegato (UE) 2022/891 della Commissione  del  1°  aprile
2022; 
  Ritenuto che  sussista  l'esigenza  di  pubblicare  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana la modifica temporanea  apportata
al disciplinare  di  produzione  della  DOP  «Fontina»  affinche'  le
disposizioni contenute nel predetto documento siano  accessibili  per
informazione erga omnes sul territorio nazionale; 
 
                              Provvede: 
 
  Alla pubblicazione della modifica del  disciplinare  di  produzione
della denominazione «Fontina» registrata in qualita' di denominazione
di origine protetta in forza del regolamento (CE)  n.  1107/96  della
Commissione del 12 giugno 1996. 
  La presente modifica  del  disciplinare  di  produzione  della  DOP
«Fontina» e' temporanea e ha decorrenza dal 21 settembre  2022,  data
in cui il Consorzio produttori e tutela della Fontina  ha  presentato
domanda, fino al 31 maggio 2023. 
    Roma, 26 settembre 2022 
 
                                                Il dirigente: Cafiero