IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV 
             della Direzione generale per la promozione 
             della qualita' agroalimentare e dell'ippica 
 
  Visto il  regolamento  (UE)  n.  1151/2012  del  Parlamento  e  del
Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di  qualita'  dei  prodotti
agricoli e alimentari; 
  Visto l'art. 53, par. 2  del  regolamento  (UE)  n.  1151/2012  del
Parlamento e del Consiglio cosi' come modificato dal regolamento (UE)
2021/2117 che prevede la  modifica  temporanea  del  disciplinare  di
produzione di un prodotto DOP o IGP  a  seguito  dell'imposizione  di
misure  sanitarie  o  fitosanitarie  obbligatorie  da   parte   delle
autorita' pubbliche; 
  Visto il regolamento delegato (UE) n. 664/2014 del 18 dicembre 2013
che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012  del  Parlamento  e  del
Consiglio  in  particolare  l'art.  6  cosi'  come   modificato   dal
regolamento delegato (UE) 2022/891 della Commissione  del  1°  aprile
2022  che  stabilisce  le  procedure   riguardanti   un   cambiamento
temporaneo del  disciplinare  dovuto  all'imposizione,  da  parte  di
autorita' pubbliche, di misure sanitarie e fitosanitarie obbligatorie
o  motivate  calamita'   naturali   sfavorevoli   o   da   condizioni
metereologiche sfavorevoli ufficialmente riconosciute dalle autorita'
competenti; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1491 della Commissione del  25  agosto
2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'  europee  -
Serie L 214 del 26 agosto 2003 - con il quale e' stata  iscritta  nel
registro delle denominazioni di origine protette e delle  indicazioni
geografiche protette la denominazione di origine protetta «Colline di
Romagna»; 
  Visto la richiesta presentata dall'associazione dei produttori ARPO
in data 14 settembre 2022; 
  Visto la determinazione della Regione Emilia Romagna 0927248 del 22
settembre 2022, che ha ufficialmente riconosciuto la  necessita'  per
l'annata  2022  di  poter  effettuare  la  raccolta   nell'intervallo
temporale tra l'inizio dell'invaiatura e il 15 dicembre; 
  Considerato che il disciplinare di produzione all'art.  4  comma  3
prevede l'inizio della raccolta delle olive dal 15 ottobre e  che  il
mantenimento   di   questa   data,   nell'annata   olivicola    2021,
comprometterebbe la qualita'  dell'olio  alterando  sia  i  parametri
chimico  fisici  che  organolettici,  comportando  un   grave   danno
economico ai produttori; 
  Ritenuto  necessario  provvedere  alla  modifica   temporanea   del
disciplinare  di  produzione  dell'olio  extravergine  di  oliva  DOP
«Colline di Romagna» del regolamento (UE) n. 1151/2012; 
  Ritenuto che  sussista  l'esigenza  di  pubblicare  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana la modifica temporanea  apportata
al  disciplinare  di  produzione  della  DOP  «Colline  di   Romagna»
attualmente vigente, affinche' le disposizioni contenute nel predetto
documento  siano  accessibili  per  informazione   erga   omnes   sul
territorio nazionale; 
 
                              Provvede: 
 
  Alla pubblicazione della modifica del  disciplinare  di  produzione
della denominazione «Colline di Romagna» registrata  in  qualita'  di
denominazione di origine protetta in forza  al  regolamento  (CE)  n.
1491/2003 della Commissione del 25 agosto 2003. 
  La presente modifica  del  disciplinare  di  produzione  della  DOP
«Colline di Romagna» e' temporanea e riguarda esclusivamente l'annata
olivicola 2022 a decorrere dalla data di pubblicazione  della  stessa
sul sito internet del Ministero delle politiche  agricole  alimentari
e forestali. 
    Roma, 26 settembre 2022 
 
                                                Il dirigente: Cafiero